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Il tuo bilancio non rende conto degli indicatori anti crisi e degli assetti organizzativi ?? E' grave per Te come amministratore e la Banca non la prenderà bene ! A Pag.6 ! Chiamaci per un consiglio 049 613584 |
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RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE PER MANCANZA DEGLI INDICATORI DI CRISI NEL BILANCIO 2022 |
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Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:
Il contribuente accede direttamente ai documenti citati attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID, la carta d’identità elettronica (CIE), le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) ovvero le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps. |
ACCESSO AL MODELLO PRECOMPILATO |
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Il modello 730 precompilato è accessibile dal 2.05.2023 nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. |
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DATI VISUALIZZABILI |
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Modello 730 precompilato. |
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Elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative. |
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VANTAGGI SUI CONTROLLI |
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Modello presentato direttamente tramite sito o al sostituto d’imposta |
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Modello presentato al Caf o professionista |
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La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.
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L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
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In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare. |
Esempio |
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Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi |
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Il sottoscritto (titolare) ………………………………………, nato a …………………….. (………) il ………………, residente in ………………………………. (………..), Via ……………………………............................, n. ………, codice fiscale …………………………………………,
premesso:
che nel corso dell’anno ……………….. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:
dichiara:
di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l’anno ………….…….…., un ammontare complessivo di € ……………………, dal collaboratore/coadiutore ……………………………………...
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di collaboratore
dichiara:
di avere effettivamente pagato al Sig. ………………………. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.
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L’art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all’adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l’inizio dell’applicazione delle sanzioni. Il D.L. 73/2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell’adempimento, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Ambito soggettivo |
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Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese). |
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Obbligo |
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Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l’altro, le società a controllo pubblico non quotate). |
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I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. |
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CONTRIBUTI |
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Tipologia |
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La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa. |
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Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). |
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Esclusioni |
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Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). |
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Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. |
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Criterio di cassa |
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La disposizione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. |
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Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all’art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell’impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull’organizzazione dell’impresa, nonché sull’attività dell’organo di controllo, chiamato a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l’Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l’invito ad avviare la composizione negoziata della crisi. |
MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE |
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Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l’organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d’esercizio. |
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Nel Codice della crisi d’impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure. |
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Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. |
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ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE |
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Obblighi |
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LISTA DI CONTROLLO |
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È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio. |
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La presenza dei segnali di allarme previsti dall’art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l’esistenza della crisi. |
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La rilevazione sistematica della situazione dei principali tipi di debiti è condizione irrinunciabile per cogliere tempestivamente l'eventuale deterioramento della solvibilità aziendale ma, da sola, non è sufficiente.
I segnali per la previsione della crisi
Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce, all'art.3, che “misure” e “assetti” devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b)verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4.
In questo articolo ci occupiamo di tali “segnali”, relativi a debiti scaduti e così definiti al citato comma 4:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più̀ di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché́ rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o più̀ delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies c. 1 D.Lgs. 14/2019 (debiti scaduti verso creditori pubblici qualificati, cioè l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione).
Questa prescrizione si aggiunge dunque alle due sopra citate, e cioè:
- di rilevazione di eventuali squilibri economico-finanziari (sottinteso mediante adeguati indici);
- di previsione dei flussi di cassa (e altre grandezze ad essi collegate) per un arco di tempo almeno di dodici mesi.
Il significato di tali “segnali” è chiaro: la rilevazione sistematica della situazione dei principali tipi di debiti (ritardi di pagamento e proporzione del debito scaduto) è condizione irrinunciabile per cogliere tempestivamente l'eventuale deterioramento della solvibilità aziendale. Occorrono quindi adeguate rilevazioni (scadenzario fornitori, ecc.), in genere supportate da appositi programmi informatici, per tenere costantemente sotto controllo la propria posizione debitoria.
Ciò che ora si deve chiarire è come tali rilevazioni si collegano ai due strumenti più emblematici (indici di bilancio e preventivi economico-finanziari).
Indici di bilancio
La sistematica rilevazione della posizione debitoria verso le varie categorie di creditori (entità del debito originario e attuale verso ciascuno di essi, scadenze di pagamento e relativi ritardi, ecc.) consente di fotografare la posizione debitoria attuale dell'azienda e quindi di monitorare via via il manifestarsi di eventuali situazioni critiche e la loro evoluzione. Si tratta, insieme con il monitoraggio della posizione creditoria, di quel minimo di capacità di gestione finanziaria che ogni impresa dovrebbe possedere, per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e, più in generale, per evitare navigazioni a vista che sono l'esatto contrario di ciò che si chiama “fare impresa”.
