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Riapertura Rottamazione Quater Autoliquidazione della Dichiarazione di successione dal 2025 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA |
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La legge di Bilancio 2025 ha ridotto la detrazione prevista per ristrutturazione edilizia e per l’ecobonus in relazione alle spese documentate, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le novità devono essere coordinate con il limite massimo delle detrazioni fiscali introdotto dal 2025 dall’art. 1, c. 10 L. 207/2024, variabile in funzione del reddito complessivo e del numero di figli a carico. Per le detrazioni ripartite in più anni, quali i bonus in edilizia, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo. |
Periodo di sostenimento delle spese |
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Detrazione per interventi |
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Detrazione per interventi di riqualificazione energetica7 |
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% detrazione |
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Limite di spesa |
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% detrazione |
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Limite di detrazione |
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Dal 1.01.2012 al 25.06.2012 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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55% |
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Dal 26.06.2012 al 31.12.2012 |
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50% |
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€ 96.000,001 |
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Dal 1.01.2013 al 5.06.2013 |
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50% |
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€ 96.000,002 |
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Dal 6.06.2013 al 31.12.2024 |
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65%3 |
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Dal 1.01.2025 al 31.12.2025 |
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36%. 50% per abitazione principale. |
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€ 96.000,002-5-6 |
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36%3-5. 50%3-5 per abitazione principale. |
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Dal 1.01.2026 al 31.12.2027 |
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30%8. 36%8 per abitazione principale. |
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€ 96.000,002-5-6 |
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30%3-5. 36%3-5 per abitazione principale. |
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PAGAMENTO |
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Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario4 o postale, dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. |
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Le banche e le poste operano una ritenuta dell’11% sull’imponibile. |
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Per i soggetti esercenti attività di impresa sono ininfluenti le modalità di pagamento. |
Note |
1. |
Ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%. |
2. |
Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti. |
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3. |
Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nel limite di spesa moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Nel periodo transitorio dal 2025 al 2027 la detrazione potrebbe competere con un’aliquota differenziata in base alla destinazione o meno della singola unità abitativa ad abitazione principale o non principale, a meno che la percentuale di detrazione sia riferibile a quella per gli altri immobili. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali. |
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4. |
La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016). |
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5. |
Sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. |
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6. |
La detrazione per interventi effettuati su parti comuni condominiali dovrebbe spettare, con le medesime aliquote in base alla destinazione o meno delle singole unità ad abitazione principale, nel limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare. |
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7. |
La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. |
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8. |
Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 16-bis, c. 3-bis Tuir) la detrazione rimane al 50%. |
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La legge di Bilancio 2025 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2025 per l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 5.000 anche per il 2025. |
Soggetti |
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Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
Oggetto |
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Finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
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Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso, anziché del singolo ambiente dell’immobile stesso.
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DETRAZIONE |
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Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute. |
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La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto. |
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L’importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. |
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Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l’acquisto di beni destinati all’arredamento delle parti comuni2. |
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Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. |
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Ripartizione |
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La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. |
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BENI AGEVOLABILI |
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Mobili
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Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
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Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. |
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Grandi elettrodomestici
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Spese di trasporto |
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Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate. |
Note |
1. |
Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. |
2. |
L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. |
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3. |
Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. |
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Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti |
L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. L’art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00 |
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Diritti iscritti a ruolo |
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Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
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Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
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Vincolo |
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Il contribuente deve pagare, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori1. |
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Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
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Crediti erariali interessati |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
divieto assoluto2 di COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000,00 |
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Ruoli scaduti |
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Vincolo |
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La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. |
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Compensazione orizzontale |
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Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
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Controlli preventivi |
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Si applicano le disposizioni dell’art. 37, c. 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e c. 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all’attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste. |
Note |
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Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli Isa sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per importi non superiori a € 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 è pari a 2 milioni di euro. |
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
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Importi annui fino a € 5.000,00 |
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La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.
