|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Pag. 1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Pag. 1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Pag. 2 |
||
Pag. 3 |
||||
Pag. 4 |
||||
Pag. 6 |
||||
Pag. 7 |
|
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI |
|
|
Sabato1 7 marzo |
|
Sostituti d’imposta |
|
Certificazione Unica 2020 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, della certificazione unica (modello ordinario). L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2020 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
Lunedì 16 marzo |
|
Iva |
|
Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). |
|
Tassa concessioni governative |
|
Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. |
Martedì 31 marzo |
|
Sostituto d’imposta |
|
Certificazione unica - Termine di consegna ai percipienti della Certificazione unica 2020 da parte dei sostituti d’imposta (art. 7-quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016). |
|
Certificazione utili societari |
|
Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2019. |
|
|
Firr |
|
Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. |
|
|
Pace fiscale |
|
Saldo e stralcio - Termine di versamento della 2ª rata per i soggetti che hanno aderito al “saldo e stralcio”. |
Nota1 |
|
Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Per i titolari di partita Iva è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. Per il rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. |
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
|
|
Importi annui fino a € 5.000,00 |
|
La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.
|
|||
|
|
|
|
||||
|
Importi annui superiori a € 5.000,001 |
|
La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. |
|||||
|
|
|
|
||||
|
Modalità |
|
Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tutti i soggetti (con e senza partita Iva) che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva (indipendentemente dal superamento della soglia di € 5.000 annui). |
Note |
|
|
Tavola n. 1 |
|
Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dal 1.01.2011 vige il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. |
LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI |
|
Diritti iscritti a ruolo |
|
Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00. |
|
Per le quali sia scaduto il termine di pagamento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vincolo |
|
Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori. |
|
Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crediti erariali interessati |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Compensazione orizzontale |
|
Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. |
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00 |
|
Limite di € 1.500,00 |
|
Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori. |
|
In essere al momento del versamento. |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Più cartelle |
|
Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Pagamento parziale |
|
In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Modalità di verifica della posizione |
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Sanzione per inosservanza del divieto |
|
In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. |
|
Fino a concorrenza dell’am-montare indebitamente compensato. |
|||
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi |
È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d’imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del super ammortamento e dell’iper ammortamento. |
AMBITO APPLICATIVO |
|
Soggettivo |
|
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
|
|
|
|
|
|
||
|
Oggettivo |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Temporale |
|
ovvero
|
Nota1 |
Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper ammortamento)]. Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari. |
Misura del credito d’imposta |
|||||||
Beni acquistati |
Importo investimento |
Nuovo credito d’imposta |
Quote annuali di fruizione |
Utilizzo |
|||
Industria 4.0
|
Materiali
|
Fino a € 2,5 milioni |
40% |
5 |
Dall’anno successivo a entrata in funzione o di interconnessione. |
||
Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni |
20% |
|
|||||
Oltre € 10 milioni |
- |
- |
|||||
Immateriali
|
Fino a € 700.000 |
15% |
3 |
||||
Oltre € 700.000 |
- |
- |
|||||
Altri beni materiali
|
Fino a € 2 milioni |
6% |
5 |
Dall’anno successivo a entrata in funzione. |
|||
Oltre € 2 milioni |
- |
- |
COMUNICAZIONE AL MISE |
|
Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero. |
|
Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue) |
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE |
|
Documenti |
|
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. |
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
Indicazione in fattura |
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Perizia tecnica per beni Industria 4.0 |
|
In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. |
|
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante. |
|||||
|
|
|
|
|
||||||
ASPETTI CONTABILI |
|
Il credito d’imposta può essere considerato un contributo in conto impianti, in quanto la condizione della sua fruizione è l’acquisizione del bene strumentale. |
|
L’importo può essere imputato nella voce A.5 del conto economico e riscontato in base alla durata del processo di ammortamento del bene (metodo indiretto). |
||||||
Esempio |
|
Scritture contabili |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1.01 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
P D 7 |
Diversi |
a |
Fornitori |
|
244.000,00 |
||
P B II 2 |
|
Impianti e macchinari specifici |
|
|
200.000,00 |
|
||
P C II 5-bis |
|
Iva c/acquisti |
|
|
44.000,00 |
|
||
|
|
Acquisto macchinario strumentale nuovo Industria 4.0. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
1.03 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
P C II 5-bis |
E A 5 |
Crediti per contributi |
a |
Contributi in c/impianti non imponibile |
|
80.000,00 |
||
|
|
Rilevato credito d’imposta 40% per acquisto bene strumentale nuovo Industria 4.0 a seguito interconnessione processo produttivo. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
31.12 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
E B 10 b |
P B II 2 |
Amm.to impianti e macchinari specifici |
a |
F.do amm.to impianti e macchinari specifici |
|
20.000,00 |
||
|
|
Ammortamento del macchinario nuovo nella misura del 10%. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
31.12 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
E A 5 |
P E |
Contributi in c/impianti non imponibile |
a |
Risconti passivi |
|
72.000,00 |
||
|
|
Risconto del 90% del contributo, per acquisto bene strumentale nuovo. |
|
|
||||
Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. A seguito della pubblicazione della circolare n. 1/E/2020 si interviene nuovamente sull’argomento evidenziando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. |
AMBITO APPLICATIVO |
|
Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati è consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici. |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
In particolare, ancorché il riscontro debba basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente. |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali. |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
Il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione. |
|||
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI |
|
|
|
|
|
|
La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente. |
|
I soggetti di cui all’art. 23, c. 1 Tuir residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, dal 1.01.2020 devono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizi. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi, con il dettaglio di specifici dati. I nuovi obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza di specifici requisiti. |
REQUISITI |
|
Esistenza in vita da almeno 3 anni2 |
|
La verifica fa riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni. |
|
|
|
|
|
|
Regolarità degli obblighi dichiarativi2 |
|
Deve essere certificato che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. |
|
|
|
|
|
|
|
Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assenza debiti non soddisfatti3 |
|
|
CERTIFICATO |
|
Emissione1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Durata |
|
La certificazione ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. |
|
|
|
|
|
|
|
Imposizione |
|
La certificazione è esente da imposta di bollo e dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge. |
Note |
|