I segnali dati dallo “scaduto”, benché importanti, rischiano però di rimanere isolati dal contesto complessivo del profilo economico-finanziario aziendale. In altre parole, per fare un esempio, l'impresa potrebbe avere difficoltà più o meno grandi ad onorare i propri impegni verso fornitori e altri soggetti, ma, alla luce della propria posizione creditoria, tali difficoltà potrebbero essere solo momentanee, in attesa di incasso di ingenti crediti verso clienti in tempi non troppo lunghi. È per ragioni come queste che occorre monitorare l'equilibrio economico-finanziario della gestione con opportuni indici di bilancio, i quali, se adeguatamente scelti, danno una visione d'insieme di debiti e crediti, della posizione finanziaria netta, del cash flow, della solidità patrimoniale, ecc., oltre che naturalmente dei ricavi, dei costi e della redditività.
A ben vedere, la rilevazione dei “segnali” riguardanti entità e durata dei debiti scaduti fa parte di ciò che viene chiamato il controllo “operativo” della gestione, che differisce dal controllo di gestione in senso stretto, che è definito anche “direzionale”. Mentre il primo ha per oggetto specifiche operazioni e avviene a intervalli molto ravvicinati, il controllo di gestione vero e proprio monitora “aggregati” più ampi e non avrebbe senso se si concentrasse su ciò che avviene giorno per giorno o addirittura nel “continuo”, dato che è un tipico strumento per il governo dell'azienda da parte della Direzione.
Le due tipologie di rilevazione (debiti scaduti e indici di bilancio) si integrano reciprocamente e costituiscono un'irrinunciabile fotografia della situazione aziendale oggi. Ciascuna di esse, da sola, è insufficiente: senza l'analisi dei ritardi nei pagamenti e rimborsi, la rilevazione mediante indici lascia in ombra il dettaglio dei debiti e le posizioni più critiche; senza gli indici di bilancio, i segnali dati dallo “scaduto”, benché importanti, sono isolati dal contesto complessivo del profilo economico-finanziario aziendale.
Preventivi economico-finanziari
Benché opportunamente integrate e sistematiche, le rilevazioni dei debiti scaduti e degli indici di bilancio rischiano però di essere poco di più di una fotografia del presente e del passato. Non manca la “profondità storica” ma difetta quella “prospettica”. Quest'ultima, volenti o nolenti, si basa su previsioni e stime e dovrebbe concretizzarsi in piani e programmi. Per la precisione:
- il rischio di crisi (e più in generale una corretta gestione orientata alla continuità) va affrontato con un approccio “forward looking”;
- allo scopo, le rilevazioni “storiche” sono indispensabili, ma insufficienti;
- l'approccio “guardare avanti” non va semplicemente (si fa per dire…) inteso come un tentativo di stima di valori futuri, ma va concepito come sforzo di programmazione della gestione. Previsione e programmazione sono intimamente collegate, ma sono due cose diverse;
- la previsione “pura” rischia di tradursi in estrapolazione di tendenze storiche, stime incerte, fino al caso-limite del libro dei desideri;
- la programmazione (o pianificazione) consiste nel formulare obiettivi e definire come raggiungerli; essa costringe a decidere con chiarezza che cosa si intende fare nell'arco di tempo considerato e trarne le conseguenze mediante opportune previsioni di ricavi, costi, entrate e uscite. Ovviamente, anche così rimarrà spazio per previsioni pure e semplici, specie per quanto riguarda le variabili esogene, tipicamente di mercato, ma della gestione interna non si potrà dire che conduce a risultati fantasiosi (sempre che le ipotesi su cui si basano i programmi siano credibili).
