NOTIZIARIO FISCALE DI MARZO 2022 |
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Pag. 1 |
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ULTIMI INVII DELL’ESTEROMETRO |
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L’art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l’aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388) previsto per il solo 2021 dal D.L. 73/2021. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. L’incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l’istituto della compensazione nel modello F24. |
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI |
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Compensazione verticale |
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Compensazione orizzontale |
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i contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni (limite previsto dall’art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).
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COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA |
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Sotto il profilo procedurale, per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019). |
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Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017]. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l’ammontare del credito compensabile fino alla soglia di 2 milioni di euro; ora confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022. |
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
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Importi annui fino a € 5.000,00 |
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La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.
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Importi annui superiori a € 5.000,001 |
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
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Modalità |
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Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. |
Note |
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L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l’ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei € 2 milioni, confermato a regime. |
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI |
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Oggetto1 |
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Per importi superiori a € 5.000 annui |
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ò |
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Utilizzo in compensazione orizzontale. |
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Obbligo |
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Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. |
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In alternativa |
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Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. |
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Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.C. |
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LIMITE ALLE COMPENSAZIONI |
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Orizzontale |
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Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000. |
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Verticale |
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La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità. |
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PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE |
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La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
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Nota1 |
Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa. |
L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Si ricorda che l’art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell’utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio. |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00 |
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Limite di € 1.500,00 |
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Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori. |
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In essere al momento del versamento. |
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Più cartelle |
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Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. |
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Pagamento parziale |
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In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. |
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Sanzione per inosservanza del divieto |
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In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. |
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Fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. |
Si segnalano le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe, convertito in legge, con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria. |
PIANI DI DILAZIONE CARICHI |
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Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8.03.2020 o del 21.02.2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. Zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1.01.2022 e fino al 30.04.2022. |
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ASSEMBLEE ON LINE |
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È estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. alle assemblee che si svolgeranno entro il 31.07.2022. |
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ANTIRICICLAGGIO |
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È modificata la disciplina antiriciclaggio, con l'identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e con il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette. |
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DURATA FONDI IMMOBILIARI |
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È spostato al 31.12.2022 il termine entro il quale i gestori di fondi immobiliari quotati possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, contestualmente estendendo tale durata al 31.12.2023, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. |
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STERILIZZAZIONE PERDITE |
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È ampliata alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal D.L. 23/2020. |
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LOCAZIONI A P.A. |
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Sono prorogate all'anno 2022 le norme che escludono i canoni delle locazioni passive stipulate da pubbliche amministrazioni dall'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT. |
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SANZIONI CERTIFICAZIONI UNICHE |
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È esclusa l'applicazione di sanzioni, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, a specifiche condizioni. |
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AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” |
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È prorogata al 31.03.2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della “prima casa”. |
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FORMAZIONE REVISORI |
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È fissando il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali. |
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTO |
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È estesa a tutti i soggetti la possibilità di beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni per il 2021. |
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PROROGA VERSAMENTI |
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Sono prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'Iva, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati. |
