APRILE 2023 SOMMARIO |
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IN CODA LE MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA CON CREDITI DI IMPOSTA DEL 2° TRIMESTRE 2023 |
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Pag. 10 |
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LETTERE DI COMPLIANCE E RAVVEDIMENTO SPECIALE |
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In considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa”, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data e in vigore dal 17.02.2023. Le novità, molto importanti, recate dal D.L. 11/2023 sono contenute negli artt. 1 e 2. In particolare l’art. 2, recante “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali”, fa venire meno, per tutti gli interventi non ancora avviati, la possibilità di fruire delle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la “cessione del credito a terzi” - ai fini non solo del Superbonus, ma anche di tutti gli altri bonus edilizio - energetici per i quali sono state in questi anni ammesse, quali alternative all’utilizzo diretto dei bonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi, dall’art. 121 D.L. 34/2020 - salvaguardando, invece, la possibilità di continuare ad avvalersi di dette opzioni per tutti gli interventi già in corso alla data del 16.02.2023. L’art. 1, c. 1, lett. a) vieta alle Pubbliche Amministrazioni di rendersi cessionarie, e quindi di acquisire, crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al c. 1, lett. a) e b) dell’art. 121 D.L. 34/2020. |
Art. 1, c. 1, lett. a) D.L. 11/2023 |
Nuovo c. 1-quinquies dell’art. 121 D.L. “Rilancio”: divieto per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire i crediti fiscali derivanti dalle opzioni dell’art. 121. |
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta relativi alle opzioni del c. 1, lett. a) e b), art. 121 D.L. 34/2020. |
Art. 2, c. 1 D.L. 11/2023 |
“Blocco” immediato per tutti i bonus alle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la cessione dei crediti fiscali a terzi. |
Divieto, dal 17.02.2023, per gli interventi di cui all’art. 121, c. 2 D.L. 34/2020, di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020. |
Art. 2, c. 2 D.L. 11/2023 |
Deroghe al “blocco” delle opzioni per gli interventi già in atto oggetto del Superbonus. |
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Art. 2, c. 3 D.L. 11/2023 |
Deroghe al “blocco” delle opzioni per gli interventi già in atto oggetto di bonus diversi dal Superbonus. |
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Art. 2, c. 4 D.L. 11/2023 |
Abrogazione di altre norme in tema di opzione. |
Le disposizioni dell’art. 14, cc. 2-ter, 2-sexies e 3.1 e dell’art. 16, cc. 1-quinquies, 3°, 4° e 5° periodo e 1-septies, 2° e 3° periodo del D.L. 63/2013 sono abrogate. |
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo: può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. |
Tavola |
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Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti |
Scadenze |
Sostituto d’imposta |
Caf o professionista |
Contribuente |
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Entro il 16.03 |
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Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
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A partire dal 30.04 |
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Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
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Entro il 15.06 |
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Entro il 29.06 |
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L’art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa agli esercizi in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023. |
Esempio n. 1 |
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Sospensione integrale degli ammortamenti nel 2021 e nel 2022 con rilevanza fiscale |
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Esempio n. 2 |
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Effetti contabili della sospensione dell’ammortamento con rilevanza fiscale |
Nell’iter di approvazione della legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una misura che consente alle imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni di dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante al 6% del costo dei fabbricati stessi. Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. Sono stabilite, in particolare, specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Qualora tali imprese aderiscano al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo. |
AMBITO APPLICATIVO |
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PERIODI D’IMPOSTA |
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Le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo degli stessi fabbricati, di un coefficiente fissato al 6%. |
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RILEVANZA DEL VALORE PATRIMONIALE |
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Nell’ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo mediante consolidato fiscale nazionale (art. 117 Tuir), le imprese possono avvalersi della deduzione in relazione ai fabbricati locati alle imprese operanti nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo. |
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DOPPIO BINARIO |
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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 18.01.2023, n. 15943, ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei c.d. “Registratori Telematici” affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2.10.2023 la conformità dei modelli già approvati con precedente provvedimento alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria c.d. “istantanea”, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi, che dovranno essere realizzati entro il 2.10.2023, permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento interdirettoriale n. 80217/2020. Sono state, poi, approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT - Versione 11” ed è stato modificato il provvedimento 31.10.2019, che regolamenta l’adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini a estrazione differita. |
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI |
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possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (c.d. lotteria dei corrispettivi). |
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LOTTERIA ISTANTANEA |
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Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Cameria di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio. |
PRESENTAZIONE MUD 2023 |
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La dichiarazione MUD 2023, fatte salve eventuali proroghe, deve essere presentata dai soggetti obbligati entro il 30.04.2023, relativamente ai rifiuti gestiti nell’anno 2022. |
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CHI DEVE PRESENTARE IL MUD |
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Rifiuti |
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Veicoli Fuori Uso |
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Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. |
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Imballaggi |
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Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione |
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Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. |
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Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
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Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. |
