Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Ottobre 2024

 

  • In evidenza Condono fiscale per chi aderisce al Concordato preventivo !

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In evidenza

 

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CONDONO FISCALE PER CHI ADERISCE AL CONCORDATO FISCALE 2024 2025

 

Aliquote ridotte sull'eccedenza il reddito concordato

 

  • Via libera al ravvedimento tombale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale con la possibilità di mettersi al riparo dagli accertamenti IVAIRAP e imposte sui redditi per le annualità 2018-2022, tramite il versamento una imposta sostitutiva.

    Più precisamente, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP, viene inibita in toto ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato. Al contrario per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, proprio per evitare una procedura di infrazione UE, viene inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitici induttivi, peraltro già inibiti per le imprese e i professionisti con punteggio ISA superiore ad 8,5.

    Altra spinta ad aderire al concordato preventivo biennale deriva dall’ammontare ridotto dell’imposta sostitutiva dovuta, peraltro, in modo condivisibile, variabile secondo il punteggio ISA ottenuto:

    - 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

    - 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

    - 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

    - 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

    - 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

    - 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

    Imposte ridotte sull'eccedenza il reddito concordato

    Sull’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo si applica un’imposta sostitutiva del:

    - 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

    - 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

    - 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

     

 

 

Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)

 

L’art. 4 D. Lgs. 108/2024, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituito dal D. Lgs. 13/2024, è destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti in Italia. A tal riguardo, il decreto modifica i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31.07 ovvero entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Sono inoltre aggiunte ulteriori cause di esclusione dall’istituto, come nel caso di coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

 

Termine

di adesione alla proposta di concordato

 

  • A regime, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.07, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
  • Per il primo anno di applicazione dell’istituto, è prevista la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

 

Requisiti

di accesso

al

concordato preventivo biennale

 

  • Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.
  • I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
  • Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di € 5.000.

 

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

 

Ulteriori

cause

di esclusione dal

concordato preventivo biennale

 

  • Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
  1. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  2. condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, dall’art. 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • Sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale rispetto a quelle già previste:

b-bis) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;

b-ter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.

 

Decadenza

dal concordato

 

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

 

Reddito

di lavoro

autonomo oggetto

di concordato

 

Sono esclusi, dai valori considerabili nell’ambito dell’attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale (art. 54, c. 1-quater, Tuir).

  

Reddito d’impresa

oggetto di

concordato

 

  • In materia di reddito di impresa oggetto di concordato, sono ricompresi tra i valori da non considerare ai fini dell’individuazione del reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, anche le perdite su crediti.
  • Sono inoltre contemplati tra i suddetti valori gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 Tuir o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti.

 

Rilevanza

delle basi imponibili concordate

 

  • Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
  • In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% (anziché 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

 

Determinazione

degli acconti

per i periodi

oggetto

di concordato

preventivo

 

  • L’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
  • Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
  1. se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
  2. se l’acconto dell’Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 % della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
  3. se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 

Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

 

Regime opzionale

con imposta

sostitutiva

sul maggior reddito concordato

per i soggetti ISA

 

  • Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate hanno la facoltà di assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto (reddito normalizzato), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
  1. del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  2. del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
  • L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.

 

 

Procedura di adesione al CPB

 

In prossimità della scadenza per aderire al concordato preventivo biennale (annuale per i soggetti forfettari), attualmente prevista per il 31.10.2024, occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali), sia all’analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Le regole si differenziano in relazione alle caratteristiche dei contribuenti, ossia al fatto che si tratti di soggetti ISA o esclusi da tale disciplina.

Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali, oltre a fornire un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo.

 

FORMULAZIONE

DELLA

PROPOSTA

 

Periodi

d’imposta

interessati

 

  • Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo, in sede di prima applicazione, riguarda:
  • per tutti i soggetti ISA, i periodi d’imposta 2024 e 2025;
  • per i soggetti forfettari, il periodo d’imposta 2024.

