Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Dicembre 2019

SOMMARIO

 
     
   
  1. In evidenza

Pag. 1

         
   
  1. Principali adempimenti mese di dicembre 2019

Pag. 1

         
   
  1. Limiti all’utilizzo del contante e obbligo di Pos

Pag. 2

  1. Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi

Pag. 3

  1. Documento commerciale emesso dal registratore telematico

Pag. 4

  1. Procedura pratica di installazione del registratore telematico

Pag. 5

  1. Reso di merce con registratore telematico

Pag. 6

  1. Lotteria degli scontrini

Pag. 7

 

In evidenza

CORRISPETTIVI

TELEMATICI

PER CONTRIBUENTI

FORFETTARI

 
  • L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda, dal 1.01.2020, anche i contribuenti in regime forfettario. Tuttavia, qualora essi intendano emettere (in alternativa) la fattura, tale documento potrà essere emesso ancora in forma cartacea e non elettronica.
 

Principali adempimenti mese di dicembre 2019

Lunedì

16

dicembre

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2019.

 

Tasi

 

Saldo - Termine di versamento del saldo TASI dovuto per il 2019.

 

Statuti S.r.l.

 

Adeguamento - Fino al 16.12.2019 le S.r.l. potranno effettuare l’adeguamento statutario alle nuove norme e nominare i Revisori obbligatori ai sensi del nuovo Codice della Crisi di Impresa. Gli amministratori sono avvisati.

Venerdì

20

dicembre

 

Imposte dirette

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

Fattura

elettronica

 

Consultazione - Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019 (Comunicato Ag. Entrate 30.10.2019).

Venerdì

27

dicembre

 

Iva

 

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019.

Martedì

31

dicembre

 

Imposte dirette

 

Redditi 2019 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2019 al 30.06.2019.

 

Imu-Tasi

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi relativa agli acquisti del possesso o all’inizio della detenzione avvenuti nel 2018 (D.L. 34/2019).

Nota

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
 

Limiti all’utilizzo del contante e obbligo di Pos

L’art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto modifiche all’art. 49 D. Lgs. 231/2007, volte a ridurre progressivamente, dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000 la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite Pos.

LIMITI

ALL’USO

DEL CONTANTE

 
  • A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di trasferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi1 (persone fisiche o giuridiche) e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000 (anzichè € 3.000).
  • A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000.
 

Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati3.

       
 

Sanzione2

 
  • Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000.
  • Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale.
       
 

Minimo

edittale

 
  • Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 (anzichè € 3.000).
  • Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000.
             

SANZIONI

PER MANCATA

ACCETTAZIONE

DI PAGAMENTI

CON CARTE

DI DEBITO

E CREDITO

 

Soggetti

 

Esercenti attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali.

       
 

Importo

sanzione

 

A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

       
 

Procedure

e termini

 

Per le sanzioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 sul pagamento in misura ridotta (oblazione).

       
 

Autorità

rilevante

 

L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

       
 

Accertamento

delle

violazioni

 
  • All’accertamento delle violazioni provvedono:
  • gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 13, c. 1 L. 689/1981);
  • gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
 

Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1.01.2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale (salvo indicazione di ulteriori dati) ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

CARATTERISTICHE

 

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

     

REGISTRATORE

TELEMATICO

 
  • Consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet.
  • Esistono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (esempio: RT fisso, RT portatile).
  • In considerazione delle scadenze di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare i corrispettivi elettronici, è importante verificare sul mercato, prima possibile, il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquistare tale strumento presso i rivenditori autorizzati.
  • In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

 

   
 
  • Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale.
  • A differenza del registratore di cassa, al momento della chiusura di cassa il registratore telematico, in automatico (senza alcun intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro.

Pertanto, è anche possibile utilizzare il registratore telematico senza connessione alla rete Internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni, nonchè connettere l’apparecchio alla rete Internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.

 

     

PROCEDURA

WEB

GRATUITA

 
  • La procedura “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia, è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
  • La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
     

SCELTA

DELLO

STRUMENTO

 

Frequenza

elevata

di operazioni

 

Per gli operatori che finora hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (esempio: un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (esempio: le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.

È possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effettuazione delle operazioni, anche se il registratore telematico non è connesso in rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento della chiusura di cassa.

 

       
 

Bassa

frequenza

di operazioni

 
  • Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.

  • Tuttavia, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione.
         

UTILIZZO

CONGIUNTO

 

L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web.

