Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Novembre 2024

 

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In evidenza

 

 

NIENTE IVA SULL’ANESTESIA PER CHIRURGIA PLASTICA

 

DELEGA UNICA

AI SERVIZI

DI ENTRATE E RISCOSSIONE

 

Niente IVA sull'anestesia anche per la chirurgia plastica –

Mentre le prestazioni di chirurgia plastica fatturate al paziente sono soggette ad IVA, servizi effettuati dai medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica presso case di cura non convenzionate possono fruire del regime di esenzione Iva. Tuttavia, l'affitto della sala operatoria, l'uso della camera post-operatoria e i farmaci somministrati sono soggetti a IVA al 10%, poiché sono servizi di ricovero e cura non esenti, essendo erogati da una struttura non convenzionata. (Risposta ad interpello n. 211 del 28/10/2024)

 

Con il provvedimento n. 375356/2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito la delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dal D.Lgs. 1/2024.

 

 

Disegno legge di Bilancio 2025

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Il documento sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea per la relativa approvazione. Le misure contenute nel provvedimento si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

 

Aliquote

Irpef

e cuneo fiscale

 

  • Dal 2025 diventano strutturali gli scaglioni di reddito e le aliquote di imposta applicati nel 2024, ossia 23% fino a € 28.000, 35% da € 28.000 a € 50.000 e 43% oltre € 50.000.
  • Inoltre, sul fronte del taglio del cuneo, è previsto l’abbandono del taglio dei contributi previdenziali nella parte a carico dei lavoratori, per essere sostituito da 2 diverse modalità in funzione del reddito prodotto.
  • Con un reddito massimo di € 20.000, è stata introdotta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore (7,1% fino a € 8.500, 5,3 tra € 8.500 e € 15.000 e 4,8% tra € 15.000 e € 20.000) e che non concorre a formare il reddito.
  • Per i lavoratori con un reddito compreso tra € 20.000 e € 32.000, è prevista una nuova detrazione d’imposta fissa che è pari a € 1.000 l’anno. Superando la quota di € 32.000 si applica un rapporto matematico che consente un décalage fino ad azzerarsi a € 40.000.

 

Detrazioni

 

  • È prevista una stretta sulle detrazioni in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. In base al reddito sono previste 2 fasce di reddito, ossia € 75.000 e € 100.000. Oltre € 75.000 e fino a € 100.000, la soglia massima è € 14.000; oltre € 100.000 invece il tetto massimo è € 8.000.
  • La soglia di spesa sarà modulata in base a tre coefficienti: 0,50 se nel nucleo non ci sono figli a carico, 0,70 se c’è un figlio, 0,85 se ci sono due figli e 1 se i figli sono più di due o c’è almeno un figlio con grave disabilità accertata.
  • Saranno espressamente escluse le spese sanitarie e per farmaci.

 

Detrazioni edilizie

 

  • È confermata anche per il 2025 la detrazione al 50%, nel limite massimo di spesa a € 96.000, prevista per le spese sostenute nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, ma solo nel caso in cui gli interventi siano eseguiti sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
  • È previsto un intervento retroattivo sul superbonus, limitando la nuova detrazione del 65% ai soli lavori avviati al 15.10.2024; pertanto, le spese di ristrutturazione sulle seconde case fruiranno dell’agevolazione al 36%.
  • Sono confermati per il 2025 anche il bonus mobili, ossia la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, e il bonus barriere architettoniche.

 

Superbonus

 

Per le spese sostenute nel 2023 per gli interventi agevolati con il superbonus (90% o 110%), la detrazione Irpef può essere spalmata, attraverso una manifestazione di opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. Tuttavia, data l’entrata in vigore della legge di Bilancio il 1.01.2025, le dichiarazioni dei redditi saranno già state presentate. Conseguentemente, l'opzione dovrà essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il 31.10.2025.

