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www.studiocavallari.it Chiama lo 049 613584
CONDONO FISCALE PER CHI ADERISCE AL CONCORDATO FISCALE 2024 2025
Aliquote ridotte sull'eccedenza il reddito concordato |
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L’art. 4 D. Lgs. 108/2024, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituito dal D. Lgs. 13/2024, è destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti in Italia. A tal riguardo, il decreto modifica i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31.07 ovvero entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Sono inoltre aggiunte ulteriori cause di esclusione dall’istituto, come nel caso di coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni. |
Termine di adesione alla proposta di concordato |
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Requisiti di accesso al concordato preventivo biennale |
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Ulteriori cause di esclusione dal concordato preventivo biennale |
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b-bis) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale. |
Decadenza dal concordato |
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Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. |
Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato |
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Sono esclusi, dai valori considerabili nell’ambito dell’attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale (art. 54, c. 1-quater, Tuir). |
Reddito d’impresa oggetto di concordato |
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Rilevanza delle basi imponibili concordate |
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Determinazione degli acconti per i periodi oggetto di concordato preventivo |
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Regime opzionale con imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti ISA |
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In prossimità della scadenza per aderire al concordato preventivo biennale (annuale per i soggetti forfettari), attualmente prevista per il 31.10.2024, occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali), sia all’analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Le regole si differenziano in relazione alle caratteristiche dei contribuenti, ossia al fatto che si tratti di soggetti ISA o esclusi da tale disciplina. Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali, oltre a fornire un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo. |
FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA |
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Periodi d’imposta interessati |
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Cause di esclusione |
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Termini di adesione |
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A regime |
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Per il 2024 e il 2025 |
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MODALITÀ PER L’ADESIONE |
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A regime |
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Per il 2024 e il 2025 |
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Divieto di compensazione orizzontale per debiti erariali scaduti |
L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L’art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 interviene sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza; è pertanto, eliminata la previsione dell’integrale rimozione dell’ammontare dei debiti scaduti. |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500 |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
DIVIETO ASSOLUTO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ruolI SCADUTI per importi superiori a € 100.000 |
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Ruoli scaduti |
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Vincolo |
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La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. |
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Limiti |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
Nota1 |
In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perchè non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione). |
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Credito d’imposta Transizione 5.0 |
L’art. 38 D.L. 19/2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 1.01.2024 al 31.12.2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Il D.D. 6.08.2024 ha disposto l’apertura dal 7.08.2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini. Il D.D. 11.09.2024 ha attivato dal 12.09.2024, la funzionalità del portale per l’invio delle comunicazioni di completamento. |
PROCEDURA PER L’ACCESSO |
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CERTIFICAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO |
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PERIZIA TECNICA ASSEVERATA |
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Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
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Certificazione contabile |
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Manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) |
Si presenta un fac-simile della manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) |
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Spett. Studio …………………………………………..
Oggetto: Concordato Preventivo Biennale (CPB) - manifestazione di interesse.
Il/la sottoscritto/a1 …………………………………, codice fiscale ……………………………………………………, in relazione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) elaborata dall’Agenzia delle Entrate,
premesso
di avere compreso le informazioni fornite nella Vostra informativa e di avere avuto tutti i chiarimenti in merito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) previsto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 e successive modificazioni/integrazioni,
dichiara
oppure, in alternativa
……………………………, lì ………………………….
……………………………………………………….. (Firma)
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Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria |
Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, |
31.01.2024 |
|
£ |
Spese veterinarie |
18.03.2024 |
|
£ |
|
Spese 1° semestre 2024 |
30.09.2024 |
|
£ |
|
Spese 2° semestre 2024 |
31.01.2025 |
|
£ |
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Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2024 |
18.03.2024 |
|
T |
Invio telematico Mod. Iva/2024 |
30.04.2024 |
|
T |
|
Invio telematico Mod. 730/2024 |
15.10.2024 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
31.10.2024 |
Art. 2 D.Lgs. 108/2024 |
£ |
|
Invio telematico Mod. 770/2024 |
31.10.2024 |
|
£ |
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Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva |
Saldo annuale Iva 2023 |
18.03.2024 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
T |
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1.07.2024 |
|
T |
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- oppure - |
|
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31.07.2024 + magg. 0,40% |
|
£ |
||
31.07.2024 soggetti ISA e forfettari |
|
T |
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- oppure - |
|
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||
30.08.2024 + magg. 0,40% |
|
£ |
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2° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
2.12.2024 |
|
£ |
|
Versamento acconto Iva 2024 |
27.12.2024 |
|
£ |
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Altri adempimenti |
Versamento saldo Inail 2023 e primo acconto 2024 |
16.02.2024 |
|
T |
Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) |
28.02.2024 |
|
£ |
|
Versamento 1ª, 2ª e 3ª rata rottamazione-quater |
15.03.2024 |
|
|
|
Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2023 |
18.03.2024 |
4.04.2024 (Ag. Entrate, provv. n. 2024/53159) |
£ |
|
Versamento tassa annuale libri sociali |
18.03.2024 |
|
T |
|
Versamento 2ª rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022) |
2.04.2024 |
|
£ |
|
Versamento 5ª rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022) |
2.04.2024 |
|
£ |
|
Versamento 4ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
2.04.2024 |
|
£ |
|
Versamento 5ª rata istituti definitori |
2.04.2024 |
|
£ |
|
Versamento 4ª rata rottamazione-quater |
