Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di OTTOBRE 2019

SOMMARIO

 

 
  1. In evidenza

Pag. 1

 
  1. Principali adempimenti mese di ottobre 2019

Pag. 1

         

 
  1. Data di emissione della fattura elettronica differita

Pag. 2

  1. Fattura con sconto per Ecobonus

Pag. 3

  1. Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 31.10.2019

Pag. 5

  1. Versamento imposta di bollo su FE

Pag. 6

  1. Super ammortamento 2019

Pag. 7

In evidenza

EMISSIONE DELLA

FATTURA DIFFERITA

CON DATA

FINE MESE

 
  • L'interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 24.09.2019 ha ammesso l’indicazione convenzionale, nella fattura differita, dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione. Pertanto, è stato definitivamente chiarito che gli operatori potranno predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta (e non necessariamente la data di almeno una delle operazioni di consegna o la data dell’ultima operazione, come affermato nella circolare Agenzia Entrate n. 14/E del 17.06.2019).

Principali adempimenti mese di settembre 2019

Mercoledì

16 ottobre

 

Imposte dirette

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Domenica

20 ottobre

 

Imposta di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2019.

 

Venerdì

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730/2019 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

 

Mercoledì

30 ottobre

 

Imposte dirette

 

Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione.

   

Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), con la maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Inps

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.

   

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.

 

Giovedì

31 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

Iva

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

Pace fiscale

 

Saldo e stralcio - Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato l’istanza entro il 30.04.2019 l’importo dovuto ovvero la rateazione.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità 2019.

 

Fatture

elettroniche

 

Consultazione - I contribuenti che aderiranno, entro il 31.10.2019, al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione delle proprie fatture elettroniche, potranno consultare dal giorno successivo all’adesione tutte le fatture emesse e ricevute dal 1.01.2019. L’adesione successiva al 31.10.2019 consentirà la consultazione delle sole fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione (Comunicato Ag. Entrate 1.07.2019).

 

Data di emissione della fattura elettronica differita

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.

Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

  1. un giorno qualsiasi tra il 28.09 ed il 15.10.2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
  2. la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17.06.2019, preferibilmente la data dell’ultima operazione (nell’esempio: 28.09.2019).

È, comunque, possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30.09.2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15.10.2019.

Fatture elettroniche

Data effettuazione

operazione

Emissione fattura

(generata e inviata

a SdI)

Data fattura

(nel tracciato XML –

Campo “Data”

in sezione “Dati generali”)

Fattura immediata

Dal 1.07.2019 sussiste

la possibilità

di emissione

entro 12 giorni dalla

data di effettuazione

dell’operazione

 

28.09.2019

28.09.2019

Fattura inviata a SdI

lo stesso giorno di

effettuazione

dell’operazione

 

28.09.2019

3.10.2019

Fattura inviata in uno

dei giorni tra data

operazione e termine

ultimo di emissione

 

10.10.2019

Fattura inviata

entro il 12° giorno

successivo

 

Fattura differita

Emissione entro il

giorno 15 del mese

successivo a quello

di effettuazione

dell’operazione

risultante da documento

commerciale, DDT o

altro documento idoneo

 

3.09.2019

Entro 15.10.2019

30.09.2019

10.09.2019

28.09.2019

Diverse consegne

a stesso cliente

documentate con

stessa fattura

 

 

Fattura con sconto per Ecobonus

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

AMBITO

APPLICATIVO

 

I soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote annuali di pari importo.

   
 

In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.

     

AMMONTARE

DEL

CONTRIBUTO

 

Importo

 

Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 4.06.2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31.12 del periodo d’imposta di riferimento.

 

L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo per effetto dell’opzione.

 

       
 

Più fornitori

 

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

       
 

Sconto

 

L’importo dello sconto praticato è pari al contributo, non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34.

 

La scelta dello sconto diretto in fattura si intende riferita al totale della detrazione spettante per gli interventi effettuati; non è, dunque, ammessa la richiesta di uno sconto parziale.

 

         

RECUPERO

DEL CREDITO

D’IMPOSTA

 

Obblighi

 
  • Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
  • Successivamente alla conferma, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
       
 

Modalità

 
  • Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione:
  • tramite il modello F24 telematico (da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
  • a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione;
  • in 5 quote annuali di pari importo;
  • senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000, e all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.

 

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

 

COMUNICAZIONE

 

Termine

 

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

 

A decorrere

dal 16.10.2019

 

 

 

 

 

Esempio n. 1

 

Fattura per intervento di risparmio energetico con applicazione dello sconto pari alla relativa detrazione

 

 
 

Ditta Emittente

 

Ditta Cliente

 

ALFA S.p.A.