 

 

 

 

 

 

 

Cause

di esclusione

 

  • Mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
  • Condanna per reati tributari.
  • Inizio attività.
  • Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
  • Passaggio da regime ordinario a regime forfetario.
  • Operazioni straordinarie.

 

 

 

 

 

 

 

Termini

di adesione

 

A regime

 

  • L’adesione al concordato deve avvenire:
  • entro il 31.07;
  • per i soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

 

 

 

 

 

 

Per il 2024

e il 2025

 

  • In sede di prima applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili entro i software operativi:
  • il 15.06.2024 per i contribuenti ISA;
  • il 15.07.2024 per i contribuenti forfettari già dal 2023.
  • I software applicativi “Il tuo ISA 2024 CPB”, “RedditiOnLine Pf 2024” e “Redditi PF Web” precompilato sono stati modificati ai fini del calcolo del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, nonché per la trasmissione telematica dell’accettazione della proposta.
  • L’adesione dovrà avvenire entro il 31.10.2024, ossia entro il termine di invio delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.

 

MODALITÀ

PER

L’ADESIONE

 

A regime

 

  • L’adesione avverrà, utilizzando una piattaforma informatica resa disponibile entro il 1.04 di ciascun anno, non oltre il termine previsto per il versamento delle imposte (31.07 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
  • Esemplificando, il 1.04.2025, per chi non avrà aderito per il biennio 2024-2025, sarà possibile aderire per il biennio 2025-2026.

 

 

 

 

 

 

 

Per il 2024

e il 2025

 

  • Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software “IITuolsa” permetterà di conoscere il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10.
  • Il passo ulteriore prevede il temperamento del calcolo per effetto dei coefficienti ex D.M. 14.06.2024.
  • Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l’apposito rigo (P10) del quadro CPB; poiché la maggior parte dei dati richiesti corrisponde con quelli da indicare nel modello ISA, presumibilmente il software riserverà larghissima incidenza al punteggio ISA, ferma restando la ponderazione dei medesimi in funzione dei coefficienti previsto dal D.M. 14.06.2024. Tale calcolo si rifletterà sul reddito del periodo d’imposta 2023, che funge da base per la determinazione degli importi rilevanti per il 2024 e il 2025.
  • La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 31.10.2024.

 

 

Divieto di compensazione orizzontale per debiti erariali scaduti

 

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L’art. 4, c. 2  D.L. 39/2024 interviene sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza; è pertanto, eliminata la previsione dell’integrale rimozione dell’ammontare dei debiti scaduti.

 

LIMITAZIONE 

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI

CREDITI ERARIALI

IN PRESENZA

DI RUOLI

SCADUTI

PER IMPORTI

SUPERIORI

A € 1.500

 

Diritti iscritti a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

  • Il divieto di compensazione opera in merito a:
  • imposte dirette (Irpef, Ires);
  • Irap;
  • addizionali alle imposte dirette;
  • Iva;
  • altre imposte indirette (esempio: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

DIVIETO

ASSOLUTO

DI

COMPENSAZIONE

IN PRESENZA

DI ruolI

SCADUTI

per importi

superiori

a € 100.000

 

Ruoli scaduti

 

  • A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.
  • Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali.
  • Pertanto, rientrano anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

 

 

 

 

 

Vincolo

 

La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

 

 

 

 

 

Limiti

 

  • Il divieto di compensazione non opera:
  • per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

Nota1

In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perchè non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).

 

 

Credito d’imposta Transizione 5.0

 

L’art. 38 D.L. 19/2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 1.01.2024 al 31.12.2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Il D.D. 6.08.2024 ha disposto l’apertura dal 7.08.2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini. Il D.D. 11.09.2024 ha attivato dal 12.09.2024, la funzionalità del portale per l’invio delle comunicazioni di completamento.