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Importi annui superiori a € 5.000,001 |
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La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
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è richiesta l’apposizione del visto di conformità3, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
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Modalità |
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Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva. |
Note |
Per le società non operative, l’art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo. L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000. |
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L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall’Iva l’obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024. |
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI1 |
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Per importi superiori a € 5.000 annui. |
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Richiede l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. |
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Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. |
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Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. |
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LIMITE ALLE COMPENSAZIONI |
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Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000. |
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La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità. |
indebite COMPENSAZIONI |
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PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE |
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Nota1 |
Sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 13/E, p. 4.8.2). |
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L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che è entrata in vigore a partire dal 1.01.2025 e sostituisce la precedente versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche. La nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1.04.2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa. Tenuto conto della normativa europea sopra menzionata e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1.04.2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si segnala una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat. A livello operativo, si ricorda che nella dichiarazione Iva deve essere indicato il codice Ateco vigente al momento di presentazione della stessa. Pertanto, si deve utilizzare la nuova classificazione Ateco2025, in vigore dal 1.04.2025, solo nel caso di presentazione del modello successivamente alla citata data. |
DECORRENZA |
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ADEMPIMENTI |
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RICHIESTE DI CHIARIMENTI |
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Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 è possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dal 1.04.2025. |
SEGNALAZIONI |
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Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l’Istat scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. |
ADEMPIMENTI FISCALI |
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Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. |
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
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Versamento mensile Iva, ritenute, contributi |
Gennaio 2025 |
17.02.2025 |
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T |
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Febbraio 2025 |
17.03.2025 |
|
£ |
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Marzo 2025 |
16.04.2025 |
|
£ |
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Aprile 2025 |
16.05.2025 |
|
£ |
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Maggio 2025 |
16.06.2025 |
|
£ |
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Giugno 2025 |
16.07.2025 |
|
£ |
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Luglio 2025 |
20.08.2025 |
|
£ |
||
Agosto 2025 |
16.09.2025 |
|
£ |
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Settembre 2025 |
16.10.2025 |
|
£ |
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Ottobre 2025 |
17.11.2025 |
|
£ |
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Novembre 2025 |
16.12.2025 |
|
£ |
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Dicembre 2025 |
16.01.2026 |
|
£ |
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Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti |
1° trimestre 2025 |
16.05.2025 |
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£ |
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2° trimestre 2025 |
20.08.2025 |
|
£ |
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3° trimestre 2025 |
17.11.2025 |
|
£ |
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4° trimestre 2025
|
17.02.2026 |
|
£ |
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Richiesta di rimborso -compensazione Iva infrannuale – Mod. TR |
