Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Dicembre 2021

DICEMBRE 2021 www.studiocavallari.it SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022

Pag. 2

  1. Comunicazione al Mise dei crediti d’imposta 4.0

Pag. 3

  1. Saldo Imu 2021

Pag. 4

  1. Calcolo acconto Iva

Pag. 5

  1. Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Pag. 6

  1. Liquidazioni Iva precompilate

Pag. 7

  1. Trattamento fiscale omaggi natalizi

Pag. 8

  1. Convalida annuale del numero meccanografico

Pag. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di dicembre 2021

Pag. 10

 

 

In evidenza

 

VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

 

  • È stato approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Antifrodi. Il provvedimento potenzia l'attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. In particolare, è introdotta l'estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, con rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione e verifiche anche antiriciclaggio.
  • L'obbligo di visto di conformità è esteso alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, poichè, in tal caso, è l'Agenzia delle Entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione.

  

 

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per start-up

  

L’Agenzia delle Entrate ha reso operativo il contributo a fondo perduto alle start-up fino a € 1.000,00 per le partite Iva nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019, definendo le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19.

È previsto un mese per presentare la domanda: la finestra si apre il 9.11.2021 e si chiuderà il 9.12.2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’art. 1 D.L. 41/2021, tra cui il limite dei ricavi non superiori a € 10 milioni.

  

BENEFICIARI

 

  • Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
  • Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019; tuttavia, occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 1 D.L. 41/2021.
  • Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 23.03.2021, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

 

 

 

CONTRIBUTO

 

  • Il contributo è previsto nella misura massima di € 1.000,00.
  • Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

 

 

 

  • Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
  • Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

 

 

ISTANZA

 

  • La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, la finestra temporale è dal 9.11.2021 al 9.12.2021.
  • Il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

 

 

Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+

 

Le nuove versioni dei bandi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica sulle Linee strategiche, contengono alcune novità in relazione ai requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da semplificare l’accesso per le imprese richiedenti.

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse sono stati messi a disposizione per l’anno 2021 38 milioni di euro, di cui 23 milioni per Brevetti+, 12 milioni di euro per Disegni+ e 3 milioni di euro per Marchi+. In particolare, la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta a € 23 milioni. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

 

BENEFICIARI

BREVETTI+

 

  • Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  1. siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.01.2017 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.012017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
  2. siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1.01.2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  3. siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1.01.2017, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

 

 

 

  • Le imprese che soddisfano una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti sono ammissibili alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  1. essere iscritte nel Registro delle Imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

  • È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola de minimis, del valore massimo di € 140.000.
  • Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.

 

 

 

SCADENZA

 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 28.09.2021 e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

 

 

 

SPESE

AMMISSIBILI

 

  1. Progettazione,
    ingegnerizzazione
    e industrializzazione

 

  1. Studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto).
  2. Progettazione produttiva.
  3. Studio, progettazione e ingegnerizzazione del prototipo.
  4. Realizzazione firmware per macchine controllo numerico.
  5. Progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto.
  6. Test di produzione.
  7. Rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.       

 

 

 

 

 

  1. Organizzazione
    e sviluppo

 

  1. Servizi per la progettazione organizzativa.
  2. Organizzazione dei processi produttivi.
  3. Servizi di IT Governance.
  4. Analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali.
  5. Definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.  

 

 

 

 

 

  1. Trasferimento
    tecnologico

 

  1. Predisposizione accordi di segretezza.
  2. Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto.
  3. Costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati).

 

Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022

 

La normativa “antiriciclaggio” prevede disposizioni stringenti per l’effettuazione di transazioni finanziarie mediante l’uso del denaro contante. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l’emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che dal 1.01.2022 il limite scende a € 999,99.

 

DIVIETI

 

  • Dal 1.01.2022 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.0001.
  • Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

 

 

 

La locuzione a “qualsiasi titolo” significa che il divieto opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario - art. 1277 C. C. - oppure a titolo di donazione o liberalità).

 

 

 

  • Per “soggetti diversi “devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti “entità giuridiche distinte” (cfr.: FAQ). Pertanto, il divieto al trasferimento tra “soggetti diversi “ di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige per esempio anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell’una e il legale rappresentante dell’altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell’impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi sia chi effettua la dazione sia chi la riceve).
  • Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista.