 

PROCEDURA

PER

L’ACCESSO

 

  • Per l’accesso al beneficio, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti. La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione del risparmio energetico.
  • Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.
  • A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  • Entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.
  • A seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28.02.2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi Pnrr. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione dell’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente alla certificazione ex ante e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile.
  • Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

 

La documentazione deve essere presentata, in via telematica, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito Internet del GSE, accessibile tramite Spid, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

 

CERTIFICAZIONE

DEL RISPARMIO

ENERGETICO

 

  • La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
  1. ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  2. ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

 

PERIZIA

TECNICA

ASSEVERATA

 

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

Certificazione

contabile

 

  • L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
  • Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.
  • Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010.

 

 

Manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

 

Si presenta un fac-simile della manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) 

  

 

 

 

 

Spett. Studio …………………………………………..

 

Oggetto: Concordato Preventivo Biennale (CPB) - manifestazione di interesse.

 

Il/la sottoscritto/a1 …………………………………, codice fiscale ……………………………………………………, in relazione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) elaborata dall’Agenzia delle Entrate,

 

premesso

 

di avere compreso le informazioni fornite nella Vostra informativa e di avere avuto tutti i chiarimenti in merito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) previsto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 e successive modificazioni/integrazioni,

 

dichiara

 

 
  • di essere interessato a inviare il Modello CPB 2024/2025, in quanto in possesso dei requisiti e non rientrante nelle cause di esclusione, e ad accogliere la proposta di CPB formulata dall’Agenzia delle Entrate.

 

oppure, in alternativa

 

  • di non essere interessato ad inviare il Modello CPB 2024/2025 e di non accogliere la proposta di CPB formulata dall’Agenzia delle Entrate

 

……………………………, lì ………………………….

 

                                                                                   ………………………………………………………..

                                                                                                                 (Firma)

 

Nota1

Nel caso di S.n.c., S.r.l. in trasparenza o Associazioni professionali è consigliabile che la manifestazione di interesse sia firmata dal legale rappresentante e dai soci, poichè la normativa sul CPB prescrive che l’accettazione della proposta effettuata dalla società/associazione professionale in regime di trasparenza, vincola anche i soci al versamento di imposte e contributi in base al reddito concordato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenze fiscali 2024

 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Versamento

mensile Iva,

ritenute, contributi

Gennaio 2024

16.02.2024

 

T

Febbraio 2024

18.03.2024

 

£

Marzo 2024

17.04.2024

 

£

Aprile 2024

16.05.2024

 

£

Maggio 2024

17.06.2024

 

£

Giugno 2024

16.07.2024

 

£

Luglio 2024

20.08.2024

 

£

Agosto 2024

16.09.2024

 

£

Settembre 2024

16.10.2024

 

£

Ottobre 2024

18.11.2024

 

£

Novembre 2024

16.12.2024

 

£

Dicembre 2024

16.01.2025

 

£

Versamento

trimestrale

Iva, contributi fissi

Inps artigiani

e commercianti

1° trimestre 2024

16.05.2024

 

£

2° trimestre 2024

20.08.2024

 

£

3° trimestre 2024

18.11.2024

 

£

4° trimestre 2024

Iva solo soggetti trimestrali speciali

17.02.2025

 

£

Richiesta di rimborso -compensazione Iva

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2024

30.04.2024

 

£

2° trimestre 2024

31.07.2024

 

£

3° trimestre 2024

31.10.2024

 

£

Elenchi Intrastat

Gennaio 2024

26.02.2024

 

T

Febbraio 2024

25.03.2024

 

£

Marzo 2024

1° trimestre 2024

26.04.2024

 

£

Aprile 2024

27.05.2024

 

£

Maggio 2024

25.06.2024

 

£

Giugno 2024

2° trimestre 2024

25.07.2024

 

£

Luglio 2024

26.08.2024

 

£

Agosto 2024

25.09.2024

 

£

Settembre 2024

3° trimestre 2024

25.10.2024

 

£

Ottobre 2024

25.11.2024

 

£

Novembre 2024

27.12.2024

 

£

Dicembre 2024

4° trimestre 2024

27.01.2025

 

£

Comunicazioni Iva

Comunicazione

liquidazioni Iva

2024

4° trimestre 2023

29.02.2024

 

