Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

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  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

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  1. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Pag. 2

  1. Estromissione agevolata di immobile prima della cessione

Pag. 3

  1. Check list raccolta dati per Modello Redditi

Pag. 6

  1. Check list oneri deducibili

Pag. 7

  1. Check list oneri detraibili

Pag. 8

  1. Approvazione del bilancio nelle società di persone

Pag. 9

  1. Contributi Enasarco

Pag. 10

 

  1. Contributi 2023 per lavoratori domestici

Pag. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di maggio 2023

Pag. 12

 

In evidenza

 

PRESENZA DEL PROFESSIONISTA ALLA VERIFICA DELLA GUARDIA DI FINANZA

 

  • Secondo la Cassazione (ordinanza 6.04.2023, n. 9515) la presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato è necessaria solo se il controllo fiscale riguarda proprio il professionista e non anche quando i verificatori si recano nello studio per l'acquisizione della documentazione contabile e fiscale di un suo cliente sottoposto a ispezione.

 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

 

L’art. 1, cc. da 174 a 178 L. 29.12.2022, n. 197 ha introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, una peculiare forma di ravvedimento operoso cd. “speciale”, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti.

L’art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, nel fornire un’interpretazione autentica dell’art. 1, cc. 174, 176 e 179 L. 197/2022, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Quanto all’ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Le differenze rispetto al ravvedimento “ordinario” consistono nella riduzione delle sanzioni, ossia a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l’art. 13 D. Lgs. 472/97, è possibile il pagamento rateale. La prima rata deve essere pagata entro il nuovo termine del 30.09.2023, prorogato dal D.L. 34/2023.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, commesse fino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

  • Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo, riguardano:
  • le dichiarazioni;
  • i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
  • Le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori non rientrano nel ravvedimento speciale (ad esempio, l’Imu).

 

 

 

MISURA

AGEVOLAZIONE

 

Riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento).

 

 

 

TERMINI

 

Rimozione della violazione e pagamento dell’intero importo dovuto entro il 30.09.2023.

 

 

 

Rateazione

degli importi

 

  • Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza della 1ª rata al 30.09.2023.
  • Scadenza altre rate: 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024.

 

 

 

 

 

CAUSE OSTATIVE

 

  • Notifica:
  • dell’avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
  • della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

 

 

 

ESCLUSIONI

 

  • Sono escluse dalla regolarizzazione:
  • le violazioni rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1073 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
  • le violazioni di natura formale definibili ex art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022;
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 D.L. 167/1990.

 

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all’Imposta sul valore degli immobili (Ivie) situati all’estero di cui all’art. 19, cc. da 13 a 17 e da 18 a 22 D.L. 201/2011, non rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

 

 

Estromissione agevolata di immobile

prima della cessione

 

Si espone il caso di un imprenditore individuale, che esercita un’attività nel cui patrimonio sono compresi taluni beni strumentali, tra cui l’immobile strumentale per natura (negozio, categoria catastale C1) dove si esercita l’attività, che decide di trasferire l’azienda commerciale a un figlio. Nel caso di un’estromissione dell’immobile dalla ditta individuale prima di trasferire l’azienda, in previsione di un trasferimento equo a tutti i figli, l’immobile sarebbe, inizialmente, trattenuto nel patrimonio personale (al di fuori del regime di impresa), ma si pone il dubbio che l’operazione sia elusiva. Tuttavia, dato che l’operazione rispecchia in maniera genuina le finalità della norma e presenta rilevanti finalità extra-tributarie, non dovrebbero sussistere profili di elusività.

 

REGIME FISCALE ORDINARIO DELL’ESTRO-MISSIONE

 

  • Ai fini reddituali la destinazione dell’immobile a finalità estranee al regime dell’impresa è disciplinata - in via ordinaria - dall’art. 58, c. 3 Tuir.
  • La norma classifica tra le operazioni che producono plusvalenze anche il trasferimento di beni dal patrimonio aziendale a quello non commerciale della persona fisica.

 

 

 

  • Ai fini della determinazione della plusvalenza è necessario confrontare il valore normale, o di mercato, con il costo fiscalmente riconosciuto (costo di acquisto o di costruzione maggiorato delle eventuali rivalutazioni, delle spese incrementative e diminuito degli ammortamenti dedotti).
  • Tale plusvalenza è soggetta a imposizione con le aliquote ordinarie.

 

 

 

Ai fini Iva, l’operazione rappresenta un atto di autoconsumo.

