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Pag. 13 |
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BLOCCO CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA |
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Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. è pari a € 30.000 l’importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale.
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MODALITÀ DI RICHIESTA |
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Quadro VX |
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Termini |
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La dichiarazione Iva 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2023 e 2.05.2023 (il 30.04 cade di domenica). |
IPOTESI DI RIMBORSO |
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Cessazione di attività. |
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Importi anche inferiori a € 2.582,28 |
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Minore eccedenza detraibile del triennio. |
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Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate. |
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Importo minimo € 2.582,28
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Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. |
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Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche. |
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Operazioni non soggette all’imposta. |
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Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. |
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Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente. |
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Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore. |
L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Si ricorda che l’art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell’utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio. |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00 |
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Limite di € 1.500,00 |
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Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori. |
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In essere al momento del versamento. |
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Più cartelle |
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Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. |
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Pagamento parziale |
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In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. |
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Sanzione per inosservanza del divieto |
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In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. |
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Fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. |
L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. |
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI |
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Oggetto1 |
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Per importi superiori a € 5.000 annui |
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ò |
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Utilizzo in compensazione orizzontale. |
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Obbligo |
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Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. |
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In alternativa |
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Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. |
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Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. |
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LIMITE ALLE COMPENSAZIONI |
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Orizzontale |
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Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000. |
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Verticale |
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La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità. |
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PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE |
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La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
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Nota1 |
Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa. |
Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l’esonero dall’applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017]. |
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
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Importi annui fino a € 5.000,00 |
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La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.
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Importi annui superiori a € 5.000,001 |
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
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Modalità |
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Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. |
Note |
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Per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 e la richiesta di rimborso in modalità semplificata vige il limite di € 2 milioni per la compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo L. 23.12.2000, n. 388). |
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI |
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Compensazione verticale |
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Compensazione orizzontale |
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i contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione “orizzontale” nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino a un ammontare annuo non superiore € 2 milioni (limite previsto dall’art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388). |
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COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA |
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Sotto il profilo procedurale, per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019). |
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Check list Modello 730/Redditi PF 2023
Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2023 o il Modello Redditi PF 2023. |
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Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Versamento mensile Iva, ritenute, contributi |
Gennaio 2023 |
16.02.2023 |
|
T |
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Febbraio 2023 |
16.03.2023 |
|
£ |
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Marzo 2023 |
17.04.2023 |
|
£ |
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Aprile 2023 |
16.05.2023 |
|
£ |
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Maggio 2023 |
16.06.2023 |
|
£ |
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Giugno 2023 |
17.07.2023 |
|
£ |
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Luglio 2023 |
21.08.2023 |
|
£ |
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Agosto 2023 |
18.09.2023 |
|
£ |
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Settembre 2023 |
16.10.2023 |
|
£ |
||
Ottobre 2023 |
16.11.2023 |
|
£ |
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Novembre 2023 |
18.12.2023 |
|
£ |
||
Dicembre 2023 |
16.01.2024 |
|
£ |
||
Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti |
1° trimestre 2023 |
16.05.2023 |
|
£ |
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2° trimestre 2023 |
21.08.2023 |
|
£ |
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3° trimestre 2023 |
16.11.2023 |
|
£ |
||
4° trimestre 2023
|
16.02.2024 |
|
£ |
||
Richiesta di rimborso -compensazione Iva infrannuale – Mod. TR |
1° trimestre 2023 |
2.05.2023 |
|
£ |
|
2° trimestre 2023 |
31.07.2023 |
|
£ |
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3° trimestre 2023 |
31.10.2023 |
|
£ |
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Elenchi Intrastat |