 

Fringe

benefit

 

  • Oltre alla conferma dei fringe benefit nel limite di € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e di € 1.000 per gli altri lavoratori dipendenti, gli importi sono maggiorati a € 5.000 per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, a condizione che il beneficiario sia titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a € 35.000.
  • È previsto l’aumento della tassazione Irpef e contributiva al lavoratore e per l’azienda per le auto aziendali concesse in uso promiscuo nel caso in cui sia diesel o a benzina (concorrerà a formare reddito per il 50%) e, al contempo, la riduzione con veicoli elettrici o plug in (percentuale di determinazione del benefit del 20%).
  • Si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

 

Spese di rappresentanza

 

Ai fini del reddito di lavoro dipendente, è introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per la deduzione delle spese di trasferta e di rappresentanza, comprese tutte quelle di vitto e alloggio e di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi, Ncc).

 

Rideterminazione

 valore terreni e partecipazioni “strutturale”

 

È resa strutturale la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, confermando la misura dell’imposta sostitutiva al 16% e il termine di versamento della prima o dell’unica rata al 30.11 di ogni anno.

 

Cripto-attività

 

  • L'aliquota d'imposta per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-attività aumenta dal 26% al 42%, mantenendo la soglia di esenzione a € 2.000.
  • Per la web tax, sono eliminate le soglie di fatturato che limitavano l’applicazione dell’imposta ai giganti del digitale, estendendo così l’applicazione dell'Imposta sui servizi digitali pari al 3% a tutte le imprese che ottengono ricavi da servizi digitali sul territorio italiano.

 

Agevolazione acquisto prima casa under 36

 

  • Sono prorogate di 3 anni, quindi fino al 31.12.2027, le misure volte a supportare i giovani under 36 nell’acquisto della prima casa attraverso garanzie sui mutui immobiliare pari all’80%, su un importo massimo di € 250.000.
  • Sono riconfermate anche le agevolazioni sull’acquisto della prima casa, estesa anche alle famiglie numerose.

 

Supporto alle famiglie e bonus nascite

 

  • Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali.
  • È introdotta una “Carta per i nuovi nati”, che riconosce € 1.000 ai genitori con ISEE entro € 40.000.
  • La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE.
  • Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di € 500 milioni.

 

Lavoro e imprese

 

  • Nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. In particolare, l’esonero contributivo è totale per 24 mesi in favore dei datori di lavoro privati in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni disoccupati da almeno 6 mesi nelle regioni della ZES unica, a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.
  • Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, consistenti in un esonero contributivo per la durata massima di 3 anni e un limite massimo di € 800 in favore dei disoccupati con meno di 35 anni, che avviino sul territorio nazionale un’attività.
  • È previsto il rifinanziamento della Nuova Sabatini, accessibile anche per gli investimenti effettuati nel 2025.

 

Pensioni

 

  • È previsto il ritorno ai criteri ordinari di rivalutazione delle pensioni ex L. 388/2000. Le pensioni d’importo sopra € 3.100, infatti, riceveranno la rivalutazione senza ribassi, al 75% del tasso d’inflazione.
  • Per le pensioni minime è confermata per gli anni 2025 e 2026 la rivalutazione straordinaria in misura, rispettivamente, del 2,2% e dell’1,3%.
  • Ai pensionati esteri non sarà riconosciuta la rivalutazione se titolari di pensioni d’importo complessivo superiori al minimo Inps (attualmente pari a € 598,61).

 

Blocco stipendi dipendenti pubblici

 

I dipendenti pubblici che hanno multe, cartelle o debiti nei confronti di una P.A., di importo superiore a € 5.000, subiranno il blocco del pagamento dello stipendio, della pensione e dell’indennità di licenziamento (se di importo superiore a € 2.500 e nel rispetto dei limiti di pignorabilità), fino a quando non sarà saldato il debito.

 

Rinnovo dei contratti

 

Il Governo stanzia le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.

 

Agevolazioni

per il Sud

 

  • È prorogato al 15.11.2025 il termine del 15.11.2024 fissato per realizzare gli investimenti agevolabili a favore delle imprese della ZES unica del Mezzogiorno.
  • Sono previste agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

Sanità

 

Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. In particolare, nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.

 

Investimenti pubblici

 

  • Il documento stanzia risorse per assicurare che, successivamente al termine del PNRR, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa.
  • Infine, sono introdotte misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche.
  • Tra le coperture più rilevanti, il disegno di legge di bilancio prevede contributi nel settore bancario e assicurativo.

