NOTIZIARIO DI APRILE 2025 📅 👉 Prenota ora una consulenza su Google Calendar
|
Pag. 1 |
|
· Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti |
Pag. 2 |
Pag. 3 |
||
· Fatture a cavallo d’anno in regime di contabilità semplificata |
Pag. 4 |
|
Pag. 5 |
||
Pag. 6 |
||
Pag. 7 |
||
· Mud 2025 |
Pag. 8 |
|
Pag. 15 |
|
In evidenza il nostro ASSISTENTE CHATBOT |
OBBLIGO PEC DEGLI AMMINISTRATORI |
|
· Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’obbligo per l’amministratore di dotarsi di una casella Pec propria. In particolare, è stata ritenuta errata la prassi di ammettere l’indicazione della Pec già iscritta nel Registro delle Imprese da parte della società, poiché la direttiva Mise/Giustizia 22.05.2015 precisava che la casella Pec deve essere nella titolarità esclusiva della società. |
|
Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti |
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D.L. 202/2024 ha differito, per il solo anno 2025, dal 15.04 al 30.04.2025 la data dalla quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Il software per l’elaborazione della proposta e i programmi per l’elaborazione dei dati Isa saranno resi disponibili entro il 30.04.2025 (anziché il 15.04.2025).Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d’imposta 2024. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo; può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. |
Tavola |
|
Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Fatture a cavallo d’anno in regime di contabilità semplificata |
Per le fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, con opzione per il regime della registrazione (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973), l’Agenzia delle Entrate ritiene, comunque, corretto che l’imputazione del ricavo ai fini delle imposte sui redditi, possa avvenire a scelta del contribuente nell’anno (X) corrispondente alla data di emissione (riportata sulla fattura), oppure all’anno (X+1) in cui la fattura è stata trasmessa al sistema di interscambio, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nell’anno X oppure nell’anno X+1. |
OPZIONE PER IL REGIME DELLA REGISTRAZIONE |
|
· Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti (in regime di contabilità semplificata) possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. · In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. |
SEMPLIFICAZIONE CONTABILE |
|
L’opzione sopra indicata, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini Iva del documento contabile. |
FATTURA ELETTRONICA SEMPRE OBBLIGATORIA |
|
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto. |
MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA |
|
La fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). |
RILEVANZA DELLA DATA DI REGISTRAZIONE
|
|
· La fattura datata 29.12.2024 ma inviata al Sistema di Interscambio in data 8.01.2025, si considera emessa in tale ultima data. · Ne deriva che la medesima fattura potrà essere registrata nel registro Iva vendite a partire dall’8.01.2025 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2025.
|
FACOLTà DI UTILIZZARE LA DATA DI EMISSIONE
|
|
Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica.
|
|
L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024 ha prorogato al 31.12.2025 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020. |
società eD enti interessati |
|
· Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate. · Società per azioni. · Società cooperative e mutue assicuratrici. · Consorzi. · Associazioni. · Fondazioni. |
PROROGA |
|
L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024 ha prorogato al 31.12.2025 le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020, in particolare quanto attiene l’uso di mezzi telematici. |
OGGETTO DELLA PROROGA |
|
La disposizione fa riferimento alla data in cui l’assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l’assemblea sarà «convocata»; pertanto, occorre svolgere l’assemblea entro il 31.12.2025 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente). |
|
|
|
|
· Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti e i consorzi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: - l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale); - l’intervento all’assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione); - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza. · La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l’organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione, purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021). |
|
|
|
|
|
· Le videoconferenze integrali devono garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative). · Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio. |
AVVISO DI CONVOCAZIONE |
|
· L’avviso di convocazione di società di capitali e cooperative, mediante un’apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che: - l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio; - l’intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza. · L’avviso di convocazione delle assemblee delle S.r.l., mediante apposita previsione, può stabilire che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto». |
RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE |
|
· Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile: - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto; - prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.
|
|
Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese devono stipulare, entro il 31.03.2025, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le assicurazioni devono aggiornare i testi di polizza e pubblicare sul proprio sito Internet i documenti e le condizioni di assicurazione. |
SOGGETTI1 |
|
· Imprese con sede legale in Italia. · Imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. |
|
Tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese2. |
|
|
|
|
|
|
Sono escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. |
OGGETTO |
|
Stipulazione di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale per i seguenti beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali3 (art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni1. |
||
|
|
|
|
|
|
Terreni |
|
Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. |
|
|
|
|
|
|
|
Fabbricati |
|
Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. |
|
|
|
|
||
|
|
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. |
||
|
|
|
|
|
|
Impianti e macchinari |
|
Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato. |
|
|
|
|
|
|
|
Attrezzature industriali e commerciali |
|
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. |
EVENTI |
|
Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. |
||
|
|
|
|
|
|
· La polizza assicurativa non copre: a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. |
TERMINE
|
|
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse. |
INADEMPIMENTI |
|
· Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. · Non è quindi chiaro se le conseguenze consistono nell’esclusione dalle misure agevolative oppure nella loro fruizione limitata. Inoltre, l’esclusione o accesso limitato riguarderebbe la generalità delle misure agevolative alle imprese e non solo quelle riconosciute in relazione alle calamità naturali. |
|
|
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2025, sono tutte pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2025, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati. L’art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Con tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. |
SCADENZE ORDINARIE 2025 |
|
Quote fisse sul minimale di reddito. |
|
16.05.2025 |
|
|
|
||
|
|
20.08.2025 |
||
|
|
|
||
|
|
17.11.2025 |
||
|
|
|
||
|
|
16.02.2026 |
||
|
|
|
|
|
|
Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2025). |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
30.11.2025 |
||
|
|
|
|
|
|
Saldo anno 2024. |
|
30.06.20251 |
contribuzione a saldo |
|
· Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti2: - è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); - è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell’anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare nel 2026). |
Note |
1. Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo. 2. Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024. |