Gennaio 2023 |
27.02.2023 |
|
T |
|
Febbraio 2023 |
27.03.2023 |
|
£ |
||
Marzo 2023 |
1° trimestre 2023 |
26.04.2023 |
|
£ |
|
Aprile 2023 |
25.05.2023 |
|
£ |
||
Maggio 2023 |
26.06.2023 |
|
£ |
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Giugno 2023 |
2° trimestre 2023 |
25.07.2023 |
|
£ |
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Luglio 2023 |
25.08.2023 |
|
£ |
||
Agosto 2023 |
25.09.2023 |
|
£ |
||
Settembre 2023 |
3° trimestre 2023 |
25.10.2023 |
|
£ |
|
Ottobre 2023 |
27.11.2023 |
|
£ |
||
Novembre 2023 |
27.12.2023 |
|
£ |
||
Dicembre 2023 |
4° trimestre 2023 |
25.01.2024 |
|
£ |
|
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva |
Comunicazione liquidazioni Iva 2023 |
4° trimestre 2022 |
28.02.2023 |
|
£ |
1° trimestre 2023 |
31.05.2023 |
|
£ |
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2° trimestre 2023 |
2.10.2023 |
|
£ |
||
3° trimestre 2023 |
30.11.2023 |
|
£ |
||
4° trimestre 2023 |
28.02.2024 |
|
£ |
||
OSS |
4° trimestre 2022 |
31.01.2023 |
|
£ |
|
1° trimestre 2023 |
30.04.2023 |
|
£ |
||
2° trimestre 2023 |
31.07.2023 |
|
£ |
||
3° trimestre 2023 |
31.10.2023 |
|
£ |
||
IOSS |
Dicembre 2022 |
31.01.2023 |
|
£ |
|
Gennaio 2023 |
28.02.2023 |
|
£ |
||
Febbraio 2023 |
31.03.2023 |
|
£ |
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Marzo 2023 |
30.04.2023 |
|
£ |
||
Aprile 2023 |
31.05.2023 |
|
£ |
||
Maggio 2023 |
30.06.2023 |
|
£ |
||
Giugno 2023 |
1.08.2023 |
|
£ |
||
Luglio 2023 |
31.08.2023 |
|
£ |
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Agosto 2023 |
30.09.2023 |
|
£ |
||
Settembre 2023 |
31.10.2023 |
|
£ |
||
Ottobre 2023 |
30.11.2023 |
|
£ |
||
Novembre 2023 |
31.12.2023 |
|
£ |
|
Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria |
Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, |
31.01.2023 |
22.02.2023 |
£ |
Spese veterinarie |
16.03.2023 |
|
£ |
|
Spese 1° semestre 2023 |
2.10.2023 |
|
£ |
|
Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2023 |
16.03.2023 |
|
T |
Invio telematico Mod. Iva/2023 |
2.05.2023 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. 730/2023 |
30.09.2023 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. 770/2023 |
31.10.2023 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
30.11.2023 |
|
£ |
|
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva |
Saldo annuale Iva 2022 |
16.03.2023 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
£ |
|
30.06.2023 |
|
£ |
|
- oppure - |
|
|
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31.07.2023 + magg. 0,40% |
|
£ |
||
2° acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
30.11.2023 |
|
£ |
|
Versamento acconto Iva 2023 |
27.12.2023 |
|
£ |
|
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2022) |
16.02.2023 |
|
T |
Versamento acconto imposta sostitutiva 2023 rivalutazione TFR |
18.12.2023 |
|
£ |
|
Altri adempimenti |
Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2022 |
31.01.2023 |
9.02.2023 |
£ |
Dichiarazione rispetto limiti aiuti di Stato Covid-19 |
31.01.2023 |
|
£ |
|
Versamento saldo Inail 2022 e primo acconto 2023 |
16.02.2023 |
|
£ |
|
Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) |
28.02.2023 |
|
£ |
|
Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2022 |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
£ |
|
Versamento tassa annuale libri sociali |
16.03.2023 |
|
£ |
|
Versamento 1ª/unica rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022) |
31.03.2023 |
|
£ |
|
Versamento 1ª/unica rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022) |
31.03.2023 |
|
£ |
|
Versamento 1ª/unica rata istituti definitori (art. 1, c. 220 L. 197/2022) |
31.03.2023 |
|
£ |
|
Bonus pubblicità 2023 - prenotazione spese |
31.03.2023 |
|
£ |
|
Annotazione contabile estromissione immobili ditta individuale |
31.05.2023 |
|
£ |
|
Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione alberghi 2021 e 2020 |
30.06.2023 |
|
£ |
|
Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa 2020 |
30.06.2023 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata ravvedimento speciale |
30.06.2023 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata istituti definitori |
30.06.2023 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
30.06.2023 |
|
£ |
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Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 105 L. 197/2022) |
2.10.2023 |
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£ |
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Versamento 3ª rata ravvedimento speciale |
2.10.2023 |
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£ |
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Versamento 3ª rata istituti definitori |
2.10.2023 |
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£ |
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Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022 e al 1.01.2021 |
15.11.2023 |
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£ |
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Versamento1ª/unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 |
15.11.2023 |
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£ |
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Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022) |
30.11.2023 |
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£ |
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Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate |
30.11.2023 |
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£ |
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Versamento 4ª rata ravvedimento speciale |
20.12.2023 |
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£ |
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Versamento 4ª rata istituti definitori |
20.12.2023 |
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£ |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche |
2.05.2023 |
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£ |
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Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
1° trimestre 2023 |
31.05.2023 |
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£ |
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Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000 |
30.09.2023 |
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£ |
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2° trimestre 2023 |
30.09.2023 |
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£ |
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Se imposta di bollo del 1° e 2° |
30.11.2023 |
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£ |
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3° trimestre 2023 |
30.11.2023 |
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£ |
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4° trimestre 2023 |
28.02.2024 |
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£ |
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IMU |
Versamento acconto 2023 |
16.06.2023 |
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£ |
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Dichiarazione variazioni 2021 e 2022 |
30.06.2023 |
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£ |
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Versamento saldo 2023 |
18.12.2023 |
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£ |
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Versamento IVS |
4° trimestre 2022 (fissi) |
16.02.2023 |
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£ |
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1° trimestre 2023 (fissi) |
16.05.2023 |
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£ |
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1° acconto 2023 (eccedenti minimale) |
30.06.2023 |
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£ |
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1° acconto 2023 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
31.07.2023 |
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£ |
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2° trimestre 2023 (fissi) |
21.08.2023 |
|
£ |
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3° trimestre 2023 (fissi) |
16.11.2023 |
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£ |
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2° acconto 2023 (eccedenti minimale) |