 

 

Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato

 

La L. 143/2024 ha previsto per i soggetti che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo che hanno applicato gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale, la possibilità di beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi dal 2018 al 2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’Irap. L’istituto impedisce all’Agenzia delle Entrate, per i relativi periodi d’imposta, di rettificare il reddito, salve specifiche cause di esclusione. Nel cassetto fiscale è disponibile una tavola di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’adesione all’opzione di ravvedimento.

 

SOGGETTI

 

  • Soggetti che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo che hanno applicato gli Isa e che aderiscono, entro il termine previsto (31.10.2024), al concordato preventivo biennale, di cui agli artt. 6 e seguenti D. Lgs. 13/2024. Sono esclusi, pertanto, coloro che non hanno applicato gli ISA (per esempio, i contribuenti forfetari).
  • Le disposizioni si applicano ai soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.

 

 

 

FACOLTÀ

 

È possibile adottare il regime di ravvedimento speciale, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap per le annualità 2018-2022.

 

 

 

MODALITÀ

DI

VERSAMENTO

 

  • In un’unica soluzione entro il 31.03.2025.
  • Mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.

 

 

 

  • In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla 1ª, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
  • Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

 

 

 

PERFEZIONAMENTO

 

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

 

 

PROROGA

TERMINI DI

ACCERTAMENTO

 

  • Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento, in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 43 D.P.R. 600/1973) e in materia Iva (art. 57 D.P.R. 633/1972), relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
  • In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli Isa, che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

 

 

 

RAVVEDIMENTO

SPECIALE

IN PRESENZA

DI CAUSE DI

ESCLUSIONE

ISA

 

  • I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale, con un ammontare di ricavi [art. 85, c. 1 Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)], o compensi (art. 54, c. 1 Tuir) fino a € 5.164.569 e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale (art. 2-quater D.L. 113/2024) nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
  1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 D.L. 34/2020;
  2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 50/2017.
  • Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
  1. la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lett. a), l'aliquota del 12,50%;
  3. la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l'imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando all'incremento di cui alla precedente lett. c), l'aliquota del 3,9%.
  • Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'Irap sono diminuite del 30%.
  • Per coloro che effettuano il versamento dell’imposta sostitutiva per le annualità 2018-2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, c. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972 possono essere effettuate anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui ai punti precedenti.

 

SOGGETTI

CHE NON

ADERISCONO

AL

CONCORDATO

PREVENTIVO

O NE

DECADONO

 

Le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 21 D.Lgs. 472/1997, previste dall’art. 12, c. 1 D.Lgs. 471/1997, sono ridotte alla metà.

 

 

 

  • Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili a:
  • periodi d’imposta e tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero,
  • periodi d’imposta e tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.

 

 

 

Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi previste.

 

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Base

imponibile

 

  • La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra i seguenti importi:
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9.10.2024, in ciascuna annualità;
  • il valore dello stesso incrementato nella misura indicata nella tavola n. 1.
  • La base imponibile dell’Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal punto precedente.

 

 

 

 

 

Aliquote

 

  • Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con un’aliquota differenziata in base al livello di affidabilità raggiunto ai fini Isa, come indicato nella tavola n. 2.
  • Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti applicano l’imposta sostitutiva dell’Irap con l’aliquota del 3,90%.

 

In considerazione della pandemia di Covid-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive diminuite del 30%.

 

 

 

 

 

Valore

minimo

 

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a € 1.000.

 

effetti

 

  • Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973 (accertamento analitico e per presunzioni), nonché quelle in materia Iva di cui all’art. 54, c. 2, 2° p. D.P.R. 633/1972 (accertamento per presunzioni), non possono essere effettuate.
  • È esclusa la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
  1. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’art. 22 D. Lgs. 13/2024;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022 previsti:
  • dal D. Lgs. 74/20001, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (infedele dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento Iva) e 10-quater, c. 1 (indebita compensazione di crediti non spettanti);
  1. dall’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio);
  2. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

 

  • Nei casi di cui alla lett. b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In questi casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini prorogati.
  • Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997 e di cui all’art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, già effettuati alla data del 9.10.2024 e non si dà luogo a rimborso.