1° trimestre 2025 |
30.04.2025 |
|
£ |
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2° trimestre 2025 |
31.07.2025 |
|
£ |
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3° trimestre 2025 |
31.10.2025 |
|
£ |
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Elenchi Intrastat |
Gennaio 2025 |
25.02.2025 |
|
T |
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Febbraio 2025 |
25.03.2025 |
|
£ |
||
Marzo 2025 |
1° trimestre 2025 |
28.04.2025 |
|
£ |
|
Aprile 2025 |
26.05.2025 |
|
£ |
||
Maggio 2025 |
25.06.2025 |
|
£ |
||
Giugno 2025 |
2° trimestre 2025 |
25.07.2025 |
|
£ |
|
Luglio 2025 |
25.08.2025 |
|
£ |
||
Agosto 2025 |
25.09.2025 |
|
£ |
||
Settembre 2025 |
3° trimestre 2025 |
27.10.2025 |
|
£ |
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Ottobre 2025 |
25.11.2025 |
|
£ |
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Novembre 2025 |
29.12.2025 |
|
£ |
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Dicembre 2025 |
4° trimestre 2025 |
27.01.2026 |
|
£ |
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Comunicazioni Iva |
Comunicazione liquidazioni Iva 2025 |
4° trimestre 2024 |
28.02.2025 |
|
£ |
1° trimestre 2025 |
3.06.2025 |
|
£ |
||
2° trimestre 2025 |
30.09.2025 |
|
£ |
||
3° trimestre 2025 |
1.12.2025 |
|
£ |
||
4° trimestre 2025 |
28.02.2026 |
|
£ |
||
OSS |
4° trimestre 2024 |
31.01.2025 |
|
£ |
|
1° trimestre 2025 |
30.04.2025 |
|
£ |
||
2° trimestre 2025 |
31.07.2025 |
|
£ |
||
3° trimestre 2025 |
31.10.2025 |
|
£ |
||
IOSS |
Dicembre 2024 |
31.01.2025 |
|
£ |
|
Gennaio 2025 |
28.02.2025 |
|
£ |
||
Febbraio 2025 |
31.03.2025 |
|
£ |
||
Marzo 2025 |
30.04.2025 |
|
£ |
||
Aprile 2025 |
3.06.2025 |
|
£ |
||
Maggio 2025 |
30.06.2025 |
|
£ |
||
Giugno 2025 |
31.07.2025 |
|
£ |
||
Luglio 2025 |
1.09.2025 |
|
£ |
||
Agosto 2025 |
30.09.2025 |
|
£ |
||
Settembre 2025 |
31.10.2025 |
|
£ |
||
Ottobre 2025 |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Novembre 2025 |
31.12.2025 |
|
£ |
|
Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria |
Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, |
31.01.2025 |
|
£ |
Spese veterinarie |
17.03.2025 |
|
£ |
|
Spese 1° semestre 2025 |
30.09.2025 |
|
£ |
|
Spese 2° semestre 2025 |
2.02.2026 |
|
£ |
|
Presentazione dichiarazioni annuali |
Invio telematico CU/2025 |
18.03.2025 |
|
T |
Invio telematico Mod. Iva/2025 |
30.04.2025 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. 730/2025 |
30.09.2025 |
Termini differenziati per CAF/professionisti |
£ |
|
Invio telematico Mod. Redditi e Irap |
31.10.2025 |
|
£ |
|
Invio telematico Mod. 770/2025 |
31.10.2025 |
|
£ |
|
Versamenti relativi a Redditi-Irap-Iva |
2° acconto 2025 imposte, cedolare secca e imposta sostitutiva (no contributi), per PF con P.Iva e ricavi/compensi max € 170.000 |
16.01.2025 |
|
£ |
Saldo annuale Iva 2024 |
17.03.2025 |
È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese. |
£ |
|
|
30.06.2025 |
|
£ |
|
- oppure - |
|
|
||
30.07.2025 + magg. 0,40% |
|
£ |
||
2° acconto 2025 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva |
1.12.2025 |
|
£ |
|
Versamento acconto Iva 2025 |
29.12.2025 |
|
£ |
|
Altri adempimenti |
Versamento saldo Inail 2024 e 1° acconto 2025 |
17.02.2025 |
|
£ |
Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari) |
28.02.2025 |
|
£ |
|
Versamento 7ª rata rottamazione-quater |
28.02.2025 |
|
£ |
|
Versamento tassa annuale libri sociali |
17.03.2025 |
|
£ |
|
Versamento 8ª rata controversie tributarie (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
31.03.2025 |
|
£ |
|
Versamento 9ª rata istituti definitori |
31.03.2025 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quater D.L. 113/2024) |
31.03.2025 |
|
£ |
|
Versamento 2ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
30.04.2025 |
|
£ |
|
Versamento 3ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
3.06.2025 |
|
£ |
|
Versamento 8ª rata rottamazione-quater |
3.06.2025 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d’imposta (art. 14 D.Lgs. 192/2024) |
30.06.2025 |
|
£ |
|
Versamento 9ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
30.06.2025 |
|
£ |
|
Versamento 4° rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
30.06.2025 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 31-36 L. 213/2023) |
30.09.2025 |
|
£ |
|
Versamento 10ª rata istituti definitori |
30.06.2025 |
|
£ |
|
Termine adesione CPB biennio 2025-2026 |
31.07.2025 |
|
£ |
|
Versamento 9ª rata rottamazione-quater |
31.07.2025 |
|
£ |
|
Versamento 5ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
31.07.2025 |
|
£ |
|
Versamento 6ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
1.09.2025 |
|
£ |
|
Versamento 10ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
30.09.2025 |
|
£ |
|
Versamento 11ª rata istituti definitori |
30.09.2025 |
|
£ |
|
Versamento 7ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
30.09.2025 |
|
£ |
|
Versamento 8ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
31.10.2025 |
|
£ |
|
Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 |
17.11.2025 |
|
£ |
|
Periodo di riferimento |
Scadenza |
Proroga |
Spunta |
|
Altri adempimenti (segue) |