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SOGLIA DEL CONTANTE |
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È stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna ad essere pari a € 2.000,00 fino al 31.12.2022, per ridursi a € 1.000,00 a decorrere dal 1.01.2023. |
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DETRAZIONE IVA NELLE PROCEDURE |
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È precisata la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. |
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CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI |
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Sono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30.12.2022 a specifiche condizioni. |
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VISTO E ATTESTAZIONE |
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Sono escluse le spese sostenute dal 12.11.2021 fino al 31.12.2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10.000,00, dall'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese. |
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BONUS CUOCHI |
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È prorogando il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. |
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VERSAMENTO IRAP SOSPESA |
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È posticipato al 30.06.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". |
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BONUS IMPIANTI A BIOGAS |
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Sono prorogati, dal 2021 al 2022, gli incentivi - previsti dalla L. 145/2018 - per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. |
Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Versamento mensile IVA, ritenute, contributi |
Gennaio 2022 |
16.02.2022 |
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T |
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Febbraio 2022 |
16.03.2022 |
|
£ |
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Marzo 2022 |
19.04.2022 |
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£ |
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Aprile 2022 |
16.05.2022 |
|
£ |
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Maggio 2022 |
16.06.2022 |
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£ |
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Giugno 2022 |
18.07.2022 |
|
£ |
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Luglio 2022 |
22.08.2022 |
|
£ |
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Agosto 2022 |
16.09.2022 |
|
£ |
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Settembre 2022 |
17.10.2022 |
|
£ |
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Ottobre 2022 |
16.11.2022 |
|
£ |
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Novembre 2022 |
16.12.2022 |
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£ |
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Dicembre 2022 |
16.01.2023 |
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£ |
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Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti |
1° trimestre 2022 |
16.05.2022 |
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£ |
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2° trimestre 2022 |
22.08.2022 |
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£ |
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3° trimestre 2022 |
16.11.2022 |
|
£ |
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4° trimestre 2022
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16.02.2023 |
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£ |
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Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR |
1° trimestre 2022 |
2.05.2022 |
|
£ |
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2° trimestre 2022 |
22.08.2022 |
|
£ |
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3° trimestre 2022 |
31.10.2022 |
|
£ |
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Elenchi Intrastat |
Gennaio 2022 |
25.02.2022 |
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T |
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Febbraio 2022 |
25.03.2022 |
|
£ |
||
Marzo 2022 |
1° trimestre 2022 |
26.04.2022 |
|
£ |
|
Aprile 2022 |
25.05.2022 |
|
£ |
||
Maggio 2022 |
27.06.2022 |
|
£ |
||
Giugno 2022 |
2° trimestre 2022 |
25.07.2022 |
|
£ |
|
Luglio 2022 |
25.08.2022 |
|
£ |
||
Agosto 2022 |
26.09.2022 |
|
£ |
||
Settembre 2022 |
3° trimestre 2022 |
25.10.2022 |
|
£ |
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Ottobre 2022 |
25.11.2022 |
|
£ |
||
Novembre 2022 |
27.12.2022 |
|
£ |
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Dicembre 2022 |
4° trimestre 2022 |
25.01.2023 |
|
£ |
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Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva |
Esterometro 2022 |
Gennaio 2022 |
2.05.2022 |
|
£ |
Febbraio 2022 |
|
£ |
|||
Marzo 2022 |
|
£ |
|||
Aprile 2022 |
22.08.2022 |
|
£ |
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Maggio 2022 |
|
£ |
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Giugno 2022 |
|
£ |
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Comunicazione liquidazioni Iva 2022 |
1° trimestre 2022 |
31.05.2022 |
|
£ |
|
2° trimestre 2022 |
16.09.2022 |
|
£ |
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3° trimestre 2022 |
30.11.2022 |
|
£ |
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4° trimestre 2022 |
28.02.2023 |
|
£ |
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OSS |
4° trimestre 2021 |
31.02.2022 |
|
£ |
|
1° trimestre 2022 |
30.04.2022 |
|
£ |
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2° trimestre 2022 |
1.08.2022 |
|
£ |
||
3° trimestre 2022 |
31.10.2022 |
|
£ |
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IOSS |
Dicembre 2021 |
31.01.2022 |
|
£ |
|
Gennaio 2022 |
28.02.2022 |
|
£ |
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Febbraio 2022 |
31.03.2022 |
|
£ |
||
Marzo 2022 |
30.04.2022 |
|
£ |
||
Aprile 2022 |
31.05.2022 |
|
£ |
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Maggio 2022 |
30.06.2022 |
|
£ |
||
Giugno 2022 |
1.08.2022 |
|
£ |
||
Luglio 2022 |
31.08.2022 |
|
£ |
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Agosto 2022 |
30.09.2022 |
|
£ |
||
Settembre 2022 |
31.10.2022 |
|
£ |
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Ottobre 2022 |
30.11.2022 |
|
£ |
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Novembre 2022 |
31.12.2022 |
|
£ |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria |
Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica, per l’anno 2021 |
8.02.2022 |
|
£ |
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Spese veterinarie |
16.03.2022 |
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£ |
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Spese 1° semestre 2022 |
30.09.2022 |
|
£ |
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Spese 2° semestre 2022 |
31.03.2023 |
|
£ |
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Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2022 |
16.03.2022 |
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T |
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Invio telematico Mod. Iva/2022 |
2.05.2022 |
|
£ |
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Invio telematico Mod. 730/2022 |
30.09.2022 |
|
£ |
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Invio telematico Mod. 770/2022 |
31.10.2022 |
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£ |
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Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
30.11.2022 |
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£ |
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Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva |
Saldo annuale Iva 2021 |
16.03.2022 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
£ |
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30.06.2022 |
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£ |