In conclusione
In definitiva, ciò che comunemente si chiama “corretta gestione aziendale” e che la normativa esistente intende favorire grazie ad adeguati assetti organizzativi ed amministrativo-contabili, è reso possibile, tra gli altri fattori, da un insieme di rilevazioni:
- alcune elementari (vedansi i “segnali” di cui abbiamo parlato), altre sistematiche (gli indici e i preventivi);
- alcune idonee a cogliere i segnali di equilibrio/squilibrio economico-finanziario già presenti, altre a prefigurarne la manifestazione futura;
che solo attraverso una progettazione e un utilizzo “sistemico”, cioè integrato, possono consentire all'imprenditore una direzione di marcia efficace verso gli obiettivi aziendali e, nello stesso tempo, una tempestiva rilevazione di un'eventuale crisi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariate rispetto al 2022. Con D.M.Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17.04.2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il 2° acconto delle imposte sui redditi (30.11.2023). Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, con il diritto annuale ordinario per il 2023 entro il termine previsto per il 1°acconto delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento della maggiorazione relativa al 2024. |
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE |
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persone
capitali
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Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali. |
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Riduzione del 50% per il 2023 |
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Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati. |
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La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00). |
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Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. |
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SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
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Società semplice non agricola. |
€ 100,00 (U.L. € 20,00) |
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Società tra avvocati. |
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Società semplice agricola1. |
€ 50,00 (U.L. € 10,00) |
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Soggetti iscritti al Rea. |
€ 15,00 |
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DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA |
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Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. |
€ 100,00 (U.L. € 20,00) |
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Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale. |
€ 44,00 (U.L. € 8,80)2 |
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UNITÀ LOCALI |
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Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro. |
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Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero. |
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€ 55,00 |
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SEDI SECONDARIE |
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Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. |
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Note |
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Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu. |
VERSAMENTO1 |
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L’Imu è versata in 2 rate. |
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Acconto
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L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2. |
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Saldo
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2BEsempio |
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Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero) |
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2BEsempio |
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Compilazione bollettino postale |
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Principali adempimenti mese di giugno 2023
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 15 giugno |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Rivalutazione quote e terreni |
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Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2022. |
Venerdì 16 giugno |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2023. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Imu |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2023, mediante il modello F24. |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2022. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023. |
Lunedì 20 giugno |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Mercoledì 21 giugno |
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Bonus energia |
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Cessione del credito - Termine di invio della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al 3° e 4° trimestre 2022. |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica1 25 giugno |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Giovedì 29 giugno |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06. |
Venerdì 30 giugno |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi 2023 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, senza maggiorazione. |
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Irap 2023 - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione. |
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Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, senza maggiorazione. |
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Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. |
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Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. |
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Mod. Redditi 2023 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2023 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2022 al 28.02.2023. |
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Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). |
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Cripto-attività - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività alla data del 1.01.2023, dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto a tale data. |
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Cedolare secca |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione. |
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Isa |
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Immobili all’estero |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). |
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Attività finanziarie all’estero |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). |
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Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie |
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione. |
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Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio |
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Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
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Riallineamento per società in consolidato o trasparenza |
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
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Rivalutazione quote e terreni |
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Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 1.01.2021. |
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Rivalutazione beni d’impresa |
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Versamento - Termine di versamento della 3ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020. |
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Diritto annuale C.C.I.A.A. |
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 30 giugno (segue) |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Versamento - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023. |
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IMU |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021 e per l’anno 2022 (D.L. 198/2022). |
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Contratto di locazione breve |
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Comunicazione - Entro il 30.06.2023 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2022, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. |
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Tari |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019). |
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Affrancamento quote OICR |
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Opzione - Termine di comunicazione dell’intermediario dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli OICR (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022). |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Canone Rai |
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Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2023 ed entro il 30.06.2023 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2023 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016). |
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Autotrasporto |
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Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2022 (D.P.R. 277/2000). |
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Contributi pubblici |
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Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2023 con riferimento all’annualità 2022 (D.L. 34/2019). Il D.L. 198/2022 ha spostato al 1.01.2024 il termine per l’applicazione della sanzione relativa agli obblighi 2023 per le erogazioni 2022. |
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Imposta di soggiorno |
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Dichiarazione - Entro il 30.06.2023 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2022 mediante l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate. |
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Web tax |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (web tax) 2022. |
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Dottori commercialisti |
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Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2022 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021. Termine di pagamento del contributo fisso pre-iscritti alla Cassa 2023. |
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Bonus carburante |
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Agricoltura - Termine per utilizzare in compensazione il bonus carburante da parte delle imprese agricole per la spesa di acquisto di carburante sostenute nel 3° trimestre 2022 (D.L. 198/2022). |
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Rottamazione quater |
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Istanza - Termine di presentazione dell’istanza di adesione (Comunicato MEF 21.04.2023). |
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Regolarizzazione omessi versamenti rate da istituti deflattivi |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle somme dovute (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022). |
CHIAMA LO 049 613584 PER CORREGGERE IL BILANCIO CON GLI INDICATORI ANTI CRISI OBBLIGATORI E GLI ADEGUATI ASSETTI