£

1° trimestre 2024

31.05.2024

 

£

2° trimestre 2024

30.09.2024

 

£

3° trimestre 2024

2.12.2024

 

£

4° trimestre 2024

28.02.2025

 

£

OSS

4° trimestre 2023

31.01.2024

 

£

1° trimestre 2024

30.04.2024

 

£

2° trimestre 2024

31.07.2024

 

£

3° trimestre 2024

31.10.2024

 

£

IOSS

Dicembre 2023

31.01.2024

 

£

Gennaio 2024

29.02.2024

 

£

Febbraio 2024

2.04.2024

 

£

Marzo 2024

30.04.2024

 

£

Aprile 2024

31.05.2024

 

£

Maggio 2024

1.07.2024

 

£

Giugno 2024

31.07.2024

 

£

Luglio 2024

2.09.2024

 

£

Agosto 2024

30.09.2024

 

£

Settembre 2024

31.10.2024

 

£

Ottobre 2024

2.12.2024

 

£

Novembre 2024

31.12.2024

 

£

 

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Comunicazioni

dati al Sistema

Tessera Sanitaria

Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche,
infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2023

31.01.2024

 

£

Spese veterinarie

18.03.2024

 

£

Spese 1° semestre 2024

30.09.2024

 

£

Spese 2° semestre 2024

31.01.2025

 

£

Presentazione

dichiarazioni

annuali

Invio telematico CU/2024

18.03.2024

 

T

Invio telematico Mod. Iva/2024

30.04.2024

 

T

Invio telematico Mod. 730/2024

15.10.2024

 

£

Invio telematico Mod. Redditi e Irap

31.10.2024

Art. 2 D.Lgs. 108/2024

£

Invio telematico Mod. 770/2024

31.10.2024

 

£

Versamenti

relativi

a Redditi - Irap

- Iva

Saldo annuale Iva 2023

18.03.2024

È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.

T

  • Saldo 2023 e 1° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive
  • Diritto C.C.I.A.A.

1.07.2024

 

T

 - oppure -

 

 

31.07.2024 + magg. 0,40%

 

£

31.07.2024

soggetti ISA

e forfettari

 

T

 - oppure -

 

 

30.08.2024 +

magg. 0,40%

 

£

2° acconto 2024 imposte e contributi,

cedolare secca e imposta sostitutiva

2.12.2024

 

£

Versamento acconto Iva 2024

27.12.2024

 

£

Altri

adempimenti

Versamento saldo Inail 2023 e primo acconto 2024

16.02.2024

 

T

Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)

28.02.2024

 

£

Versamento 1ª, 2ª e 3ª rata rottamazione-quater

15.03.2024

 

 

Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2023

18.03.2024

4.04.2024 (Ag. Entrate, provv. n. 2024/53159)

£

Versamento tassa annuale libri sociali

18.03.2024

 

T

Versamento 2ª rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)

2.04.2024

 

£

Versamento 5ª rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)

2.04.2024

 

£

Versamento 4ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

2.04.2024

 

£

Versamento 5ª rata istituti definitori

2.04.2024

 

£

Versamento 4ª rata rottamazione-quater

31.05.2024

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)

1.07.2024

 

£

Versamento 5ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

1.07.2024

 

£

Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023)

1.07.2024

 

£

Versamento 6ª rata ravvedimento speciale

1.07.2024

 

£

Versamento 6ª rata istituti definitori

1.07.2024

 

£

Versamento 5ª rata rottamazione-quater

16.09.2024

 

£

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino

30.09.2024

 

£

Versamento 7ª rata ravvedimento speciale

30.09.2024

 

£

Versamento 6ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

30.09.2024

 

£

Versamento 7ª rata istituti definitori

30.09.2024

 

£

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 e al 1.01.2022

15.11.2024

 

£

 

 

 

Periodo di riferimento

Scadenza

Proroga

Spunta

Altri

adempimenti

(segue)

Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024

2.12.2024

 