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Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
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Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. |
Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell’1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l’Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023. |
Categorie interessate |
Massimale 2023 |
IVS |
Aliquota aggiuntiva |
Totale aliquota |
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Collaboratori e figure assimilate |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
Fino a € 113.520,00 |
24,00% |
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24,00% |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica)1. |
33,00% |
0,72% |
33,72% |
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Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica)1. |
0,72% (+) 1,31% |
35,03% |
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Liberi professionisti |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
Fino a € 113.520,00 |
24,00% |
--- |
24,00% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. |
25,00% |
0,72% (+) 0,51% |
26,23% |
VERSAMENTO |
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Collaboratori |
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L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. |
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Professionisti |
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Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, 1° e 2° acconto 2023). |
Nota1 |
Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all’aliquota Dis-coll). |
L’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l’aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2023 la misura è pari al 23,25%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2023, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare in formato PDF e stampare, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. |
Tavola n. 1 |
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Prospetto riassuntivo anno 2023 - Artigiani |
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Tavola n. 2 |
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Prospetto riassuntivo anno 2023 - Commercianti |
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SCADENZARIO |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 10 aprile1 |
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Contributo |
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Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2023. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2023. |
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Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio |
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Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente. |
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5 per mille |
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Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2023 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020). |
Venerdì 14 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2022 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2023. |
Sabato 15 aprile |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020). |
Domenica 16 aprile1 |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2023. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica 16 aprile1 (segue) |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
Lunedì 17 aprile |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2023. |
Giovedì 20 aprile |
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Esercenti Commercio al dettaglio e agenzie viaggio |
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Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente. |
Martedì1 25 aprile |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Domenica 30 aprile1 |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2022. |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2023 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020). |
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Definizione agevolata |
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Domanda - Termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, c. 231-252 L. 197/2022 (rottamazione-quater). |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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Descrizione |
Domenica 30 aprile1 (segue) |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). |
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Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. |
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Nomina organo di controllo |
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Obbligo - Il D.L. 118/2021 ha previsto lo slittamento alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 dell’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo di Srl e cooperative in base ai nuovi limiti ex art. 2477 c.c. |
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Revisori enti locali |
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Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Enasarco Firr |
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Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2022 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2022. |
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Strutture sanitarie private |
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Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2022. |
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Gestori di servizi di pubblica utilità |
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Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2022. |
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Auto-trasportatori |
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Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2023. |
Credito di imposta anche per il 2° trimestre 2023
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (aziende energivore ricomprese nell’elenco CSEA 2023) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, …, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica autoprodotta dalle imprese energivore, di cui sopra, e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre 2023.
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale (aziende Gasivore ricomprese nell’elenco CSEA 2023) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale …, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
I codici tributo da utilizzare per il 2° trimestre 2023 saranno oggetto di prossima pubblicazione con successiva deliberazione dell’Agenzia delle Entrate, della quale vi daremo tempestiva informazione.
I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 4 (Capo I) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023.
I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.
Oneri Generali di Sistema elettrico PER UTENZE SOTTO I 16,5 kW
Attenzione: NON è stato prorogato l'annullamento delle aliquote relative agli Oneri Generali di Sistema elettrico per il 2° trimestre 2023 applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Pertanto per il 2° trimestre 2023 sono state riattivate le componenti tariffarie Asos e Arim per tutte le utenze elettriche (comprese le utenze domestiche).
Per ulteriori dettagli sulle modalità e sui limiti di applicazione dei crediti d’imposta vi invitiamo a leggere per intero i commi dal 2 all’ 8 dell’art.4 (capo I) della Decreto Legge n. 34 del 30 Marzo 2023 di cui questa nota informativa costituisce un sunto a titolo di solo promemoria.
Segnaliamo infine che nel 2° trimestre 2023 l’aliquota IVA sul Gas metano per usi civili e industriali rimane al 5%.