 

 

 

CALCOLO

DEL VALORE

TRASFERITO

 

  • L’avverbio “complessivamente” si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali cioè da sostanziare operazioni distinte e differenziate (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (esempio: un contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (esempio: pagamento rateale).
  • A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell’uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un’operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili2.
  • La corresponsione dell’utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

 

Note

  1. Il limite valido dal 1.7.2020 al 31.12.2021 è di € 2.000,00.
  2. Il pagamento rateale può essere previsto in apposito contratto oppure anche annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. In ogni caso, gli importi delle rate previste devono essere prestabiliti, ordinati nell’intervallo temporale intercorrente tra una e l’altra rata e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.

  

 

 

Comunicazione al Mise dei crediti d’imposta 4.0

 

Il D.D. 6.10.2021 ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le seguenti agevolazioni:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;
  • credito per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

 

COMUNICAZIONE

AL MISE

  1. Credito beni strumentali 4.0.
  2. Credito Formazione 4.0.
  3. Credito R&S, innovazione tecnologica, attività di design e ideazione estetica.

 

Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono dei citati crediti d’imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

 

 

 

 

  • L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione dei citati crediti d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
  • L’eventuale mancato invio del modello non determina, comunque, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

 

 

 

 

 

CREDITI

BENI

STRUMENTALI

4.0

 

  • Il modello è composto da un frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da 2 sezioni, per l’indicazione delle informazioni concernenti, ossia:
  • Sezione A, dedicata agli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016;
  • Sezione B, dedicata agli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016.

 

 

 

  • Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo gli schemi disponibili riportati nell’allegato 1.
  • Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1, cc. 189 e 190 L. 160/2019, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.

 

 

 

 

 

CREDITO

FORMAZIONE

4.0

 

  • Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da 2 sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili ricadenti, rispettivamente, nell’ambito di applicazione dell’art. 1 L. 160/2019, e nell’ambito di applicazione dell’art. 1 L. 178/ 2020.
  • Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo gli schemi riportati nell’allegato 1.
  • Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, il modello di comunicazione - Sezione A - deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.

 

 

 

 

 

CREDITO RICERCA

E SVILUPPO,

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA

E ATTIVITÀ

DI DESIGN

E IDEAZIONE

ESTETICA

 

  • Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo gli schemi riportati nell’allegato 1.
  • Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.
  • Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d’imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

 

Saldo Imu 2021

 

Entro il 16.12.2021 deve essere versata la 2ª rata dell’Imu dovuta per l’anno 2021, salvi i casi di esonero.

 

Determinazione

dell’Imu

=

Base imponibile x aliquota

(tenendo conto dell’eventuale detrazione)

x

Mesi di possesso

(per almeno 15 giorni)

x

Percentuale

di possesso

 

VERSAMENTO

 

Modalità

 

Persone

fisiche

 

  • Mediante Modello F242 [cartaceo1 o telematico]

ovvero

  • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti titolari

di partita Iva

 

Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

 

 

 

 

 

Importo

 

  • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
  • In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.

 

 

 

 

 

 

 

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

 

 

EFFICACIA

DELIBERE IMU

 

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.

  • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10.
  • In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 

Note

  1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.
  2. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.

  

Tavola riepilogativa

 

Sintesi dell’adempimento

 

Adempimento

Scadenza

Caratteristiche

Modalità

di versamento

Profili

sanzionatori

Versamento

1ª rata

Imu 2021

16.06.2021

La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.

  • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2021, il contribuente potrà far riferimento alle delibere relative al 2021 anche per il pagamento della 1ª rata 2021.
  • Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1ª e 2ª rata 2021) in un’unica soluzione entro il 16.06.2021, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2021, entro il 28.10.2021.

Il versamento si effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA.

In caso di omesso o errato versamento dell’Imu è applicabile la sanzione pari al 30% dell’impo-sta, con possibilità, di ravvedimento operoso.

Versamento

2ª rata

Imu 2020

16.12.2020

La 2ª rata 2021 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote, nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2021, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet entro il 28.10.2021.

 

Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2020.

 

 

Calcolo acconto Iva

 

Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato).

 

ANNO

2021

Ditta

Alfa S.r.l.