£

Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino

2.12.2024

 

£

Versamento 6ª rata rottamazione-quater

2.12.2024

 

£

Versamento 7ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)

20.12.2024

 

£

Versamento 8ª rata ravvedimento speciale

20.12.2024

 

£

Versamento 8ª rata istituti definitori

20.12.2024

 

£

Imposta

sostitutiva

rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva

rivalutazione TFR (anno 2023)

16.02.2024

 

T

Versamento acconto imposta

sostitutiva 2024 rivalutazione TFR

16.12.2024

 

£

Imposta di bollo

su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche

29.04.2024

 

T

Versamento

imposta

di bollo

su fatture

elettroniche

1° trimestre 2024

31.05.2024

 

T

Se imposta 1° trimestre

è inferiore € 5.000

30.09.2024

 

£

2° trimestre 2024

30.09.2024

 

£

Se imposta di bollo del 1° e 2°
trimestre è inferiore a € 5.000

30.11.2024

 

£

3° trimestre 2024

2.12.2024

 

£

4° trimestre 2024

28.02.2025

 

£

IMU

Versamento acconto 2024

17.06.2024

 

T

Dichiarazione variazioni 2023

1.07.2024

 

£

Versamento saldo 2024

16.12.2024

 

£

Versamento IVS

4° trimestre 2023 (fissi)

16.02.2024

 

T

1° trimestre 2024 (fissi)

16.05.2024

 

T

1° acconto 2024 (eccedenti minimale)

1.07.2024

 

£

1° acconto 2024 con maggiorazione 0,40%

(eccedenti minimale)

31.07.2024

 

T

2° trimestre 2024 (fissi)

20.08.2024

 

T

3° trimestre 2024 (fissi)

18.11.2024

 

£

2° acconto 2024 (eccedenti minimale)

2.12.2024

 

£

Versamento

contributi

Enasarco

(case mandanti)

Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2023

20.02.2024

 

£

Versamento FIRR maturato 2023

2.04.2024

 

£

Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2024

20.05.2024

 

£

Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2024

20.08.2024

 

£

Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2024

20.11.2024

 

£

 

 

Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

 

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

 

 

 

 

Ditta

 

Trimestre

 

 

 

 

 

  • Fatture emesse

N.

 

+

  • Fatture soggette a Iva

N.

 

-

  • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

 

=

  • Fatture esenti da imposta di bollo

N.

 

-

  • Fatture soggette a imposta di bollo 

N.

 

=

  • Imposta di bollo dovuta

(A)

 

 

  • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

 

 

 

 

 

Se (A) – (B) = 0

ð

Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ¹ 0

ð

Procedere a verifica e integrazione

                 

 

PAGAMENTO

 

  • Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
  • Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

 

 

 

 

 

Addebito

su conto

corrente

bancario

 

  • È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
  • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro del pagamento.
  • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

 

 

 

 

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

 

  • Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.
  • I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E:
  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

 

 

 

 

 

 

 

Acconti di novembre

 

Entro il 30.11.2024 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

 

MODALITÀ DI CALCOLO1

 

PERSONE

FISICHE

 

Rigo

“differenza”

RN 34 -

Mod. Redditi

2024 PF

 

Fino a € 51,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 52,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2024).

 

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

  • Entro il 1.07.20241-2 (31.07.2024 soggetti Isa3) senza maggiorazione.
  • Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa3).

 

 

2° acconto

 

  • Entro il mese di novembre (2.12.2023).
  • Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa3).

 

SOCIETÀ

DI CAPITALI

 

Rigo

RN 17 -

Mod. Redditi

2024 SC

 

Fino a € 20,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 21,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio (2.12.2024).

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

  • Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione (1.07.2024 e 31.07.2024 per soggetti Isa)2.
  • Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa3).

 

 

2° acconto

 

  • Nell’11° mese dell’esercizio (2.12.2024).
  • Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa3).

 

ACCONTO

IRAP

 

Rigo

IR21 - Mod.