Via Principe di Piemonte, 15 – 46041 Asola (MN)

P. Iva: 00153450202

 

Egr. Sig. Rossi Mario

Via Principe di Piemonte, 13 – 46041 Asola (MN)

C.F.: RSSMRA71C23F205J

Data

Documento

Numero

 

31.10.2019

Fattura

150

Unità di

misura

Descrizione

Q.tà

Prezzo

Unitario

Codice

IVA

Importo

 

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A, più sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua.

  • Manodopera.
  • Valore beni significativi (caldaia) € 4.000,00 di cui:
  • ad aliquota Iva agevolata 10%
  • ad aliquota Iva ordinaria 22%

Sconto ex art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34, conv. L. 58/2019.

   

 

 

 

1

 

1

2

 

 

 

 

1.000,00

 

1.000,00

3.000,00

- 3.809,00

     

1) Imponibile 10 %

2.000,00

2) Imponibile 22 %

3.000,00

3) Imponibile … %

 

Totale A (1+2+3)

5.000,00

4) IVA 10 %

200,00

5) IVA 22 %

660,00

6) IVA … %

 

Totale B (4+5+6)

860,00

7) Non imponibile

 

8) Esente

 

9) Escluso

 

Totale C (7+8+9)

 

1-2-3)

Operazione imponibile per lavori di manutenzione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata di cui all’art. 7, c. 1, lett. b) L. 488/1999, con installazione di beni di valore significativo (D.M. 29.12.2009)

7)

Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ……………….

8)

Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..

9)

Operazione esclusa ai sensi dell’art. …………..

 

Totale complessivo (A+B+C)

 

5.860,00

Sconto

- 3.809,001

Totale dovuto

2.051,00

S.E. & O.

 
 

Nota1

Importo (€ 5.860,00 x 65%) utilizzabile in compensazione del mod. F24 dal 10.03.2020 (ipotizzando che la comunicazione avvenga alla scadenza del termine 28.02.2020), in 5 quote annuali di pari importo (€ 761,80)

 

 
     
                                     

 

 

Adesione al servizio di consultazione

delle fatture elettroniche entro il 31.10.2019

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1.07.2019. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 31.10.2019 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente- l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi.

Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio.

Dopo il 31.10.2019, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”. Quindi i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2, D.P.R. 633/1972 ad esclusione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati), ed i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.

 

Versamento imposta di bollo su FE

Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito.

 
 

 

Ditta

 

Trimestre

 
       
  • Fatture emesse

N.

 

+

  • Fatture soggette ad Iva

N.

 

-

  • Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

 

=

  • Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)

N.

 

-

  • Fatture soggette ad imposta di bollo (tavola 2)

N.

 

=

  • Imposta di bollo dovuta

(A)

   
  • Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

   
     

Se (A) – (B) = 0

ð

Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ¹ 0

ð

Procedere a verifica e integrazione

                 

 

PAGAMENTO

 
  • Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
  • Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.
       
 

Addebito

su conto corrente

bancario

 
  • È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.
  • Il sistema procederà ad effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro del pagamento.
  • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
       
 

F24 o F24

Enti pubblici

(cd. F24EP)

 

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.

 

 
 
 

Super ammortamento 2019

Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto il super ammortamento per il 2019, non prorogato dalla precedente legge di Stabilità 2019 e, quindi, chiuso al 31.12.2018. La maggiorazione del costo rimane al 30%, ma fino all’importo limite dell’investimento di € 2,5 milioni e riguarda gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero 30.06.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine è accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%). Pertanto, gli investimenti effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 non possono fruire del super ammortamento, salvo che si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’acconto entro il 31.12.2018, si rientri nell’agevolazione relativa alla disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30.06.2019. In tal caso, l’importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura dell’agevolazione, che conferma le regole previgenti.

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggetti2

 
  • Titolari di reddito d’impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa).
  • Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata).
       
 

Oggetto

 

Investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

 

Effettuati dal 1.04.2018 al 31.12.2019 ovvero entro il 30.06.2020 a condizione che, entro il 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

           
 

Beni esclusi

 

Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 164, lett. a) Tuir5.

     
   
  • Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
  • Investimenti in fabbricati e costruzioni.
  • Investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.
 

AGEVOLAZIONE

 

Maggiorazione

del costo

 
  • Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione di:
  • quote di ammortamento;
  • canoni di locazione finanziaria3.
  • La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 2,5 milioni.
   
 

Aliquote di

ammortamento

 

Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa).

 

EFFETTI

 

Imposte dirette

 

L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap4.

Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 20201.

   
 

ISA

 

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo ISA.

       
 

Cessione

dei beni e

manutenzione

 

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto.

Chiama www.studiocavallari.it - 049 613584

 


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