Ad esempio, se ha installato il registratore presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es.: manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

 

       
 

Sarà il sistema dell’Agenzia delle Entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

 

Documento commerciale emesso dal registratore telematico

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta e scontrino fiscale. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell’allegato “Allegato - Layout documento commerciale”.

CONTENUTO

DEL DOCUMENTO

COMMERCIALE

 
  • Data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

 

Nota

  • Si ritiene che la generica dicitura “Reparto 1” oppure “Reparto 2” debba essere sostituita con voci più analitiche relative alla cessione di beni o prestazione di servizi.
  • Ad esempio, in caso di sostituzione di pneumatici, è consigliabile indicare il codice fiscale o il nominativo del cliente nonché la prestazione eseguita o il tipo di pneumatico installato, quale titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia.

 

       
 

Validità

ai fini

fiscali

 
  • Al fine di esplicare gli effetti fiscali per il compratore (deduzione delle spese e deduzione/detrazione degli oneri), il documento commerciale contiene anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.
  • L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
       
 

Appendice

 

In calce al documento commerciale - almeno 3 righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola - può essere inserita una ”APPENDICE”, eventualmente distaccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i dati o le immagini che l’esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.).

         

EFFICACIA

DEL DOCUMENTO

COMMERCIALE

 

Fini

commerciali

 

Il documento commerciale certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

       
 

Fini fiscali

 
  • Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini:
  • deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  • deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’Irpef;
  • applicazione dell’art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972, consentendo la fatturazione differita, in quanto vale come un documento di trasporto, o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l’operazione si è realizzata.
       
 

Trasmissione

telematica

delle spese

sanitarie

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale».

 

Procedura pratica di installazione del registratore telematico

Dopo che il cliente ha selezionato l’installatore del nuovo registratore telematico, deve porre in essere alcune attività finalizzate all’accreditamento nel sito “fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle entrate e scaricare il QR Code abbinato. Si sintetizzano le diverse fasi operative che possono interessare l’esercente e/o il consulente fiscale.

FASE 1

Decisione

di acquisto

 

 
  • Il cliente conferma all’installatore l’intenzione di acquistare il nuovo registratore telematico.

ò

   

FASE 2

Accreditamento

sito fatture

e corrispettivi

 

 
  • Ad avvenuta conferma del cliente per il registratore telematico, il cliente deve accreditarsi, accedendo al proprio cassetto fiscale (solitamente le credenziali le ha il consulente).

 

  • Accedere al proprio cassetto fiscale
  • Area fatture e corrispettivi AE
  • Corrispettivi
  • Vai a Corrispettivi
  • Accreditamento
  • Accreditati
  • Gestore ed Esercente
  • Compilare dati mancanti
  • Tipologia = Esercente
  • Salva

 

  • Il cliente deve dare conferma all’installatore (ad esempio, tramite mail o altro) dell’avvenuto accreditamento. L’installatore invierà la conferma d’ordine del registratore telematico.

ò

   

FASE 3

Pagamento

del registratore

telematico

e attivazione

 

 
  • Il cliente effettua il bonifico all’installatore/venditore, indicando nella causale “Registratore telematico - Conferma d’ordine n. …….., data …………….”.
  • Ad avvenuto bonifico sarà effettuata l’associazione della matricola alla partita Iva del cliente e sarà emessa fattura da parte dell’installatore/venditore.
  • Il cliente attende conferma dell’installatore dell’avvenuta attivazione del registratore telematico.

ò

   

FASE 4

Ricerca del

dispositivo

 

 
  • Accedere al cassetto fiscale area Fatture e corrispettivi AE
  • Corrispettivi
  • Vai a Corrispettivi
  • Gestore ed Esercente
  • Accedi ai Servizi
  • Ricerca dispositivo
  • Ricerca

ò

   

FASE 5

Stampa

QR Code

 

 
  • Il cliente dovrà scaricare il QR Code abbinato alla matricola del Registratore Telematico e lo invia all’installatore tramite mail o altro mezzo.

ò

   

FASE 6

Installazione

registratore

telematico

 

 
  • Il tecnico contatterà il cliente per programmare la consegna.
  • All’atto della consegna il cliente deve disporre di:
  • connessione Internet attiva e funzionante;
  • cavo di rete che arrivi al registratore telematico (WiFi o HotSpot nel caso di ambulanti con RT WiFi).
  • Nel caso il cliente non avesse le informazioni necessarie riguardanti la propria rete o sia necessario un adeguamento, sarà necessario procedere in via preliminare.
 

