Pag. 1 |
||||
Pag. 1 |
||||
Pag. 2 |
||||
Pag. 4 |
||||
Pag. 5 |
||||
Pag. 6 |
||||
Pag. 7 |
||||
Pag. 8 |
La mancata nomina del revisore nelle SRL che superano anche uno solo dei seguenti valori - 4 milioni di Ricavi o di
Attivi o 20 dipendenti - espone gli amministratori a gravi responsabilità per mancata nomina caso di crisi di impresa,
oltre che esporre la società alla nomina coatta da parte del Giudice del Registro imprese. L’art. 2086 Codice Civile,
prevede ora che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale.
TERMINE DEL PERIODO DI MORATORIA DELLE SANZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA |
|
Sabato 16 novembre |
Iva |
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
||
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
||||
Inps |
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2019. |
|||
Inail |
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all’acconto 2019, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. |
Mercoledì 20 novembre |
Enasarco |
Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2019. |
Sabato 30 novembre |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
||
Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio. |
||||
Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2019 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2019; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2019). |
||||
Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento. |
||||
Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730. |
||||
Imposte dirette e Irap |
Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2019. |
|||
Cedolare secca |
Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2019, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. |
|||
Estromissione immobili strumentali |
Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l’estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2018 (art. 1, c. 66 L. 145/2018). |
|||
Iva |
Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2019. |
|||
Inps |
Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2019 eccedente il contributo minimo. |
|||
Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2019 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. |
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019. Si sintetizzano brevemente le più importanti misure contenute nel provvedimento. |
Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione |
|
Cessazione partita Iva e inibizione compensazione |
|
Contrasto alle indebite compensazioni |
|
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti |
|
Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera |
|
Documento Amministrativo Semplificato telematico |
Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa. |
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche |
|
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria |
I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020. |
Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate |
|
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
|
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante |
|
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini |
I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Sanzione lotteria degli scontrini |
L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico). |
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici |
|
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito |
A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. |
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento |
A decorrere dal 10.02.2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%. |
Omesso versamento dell'imposta unica |
È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. |
Iva prestazioni didattiche |
|
Compartecipazione comunale al gettito accertato |
Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%. |
Riapertura del termine di pagamento della 1ª rata della definizione agevolata (rottamazione) |
La scadenza di pagamento del 31.07.2019 prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, è fissata al 30.11.2019. |
Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta |
|
Quota versamenti in acconto |
A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. |
Entrata in vigore |
|
Per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri è necessario dotarsi di registratori telematici, con specifiche caratteristiche tecniche, che sigillano i dati delle operazioni commerciali digitate, predisponendo un file Xml che sarà inviato all’Agenzia delle Entrate, garantendo autenticità e integrità del contenuto, entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Ciò esenta dall’emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, nonché dalla tenuta del registro dei corrispettivi, con emissione di un documento che ha solo validità commerciale. Molti registratori telematici possono essere utilizzati anche come registratori di cassa nella fase transitoria, per diventare telematici dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di invio dei dati. Rispetto al registratore di cassa, la modalità di utilizzo non cambia, in quanto si digiteranno i dati delle operazioni commerciali e si effettuerà, a fine giornata, la chiusura di cassa giornaliera. Tuttavia, è necessario verificare che il registratore in uso possegga le caratteristiche richieste per essere considerato telematico, ottenere le credenziali per accedere al portale dell’Agenzia e attivare l’apparecchio per tempo. |
REGISTRATORE TELEMATICO |
Nel caso di possesso di un registratore di cassa già in uso, nella prima fase è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato per verificare se è sufficiente adattarlo mediante un semplice intervento software. |
||||
Nel caso di mancato possesso di un registratore di cassa, o di impossibilità di suo adattamento, è necessario acquistare un registratore telematico, ossia un registratore collegato in rete che rispetta specifiche caratteristiche tecniche. |
|||||
ACCREDITAMENTO |
|
||||
|
|||||
ACCESSO AL SISTEMA |
Dal portale “Fatture&corrispettivi”, selezionare la voce “vai a corrispettivi” presente nel riquadro “corrispettivi” e premere il link “accreditati”, compilando successivamente i dati richiesti. |
||||
CENSIMENTO |
|
||||
ATTIVAZIONE |
Il registratore telematico è successivamente attivato con un comando presente sull’apparecchio, che comunica al sistema dell’Agenzia delle Entrate la richiesta. Questa fase consente al sistema di abbinare la matricola dell’apparecchio alla partita Iva dell’esercente. |
||||
Alcuni modelli sono funzionanti in modalità provvisoria, ossia senza accreditamento, e in attesa dello stesso per diventare telematici. |
|||||
QRCODE |
Rilascio |
A seguito dell’attivazione, il registratore telematico è visibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. |
|||
Stampa |
L’Agenzia delle Entrate rilascia, conclusa la fase di attivazione, in corrispondenza del registratore telematico (disponibile tra i dispositivi attivati), un QRCODE da applicare sull’apparecchio. |
||||
MESSA IN SERVIZIO |
|
Le fatture elettroniche devono essere sempre inviate ai propri clienti attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio); in difetto, sono considerate come non emesse. Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso allo SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura. Se tali controlli non sono superati, invia al soggetto che ha trasmesso la fattura una ricevuta di scarto. |
RICEVUTA DI SCARTO |
|
|||||
|
||||||
CONSEGUENZE |
|
|||||
REINVIO DELLA FATTURA SCARTATA |
Entro 5 giorni |
La prima soluzione (ritenuta preferibile dall’Agenzia delle Entrate) è quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data del documento scartato (senza applicazione di sanzioni). |
||||
Nuovo documento |
|
|||||
Tale fattura deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data. |
||||||
Sezionale |
|
|||||
REINVIO DI DOCUMENTO GIÀ INOLTRATO (DUPLICAZIONE) |
|
Per info chiama Studio Cavallari di Limena (PD) 049 613584