30.11.2023 |
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£ |
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Versamento contributi Enasarco (case mandanti) |
Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2022 |
20.02.2023 |
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£ |
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Versamento FIRR maturato 2022 |
31.03.2023 |
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£ |
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Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2023 |
22.05.2023 |
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£ |
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Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2023 |
21.08.2023 |
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£ |
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Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2023 |
20.11.2023 |
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£ |
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che per effetto dell’art. 1, c. 235 la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023. Accedendo all’interno del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica. Nel caso in cui i carichi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D.Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello. Successivamente, l’agente della riscossione, entro il 30.06.2023, comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.07.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata. |
DOMANDA DI ADESIONE |
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La domanda di adesione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2023. |
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Online in area riservata |
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Si accede all’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. |
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Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione. |
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Online in area pubblica |
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Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023). |
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COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI |
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Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una l’ammontare degli importi dovuti e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti. |
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MISURA DELLA DEFINIZIONE |
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TERMINI DI VERSAMENTO |
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SCADENZARIO |
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cad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 2 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2023, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Mercoledì 8 marzo |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2023, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. |
Mercoledì 15 marzo |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Giovedì 16 marzo |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2023. |
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Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scad. 2023 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 16 marzo (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2022. |
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Assistenza fiscale |
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Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2023 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019). |
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Sostituti d’imposta |
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Certificazione Unica 2023 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2022. |
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Tassa concessioni governative |
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Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2022. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2022, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2022. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2022 (D.M. Finanze 13.01.2016). |
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Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
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Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2022 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). |
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Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). |
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Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021). |
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Superbonus 110% |
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Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell’anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provvedimento Agenzia Entrate 3.02.2022). |
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Crediti d’imposta energetici |
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Comunicazione - Termine entro il quale devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i crediti d’imposta energia maturati nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato (art. 1, c. 6 D.L. 176 2022). |
Lunedì 20 marzo |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Sabato1 25 marzo |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
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Giovedì 30 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regolarizza-zione errori formali |
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Versamenti - Entro il 31.03.2023 deve essere versata la 1ª o unica rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022). |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine della 1ª o unica rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti ancora accettabili (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022). |
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Regolarizza-zione omessi versamenti |
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Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dovuta per regolarizzare l’omesso o carente versamento di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, c. 219-221 L. 197/2022). |
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Credito d’imposta per carburanti in agricoltura |
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Utilizzo - Il credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca effettuate nel 3° trimestre solare dell’anno 2022 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro la data del 31.03.2023 (art. 1, c. 51 L. 197/2022). Il disegno di legge di conversione del D.L. Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Fringe benefit - Termine entro il quale effettuare il conguaglio contributivo dei fringe benefit erogati ai dipendenti oltre il limite di € 3.000 (Mess. Inps 4616/2022). |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Lavoro agile |
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Per lavoratori fragili - Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (art. 1, c. 306 L. 197/2022). Un emendamento al decreto Milleproroghe sposta il termine al 30.06.2023. |
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Firr |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale. maturato nel 2022, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
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Bonus pubblicità |
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Comunicazione - Entro il 31.03.2023 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2023. |
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Enti associativi |
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Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2022 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2022 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. |
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Enti locali |
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Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025 degli enti locali (D.M. 13.12.2022). |