Tavola n. 1 |
|
Artigiani |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tavola n. 2 |
|
Commercianti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70 è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Cameria di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio. |
PRESENTAZIONE MUD |
|
· Il D.P.C.M. 29.01.2025 ha approvato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024. · Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28.06.2025. |
NUOVO mODELLO |
|
· La struttura del nuovo modello non ha subito variazioni radicali. · Sono aggiornate: - la scheda “materiali secondari” (MAT) con l’aggiunta del campo “ammendante compostato con fanghi” (ACF); - le istruzioni di compilazione con l’aggiunta del codice ateco 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure); - la modifica di una serie di refusi; - l’allineamento delle modalità di calcolo degli addetti alla disciplina del RENTRI. · Sono state apportate correzioni e adeguamenti normativi alle istruzioni di compilazione per rendere il modello più coerente con la normativa vigente e con le delibere ARERA in materia di costi di gestione del servizio di igiene urbana. |
COME PRESENTARE IL MUD |
|
Ogni dichiarante deve presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale osservando le modalità, e compilando le varie schede al fine di trasmettere le informazioni richieste. |
||
|
|
|||
|
· Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito MUD Telematico: - Comunicazione Rifiuti; - Comunicazione Veicoli fuori uso; - Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi sia Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
|||
|
|
|||
|
· Si ricorda inoltre che: - la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione deve essere presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito MUD Comuni; - la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito Registro AEE. |
|||
|
|
|||
|
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale. |
|
Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha prodotto e detiene i rifiuti. |
|
SCADENZARIO ASSISTENTE CHATBOT |
Scadenza |
|
Tributo/ Contributo |
|
Descrizione |
Martedì 1 aprile |
|
Iva |
|
Fattura elettronica - Entrano in vigore il 1.04.2025 le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9). |
Giovedì 10 aprile |
|
Contributo |
|
Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2025. |
|
Inps |
|
Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2025. |
|
|
Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio |
|
Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente. |
|
|
5 per mille |
|
Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2025 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020). |
|
|
Fondo nuove competenze |
|
Domanda - Termine di presentazione della domanda di contributo al Fondo nuove competenze (avviso Min. Lav. 7.02.2025). |
Lunedì 14 aprile |
|
Inail |
|
Bando Isi 2024 - Dal 14.04.2025 al 30.05.2025 è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2024. |
|
RENTRI |
|
Iscrizione - Termine di iscrizione al RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti (art. 11, c. 2-bis D.L. 202/2024). |
15 aprile |
|
Iva |
|
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
|
|
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
||
|
|
Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
||
|
Associazioni sportive dilettantistiche |
|
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
|
|
Imposta di bollo |
|
Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020). |
|
|
Società di capitali e cooperative |
|
Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2024 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2025. Per le Spa e Sapa con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024, termine per pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea: sulla G.U. o su un quotidiano. |
Mercoledì 16 aprile |
|
Imposte dirette |
|
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
Scadenza |
|
Tributo/ Contributo |
|
Descrizione |
Mercoledì 16 aprile |
|
Imposte dirette (segue) |
|
Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell’acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 4ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). |
|
|
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
||
|
Iva |
|
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
|
|
|
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
||
|
|
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2025. |
||
|
|
Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
||
|
Imposta sugli intrattenimenti |
|
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
|
|
Imposta sulle transazioni finanziarie |
|
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
|
|
Inps |
|
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
|
|
|
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
||
|
|
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
||
|
Ragionieri commercialisti |
|
Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2025. |
Domenica1 20 aprile |
|
Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio |
|
Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. |
|
Conai |
|
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente. |
Martedì 22 aprile |
|
Assemblea di bilancio |
|
Convocazione - Per le S.r.l. termine di spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione dell’assemblea di bilancio fissata al 30.04.2025. |
Venerdì 25 aprile1 |
|
Iva |
|
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Mercoledì 30 aprile |
|
Imposte dirette |
|
Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. |
|
Iva |
|
Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2024. |
|
|
|
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
||
|
|
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
||
|
|
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
||
|
|
Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2025 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
||
|
|
Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
Scadenza |
|
Tributo/ Contributo |
|
Descrizione |
Mercoledì 30 aprile (segue) |
|
Iva (segue) |
|
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
|
|
Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020). |
||
|
Imposta di registro |
|
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
|
|
Imposta di bollo |
|
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
|
|
|
Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). |
||
|
|
Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). |
||
|
Società di capitali e cooperative |
|
Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. |
|
|
Rottamazione quater |
|
Riammissione - I contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell’inefficacia della rottamazione quater (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti mediante presentazione di apposita domanda entro il 30.04.2025 (art. 3-bis D.L. 202/2024). |
|
|
Ravvedimento speciale |
|
Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. |
|
|
Mod. 770 semplificato |
|
Invio dei dati - Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati entro il 30.04.2025 (Provv. Ag. Entrate 31.01.2025, n. 25978). |
|
|
Inps |
|
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
|
|
|
Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell’esonero contributivo (mess. Inps 4479/2024). |
||
|
Libro unico del lavoro |
|
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
|
|
Revisori enti locali |
|
Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco. |
|
|
Agenti |
|
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
|
|
Enasarco Firr |
|
Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2024 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2024. |
|
|
Strutture sanitarie private |
|
Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2024. |
|
|
Gestori di servizi di pubblica utilità |
|
Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2024. |
|
|
Autotrasportatori |
|
Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2025. |
|
|
Gestori crisi d’impresa |
|
Contributo annuale - Termine di invio al Ministero della Giustizia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale effettuato entro il 31.01. |
il nostro ASSISTENTE CHATBOT