 

 

 

SUCCESSIVO

TRASFERIMENTO

DELL’IMMOBILE

 

  • Il trasferimento dell’immobile, anche a titolo oneroso, dopo l’estromissione è detassato se l’immobile acquistato risulta già posseduto per oltre un quinquennio.
  • Infatti, le eventuali plusvalenze immobiliari conseguite nell’ambito della sfera personale sfuggono al reddito d’impresa e confluiscono nell’ambito dei redditi diversi con le regole di cui all'art. 67, c. 1, lett. b) Tuir. Ciò comporta la possibilità di effettuare cessioni escluse da Irpef.

 

 

 

ESTROMISSIONE

AGEVOLATA

EX L. 197/2022

 

Agevolazione

 

  • La legge di Bilancio 2023 concede agli imprenditori individuali di escludere (estromettere) dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali entro il 31.05.2023, spostandoli nella sfera patrimoniale privata e pagare un’imposta sostitutiva delle imposte dirette pari all’8% in luogo dell’ordinaria tassazione.
  • L’estromissione dalla ditta individuale non prevede limitazioni in relazione alla tipologia di immobili strumentali. L’agevolazione spetta, pertanto, anche sui beni immobili strumentali per natura utilizzati direttamente, che invece non spettano per le estromissioni effettuate dalle società.

 

 

 

 

 

Immobili

 

  • L’estromissione agevolata può interessare tutti gli immobili strumentali, sia per natura sia per destinazione, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31.10.2022.
  • Per quanto di diretto interesse, gli immobili censiti nella categoria catastale C1 (negozi) sono compresi tra quelli strumentali per natura, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto.

 

 

 

 

 

Adempimenti

 

  • L’operazione deve essere effettuata entro il 31.05.2023 mediante cancellazione dall’inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, dal registro dei beni ammortizzabili.
  • L'opzione per l'estromissione dei beni si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
  • Il tempestivo versamento dell’imposta sostitutiva - da effettuare in 2 rate al 30.11.2023 per il 60% e al 30.06.2024 per il saldo - non preclude l’efficacia dell’operazione, ma è autonomamente sanzionabile.

 

 

 

 

 

Base

imponibile

 

  • La base imponibile dell’imposta sostitutiva può essere determinata alternativamente come differenza tra valore normale (valore di mercato) e costo fiscalmente riconosciuto, oppure come differenza tra il valore determinato come prodotto tra le rendite risultanti in Catasto e i moltiplicatori determinati con i criteri previsti dall’imposta di registro.
  • L’agevolazione è quindi duplice, poichè interviene sia sull’aliquota applicabile alla plusvalenza sia sulla base imponibile.

 

   

Estromissione agevolata di immobile

 

IVA

 

Agevolazioni

 

L’estromissione non prevede alcuna forma di agevolazione ai fini Iva. Tuttavia, le regole generali consentono di limitare gli esborsi applicando l’esenzione Iva al trasferimento e non effettuando la rettifica alla detrazione quando l’immobile è posseduto da oltre 10 anni.

 

 

 

 

 

Auto-

consumo

 

  • Più in dettaglio, il trasferimento alla sfera privata di un bene acquistato con Iva detraibile è classificato come un caso di auto-consumo.
  • Poiché l’imprenditore ha detratto l’Iva all’atto dell’acquisto, l’autoconsumo è soggetto a Iva.
  • L’Iva sul bene estromesso è applicata anche oltre il termine decennale previsto per la rettifica alla detrazione, in quanto l’estromissione rappresenta un presupposto distinto da quello del cambio d’uso.
  • La base imponibile è costituita dal costo di acquisto, aumentato delle spese incrementative e ridotte dell’eventuale deprezzamento.
  • Tuttavia, ricorrendo i presupposti di legge, il regime naturale, salvo diversa opzione, dei trasferimenti degli immobili strumentali è quello dell’esenzione; quindi, quale che sia la base imponibile, non ci sarà esborso per Iva.

 

 

 

 

 

Rettifica

della

detrazione

 

  • L’applicazione dell’esenzione potrebbe, inoltre, fare scattare la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972 in rapporto al diverso utilizzo nel corso del periodo di tutela fiscale che, per gli immobili, è pari a 10 anni.
  • Se l’immobile è stato acquistato da più di 10 anni, la rettifica dell’Iva non scatta se non per le spese incrementative che conservano, all’atto della trasformazione, un valore residuo.

