NOTIZIARIO FISCALE E BONUS FEBBRAIO 2022 CHIAMACI ALLO 049 613584 |
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La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121 DL 34/2020.
Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di tali opzioni, al fine di arginare possibili abusi, la Legge di Bilancio ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie - tra cui l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus ristrutturazioni" - l'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000.
Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l'obbligo del visto e dell'asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
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ULTIMI INVII DELL’ESTEROMETRO |
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L’art. 1, c. 28 della legge di Bilancio 2022 dispone proroghe in relazione al Superbonus 110% non in modo generalizzato, ma in funzione del soggetto cui è riconosciuto il beneficio. In particolare, è prevista la proroga dei termini di applicazione del 110%:
Ulteriore proroga fino a tutto il 2025 è prevista per l’Ecobonus e il Sismabonus al 110% per interventi realizzati su immobili ubicati nei Comuni dei territori colpiti da terremoti verificatisi dal 1.04.2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le regole particolari disposte dai cc. 1-ter, 4-ter, 4-quater dell’art. 119 D.L. 34/2020. |
Tavola n. 1 |
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Proroga Superbonus 110% |
Condomini |
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Singole unità immobiliari |
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Iacp e cooperative edilizie |
Interventi “trainanti” e “trainati” effettuati da IACP e cooperative a proprietà indivisa, nella misura del 110%, fino al 31.12.2023 se, al 30.06.2023, è stato completato almeno il 60% dell’intervento complessivo. |
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Immobili danneggiati |
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Tavola n. 2 |
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Proroga cessione e sconto in fattura |
Superbonus 110% |
Proroga fino al 2025 dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi agevolati con il superbonus 110% (compresa la riduzione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i condomini). |
Bonus edilizi ordinari |
Analoga proroga riguarda i bonus ordinari (esclusi il bonus mobili e il bonus verde) per i quali è prevista l’opzione per la cessione del credito d’imposta e per lo sconto in fattura fino al 31.12.2024. |
Acquisto di box |
Le stesse opzioni sono state estese al bonus edilizia al 50% per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziale ad abitazioni. |
Tavola n. 3 |
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Controlli antifrodi e prezzari DEI |
Visto di conformità e attestazione di congruità |
Nella L. 234/2021 è stato interamente trasfuso il D.L. 157/2021 che, come misure “antifrodi”, ha previsto dal 12.11.2021 la necessità di acquisire il visto di conformità e di attestare la congruità delle spese sostenute anche per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari. |
Esclusioni |
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Spese per rilascio di visto e asseverazioni |
è riconosciuta la detraibilità (con contestuale possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche delle spese relative al rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari, con applicazione dell’aliquota propria dell’intervento agevolato corrispondente. |
Prezzari DEI |
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La L. 234/2021 ha prorogato al 31.12.2024 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2024. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. |
Periodo di sostenimento delle spese |
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Detrazione per interventi edilizio |
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Detrazione per interventi di riqualificazione energetica |
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% detrazione |
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Limite di spesa |
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% detrazione |
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Limite di detrazione |
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Dal 1.01.2012 al 25.06.2012 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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55% |
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Dal 26.06.2012 al 31.12.2012 |
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50% |
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€ 96.000,001 |
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Dal 1.01.2013 al 5.06.2013 |
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50% |
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€ 96.000,002 |
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Dal 6.06.2013 al 31.12.2024 |
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65%3-5 |
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Dal 1.01.2025 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
PAGAMENTO |
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Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile. |
Note |
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2024, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute negli anni dal 2018 al 2024 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. |
La L. 234/2021 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2024 per l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere inferiore a € 10.000,00 nel 2022 € 5.000,00 per il 2023 e il 2024. |
AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Soggetti |
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Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
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Oggetto |
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Finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
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Presupposto |
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Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.