 

Metodo di

calcolo

Acconto Iva

Contribuenti mensili

Contribuenti trimestrali

Metodo

storico

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento Iva per il mese

di dicembre dell’anno precedente

5.500,00

+

Versamento Iva a saldo o per il

4° trimestre dell’anno precedente

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto Iva versato l’anno
precedente

4.150,00

=

Acconto Iva versato l’anno
precedente

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

9.650,00

x

Totale

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

88%

=

Percentuale di acconto

 

88%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

8.492,00

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo

previsionale

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento Iva previsto in sede

di liquidazione per il mese di

dicembre dell’anno precedente

 

x

Versamento Iva previsto in sede

di liquidazione per il saldo o il 4°

trimestre dell’anno in corso

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

88%

=

Percentuale di acconto

 

88%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo

alternativo

Operazioni

effettuate

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidazione straordinaria al 20.12

dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti  ± credito/debito
liquidazione precedente)

 

x

Liquidazione straordinaria al 20.12

dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti  ± credito/debito
liquidazione precedente)

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

100%

=

Percentuale di acconto

 

100%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti mensili con contabilità

presso terzi

 

 

 

 

 

Versamento Iva per il mese di

dicembre dell’anno in corso

(su movimenti di novembre)

 

x

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

66%

=

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

                   

 

Importo

minimo

L’acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.

 

Scomputo

dell’acconto

  • L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:
  • liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
  • liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”;
  • dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.

 

 

Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

 

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’anno il 30.11.2021.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell’art. 2219 C.C. “secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

 

 

 

 

 

Nominativo

Bianchi Luigi

Anno di aggiornamento

2020

 

  1. Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

 

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria

Fornitore

Importo

Protocollo Registro

IVA

Fattura

N.

Data

Impianti

Rosa S.p.a.

€ 30.000,00

201/2020

140

7.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag.

Registro

Riferimenti

vendita

Costo storico

F.do

ammortam.

Prezzo

cessione

Plusvalenza/

Minusvalenza

21

Bianchi S.r.l.

€ 9.000,00

€ 7.500,00

€ 3.000,00

€ 1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all’esercizio.
  1. Rilevazione dismissione beni.
  1. Rilevazione acquisti beni.
  1. Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

 

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986)

 

 

+

Valore dei beni al 1.01.2020

 

130.000,00

 

 

 

 

 

-

Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico

 

3.000,00

 

 

 

 

 

-

Valore indeducibile delle autovetture

 

12.500,00

 

 

 

 

 

-

Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)

 

700,00

 

 

 

 

 

=

Valore dei beni materiali (esclusi i terreni)

al 31.12.2020

 

113.800,00

x

5%

=

5.690,00

 

 

 

Spese sostenute nell’esercizio

7.100,00

 

 

 

Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi

1.410,00

 

 

 

 

 

 

  • Rilevazione distinta della quota di superammortamento.
  • Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.
  1. Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).

 

 

 

 

 

 

Trattamento fiscale omaggi natalizi

 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

 

Beni non rientranti nell’attività propria

Cedenti

Destinatario dell’omaggio

Iva

 

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Imprese

Clienti e/o

fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva

Intero importo

nel limite di € 50,00

Spese per omaggi

Interamente deducibili

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Deducibile nel periodo di

sostenimento se

rispondente ai criteri

di inerenza

(costo superiore a
€ 50,00)

Spese di

rappresentanza

Dipendenti

---

Iva

indetraibile

Intero importo

nell’esercizio

Spesa per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità2-4

Lavoratori

autonomi

Clienti e/o

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva3

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta

Spese di

rappresentanza

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta1

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Operazione

esclusa

da Iva

Dipendenti

---

Intero importo nell’esercizio

Spese per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità4

 

Note

  1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
  2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
  3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”.
  4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

Beni rientranti nell’attività propria

Destinatario

dell’omaggio

Iva

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Clienti/

Fornitori

Iva

detraibile1

Operazione

imponibile Iva

Obbligo di fattura,

autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio

Spese per omaggi

interamente deducibili2

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.

Dipendenti

Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità3

 

Note

  1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
  2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
  3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

 

Imp./Export Convalida annuale del numero meccanografico

 

Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2021. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è facoltativa, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2021 sarà cancellato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

 

NUMERO

MECCANOGRAFICO

 

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero.

 

 

 

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l’estero.

 

SOGGETTI
INTERESSATI

 

Soggetti

operanti

abitualmente

con l’estero

 

  • Si considera abitualmente operante con l’estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • esportatore abituale;
  • effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
  • permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;
  • partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  • realizzazione di partnership con società estere;
  • costituzione di joint venture all’estero;
  • apporto di capitale in società estere;
  • investimenti diretti all’estero;
  • costituzione di società all’estero;
  • partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  • adozione del franchising in Paesi esteri;
  • stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero.

 

RICHIESTA

 

  • La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
  • L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

 

CONVALIDA

ANNUALE

 

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

 

Entro il 31.12 di ogni anno.