 

 

 

 

 

Esenzione

 

  • L’imprenditore dovrà, pertanto, registrare l’assegnazione in esenzione Iva determinando la base imponibile e rettificando la detrazione Iva in relazione alle spese incrementative soggette a Iva sostenute negli ultimi 10 anni.
  • Sono, comunque, dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

 

 

 

 

 

RISCHIO

DI

ELUSIVITÀ

 

Riduzione

dell’onere

fiscale

 

  • Da un punto di vista fiscale la sequenza di operazioni appare complessivamente efficace nel contenere l’onere fiscale.
  • Si intende, però, verificare che il risparmio fiscale così ottenuto non comporti un abuso del diritto.

 

 

 

 

 

Abuso

del diritto

 

  • Ai fini di tale analisi, l’Agenzia delle Entrate si è ripetutamente pronunciata sostenendo di poter disconoscere gli effetti di una o più operazioni qualora si verifichino congiuntamente 3 condizioni:
  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
  • Secondo la stessa Agenzia delle Entrate, se manca almeno uno dei tre presupposti, non può applicarsi la norma antiabuso.

 

 

 

 

 

Valide

ragioni

extrafiscali

non

marginali

 

Inoltre, l’art. 10-bis, c. 3 esclude dalla disciplina antiabuso quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

 

 

Estromissione agevolata di immobile

prima della cessione (segue)

 

RISCHIO

DI

ELUSIVITÀ

 

Finalità

della

disposizione

agevolativa

 

  • L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a un interpello avente a oggetto una situazione analoga a quella prospettata, si preoccupa di verificare se l’operazione sia conforme alla finalità della legge. A tale proposito identifica la finalità della legge nell’offrire l’opportunità - tramite l’assegnazione ai soci o anche la trasformazione in società semplice - di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli. Pertanto, il regime agevolativo è finalizzato alla fuoriuscita dalle società in particolare di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili.
  • L’ipotesi, per altri versi, si differenzia da quella che qui si analizza in quanto l’immobile continua ad essere utilizzato per ospitare l’attività. Tuttavia, nel caso dell’estromissione da ditta individuale non è riproposta la limitazione per gli immobili utilizzati direttamente; pertanto, deve intendersi che la finalità della legge è più ampia rispetto alle corrispondenti estromissioni da società.

 

 

 

 

 

Operazioni circolari

 

  • Con la successiva risoluzione n. 99/2017, l’Agenzia traccia ulteriormente i confini dei comportamenti elusivi, sostenendo l’elusività delle operazioni circolari, ossia quelle che conducono a un risultato finale sostanzialmente identico al punto di partenza in termini di utilizzo del bene nella medesima attività d'impresa.
  • Nel caso oggetto di analisi, non vi è alcuna ipotesi di circolarità. Infatti, l’imprenditore cessa l’attività di impresa trasferendola al figlio. All’esito dell’operazione si verifica una separazione tra la proprietà dell’immobile e la proprietà dell’azienda che esclude la circolarità e rispetta le finalità della norma (che, per quanto riguarda l’estromissione da ditta individuale, non pone limiti al caso di impiego diretto degli immobili).

 

 

 

 

 

Assenza

di profili

di elusività

 

In ultima analisi, dato che l’operazione rispecchia in maniera genuina le finalità della norma e presenta rilevanti finalità extra-tributarie, non dovrebbero sussistere profili di elusività.

 

 

Check list raccolta dati per Modello Redditi

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2022.

 

 

 

 

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2022 - Mod. Redditi 2023

 

18B18BSig.

19B19BRossi Mario

 

  • Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).
  1. No
  • Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2021 o, comunque, previste entro il 16.06.2023:
  1. No
  • acquisti (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • vendite (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • locazioni (compresa copia del contratto);
  • No
  • altro: ...............................................................
  • No
  • Canoni di locazione.
  1. No
  • Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
  1. No
  • Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).
  1. No
  • Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).
  1. No
  • Certificazioni redditi 2022 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).
  • No
  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:
  • No
  • prestazioni occasionali;
  • No
  • provvigioni;
  1. No
  • redditi di lavoro autonomo;
  1. No
  • diritti d’autore;
  1. No
  • associazione in partecipazione;
  1. No
  • redditi di impresa;
  1. No
  • redditi di partecipazione;
  1. No
  • altro: ......................................................................
  1. No
  • Altri redditi:
  1. No
  • affitti attivi;
  • No
  • provvigioni;
  • No
  • dividendi su azioni;
  • No
  • indennità di disoccupazione o di mobilità;
  • No
  • plusvalenze da cessioni di quote;
  • No
  • altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
  • No
  • ............................................................................................................................
  • No
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
  • No
  • Contributi previdenziali ed assistenziali:

 

 

  • contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
  • No
  • contributi previdenziali volontari;
  1. No
  • contributi per colf e baby-sitter;
  • No
  • contributi per previdenza complementare;
  • No
  • contributi per fondi integrativi SSN;
  1. No
  • Inail casalinghe;
  1. No
  • altro: ..............................................
  1. No
  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
    omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
  • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  • No
  • Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  1. No
  • Spese mediche e di assistenza a disabili.
  1. No
  • Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).
  • No
  • Quietanze interessi passivi:

 

 

  • su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;
  • No
  • su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;
  1. No
  • su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).
  1. No

 

- omissis -

 

 

 

 

Check list oneri deducibili

 

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

  1. le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
  2. le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno ………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione

Note

Importo

  • Assegno periodico corrisposto al coniuge.

 

...................

  • Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.

 

...................

  1. Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.

Massimo € 1.549,37

1.000,00

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:
  1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
  2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;
  4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

 

 

 

  • Spese mediche e assistenziali a disabili.

 

...................

  • Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.

 

...................

  • Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.

 

...................

  • Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

50% delle spese

sostenute

...................

  • Contributi per Fondi integrativi del SSN.

Massimo € 3.615,20

...................

  • Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.

Massimo 2% del

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.

Massimo € 1.032,91

...................

  • Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.

 

...................

  • Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.

Massimo € 5.164,57

...................

  • Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.

 

...................

  • Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.

Massimo 10%

reddito dichiarato e

comunque nella misura massima di € 70.000,00

...................

  • Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.

Massimo 20%

reddito dichiarato e

comunque nella misura massima di € 100.000,00

...................

  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.

20% del prezzo di

acquisto

...................

  • Altri oneri:

 

 

 

  • ................................................................................................................

 

...................

  • ................................................................................................................

 

...................

 

Contributi per previdenza complementare

Descrizione

Note

Importo

  1. Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.

Massimo € 5.164,57

2.000,00

  • Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.

 

...................

  • Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.

Massimo € 5.164,57

...................

  • Contributi versati per familiari a carico.

 

...................

 

 

 

 

Check list oneri detraibili

 

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno …………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri detraibili

 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Descrizione

Note

Importo

  1. Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.
  • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
  • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
  • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.
  • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.

530,00

  • Premi per assicurazione contro calamità naturali

 

...................

  1. Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.

Massimo € 4.000,00.

2.000,00

  • Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.

Massimo € 2.065,83.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi per prestiti o mutui agrari.

Fino al valore dei redditi dei terreni.

...................

  1. Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).
  1. Spese mediche.

Meno franchigia di € 129,11.

500,00

  1. Spese per acquisto di medicinali.

300,00

  • Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).

...................

  • Spese sanitarie per persone con disabilità.

 

...................

  • Spese veicoli per persone con disabilità.

Massimo € 18.075,99.

...................

  • Spese di interpretariato per soggetti sordi.

 

...................

  • Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).
  • Una sola volta in 4 anni.
  • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.

...................

  • Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.

 

...................

  • Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.

 

...................

  1. Spese per asili nido.

Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.

350,00

  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.

 

...................

  1. Spese veterinarie.

Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).

350,00

  • Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.

...................

  1. Spese attività sportive per ragazzi.

Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).

200,00

  • Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.633,00.

...................

  • Spese funebri.
  • Massimo € 1.550,00 a decesso.
  • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.

...................

  1. Spese istruzione (anche familiari a carico).
  • Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.
  • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.
  • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.

1.500,00

  • Spese per intermediazione immobiliare.

Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.

...................

  • Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.

Massimo € 250,00

...................

- omissis -

 

 

 

ì

Approvazione del bilancio nelle società di persone

 

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d’esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

I sottoscritti soci della ………………………………………, con sede a ……………………………………………, in via …………………………………………………………, n. ……….., C.F. e P. Iva ……………………………., esaminato il bilancio al 31.12.2020, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

 

dichiarano

 

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

 

  • Attività

 

+

  • Passività

 

-

  • Patrimonio netto

 

=

 

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € ……………………….

 

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio come segue:

 

 

Già incassati

Da incassare

Totale

  • Riserva

 

 

 

  • Agli amministratori

 

 

 

  • Ai soci

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

……………………………………..