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- oppure - |
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22.08.2022 + magg. 0,40% |
|
£ |
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2° acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
30.11.2022 |
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£ |
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Versamento acconto Iva 2022 |
27.12.2022 |
|
£ |
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2021) |
16.02.2022 |
|
T |
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Versamento acconto imposta sostitutiva 2022 rivalutazione TFR |
16.12.2022 |
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£ |
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Altri adempimenti |
Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2021 |
10.02.2022 |
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£ |
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Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) |
28.02.2022 |
|
£ |
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Versamento tassa annuale libri sociali |
16.03.2022 |
|
£ |
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Bonus pubblicità 2022 - prenotazione spese |
31.03.2022 |
|
£ |
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Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2021 |
7.04.2022 |
|
£ |
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Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2021 e al 1.01.2020 |
30.06.2022 |
|
£ |
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Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020 |
15.11.2022 |
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£ |
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Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche |
2.05.2022 |
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£ |
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Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
1° trimestre 2022 |
31.05.2022 |
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£ |
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Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250 |
30.09.2022 |
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£ |
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2° trimestre 2022 |
30.09.2022 |
|
£ |
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Se imposta di bollo del 1° e 2° |
30.11.2022 |
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£ |
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3° trimestre 2022 |
30.11.2022 |
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£ |
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4° trimestre 2022 |
28.02.2023 |
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£ |
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IMU |
Versamento acconto 2022 |
16.06.2022 |
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£ |
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Dichiarazione variazioni 2021 |
30.06.2022 |
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£ |
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Versamento saldo 2022 |
16.12.2022 |
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£ |
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Versamento IVS |
4° trimestre 2021 (fissi) |
16.02.2022 |
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£ |
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1° trimestre 2022 (fissi) |
16.05.2022 |
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£ |
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1° acconto 2022 (eccedenti minimale) |
30.06.2022 |
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£ |
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1° acconto 2022 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
22.08.2022 |
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£ |
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2° trimestre 2022 (fissi) |
22.08.2022 |
|
£ |
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3° trimestre 2022 (fissi) |
16.11.2022 |
|
£ |
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2° acconto 2022 (eccedenti minimale) |
30.11.2022 |
|
£ |
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Versamento contributi Enasarco (case mandanti) |
Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2021 |
21.02.2022 |
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£ |
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Versamento FIRR maturato 2021 |
31.03.2022 |
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£ |
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Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2022 |
20.05.2022 |
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£ |
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Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2022 |
22.08.2022 |
|
£ |
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Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2022 |
21.11.2022 |
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£ |
Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Società di capitali |
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Altri soggetti obbligati |
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Soggetti esonerati |
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Società di capitali dichiarate fallite |
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IMPORTO |
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Misura forfettaria |
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Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. |
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Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2021 |
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Fino a € 516.456,90 |
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€ 309,87 |
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Oltre € 516.456,90 |
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€ 516,46 |
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VERSAMENTO |
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Mod. F24 - sezione Erario |
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Codice tributo |
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7085 |
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Entro il 16.03.2022 |
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Periodo di riferimento |
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2022 |
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Compensazione |
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Società costituite dopo il 1.01.2022 |
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Il nuovo art. 5-decies D.L. 146/2021 stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento ad Imu prevista per l’abitazione principale, è applicabile soltanto a una di esse, scelta degli stessi membri del nucleo familiare, anche nell’ipotesi in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. Ai fini Imu, pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale disposizione, in vigore dal 21.12.2021, impone una scelta in occasione della compilazione della dichiarazione Imu (la prima sarà quella riferita al 2022, da presentare entro il mese di giugno 2023). Con tale intervento si è tentato di risolvere la controversa questione relativa all’esenzione Imu per l’abitazione principale e relative pertinenze, che ha dato origine a un ampio e contradditorio contenzioso e che, quindi, consente il recupero del pregresso senza applicazione delle sanzioni per incertezza della norma. |
IMMOBILI DIVERSI IN COMUNI DIVERSI |
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Precedente posizione MEF |
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Sulla disciplina Imu l’Amministrazione Finanziaria intervenne, per i primi chiarimenti, con la circolare Mef n. 3/2012, in cui, al paragrafo 6, si afferma che, in caso di coniugi con residenza in immobili diversi, non opera la limitazione alla doppia fruizione delle agevolazioni per l’abitazione principale qualora le case non siano situate nello stesso Comune. |