Irap 2024

 

 

 

Società

di persone

 

  • L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100% se l’importo su cui commisurare l’acconto supera € 51,00.
  • Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa3), entro il 1.07.2024 (31.07.2024 per i soggetti Isa)2;
  • 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa3), entro il mese di novembre (2.12.2024).
  • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.

 

 

 

 

 

 

Soggetti Ires

 

  • Per i soggetti Ires l’acconto è dovuto nella misura del 100%, se l’importo su cui commisurare l’acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa3) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;
  • 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa3), entro l’11° mese del periodo d’imposta.

 

Note

  1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza. Resta ferma l’applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’Irap e il previsionale per l’Irpef.
  2. La 1ª rata di acconto dell’Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2024, con una maggiorazione dello 0,40% (30.08.2024 per soggetti Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.
  3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

 

 

Maggiorazione del costo del lavoro in deduzione

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, emanato ai sensi dell’art. 4, c. 6 del D. Lgs. 216/2023, che attua le disposizioni in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). In particolare, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste, nonché una ulteriore deduzione, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela comprese nell’allegato n. 1 del D.Lgs. 216/2023.

 

INCENTIVO

 

  • Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ex art. 4, c. 3 D.M. 25.06.2024 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni.
  • Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, è incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’allegato 1 al D. Lgs. 30.12.2023, n. 216.

 

BENEFICIARI

DELLA

MAGGIORAZIONE

 

  • I titolari di reddito d’impresa:
  • le società di capitali ed enti;
  • gli enti non commerciali, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
  • le società ed enti non residenti, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
  • le società di persone ed equiparate e le imprese individuali.
  • Gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del Tuir.

 

CONDIZIONE

 

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni.

 

INCREMENTO

OCCUPAZIONALE

 

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

 

 

L’incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

ESCLUSIONI

 

  • Soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa.
  • Le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi.
  • I nuovi assunti impiegati nell’esercizio di attività per le quali il reddito da esse ritraibile non è determinato in modo analitico ai fini Irpef e Ires quali, ad esempio il regime forfetario; restano inclusi, coloro che si trovano ancora nel c.d. “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, per i quali la determinazione del reddito avviene solo con una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.

  

 

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

 

L’art. 16 D.L. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. L’art. 1 D.L. 113/2024 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina, prevendo, in particolare, che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.

 

 

credito

di imposta

 

  • È previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.
  • La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a) TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

 

 

  • Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1.01.2024 al 15.11.2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni.
  • Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a € 200.000.

 

 

 

  • Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Ciò a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
  • Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato.

 

 

 

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

 

COMUNICAZIONI

 

  • Gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12.06.2024 devono inviare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.
  • La nuova comunicazione deve essere presentata dal 18.11.2024 al 2.12.2024.

 

 

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12.06.2024 reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

 

 

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall’art. 1 D.L. 113/2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.12.2024. Pertanto, non potranno essere più presentate le comunicazioni.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

1 ottobre

 

Edilizia

 

Patente a punti - Dal 1.10.2024 è obbligatorio il possesso della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili.

 

Nuova Sabatini

 

Domanda - Dal 1.10.2024 è possibile inviare le domande di contributi relativi alla "Nuova Sabatini Capitalizzazione".

 

Giovedì

10 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2024.

 

Martedì

15 ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Mercoledì

16 ottobre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2024.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Mercoledì

16 ottobre

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

Commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2024.

 

Domenica

20 ottobre

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Venerdì

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Mercoledì

30 ottobre

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Giovedì

30 ottobre

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2024 (D. Lgs. 108/2024).

 

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2023.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2023 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Concordato preventivo biennale - Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2024 - 30.09.2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).

 

Credito d'imposta

ricerca e sviluppo

 

Riversamento - Il D.L. 39/2024 ha ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di regolarizzazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo. La nuova scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31.10.2024. Chi ha già presentato il modello di accesso e non ha ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata può scegliere di revocare l’adesione entro il 30.09.2024.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2024 e contributo di maternità 2024.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

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