Reso di merce con registratore telematico

Il registratore telematico può disporre anche di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell’emissione del documento; successivamente, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce. Per favorire tale procedura, il registratore telematico consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio con riferimento al documento commerciale principale, che deve essere correlato all’operazione di reso. Tale pratica, infatti, è consentita se è possibile ricostruire l’intero iter dell’operazione, con la messa a disposizione di tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario. Il registratore, in tale ipotesi, emette il documento commerciale per reso merce. Le medesime funzionalità sono disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”.

ANNULLO

O RESE MERCE

 
  • Per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, con riferimento al documento commerciale principale, il registratore telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio.
  • Solo in caso di ricerca senza successo, il registratore telematico consente l’inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale.
   
 

Il registratore telematico deve consentire l’annullamento totale del documento richiamato ed evitare la possibilità che uno stesso documento commerciale possa essere annullato più volte.

     

DOCUMENTO

COMMERCIALE

DI ANNULLO

O RESO MERCE

 

Per procedere all’emissione di un documento di annullo o reso merce, deve essere preliminarmente effettuata una ricerca del documento commerciale di vendita di riferimento nella memoria permanente di dettaglio del dispositivo.

 

Laddove il documento commerciale per annullo o reso merce sia richiesto dall’acquirente sulla base di uno scontrino fiscale, si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi dello scontrino fiscale a cui si fa riferimento.

 

   
 
  • L’individuazione del documento commerciale di riferimento avviene nella memoria permanente di dettaglio verificando la corrispondenza con:
  • la matricola del dispositivo dal quale il documento commerciale è stato emesso;
  • l’identificativo del documento commerciale (composto dal numero progressivo di chiusura seguito dal numero progressivo del documento commerciale).
     

ESITO POSITIVO

DELLA RICERCA

 

È possibile procedere all’emissione del documento commerciale per annullo o reso merce per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita.

     

ESITO NEGATIVO

DELLA RICERCA

 

Il documento commerciale è stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo - RT o server RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale).

 

Si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.

       
 

Il documento è stato
emesso dallo stesso
dispositivo (matricola
del dispositivo uguale
alla matricola stampata sul documento
commerciale).

 
  • Se la data del documento commerciale di riferimento è antecedente alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (caso del DGFE sostituito): si può procedere con l’emissione di un documento per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.
  • Se la data del documento commerciale è successiva alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio: si tratta di una situazione anomala che il sistema deve segnalare; inoltre, non deve essere possibile proseguire con l’emissione del documento commerciale per annullo o reso merce neanche in modalità manuale.
         

PROCEDURE

 
  • Le procedure di reso sono applicabili anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell’Iva offre idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso, effettuata mediante:
  • rimborso in denaro del prezzo pagato;
  • sostituzione del bene reso con altri beni;
  • rilascio di un buono acquisto.
         

ELEMENTI

 
  • La procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:
  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
  • il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

  • Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione.
  • Resta inteso che l’Amministrazione Finanziaria, nell’attività di controllo, deve essere messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.
             
 

Lotteria degli scontrini

Il D.L. 124/2019 ha previsto la non tassabilità dei premi collegati alla lotteria degli scontrini per gli acquisti di beni e servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia nonché una sanzione per gli esercenti che non trasmettono i dati del contribuente, impedendone la partecipazione. L’esercente, per consentire al cliente di partecipare, deve disporre di un registratore telematico in grado di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione stessa. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di trasmissione dei dati tramite registratore telematico, che deve essere configurato entro il 31.12.2019. L’avvio della lotteria è infatti previsto per il 1.01.2020.

ADEGUAMENTO

DEI

REGISTRATORI

TELEMATICI

 

Termine

 

Entro il 31.12.2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1.01.2020, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria.

Fino al 30.06.2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria.

 

       
 

Funzionalità

 

Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione.

         

SANZIONE

 

L’esercente che, al momento dell’acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto, è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

 

Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).

       
 
  • Nel 1° semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi (fino al 30.06.2020), la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante:
  • misuratori fiscali (registratore telematico) già in uso, non idonei alla trasmissione telematica dei dati per partecipare alla lotteria;
  • scontrini o ricevute fiscali cartacei (non ancora dotati di un registratore telematico).
         

PREMI

 

Esenzione

fiscale

 

I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

       
 

Premi

speciali

per pagamenti

telematici

 

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

       
 

Premi

per

esercenti

 

Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

               

Chiamaci per ogni chiarimento: www.studiocavallari.it 049 613584


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