Studio Cavallari Dott. Massimo: Limena (PD) Tel 049 613584 - News NOVEMBRE 2023
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REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI |
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· È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9.10.2023 il decreto Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei titolari effettivi. Pertanto, entro l'11.12.2023 tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L'adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni. · L'art. 6, c. 3 D.M. 55/2022 prevede che i professionisti e, in generale, i soggetti obbligati ad assolvere gli obblighi antiriciclaggio sono tenuti a comunicarle tempestivamente alla Cciaa le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela |
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità. Si riassumono le principali disposizioni diffuse dal Governo. |
TAGLIO CUNEO FISCALE |
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Circa 10 miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a € 25.000,00, 6% per i redditi fino a € 35.000,00). |
SANITA' |
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· Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l’anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall’anno 2026. · Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa. · Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell’assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario. · Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di € 2.000,00 annui. L’importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari. |
FAMIGLIA E BONUS NATALITA' |
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· In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024. · Si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024. · Si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel 1° trimestre del 2024, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. · Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni. |
BONUS ASILI NIDO |
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Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro. |
CANONE RAI |
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· Diminuisce il canone Rai, da € 90,00 a € 70,00 all’anno. · Alla riduzione corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti. |
LAVORO |
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· Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a · La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo. |
IMPRESE |
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· Rinviata fino al 1.07.2024 l’entrata in vigore della plastic e sugar tax. · Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. |
PENSIONI |
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Alcune revisioni riguarderanno l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro. |
INVESTIMENTI E GARANZIE PUBBLICHE |
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Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l’obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese. |
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Collegato alla legge di Bilancio che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di seguito alcune tra le principali misure, in vigore dal 19.10.2023. |
Conguaglio di perequazione anno 2023 |
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Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, è anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni. |
Campagna reddituale |
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Recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31.12.2024. |
Anticipo rinnovo contratti pubblici |
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Incremento, per il mese di dicembre 2023, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli. |
Rinvio del versamento della 2ª rata |
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· Per il solo 2023 le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000,00, possono effettuare il versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16.01 dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. · Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla 2ª rata. |
Riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo |
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· Prorogato al 30.06.2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22.10.2021. · Prorogato di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017. |
Contributo di solidarietà |
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Istituito un nuovo contributo di solidarietà, per l’anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà ex art. 1, cc. 115-119 della legge di Bilancio 2023, la distribuzione, o comunque l’utilizzo nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. |
Riduzione delle accise sui prodotti energetici |
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Il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio può essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere. |
Disposizioni per Regioni e Province autonome |
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Le regioni che risultano in squilibrio economico possono destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove scattate automaticamente, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. |
Trasporto pubblico locale |
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Incremento di 35 milioni di euro, per l’anno 2023, del fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. |
Edilizia universitaria |
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Istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR. |
Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese |
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Nuova Sabatini: autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature). |
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (L. 9.08.2023, n. 111). Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (Irpef) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a: - garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda; - conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’Irpef, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione. |
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
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· Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. · In particolare, si prevede una riduzione a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue: - 23% per i redditi fino a € 28.000,00; - 35% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00; - 43% per i redditi che superano € 50.000,00. · Sempre per il 2024, si innalza da € 1.880,00 a € 1.955,00 la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a · In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste. · Si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni. |
Revisione delle detrazioni fiscali |
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· Si prevede, per l’anno 2024, una riduzione di € 260,00 della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000,00. · Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie. |
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni |
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· In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni. · Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: - ai titolari di reddito d’impresa; - alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; - alle società di persone ed equiparate; - agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo. · L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. · Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria. · Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre: - lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; - persone con disabilità; - minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; - donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; - giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; - ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione. |