 

Nota1

Tra cui rientrano: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); omessa dichiarazione (art. 5); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, c. 2); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

 

Tavola n. 1

 

Incremento del reddito e del valore della produzione

 

Punteggio Isa

Coefficiente di incremento

Incremento

10

5%

Reddito/valore produzione x 105%

maggiore/uguale a 8 e inferiore a 10

10%

Reddito/valore produzione x 110%

maggiore/uguale a 6 e inferiore a 8

20%

Reddito/valore produzione x 120%

maggiore/uguale a 4 e inferiore a 6

30%

Reddito/valore produzione x 130%

maggiore/uguale a 3 e inferiore a 4

40%

Reddito/valore produzione x 140%

inferiore a 3

50%

Reddito/valore produzione x 150%

 

Tavola n. 2

 

Aliquota dell’imposta sostitutiva

 

Annualità

Livello di affidabilità

Imposta sui redditi

Irap

2018, 2019, 2022

maggiore/uguale a 8

10%

3,9%

maggiore/uguale a 6 e inferiore a 8

12%

inferiore a 6

15%

2020, 2021

maggiore/uguale a 8

7%

2,73%

maggiore/uguale a 6 e inferiore a 8

8,4%

inferiore a 6

10,5%

   

 

Bonus “Natale” 2024

 

L’art. 2-bis D.L. 113/2024, convertito nella L. 143/2024, in vigore dal 9.10.2024, ha introdotto per il 2024 un’indennità di importo pari a € 100 da riconoscere ai lavoratori dipendenti al verificarsi congiuntamente di alcune condizioni. In particolare, il beneficio è destinato esclusivamente ai dipendenti con reddito fino a € 28.000 annui (escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze); inoltre, i potenziali beneficiari sono individuati tra i lavoratori con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio.

 

CONDIZIONI

 

  • Per l’anno 2024 è erogata un’indennità ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  1. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a € 28.000;
  2. il lavoratore ha fiscalmente a carico il coniuge (art. 12, c. 2 Tuir), non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, oppure ha a carico almeno un figlio in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale1;
  3. l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione di redditi di pensione, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione Irpef spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.

 

 

 

  • Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati, ai sensi dell’art. 44, c. 1 D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero), dell’art. 16 D. Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati), dell’art. 5, cc. 2-bis, 2-ter e 2-quater D.L. 34/2019 (regime speciale per lavoratori impatriati) e dell’art. 5 D. Lgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).
  • Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

INDENNITÀ

 

  • L’indennità, di importo pari a € 100, è rapportata al periodo di lavoro.
  • L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

 

ADEMPIMENTI DEI

SOSTITUTI

DI IMPOSTA

 

  • I sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla 13ª mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).
  • Verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità.
  • Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

 

 

 

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato mediante compensazione nel modello F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

DICHIARAZIONE

DEI

REDDITI

 

  • L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta2.
  • L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
  • Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

 

Note

  1. Ossia se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato, o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
  2. Il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, nel caso in cui, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ovvero abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

 

 

Patente a crediti

 

L’art. 29, cc. 19 e 20 D.L. 19/2024 ha sostituito l’art. 27 D. Lgs. 81/2008, introducendo un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

L’art. 29, cc. 19 e 20 D.L. 19/2024 introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri temporanei o mobili. Con D.M. Lavoro 18.09.2024, n. 132 sono state individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente. L’INL, con circolare 4/2024, ha definito i profili applicativi per la gestione della patente. A decorrere dal 1.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/. In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, c. 1 D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo il modello allegato alla circolare Inl 4/2024.

 

DECORRENZA

 

  • 1.10.2024.

 

SOGGETTI

OBBLIGATI

 

  • Sono tenuti al possesso della cosiddetta “patente” a crediti:
  • le imprese e i lavoratori autonomi1;
  • che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili.

 

Nota1

Ai fini di una corretta presentazione della domanda sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

 

ESCLUSIONI

 

Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: gli ingegneri).

 

Le imprese con attestato di qualificazione SOA (art. 100, c. 4 D.Lgs.  36/2023) in classifica pari o superiore alla III.

 

RILASCIO

DELLA

PATENTE

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

 

 

 

  • Potrà essere inoltrata domanda dal 1.10.2024 tramite portale INL, da parte del legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
  • Entro 5 giorni dalla presentazione, devono essere informati RLS e RLST.

 

  • Nelle more del rilascio della patente, sarà consentita comunque l’attività lavorativa.
  • Le istruzioni tecniche per il rilascio saranno oggetto di apposita nota tecnica.