31.05.2024 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022) |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 5ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023) |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 6ª rata ravvedimento speciale |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 6ª rata istituti definitori |
1.07.2024 |
|
£ |
|
Versamento 5ª rata rottamazione-quater |
16.09.2024 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino |
30.09.2024 |
|
£ |
|
Versamento 7ª rata ravvedimento speciale |
30.09.2024 |
|
£ |
|
Versamento 6ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
30.09.2024 |
|
£ |
|
Versamento 7ª rata istituti definitori |
30.09.2024 |
|
£ |
|
Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 e al 1.01.2022 |
15.11.2024 |
|
£ |
|
Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Altri adempimenti (segue) |
Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 |
2.12.2024 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino |
2.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento 6ª rata rottamazione-quater |
2.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento 7ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
20.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento 8ª rata ravvedimento speciale |
20.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento 8ª rata istituti definitori |
20.12.2024 |
|
£ |
||
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2023) |
16.02.2024 |
|
T |
|
Versamento acconto imposta sostitutiva 2024 rivalutazione TFR |
16.12.2024 |
|
£ |
||
Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche |
29.04.2024 |
|
T |
|
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
1° trimestre 2024 |
31.05.2024 |
|
T |
|
Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000 |
30.09.2024 |
|
£ |
||
2° trimestre 2024 |
30.09.2024 |
|
£ |
||
Se imposta di bollo del 1° e 2° |
30.11.2024 |
|
£ |
||
3° trimestre 2024 |
2.12.2024 |
|
£ |
||
4° trimestre 2024 |
28.02.2025 |
|
£ |
||
IMU |
Versamento acconto 2024 |
17.06.2024 |
|
T |
|
Dichiarazione variazioni 2023 |
1.07.2024 |
|
£ |
||
Versamento saldo 2024 |
16.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento IVS |
4° trimestre 2023 (fissi) |
16.02.2024 |
|
T |
|
1° trimestre 2024 (fissi) |
16.05.2024 |
|
T |
||
1° acconto 2024 (eccedenti minimale) |
1.07.2024 |
|
£ |
||
1° acconto 2024 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
31.07.2024 |
|
T |
||
2° trimestre 2024 (fissi) |
20.08.2024 |
|
T |
||
3° trimestre 2024 (fissi) |
18.11.2024 |
|
£ |
||
2° acconto 2024 (eccedenti minimale) |
2.12.2024 |
|
£ |
||
Versamento contributi Enasarco (case mandanti) |
Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2023 |
20.02.2024 |
|
£ |
|
Versamento FIRR maturato 2023 |
2.04.2024 |
|
£ |
||
Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2024 |
20.05.2024 |
|
£ |
||
Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2024 |
20.08.2024 |
|
£ |
||
Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2024 |
20.11.2024 |
|
£ |
|
Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
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Entro il 30.11.2024 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997. |
MODALITÀ DI CALCOLO1 |
PERSONE FISICHE
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Fino a € 51,00 |
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Non è dovuto alcun acconto. |
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Da € 52,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00
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1° acconto |
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2° acconto |
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SOCIETÀ DI CAPITALI
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Fino a € 20,00 |
|
Non è dovuto alcun acconto. |
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|
Da € 21,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00
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1° acconto |
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2° acconto |
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ACCONTO IRAP
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
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Note |
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, emanato ai sensi dell’art. 4, c. 6 del D. Lgs. 216/2023, che attua le disposizioni in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). In particolare, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste, nonché una ulteriore deduzione, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela comprese nell’allegato n. 1 del D.Lgs. 216/2023. |
INCENTIVO |
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BENEFICIARI DELLA MAGGIORAZIONE |
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CONDIZIONE |
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L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni. |
INCREMENTO OCCUPAZIONALE |
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Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. |
|
|
|
|
L’incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. |
ESCLUSIONI |
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L’art. 16 D.L. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. L’art. 1 D.L. 113/2024 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina, prevendo, in particolare, che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata. |
credito di imposta |
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Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. |
COMUNICAZIONI |
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La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12.06.2024 reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. |
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La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall’art. 1 D.L. 113/2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.12.2024. Pertanto, non potranno essere più presentate le comunicazioni. |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 1 ottobre |
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Edilizia |
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Patente a punti - Dal 1.10.2024 è obbligatorio il possesso della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili. |
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Nuova Sabatini |
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Domanda - Dal 1.10.2024 è possibile inviare le domande di contributi relativi alla "Nuova Sabatini Capitalizzazione". |
Giovedì 10 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2024. |
Martedì 15 ottobre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Mercoledì 16 ottobre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2024. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Mercoledì 16 ottobre (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2024. |
Domenica 20 ottobre |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
Venerdì 25 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Mercoledì 30 ottobre |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Giovedì 30 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2024 (D. Lgs. 108/2024). |
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Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2023. |
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Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2023 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Concordato preventivo biennale - Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2024 - 30.09.2024 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015). |
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Credito d'imposta ricerca e sviluppo |
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Riversamento - Il D.L. 39/2024 ha ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di regolarizzazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo. La nuova scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31.10.2024. Chi ha già presentato il modello di accesso e non ha ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata può scegliere di revocare l’adesione entro il 30.09.2024. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Dottori commercialisti |
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Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2024 e contributo di maternità 2024. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
Chiamaci allo 049 613584