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2024 |
1.12.2025 |
|
£ |
|
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2025 |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (art. 1, c. 37 L. 207/2024) |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 10ª rata rottamazione-quater |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 36 L. 207/2024) |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 9ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 11ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022) |
22.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 12ª rata istituti definitori |
22.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento 10ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024) |
31.12.2025 |
|
£ |
||
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2024) |
17.02.2025 |
|
T |
|
Versamento acconto imposta sostitutiva 2025 rivalutazione TFR |
16.12.2025 |
|
£ |
||
Imposta di bollo su documenti informatici |
Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche 2024 |
30.04.2025 |
|
£ |
|
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche |
1° trimestre 2025 |
3.06.2025 |
|
£ |
|
Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000 |
30.09.2025 |
|
£ |
||
2° trimestre 2025 |
30.09.2025 |
|
£ |
||
Se imposta di bollo del 1° e 2° |
1.12.2025 |
|
£ |
||
3° trimestre 2025 |
1.12.2025 |
|
£ |
||
4° trimestre 2025 |
2.03.2026 |
|
£ |
||
IMU |
Versamento acconto 2025 |
16.06.2025 |
|
£ |
|
Dichiarazione variazioni 2024 |
30.06.2025 |
|
£ |
||
Versamento saldo 2025 |
16.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento IVS |
4° trimestre 2024 (fissi) |
17.02.2025 |
|
£ |
|
1° trimestre 2025 (fissi) |
16.05.2025 |
|
£ |
||
1° acconto 2025 (eccedenti minimale) |
30.06.2025 |
|
£ |
||
1° acconto 2025 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale) |
30.07.2025 |
|
£ |
||
2° trimestre 2025 (fissi) |
20.08.2025 |
|
£ |
||
3° trimestre 2025 (fissi) |
17.11.2025 |
|
£ |
||
2° acconto 2025 (eccedenti minimale) |
1.12.2025 |
|
£ |
||
Versamento contributi Enasarco (case mandanti) |
Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2024 |
20.02.2025 |
|
£ |
|
Versamento FIRR maturato 2024 |
31.03.2025 |
|
£ |
||
Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2025 |
20.05.2025 |
|
£ |
||
Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2025 |
20.08.2025 |
|
£ |
||
Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2025 |
20.11.2025 |
|
£ |
|
Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
SOGGETTI INTERESSATI |
|
Società di capitali |
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|
Altri soggetti obbligati |
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||||||
|
Soggetti esonerati |
|
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||||||
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|
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|
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|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||
IMPORTO |
|
Misura forfettaria |
|
Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. |
||
|
|
|
|
|||
|
Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2025 |
|
Fino a € 516.456,90 |
|
€ 309,87 |
|
|
|
|
|
|||
|
Oltre € 516.456,90 |
|
€ 516,46 |
VERSAMENTO |
|
Modello F24 sezione Erario |
|
Codice tributo |
|
7085 |
|
Entro il 16.03.2025 |
|
|
|
|
|
||||
|
Periodo di riferimento |
|
2025 |
|
||||
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|
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|
Compensazione |
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Società costituite dopo il 1.01.2025 |
|
|
|
Ravvedimento speciale per società di persone |
Con risoluzione n. 50/E/2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap per i soggetti che aderiscono al regime di “ravvedimento speciale”, disciplinato dall’art. 2-quater D.L. 9.08.2024, n. 113. In particolare, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
Come “Anno di riferimento” si indica l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. Con la successiva risoluzione n. 1/E/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni (artt. 5, 115 e 116 Tuir). Di seguito si schematizza tale fattispecie, proponendo uno specifico esempio di compilazione del modello F24, con le possibili alternative previste dalla legge, ricordando che il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31.03.2025, ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025. |
PREMESSA |
|
|
|
|
VERSAMENTO IMPOSTE DA PARTE DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ
|
|
Soci o associati |
|
|
|
|
|
|
- in alternativa - |
||
|
Società, associazioni e società trasparenti |
|
|
|
Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. é necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. |
Adempimenti |
Scadenze indicative |
Termini indicativi |
||
Ordinari |
Bilancio consolidato o particolari esigenze |
|||
|
|
|
|
|
|
Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea. |
30.031 |
30.051 |
|
|
Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato. |
|||
|
||||
|
|
|
|
|
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati. |
Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.