 

 

 

 

 

Nota

bene

 

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all’impresa compare l’indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.

             

 

 

Il numero meccanografico è utile per ottenere agevolazioni e facilitazioni nelle pratiche doganali

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2021

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Mercoledì 1 dicembre

 

Dottori

commercialisti

 

Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE.

 

Giovedì 9 dicembre

 

Contributo

startup

 

Istanze - Fino al 9.12.2021 i titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019, in presenza dei requisiti previsti, possono presentare l’istanza per il contributo previsto dall’art. 1-ter del D.L. 41/2021 (provv. Ag. Entrate 305784/2021).

 

Lunedì 13 dicembre

 

Contributi

a fondo perduto

 

Istanza - Fino al 13.12.2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” e/o del contributo “Sostegni bis alternativo” (provv. Ag. Entrate 13.10.2021 prot. 268440), per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

 

Mercoledì

15

dicembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Giovedì

16

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2021.

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2021.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 12ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Associazioni

e società sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 8ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2021.

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

16

dicembre

(segue)

 

Rivalutazione del Tfr

 

Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle “eccedenze” del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

 

Revisori

enti locali

 

Iscrizione nell’elenco - La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2021 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 22.10.2021).

 

Lunedì

20

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

Iva

 

Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2021.

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2021.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Sabato1 25 dicembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Lunedì 27 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2021.

 

Giovedì

30 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2021 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2021 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Venerdì

31

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2021 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2021 al 30.06.2021.

 

 

Cessione crediti d’imposta Covid - Il 31.12.2021 scade il termine di presentazione della comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, nonché degli immobili a uso non abitativo (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020).

 

 

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta.

Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine dei presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’ Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Fatture

elettroniche

 

Servizio di consultazione - Termine di adesione al servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (provv. Ag. Entrate 298662/2021).

 

Trasparenza fiscale

 

Opzione - Le società costituite dal 1.12.2021 al 31.12.2021, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2021-2023, devono effettuare, entro il 31.12.2021, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello.

 

Irap

 

Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2021 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2021 al 31.12.2021.

 

Gruppo Iva

 

Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Inventario

 

Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

31

dicembre

(segue)

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Previdenza

integrativa

 

Comunicazione - Entro il 31.12.2021 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2020 e non dedotta in dichiarazione.

 

Contratti

a termine

 

Proroga o rinnovo - Fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausali) (Art. 17 D.L. 41/2021).

 

Licenziamenti

 

Divieto - Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, per la durata della fruizione del trattamento di integra-zione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nello stesso periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966 (art. 11 D.L. 146/2021).

 

Auto-trasportatori

 

Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2022 all’Albo Autotrasportatori.

 

Commercio estero

 

Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2021, alla convalida annuale.

 

Tosap

e Cosap

 

Esenzione - Fino al 31.12.2021 è in vigore l’esenzione dal versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (Art. 30 D.L. 41/2021).

 

Bonus risparmio

idrico

 

Termine - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del bonus per il risparmio idrico di cui all’art. 1. cc. 61-65 L. 178/2020.

 

Agevolazioni

prima casa

 

Termine - Fino al 31.12.2021 opera la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni prima casa (art. 3, c. 11-quinquies D.L. 183/2020).

 

Bonus

vacanze

 

Termine - I soggetti che hanno chiesto il bonus dal 1.07 al 31.12.2020 possono utilizzarlo fino al 31.12.2021 (art. 7, c. 3-bis D.L. 183/2020).

 

Credito

d’imposta

investimenti

 

Comunicazione - Termine per la comunicazione al Mise dei dati relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, formazione, ricerca e sviluppo (D.M. 6.10.2021).

 

Proroga

moratoria

sui prestiti

 

Scadenza - Il 31.12.2021 scade la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria (D.L. 73/2021).

 

Società

di mutuo

soccorso

 

Trasformazione ETS - Fino al 31.12.2021 è possibile trasformare le società di mutuo soccorso in associazioni del terzo settore mantenendo il proprio patrimonio (art. 11. c. 1 D.L. 183/2020).

 

Società

benefit

 

Costituzione - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (Art. 19-bis D.L. 73/2021).

 

Assemblee

 

Videoconferenza - Fino al 31.12.2021 società, associazioni e fondazioni possono svolgere le assemblee in videoconferenza a prescindere da eventuali disposizioni statutarie (D.L. 105/2021).

 chiama 049 613584 Studio Cavallari Dott. Massimo - Limena (PD)

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 

 

 

 


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