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il Consiglio dei Ministri, IL 23.10.2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. |
MODELLI DICHIARATIVI |
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· Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’Irap e all’Iva ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. · Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. · Si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30.04 di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle Entrate. · Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. · Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. · Si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale. |
VERSAMENTI |
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· Si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte. · Si amplia la soglia dei versamenti minimi dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo. · Si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31.08 e dal 1° al 31.12 l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance. · Si incrementa da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva e da € 20.000 a € 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e Irap. |
SERVIZI DIGITALI |
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· Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza. · Consentire la registrazione delle scritture private. · Consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa. · Consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento. · Consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. · Effettuare ulteriori adempimenti. |
Tavola |
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Nuove scadenze fiscali |
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Il Consiglio dei Ministri, il 23.10.2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio. Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Si riassumono le principali disposizioni. |
EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME TRIBUTARIE |
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· Si conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare: - nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica; - le presunzioni legali non si applicano retroattivamente; - si stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni). |
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO |
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· Si stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di an-nullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedi-mentale). · Si delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente. · In merito alla disciplina della motivazione degli atti tributari, si stabilisce che i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. · Si esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem. · Si stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati. |
VIZI DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRA- ZIONE FINANZIARIA |
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Annullabilità |
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· Gli atti dell’Amministrazione Finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. · I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio. |
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Nullità |
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I vizi di nullità devono essere qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito. |
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Irregolarità |
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L’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità. |
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Inesistenza |
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È inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto. |
CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA |
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Si estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione. |
PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM |
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Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’Amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta. |
NON SANZIONABILITÀ DEL “RAGIONEVOLE AFFIDAMENTO” |
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Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa. |
PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE DELL’AMMINISTRA-ZIONE FINANZIARIA |
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Si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’Amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione. |
INTERPELLO |
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Si attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti. |
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Il testo introduce norme volte a: - revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; - conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring); - recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax); - semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate. |
RESIDENZA FISCALE |
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· Per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno. · In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti è quindi ricondotta a 3 criteri alternativi tra loro e in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche: - il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma; - il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente. |
LAVORATORI IMPATRIATI |
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· Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. · Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a € 600.000, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei 3 periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. · I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei 5 anni successivi. Rimangono invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste. |
Reshoring di aziende |
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· Si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. · L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i 5 periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. · Il beneficio è recuperato qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, sia successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro 10 periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. · Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale. |
Global minimum tax |
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· Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di: - un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione; - un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi. · La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). · L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. · È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15% in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15% e l’aliquota d’imposizione effettiva. |
AIUTI DI STATO |
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Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno, allo scopo di favorirne lo sviluppo economico. |