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Giurisprudenza contraria |
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In direzione opposta, invece, si è consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 17408/2021), secondo cui, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, l’esenzione non spetta in alcun caso) se i Comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (diversamente, se il Comune è lo stesso, in base al c. 741, l’agevolazione compete per una sola abitazione). |
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NUOVA NORMATIVA
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Risoluzione del contrasto interpretativo |
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L’intervento operato dal legislatore in sede di “collegato fiscale” mira a superare tale contrasto interpretativo, dettando una disposizione che ha anche chiara finalità anti-abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale. |
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Scelta di un solo immobile
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Modificando il c. 741 dell’art. 1 della L. 160/2019, il D.L. 146/2021 chiarisce che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell’aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare.
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Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, l’art. 2 D.L. 4/2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggettivo |
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Oggettivo |
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Requisiti |
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CONTRIBUTO |
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Istanza |
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Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. |
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Limiti |
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Il D.L. 4/2022 ha previsto nuove agevolazioni o ha prorogato le precedenti stanziando nuove risorse a favore dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19. Si riassumono le principali disposizioni, in vigore dal 27.01.2022. |
ATTIVITÀ CHIUSE
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Contributo a fondo perduto |
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Sospensione di versamenti |
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Requisiti |
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WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA
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Contributo a fondo perduto |
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Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà dall’art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 sono stanziati € 40 milioni, che costituisce limite massimo di spesa. |
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Attività Ateco |
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Requisiti |
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CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE DI MAGAZZINO
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Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, c. 1 Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. |
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SCADENZARIO |
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Principali adempimenti mese di marzo 2022 |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Martedì 1 marzo |
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Assegno Unico Universale |
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Erogazione - Dal 1.03.2022 sarà corrisposto l’assegno unico universale per i figli a carico. Le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni. |
Mercoledì 2 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2022, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Martedì 15 marzo |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
|
|
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
||
|
|
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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|
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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|
Associazioni sportive dilettantistiche |
|
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Mod. 730 precompilato |
|
Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2021, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2022, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID (Provv. Ag. Entrate 28.01.2022). |
Mercoledì 16 marzo |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2022. |
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Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Mercoledì 16 marzo (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2021. |
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Assistenza fiscale |
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Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2022 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019). |
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Sostituti d’imposta |
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Certificazione Unica 2022 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2022 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2021. |
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Tassa concessioni governative |
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Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2021. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2021, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2021. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2021 (D.M. Finanze 13.01.2016). |
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|
|
Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
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Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2021 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). |
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Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). |
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Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000 (D.M. Finanze 3.02.2021). |
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Superbonus 110% |
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Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020). Il termine è stato prorogato al 7.04.2022 (provv. Ag. Entrate 3.02.2022). |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica 20 marzo |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Venerdì 25 marzo |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Mercoledì 30 marzo |
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Imposte dirette |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 11ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. |
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Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 1ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Firr |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
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Enti associativi |
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Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2021 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. |
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Erogazioni Liberali alla cultura |
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Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2021 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. |
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Enti locali |
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Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 degli enti locali (D.M. 24.12.2021). |
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Bonus terme |
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Utilizzo - I bonus per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis D.L. 104/2020 non fruiti alla data del 8.01.2022, sono utilizzabili entro il 31.03.2022 (D.L. 4/2022). |