………………………………………

………………………………………

(Firma)

(Firma)

(Firma)

 

 

 

Contributi Enasarco

 

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2023 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo.

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

 

ALIQUOTA

DAL 1.01.2023

 

Il contributo

 Enasarco è pari

al 17%

 

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%).

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE

PLURI-

MANDATARIO

 

Massimale

provvigionale

 

€ 28.290,00 per ciascun preponente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 4.809,30 per ciascun preponente.

 

Di cui € 2.404,65 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 476,00 per ciascun preponente.

 

€ 119,00 per ogni trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE

MONO-

MANDATARIO

 

Massimale

provvigionale

 

€ 42.435,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 7.213,95.

 

Di cui € 3.606,98 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 950,00.

 

€ 237,50 per ogni trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE

Agevolazione

della durata

di 3 anni

 

  • Sono previste le seguenti aliquote:
  • 1° anno solare (2023) contributo pari all’11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell’agente;
  • 2° anno solare contributo pari al 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell’agente;
  • 3° anno solare contributo pari al 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell’agente.

 

  • Minimale contributivo agente plurimandatario € 238,00, pari a € 59,50 per ogni trimestre.
  • Minimale contributivo agente monomandatario € 475,00, pari a € 118,75 per ogni trimestre.

 

 

 

AGENTI

IN FORMA

DI S.P.A. O S.R.L.

 

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.

 

Aliquote

a carico

del

mandante

4,00%

  • 3,00% carico ditta.
  • 1,00% carico agente.

Fino a € 13.000.000.

2,00%

  • 1,50% carico ditta.
  • 0,50% carico agente.

Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.

1,00%

  • 0,75% carico ditta.
  • 0,25% carico agente.

Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.

0,50%

  • 0,30% carico ditta.
  • 0,20% carico agente.

Oltre € 26.000.000.

 

 

 

 

 

 

 

AGENTI

COSTITUITI

IN FORMA

INDIVIDUALE

O SOCIETÀ

DI PERSONE

 

  • Il contributo è calcolato, su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate).
  • è l’azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante.
  • Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi.
  • Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell’anno, anche se in misura minima.
  • Nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell’anno, l’importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno preso a riferimento.
  • Non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell’anno, il rapporto sia stato improduttivo.
  • Il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta.
  • I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all’agente, anche se non ancora pagate.

Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

AGENTI COSTITUITI

IN FORMA DI S.P.A.

O S.R.L.

 

  • Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell’agente.
  • Non vi è un minimale o un massimale, in quanto il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell’effettivo pagamento delle provvigioni.

 

Nota1

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

 

 

Contributi 2023 per lavoratori domestici

 

Per il 2023 restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

L’art. 1, c. 137 della L. 30.12.2021, n. 234 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31.12.2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui sarà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio Inps in corso di predisposizione. 

 

 

CONTRIBUZIONE

 

In seguito all’iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.

 

 

 

  • Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:
  • retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
  • valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
  • 13ª mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.

 

 

 

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.

 

 

 

  • Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
  • Se l’orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

 

 

 

 

SCADENZE

DEI VERSAMENTI

 

Contributi relativi al 1° trimestre 2023

 

10.04.2023

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 2° trimestre 2023

 

10.07.2023

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 3° trimestre 2023

 

10.10.2023

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 4° trimestre 2023

 

10.01.2024

 

 

 

 

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

Entro 10 giorni successivi alla cessazione

 

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2023

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

1 maggio

 

Bonus

edilizi

 

Comunicazione Enea - Trasmissione all’Enea delle informazioni relative agli interventi agevolati ultimati dal 1.01 al 31.01.2023.

 

Martedì

2 maggio

 

Enpacl

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2023.

 

5 per mille

 

Correzione errori - Entro il 2.05.2023 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco del 5 per mille 2023.

 

Lunedì

15

maggio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).

 

Martedì

16

maggio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2023 mediante il modello F24.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2023.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2022/2023

 

Scad. 2023

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato

20 maggio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2023.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Giovedì

 25 maggio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Martedì

30 maggio

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Mercoledì

31 maggio

 

Imposte dirette

 

Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2022 al 30.11.2022 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.

 

Estromissione

beni

 

Le disposizioni dell’art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l’estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023 (art. 1, c. 106 L. 197/2022).

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2023.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2023 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2023 per i dirigenti in servizio.

 

Tasse

automobili-stiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2023 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).

 

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2023.

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