L’art. 4 D.L. 131/2023 ha introdotto una nuova sanatoria con riferimento ai corrispettivi telematici. Nel dettaglio è stata data la possibilità ai contribuenti, con riferimento agli errori/omissioni effettuati dal 1.01.2022 al 30.06.2023 - con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, di poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso anche se le citate violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria non oltre la data del 31.10.2023 (con processo verbale di constatazione - c.d. PVC), a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15.12.2023. Di fatto la novità è data dal fatto che, in tema di corrispettivi telematici, è stata concessa la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso anche in presenza di PVC (ancorché per i soli errori/omissioni avvenute tra il 1.01.2022 e il 30.06.2023). |
NOVITà |
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· I contribuenti potranno utilizzare il ravvedimento operoso, con riferimento alle sanzioni in tema di corrispettivi telematici di cui all’art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, anche se vi sia già stata constatazione (tramite PVC) da parte dell’Amministrazione Finanziaria entro il 31.10.2023 (senza, quindi, applicazione della riduzione a 1/5 della sanzione). Tale agevolazione è applicabile a condizione che: - gli errori/omissioni siano stati commessi dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023; - le violazioni non siano già state oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento; - il ravvedimento operoso sia perfezionato entro il 15.12.2023. · Ne discende che in presenza di ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte a 1/7 se la violazione risale al 2022, ovvero ad 1/8 se la violazione è relativa al 2023. · Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso operato ai sensi dell’art. 4 D.L. 131/2023 non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria stabilita dall’art. 12, c. 2 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 (per meglio dire la sospensione, a determinate condizioni, dell’attività del contribuente). |
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Imposte dirette |
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La mancata contabilizzazione di corrispettivi implica la necessità di ravvedere anche l’omesso versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell’Irpef/Ires. In relazione alle violazioni del 2022, è possibile evitare la dichiarazione infedele integrando i corrispettivi omessi entro il 30.11.2023 (scadenza di prestazione modello Redditi 2023). |
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Iva |
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· La dichiarazione Iva infedele per violazioni di omessa certificazione dei corrispettivi relative al 2022 può essere ravveduta (sanzione del 90%, ridotta a 1/8). È necessario ravvedere anche l’omesso versamento dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche. · Dalle interpretazioni dell’Agenzia sembra emergere che la sanzione da dichiarazione Iva infedele assorba la sanzione per omesso versamento dell’Iva periodica. Pertanto, sembrerebbe che se la violazione riguarda il 2022, si applica la sanzione del 90% ridotta a 1/7 per i corrispettivi e la sanzione del 90% ridotta a 1/8 per dichiarazione infedele. Se la violazione riguarda il 2023, si applica la sanzione del 90% ridotta 1/8 per i corrispettivi e la sanzione per omesso versamento dell’Iva periodica (30% con le riduzioni in base al momento del ravvedimento). |
NUOVE COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE |
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· L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’invio di nuove comunicazioni di compliance ai contribuenti anche con riferimento ai corrispettivi telematici. · Nel dettaglio, destinatari delle comunicazioni individuate dal citato Provvedimento sono i contribuenti soggetti passivi Iva per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici. · I dati di dettaglio della comunicazione di compliance possono essere consultati dal contribuente all’interno del proprio Cassetto fiscale e nel dettaglio all’interno della piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione, Fatture elettroniche e altri dati Iva. · Qualora si riscontrino, effettivamente, degli errori/omissioni il contribuente potrà utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso. |
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L’Agenzia delle Entrate sta inviando nuove comunicazioni ai contribuenti ai quali sono state recapitate lettere di compliance sui presunti incassi Pos non dichiarati, chiedendo di “non tenere conto” delle precedenti comunicazioni in cui segnalava un possibile scostamento tra gli importi certificati da fatture e corrispettivi e i pagamenti elettronici ricevuti nel 2022 dal contribuente, poiché inficiate da errori riconducibili a inesattezze commesse da alcuni operatori finanziari in fase di invio dei dati. |
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Compliance dati quadro RS per forfettari |
L’Agenzia delle Entrate può inviare lettere di compliance ai contribuenti per favorire l’adempimento spontaneo per errori od omissioni. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021. Con gli elementi e le informazioni riportati nella comunicazione inviata, i contribuenti hanno a disposizione i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate. L’art. 6 D.L. 132/2023 ha stabilito che gli obblighi informativi di cui all’art. 1, c. 73 L. 190/2014 in capo ai contribuenti forfetari, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30.11.2024, sospendendo in tal modo gli effetti delle comunicazioni inviate. |
DATI OMESSI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
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· L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche (periodo d’imposta 2021) dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti. · Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. |
Dati contenuti nelle comunicazioni dell’Agenzia |
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· Codice fiscale, cognome e nome del contribuente. · Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta. · Data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021. |
MODALITà DI COMUNICAZIONE |
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· L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni citate, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. · Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria. · La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”. |
RICHIESTA DI INFORMAZIONI O SEGNALAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998), può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione. |
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Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui è inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, poiché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. |
REGOLARIZZA-ZIONE |
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· Se il contribuente ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS, che deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, è invitato a non tenere conto della lettera. · Sempre secondo il tenore letterale della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, se, invece, il contribuente ritiene che la segnalazione sia corretta, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso beneficiando di sanzioni ridotte. In questo caso dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione pari a € 250, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione. · Se si necessita di supporto per regolarizzare la posizione è possibile: - telefonare al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/966689073 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo); - contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono. · I recapiti sono disponibili al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/ · L’indirizzo PEC da cui è stata inviata la comunicazione, invece, non può essere utilizzato per rispondere, perché non è abilitato a ricevere messaggi in entrata.