 

 

 

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

 

PERIODO TRANSITORIO

 

  • Per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri attivi è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare Inl 4/2024, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, c. 1 D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
  • La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
  • Dal 1.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

 

REQUISITI

PER IL

RILASCIO

 

  • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008.
  • Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC).
  • Possesso del documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Possesso del documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa.
  • Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

Numerazione e bollatura dei libri contabili

 

L’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

 

Tavola

 

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

 

 

 

 

 

Tipologie di imprese

Libri e registri

Bollatura

(vidimazione)

iniziale

Tassa di

concessione

governativa

Imposta

di bollo

Imprenditori individuali.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

NO

€ 32,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Società semplici.
  • Società di fatto.
  • Società in nome collettivo.
  • Società in accomandita semplice.
  • Società di armamento.
  • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
  • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi.
  • Società cooperative.
  • Società di mutua assicurazione.
  • Giornale.
  • Inventari.

NO

NO

€ 32,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di

amministrazione.

  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

 

E relativi sezionali

 

Tenuti per obbligo

di legge o

volontariamente

Tassa iniziale

di libro.

€ 67,001

Ogni 500 pagine
o frazione

di 500 pagine

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Società per azioni.
  • Società in

accomandita

per azioni.

  • Società

a responsabilità

limitata.

Con capitale

sociale o fondo

di dotazione

non superiore,

al 1.01,

a € 516.456,90.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

Tassa annuale

forfetaria.

309,872

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di

amministrazione.

  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

E relativi sezionali

Con capitale

sociale o fondo

di dotazione

superiore,

al 1.01,

a € 516.456,90.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

Tassa annuale

forfetaria.

€ 516,462

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di

amministrazione.

  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

E relativi sezionali

 

Note

1.

Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.

2.

  • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
  • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente.
  • Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2024

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

1 novembre

 

Patente a crediti

 

Istanza - A partire dal 1.11.2024, ai fini dello svolgimento dell’attività nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, sarà necessario aver richiesto la patente attraverso il Portale dei Servizi e non ci si potrà più avvalere della comunicazione a mezzo PEC.

 

Collocamento

obbligatorio

 

Esonero autocertificato - Termine di trasmissione della nuova autocertificazione per il datore di lavoro già beneficiario dell'esonero alla data del 1.10.2024 che intende continuare a goderne (D.M. 11.06.2024) - (Nota Min. Lav. 1.10.2024, n. 15466).

 

Domenica

10 novembre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

 

Venerdì

15 novembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Rivalutazione

terreni e

partecipazioni

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata, dell’imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023.

 

 

Versamento - Termine di versamento, della 3ª rata dell’imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022.

 

Cripto-attività

 

Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%), dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell’art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).

 

Sabato1

16 novembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell’anno, nell’ipotesi in cui l’importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato1

16 novembre (segue)

 

Iva

(segue)

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2024.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2024, mediante il modello F24.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2023 e all’acconto 2024, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

 

Mercoledì

20 novembre

 

Enasarco

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2024.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Lunedì

25 novembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Venerdì

29 novembre

 

Enpacl

 

Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2024.

 

Sabato1

30 novembre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730/2024 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.

 

Imposte dirette

e Irap

 

Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2024.

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2024, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2024.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato1

30 novembre

(segue)

 

Rivalutazione

terreni e

partecipazioni

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell’imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 113/2024).

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2024 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2024.

 

Aiuti di Stato

 

Registro - Termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve procedere alla registrazione degli aiuti di Stato, concessi a seguito del Covid, nel Registro nazionale aiuti di Stato (D.L. 39/2024).

 

Contribuenti

forfetari

 

Quadro RS - Termine per i contribuenti forfetari per regolarizzare, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, la mancata o incompleta indicazione di dati nel quadro RS del modello Redditi 2022 (periodo d’imposta 2021).

 

Rottamazione

quater

 

Versamento - Per mantenere i benefici della definizione agevolta “Rottamazione-quater” introdotta dalla L. 197/2022 è necessario effettuare il versamento della 6ª rata entro il 30.11.2024.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2024 eccedente il contributo minimo.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2024 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2024.

 Chiamaci allo 049 613584


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