|
15.041 |
14.061 |
|
|
|
|
|
|
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2. |
Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza. |
22.041 |
21.061 |
|
|
|
|
|
|
Assemblea di approvazione del bilancio3. |
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio4. |
30.041 |
29.061 |
|
|
|
|
|
|
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica). |
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. |
30.051 |
29.071 |
|
|
|
|
||
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica. |
Entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. |
30.10 (se l’esercizio coincide con l’anno solare). |
||
|
|
|
||
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica). |
Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
|
Note |
|
|
Per l’anno 2025 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell’1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 27/2025, l’Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2024, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2025. |
Categorie interessate |
Massimale 2025 |
IVS |
Aliquota aggiuntiva |
Totale aliquota |
|
Collaboratori e figure assimilate |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
Fino a € 120.607,00 |
24,00% |
--- |
24,00% |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica)1. |
33,00% |
0,72% |
33,72% |
||
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica)1. |
0,72% (+) 1,31% |
35,03% |
|||
Liberi professionisti |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
Fino a € 120.607,00 |
24,00% |
--- |
24,00% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. |
25,00% |
0,72% (+) 0,35% |
26,07% |
VERSAMENTO |
|
Collaboratori |
|
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. |
|
|
|
||
Professionisti |
|
|
Nota1 |
Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2024; pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2024 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all’aliquota Dis-coll). |
|
SCADENZARIO |
Scadenza |
|
Tributo/ Contributo |
|
Descrizione |
Domenica1 2 marzo |
|
Imposta di registro |
|
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Sabato 8 marzo |
|
Mod. 730 precompilato |
|
Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. |
15 marzo |
|
Iva |
|
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
|
|
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
||
|
|
Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
||
|
Associazioni sportive dilettantistiche |
|
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Domenica1 16 marzo |
|
Imposte dirette |
|
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell’acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 3ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell’anno successivo, anche qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025. |
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Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Domenica1 16 marzo (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2024. |
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Assistenza |
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Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2025 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019). |
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Sostituti d’imposta |
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Certificazione Unica 2025 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Certificazione utili societari |
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Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2024. |
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Tassa concessioni governative |
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Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
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Modello 730 precompilato |
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Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2024. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2024, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2024. Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2024 (D.M. Finanze 13.01.2016). |
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Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
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Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). |
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Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. L’invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021). |
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Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2024 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). |
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Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2024 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Provv. Ag. Entrate 4.10.2023). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Giovedì 20 marzo |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Lunedì 24 marzo |
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Spese veterinarie |
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Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2024. |
Martedì 25 marzo |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Domenica1 30 marzo |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Lunedì 31 marzo |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Fattura elettronica sanitari - É stato prorogato al 31.03.2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (D.L. 202/2024). |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione. |
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Certificazione unica 2025 |
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Redditi da lavoro autonomo - La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025. |
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Firr |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2024, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. |
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Bonus pubblicità |
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Comunicazione - Entro il 31.03.2025 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2025. |
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Ravvedimento speciale |
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Opzione - Termine di pagamento, in un’unica soluzione o della 1ª rata, degli importi dovuti per i soggetti che optano per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 e che hanno aderito, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale (Provv. Agenzia Entrate 4.11.2024). |
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Zes unica |
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Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2025 l’ammontare delle spese sostenute dal 16.11.2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025. |
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Enti associativi |
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Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2024 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2024 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. |
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Rischi catastrofali |
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Polizze assicurative - É stata differita al 31.03.2025, salvo ulteriore slittamento, la stipula di polizze assicurative per rischi catastrofali (D.L. 202/2024). |