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L’art. 24 D.L. 104/2023 ha prorogato la detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari abitative delle persone fisiche (unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), differendo dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale sostenere le spese, fermo restando che al 30.09.2022 dovevano risultare già “effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020. Inoltre, l’art. 25 D.L. 11/2023 ha previsto una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte dell’ultimo cessionario, per i crediti trasferiti per effetto dell’esercizio delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) originati dai vari bonus di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, che risultassero non utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi. La nuova comunicazione introdotta dal D.L. 104/2023 deve essere effettuata entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. |
OGGETTO |
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· La proroga riguarda gli interventi trainanti e trainati (questi ultimi se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari abitative). · Sono, quindi, comprese: - le abitazioni unifamiliari; - le unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. |
PROROGA DEL TERMINE |
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La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, a condizione che al 30.09.2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo. |
VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI PER ALMENO il 30% |
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Nel computo del 30% dei lavori eseguiti possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus, effettuati sul medesimo immobile. |
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· La condizione dell’esecuzione dei lavori per almeno il 30% si considera rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di: - ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, - un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, - e tali circostanze, che comportano un aumento del denominatore, determinino conseguentemente la riduzione della predetta percentuale del 30%. |
NUOVA COMUNICAZIONE |
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La comunicazione riguarda le ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020, risultino essere non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo degli stessi crediti.
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La comunicazione è effettuata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. |
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· Le disposizioni si applicano dal 1.12.2023. · Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1.12.2023, la comunicazione è effettuata entro il 2.01.2024. |
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La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a € 100. |
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Il D.L. 29.09.2023, n. 132, all’art. 7, ha anticipato la scadenza per l’utilizzo dei crediti energia elettrica e gas del 1° e 2° trimestre 2023, dal 31.12.2023 al 16.11.2023. Il D.L. 29.09.2023, n. 131 ha introdotto nuovi contributi a favore delle imprese energivore a partire dal 2024. |
UTILIZZO DEL CREDITO E SCADENZE |
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· Il credito può essere: - utilizzato in compensazione direttamente dal beneficiario; - ceduto a terzi. |
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· La cessione è possibile soltanto per l’intero importo, può avvenire attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. · Per cedere i crediti è necessario apporre alla comunicazione il visto di conformità, indicare il codice del credito apposito per la cessione (esempio: 7751 per il credito imprese energivore II trimestre 2023), la descrizione del credito ceduto e l’importo di riferimento (esempio: 20% per il credito imprese energivore e gasivore e non gasivore del II trimestre). · Il cessionario per utilizzare il credito cedutogli dovrà accettarlo attraverso la Piattaforma cessione crediti, decorsi 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione. · Gli unici crediti ad oggi ancora cedibili sono quelli del 2023 e andranno utilizzati dal cessionario entro il 16.11.2023. Il cessionario può utilizzare personalmente il credito oppure cederlo a sua volta a banche/intermediari finanziari (cosiddetti “soggetti qualificati”). |
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Tempistiche |
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· i crediti del 1° 2° trimestre 2022 (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario entro il 31.12.2022. · i crediti del 3° trimestre 2022 e del 4° trimestre 2022 (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario entro il 30.09.2023. · I crediti del 1° e 2° trimestre 2023 entro il 16.11.2023. |
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Limiti |
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· I crediti energetici non soggiacciono ai seguenti limiti: - di compensazione di € 2 milioni; - di € 250.000 per il quadro RU. · I crediti d’imposta non sono fiscalmente rilevanti. |
NUOVI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ENERGIVORE DAL 2024 |
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· Per le energivore dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della Comunicazione CE 2022/C 80/01, minor valore tra: - 15% della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia; - 0,5% del VAL (Valore Aggiunto Lordo). · Per le energivore dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della Comunicazione CE 2022/C 80/01, minor valore tra: - 25% della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia; - 1% del VAL (Valore Aggiunto Lordo). · Le suddette percentuali variano a seconda della copertura del consumo di energia con fonti che non emettono carbonio. · Per le energivore dei settori di cui all’Allegato 3 o 5 delle Linee Guida CE, minor valore tra: - 35% (per gli anni 2024-2025-2026; 55% per il 2027; 80% per il 2028) della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia; - 1,5% (per gli anni 2024-2025-2026; 2,5% per il 2027; 3,5% per il 2028) del VAL (Valore Aggiunto Lordo). · Le suddette percentuali variano a seconda della copertura del consumo di energia con fonti che non emettono carbonio. |
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Sarà necessario presentare apposita istanza le cui modalità, tempistiche, caratteristiche e controlli saranno definite da ARERA attraverso un decreto attuativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. |
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Le disposizioni di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies D.L. 11/2023 individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, per sanare il mancato assolvimento degli adempimenti formali per la fruizione delle detrazioni edilizie. |
PRESUPPOSTI |
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· è possibile avvalersi della remissione in bonis anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, purché: - sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento; - i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione; - non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo; - sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione di € 250. |
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Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. |
CONDIZIONI PER LA REMISSIONE IN BONIS |
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· La remissione in bonis è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: - sussistano tutti i requisiti sostanziali per godere delle agevolazioni; - il contribuente effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; - il contribuente proceda, contestualmente, al versamento di un importo pari a € 250,00, ossia il minimo della sanzione stabilita all’art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, per ciascuna violazione commessa tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. |
