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CORRISPETTIVI TELEMATICI PER CONTRIBUENTI FORFETTARI |
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Lunedì 16 dicembre |
Imu |
Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2019. |
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Tasi |
Saldo - Termine di versamento del saldo TASI dovuto per il 2019. |
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Statuti S.r.l. |
Adeguamento - Fino al 16.12.2019 le S.r.l. potranno effettuare l’adeguamento statutario alle nuove norme e nominare i Revisori obbligatori ai sensi del nuovo Codice della Crisi di Impresa. Gli amministratori sono avvisati. |
Venerdì 20 dicembre |
Imposte dirette |
Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). |
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Fattura elettronica |
Consultazione - Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019 (Comunicato Ag. Entrate 30.10.2019). |
Venerdì 27 dicembre |
Iva |
Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019. |
Martedì 31 dicembre |
Imposte dirette |
Redditi 2019 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2019 al 30.06.2019. |
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Imu-Tasi |
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi relativa agli acquisti del possesso o all’inizio della detenzione avvenuti nel 2018 (D.L. 34/2019). |
Nota |
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L’art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto modifiche all’art. 49 D. Lgs. 231/2007, volte a ridurre progressivamente, dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000 la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite Pos. |
LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE |
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Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati3. |
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Sanzione2 |
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Minimo edittale |
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SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO |
Soggetti |
Esercenti attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali. |
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Importo sanzione |
A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. |
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Procedure e termini |
Per le sanzioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 sul pagamento in misura ridotta (oblazione). |
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Autorità rilevante |
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. |
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Accertamento delle violazioni |
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Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1.01.2020. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale (salvo indicazione di ulteriori dati) ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc. |
CARATTERISTICHE |
Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. |
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REGISTRATORE TELEMATICO |
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PROCEDURA WEB GRATUITA |
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SCELTA DELLO STRUMENTO |
Frequenza elevata di operazioni |
Per gli operatori che finora hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (esempio: un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (esempio: le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.
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Bassa frequenza di operazioni |
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UTILIZZO CONGIUNTO |
L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web.
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Sarà il sistema dell’Agenzia delle Entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi. |
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta e scontrino fiscale. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell’allegato “Allegato - Layout documento commerciale”. |
CONTENUTO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE |
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Validità ai fini fiscali |
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Appendice |
In calce al documento commerciale - almeno 3 righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola - può essere inserita una ”APPENDICE”, eventualmente distaccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i dati o le immagini che l’esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.). |
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EFFICACIA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE |
Fini commerciali |
Il documento commerciale certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti. |
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Fini fiscali |
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Trasmissione telematica delle spese sanitarie |
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale». |
Procedura pratica di installazione del registratore telematico |
Dopo che il cliente ha selezionato l’installatore del nuovo registratore telematico, deve porre in essere alcune attività finalizzate all’accreditamento nel sito “fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle entrate e scaricare il QR Code abbinato. Si sintetizzano le diverse fasi operative che possono interessare l’esercente e/o il consulente fiscale. |
FASE 1
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FASE 2
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FASE 3
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FASE 4
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FASE 5
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FASE 6
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Il registratore telematico può disporre anche di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell’emissione del documento; successivamente, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce. Per favorire tale procedura, il registratore telematico consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio con riferimento al documento commerciale principale, che deve essere correlato all’operazione di reso. Tale pratica, infatti, è consentita se è possibile ricostruire l’intero iter dell’operazione, con la messa a disposizione di tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario. Il registratore, in tale ipotesi, emette il documento commerciale per reso merce. Le medesime funzionalità sono disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. |
ANNULLO O RESE MERCE |
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Il registratore telematico deve consentire l’annullamento totale del documento richiamato ed evitare la possibilità che uno stesso documento commerciale possa essere annullato più volte. |
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DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO O RESO MERCE |
Per procedere all’emissione di un documento di annullo o reso merce, deve essere preliminarmente effettuata una ricerca del documento commerciale di vendita di riferimento nella memoria permanente di dettaglio del dispositivo.
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ESITO POSITIVO DELLA RICERCA |
È possibile procedere all’emissione del documento commerciale per annullo o reso merce per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita. |
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ESITO NEGATIVO DELLA RICERCA |
Il documento commerciale è stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo - RT o server RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale). |
Si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento. |
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Il documento è stato |
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PROCEDURE |
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ELEMENTI |
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Il D.L. 124/2019 ha previsto la non tassabilità dei premi collegati alla lotteria degli scontrini per gli acquisti di beni e servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia nonché una sanzione per gli esercenti che non trasmettono i dati del contribuente, impedendone la partecipazione. L’esercente, per consentire al cliente di partecipare, deve disporre di un registratore telematico in grado di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione stessa. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di trasmissione dei dati tramite registratore telematico, che deve essere configurato entro il 31.12.2019. L’avvio della lotteria è infatti previsto per il 1.01.2020. |
ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI |
Termine |
Entro il 31.12.2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1.01.2020, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria.
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Funzionalità |
Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. |
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SANZIONE |
L’esercente che, al momento dell’acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto, è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. |
Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico). |
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PREMI |
Esenzione fiscale |
I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
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Premi speciali per pagamenti telematici |
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. |
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Premi per esercenti |
Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. |
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Chiamaci per ogni chiarimento: www.studiocavallari.it 049 613584