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DETRAZIONE |
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Misura |
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Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute. |
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La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto. |
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Importo massimo |
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L’importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. |
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Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l’acquisto di beni destinati all’arredamento delle parti comuni2. |
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Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. |
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Ripartizione |
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La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. |
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BENI AGEVOLABILI |
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Mobili
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Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
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Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. |
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Grandi elettrodomestici
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Spese di trasporto |
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Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate. |
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Note |
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La legge di Bilancio 2022 ha prorogato per il 2022 il bonus facciate, consistente in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, ridotta al 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. |
DETRAZIONE |
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Importo |
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Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% (senza limiti di spesa). |
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Fruizione |
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La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. |
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TIPOLOGIE DI SPESA |
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Spese |
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Spese documentate sostenute nell’anno 2022 |
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Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati (riferimento al “sostenimento” della spesa). |
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Zone agevolabili |
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Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444. |
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Facciate |
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Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. |
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Interventi influenti dal punto di vista termico |
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DISPOSIZIONI APPLICABILI |
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Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
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L’art. 3 del Tuir stabilisce che l’Irpef si applica sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir. In pratica, per calcolare l’imposta netta, effettivamente dovuta dal contribuente, è necessario partire dal reddito complessivo dello stesso, determinato ai sensi dell’art. 8 del Tuir. Successivamente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, si deducono gli oneri sostenuti dal contribuente e indicati nell’art. 10 Tuir. A seguito di tale operazione si determina la base imponibile Irpef cui applicare le aliquote per scaglioni, previste dall’art. 11 Tuir. Dall’imposta così calcolata, ossia dall’imposta lorda, per determinate l’imposta netta è necessario applicare le detrazioni previste dai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir. La L. 234/2021 ha riorganizzato le aliquote Irpef e le detrazioni per tipologia di reddito, anticipando parzialmente la riforma fiscale prevista in un disegno di legge delega. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 2 del 13.01.2022, in cui analizza come cambia la busta paga nel 2022. |
DETERMINAZIONE DELL’IRPEF |
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ONERI DEDUCIBILI |
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Agli effetti Irpef è possibile dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri specificatamente individuati all’art. 10 del Tuir. |
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Per dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse (ricevute, fatture o scontrini). |
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Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. |
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Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a € 2.840,51 annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili. |
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IMPOSTA LORDA |
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Sottratti gli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir, per determinare l’imposta lorda, su cui applicare le detrazioni, è necessario applicare le aliquote per scaglioni previste dall’art. 11 del Tuir.
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DETRAZIONI |
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Il modello di dichiarazione annuale Iva/2022, concernente l’anno d’imposta 2021, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2022 e il 30.04.2022 in forma autonoma. La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 4° trimestre 2021 può essere effettuata compilando il quadro VP della dichiarazione annuale Iva, se si procede alla presentazione della stessa entro il 28.02.2022. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2022, rispetto a quello del 2021, sono stati modificati, parzialmente, i quadri: VE, VF, VO, VX. La nuova soglia per la compensazione orizzontale del credito Iva è pari a € 2 milioni. |
PRESENTAZIONE |
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Modalità telematica |
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Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. |
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Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
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Termini |
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Tra il 1.02.2022 e il 2.05.2022 (il 30.04.2022 cade di sabato). |
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VERSAMENTO
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Unica soluzione |
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L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti). |
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Rateizzazione |
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Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi |
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Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.
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La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. La legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche al regime. |
Contribuente |
Mario Rossi |
Periodo d’imposta |
2022 |
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Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività) |
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Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.
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No |
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Sì |
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Accesso negato |
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Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi? |
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No |
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Sì |
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Nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00?1 |
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No |
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Sì |
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Dati da verificare per l’anno in corso |
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Altre cause di esclusione3 |
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Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva? |
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No |
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Sì |
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Ci si avvale di regimi forfetari di |
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No |
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Sì |
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Soggetto non residente?2 |
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No |
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Sì |
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Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi? |
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No |
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Sì |
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Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? |
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No |
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Sì |
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Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni? |
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No |
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Sì |
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Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta? |
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No |
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Sì |
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Accesso consentito |
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Note |
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0B9BTavola n. 1 |
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Tabella limiti di ricavi |
Progres. |
Gruppo di settore |
Codici attività ATECO 2007 |
Valore soglia dei ricavi/ compensi |
Redditività |
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1 |
Industrie alimentari e delle bevande. |
(10-11) |
65.000 |
40% |
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2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio. |
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
40% |
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3 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande. |
47.81 |
40% |
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4 |
Commercio ambulante di altri prodotti. |
47.82 - 47.89 |
54% |
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5 |
Costruzioni e attività immobiliari. |
(41 - 42 - 43) - (68) |
86% |
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6 |
Intermediari del commercio. |
46.1 |
62% |
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7 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. |
(55 - 56) |
40% |
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8 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi. |
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) |
78% |
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9 |
Altre attività economiche. |
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) |
67% |
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Nota bene |
Individuazione limiti di ricavi |
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Firma ………..………………………………………..
Firma …………………………………………………
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Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2021/2022 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2022. |
RIDUZIONE RETRIBUZIONI |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2022. |
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16.02.2022 |
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DENUNCIA RETRIBUZIONI1 |
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Invio telematico o procedura “Alpi on line”. |
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28.02.2022 |
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PAGAMENTI
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In unica soluzione. |
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16.02.2022 |
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In 4 rate2 (Modello F24).