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Il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. |
mancata presentazione nei termini dell’asseve-razione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico |
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Il contribuente può avvalersi della remissione in bonis per sanare la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico ai fini della detrazione sismabonus e super sismabonus. |
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La prima dichiarazione utile quale termine per fruire della remissione in bonis è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. |
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Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d’imposta, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta, la remissione in bonis, mediante la presentazione dell’asseverazione sopracitata, deve perfezionarsi prima della presentazione della comunicazione di opzione. |
COMUNICAZIONE per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito |
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È possibile avvalersi della remissione in bonis anche nell’ipotesi in cui la Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito non sia stata effettuata entro il 31.03.2023 poichè, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito. |
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Tale eccezione all’istituto della remissione in bonis - limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021- è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d’imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 10 novembre |
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Imposte dirette |
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Modello 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |
15 novembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell’imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia. |
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Versamento - Termine di versamento, della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022. |
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Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva per le rivalutazioni al 1.01.2021. |
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Cripto-attività |
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Versamento - Termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e del versamento della 1ª rata, dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell’art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023). |
Giovedì 16 novembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2023. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2023, mediante il modello F24. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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cadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 16 novembre (segue) |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2023. |
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Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2023. |
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Inail |
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Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2022 e all’acconto 2023, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. |
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Crediti d’imposta energia |
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Fruizione - È anticipato, dal 31.12.2023 al 16.11.2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione a terzi, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al 1° trimestre 2023 e al 2° trimestre 2023 (art. 7 D.L. 132/2023). |
Lunedì 20 novembre |
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Enasarco |
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Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2023. |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Sabato 25 novembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Giovedì 30 novembre |
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Accertamento |
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Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. |
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Imposte dirette e Irap |
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Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2023. |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi 2023 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
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Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio. |
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Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2023 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2023; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2023). |
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Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730. |
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Modello 730/2023 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto. |
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Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2022 o entro il 31.07.2023 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2023. |
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Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Cedolare secca |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2023, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2023. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 30 novembre (segue) |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2023 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2023. |
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Rottamazione quater |
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Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata delle somme dovute. |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di versamento della 3ª rata degli importi dovuti. |
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Assegnazione/ Cessione agevolata ai soci |
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Versamento - Termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30.11.2023 (art. 4 D.L. 132/2023). Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno posto in essere l’operazione entro il 30.09.2023. |
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Estromissione beni imprese individuali |
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Versamento - Versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva sull’estromissione dei beni delle imprese individuali posseduti al 31.10.2022 (L. 197/2022). |
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Crediti d’imposta ricerca e sviluppo |
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Riversamento spontaneo - Termine di presentazione dell’istanza di regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione (L. 197/2022). Il termine è stato prorogato al 30.06.2024 dal D.L. 145/2023. |
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Cripto-attività |
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Regolarizzazione - Termine di presentazione della domanda di regolarizzazione della cripto-attività per coloro che non hanno indicato nel modello Redditi le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 (Provv. Ag. Entrate 7.08.2023). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2023 eccedente il contributo minimo. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2023 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2023. |
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Enpacl |
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Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2023. |