Pag. 1 |
||||
Pag. 1 |
||||
Pag. 2 |
||||
Pag. 3 |
||||
Pag. 5 |
||||
Pag. 6 |
||||
Pag. 7 |
EMISSIONE DELLA FATTURA DIFFERITA CON DATA FINE MESE |
|
Mercoledì 16 ottobre |
Imposte dirette |
Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
||
Iva |
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
Domenica 20 ottobre |
Imposta di bollo |
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2019. |
Venerdì 25 ottobre |
Imposte dirette |
Mod. 730/2019 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito. |
||
Iva |
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). |
Mercoledì 30 ottobre |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. |
||
Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), con la maggiorazione. |
||||
Isa |
Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
|||
Inps |
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA. |
|||
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. |
Giovedì 31 ottobre |
Imposte dirette |
Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta. |
||
Iva |
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
|||
Pace fiscale |
Saldo e stralcio - Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato l’istanza entro il 30.04.2019 l’importo dovuto ovvero la rateazione. |
|||
Dottori commercialisti |
Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità 2019. |
|||
Fatture elettroniche |
Consultazione - I contribuenti che aderiranno, entro il 31.10.2019, al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione delle proprie fatture elettroniche, potranno consultare dal giorno successivo all’adesione tutte le fatture emesse e ricevute dal 1.01.2019. L’adesione successiva al 31.10.2019 consentirà la consultazione delle sole fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione (Comunicato Ag. Entrate 1.07.2019). |
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
È, comunque, possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30.09.2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15.10.2019. |
Fatture elettroniche |
Data effettuazione operazione |
Emissione fattura (generata e inviata a SdI) |
Data fattura (nel tracciato XML – Campo “Data” in sezione “Dati generali”) |
||
Fattura immediata
|
28.09.2019 |
28.09.2019
|
28.09.2019 |
||
3.10.2019
|
|||||
10.10.2019
|
|||||
Fattura differita
|
3.09.2019 |
Entro 15.10.2019 |
30.09.2019 |
||
10.09.2019 |
|||||
28.09.2019
|
I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. |
AMBITO APPLICATIVO |
I soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote annuali di pari importo. |
||||
In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari. |
|||||
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO |
Importo |
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 4.06.2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31.12 del periodo d’imposta di riferimento.
|
|||
Più fornitori |
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. |
||||
Sconto |
L’importo dello sconto praticato è pari al contributo, non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34.
|
||||
RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA |
Obblighi |
|
|||
Modalità |
|
COMUNICAZIONE |
Termine |
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. |
A decorrere dal 16.10.2019 |
|
Esempio n. 1 |
Fattura per intervento di risparmio energetico con applicazione dello sconto pari alla relativa detrazione |
Ditta Emittente |
Ditta Cliente |
|||||||||||||||||||||||
ALFA S.p.A. Via Principe di Piemonte, 15 – 46041 Asola (MN) P. Iva: 00153450202 |
Egr. Sig. Rossi Mario Via Principe di Piemonte, 13 – 46041 Asola (MN) C.F.: RSSMRA71C23F205J |
|||||||||||||||||||||||
Data |
Documento |
Numero |
||||||||||||||||||||||
31.10.2019 |
Fattura |
150 |
||||||||||||||||||||||
Unità di misura |
Descrizione |
Q.tà |
Prezzo Unitario |
Codice IVA |
Importo |
|||||||||||||||||||
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A, più sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua.
Sconto ex art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34, conv. L. 58/2019. |
1
1 2 |
1.000,00
1.000,00 3.000,00 - 3.809,00 |
||||||||||||||||||||||
1) Imponibile 10 % |
2.000,00 |
2) Imponibile 22 % |
3.000,00 |
3) Imponibile … % |
Totale A (1+2+3) |
5.000,00 |
||||||||||||||||||
4) IVA 10 % |
200,00 |
5) IVA 22 % |
660,00 |
6) IVA … % |
Totale B (4+5+6) |
860,00 |
||||||||||||||||||
7) Non imponibile |
8) Esente |
9) Escluso |
Totale C (7+8+9) |
|||||||||||||||||||||
|
Totale complessivo (A+B+C) |
|||||||||||||||||||||||
5.860,00 |
||||||||||||||||||||||||
Sconto |
- 3.809,001 |
|||||||||||||||||||||||
Totale dovuto |
2.051,00 |
|||||||||||||||||||||||
S.E. & O. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1.07.2019. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 31.10.2019 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente- l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi. |
Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.
’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio.
Dopo il 31.10.2019, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”. Quindi i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2, D.P.R. 633/1972 ad esclusione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati), ed i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.
Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto il super ammortamento per il 2019, non prorogato dalla precedente legge di Stabilità 2019 e, quindi, chiuso al 31.12.2018. La maggiorazione del costo rimane al 30%, ma fino all’importo limite dell’investimento di € 2,5 milioni e riguarda gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero 30.06.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine è accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%). Pertanto, gli investimenti effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 non possono fruire del super ammortamento, salvo che si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’acconto entro il 31.12.2018, si rientri nell’agevolazione relativa alla disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30.06.2019. In tal caso, l’importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura dell’agevolazione, che conferma le regole previgenti. |
AMBITO APPLICATIVO |
Soggetti2 |
|
||||||||
Oggetto |
Investimenti in beni materiali strumentali nuovi. |
Effettuati dal 1.04.2018 al 31.12.2019 ovvero entro il 30.06.2020 a condizione che, entro il 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
||||||||
Beni esclusi |
Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 164, lett. a) Tuir5. |
|||||||||
|
||||||||||
AGEVOLAZIONE |
Maggiorazione del costo |
|
||||||||
Aliquote di ammortamento |
Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa). |
|||||||||
EFFETTI |
Imposte dirette |
L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap4. |
Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 20201. |
|||||||
ISA |
Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo ISA. |
|||||||||
Cessione dei beni e manutenzione |
L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto. |
Chiama www.studiocavallari.it - 049 613584