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16.02.2022 |
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16.05.2022 |
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Coefficiente: 0,00024384 |
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22.08.2022 |
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Coefficiente: 0,00049589 |
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16.11.2022 |
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Coefficiente: 0,00074795 |
Note |
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Esempio |
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Acconto e saldo Inail - Scritture contabili |
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16.02.n |
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SP C II 5-quater |
SP C IV 1 |
Acconto Inail |
a |
Banca c/c |
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1.570,00 |
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Versamento acconto Inail esercizio “n”. |
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31.12.n |
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CE B 9 b |
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Assicurazione infortuni |
a |
Diversi |
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1.610,00 |
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SP D 13 |
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a |
Inail c/versamento |
40,00 |
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SP C II 5-quater |
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a |
Acconto Inail |
1.570,00 |
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Contributi Inail dell’anno “n”. |
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31.12.n |
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SP C II 5-quater |
Diversi |
a |
Acconto Inail |
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1.570,00 |
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CE B 9 b |
|
Assicurazione infortuni |
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|
1.500,00 |
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SP C II 5-quater |
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Credito Inail |
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70,00 |
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Contributi Inail dell’anno “n”. |
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16.02.n+1 |
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SP C IV 1 |
Diversi |
a |
Banca c/c |
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1.650,00 |
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SP D 13 |
|
Inail c/versamento |
|
|
40,00 |
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||
SP C II 5-quater |
|
Acconto Inail |
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1.610,00 |
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Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”. |
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|
16.02.n+1 |
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SP C II 5-quater |
|
Acconto Inail |
a |
Diversi |
|
1.500,00 |
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|
SP C II 5-quater |
|
a |
Credito Inail |
70,00 |
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SP C IV 1 |
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a |
Banca c/c |
1.430,00 |
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Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”. |
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A decorrere dal 1.01.2022 il tasso degli interessi legali è pari all’1,25%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l’anno successivo. |
Periodo |
Tasso |
Riferimenti normativi |
Dal 1.01.2022 |
1,25% annuo |
D.M. Economia e Finanze 13.12.2021 |
Dal 1.01.2021 al 31.12.2021 |
0,01% annuo |
D.M. Economia e Finanze 11.12.2020 |
Dal 1.01.2020 al 31.12.2020 |
0,05% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2019 |
Dal 1.01.2019 al 31.12.2019 |
0,80% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2018 |
Dal 1.01.2018 al 31.12.2018 |
0,30% annuo |
D.M. Economia e Finanze 13.12.2017 |
Dal 1.01.2017 al 31.12.2017 |
0,10% annuo |
D.M. Economia e Finanze 7.12.2016 |
Dal 1.01.2016 al 31.12.2016 |
0,20% annuo |
D.M. Economia e Finanze 11.12.2015 |
Dal 1.01.2015 al 31.12.2015 |
0,50% annuo |
D.M. Economia e Finanze 11.12.2014 |
Dal 1.01.2014 al 31.12.2014 |
1,00% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2013 |
Dal 1.01.2012 al 31.12.2013 |
2,50% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2011 |
Dal 1.01.2011 al 31.12.2011 |
1,50% annuo |
D.M. Economia e Finanze 7.12.2010 |
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010 |
1,00% annuo |
D.M. Economia e Finanze 4.12.2009 |
Dal 1.01.2008 al 31.12.2009 |
3,00% annuo |
D.M. Economia e Finanze 12.12.2007 |
Dal 1.01.2004 al 31.12.2007 |
2,50% annuo |
D.M. Economia 1.12.2003 |
Dal 1.01.2002 al 31.12.2003 |
3,00% annuo |
D.M. Economia 11.12.2001 |
Dal 1.01.2001 al 31.12.2001 |
3,50% annuo |
D.M. Tesoro 11.12.2000 |
Dal 1.01.1999 al 31.12.2000 |
2,50% annuo |
D.M. Tesoro 10.12.1998 |
Dal 1.01.1997 al 31.12.1998 |
5,00% annuo |
Art. 2, c. 185 L. 662/1996 |
Dal 16.12.1990 al 31.12.1996 |
10,00% annuo |
Art. 1 L. 26.11.1990, n. 353 |
Fino al 15.12.1990 |
5,00% annuo |
Art. 1284 Codice Civile (versione originaria) |
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SCADENZARIO |
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Principali adempimenti mese di febbraio 2022 |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 1 febbraio |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2022 e il 30.04.2022. |
Giovedì 10 febbraio |
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Bonus pubblicità |
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Dichiarazione - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa alle spese pubblicitarie sostenute nel 2021 (Nota Agenzia delle Entrate 23.12.2021). |
Martedì 15 febbraio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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|
Associazioni sportive dilettantistiche |
|
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Mercoledì 16 febbraio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2021. |
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Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2021 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). |
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Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). |
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Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2021, mediante il modello F24. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 14ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2022. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2022” (scadenza 16.03.2022), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 198/2021). |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2021. |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Mercoledì 16 febbraio (segue) |
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Tfr |
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Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2021. |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2021 e l’acconto 2022 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. |
Domenica1 20 febbraio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2021. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Venerdì 25 febbraio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Lunedì 28 febbraio
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Imposte dirette |
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Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2021 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2021. |
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|
Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 10ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). |
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Libro inventari |
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Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2021. |
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Registri contabili |
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Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2021. |
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Conservazione digitale |
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Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2020. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2021. |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Spese sanitarie |
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Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel mese precedente, salvo proroghe. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Inail |
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Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. |
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Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2022. |
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Consorzi |
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Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2021, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.). |
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Fondi rustici |
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Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2021. |
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Stampati fiscali |
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Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2021. |
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Bonus acqua potabile |
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Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 ai fini del “bonus acqua potabile” (Provv. Ag. Entrate 16.06.2021). |
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Tasse automobilistiche |
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Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2021. |
Nota1 |
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. |