Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Marzo 2020

SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di marzo 2020

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Compensazione orizzontale del credito Iva

Pag. 2

  1. Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali

Pag. 3

  1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Pag. 4

  1. Obblighi dei committenti negli appalti

Pag. 6

  1. Certificato di regolarità fiscale negli appalti

Pag. 7

 

 

 

In evidenza

 

MEMORIZZAZIONE

ELETTRONICA

DEI CORRISPETTIVI

 

  • La circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.02.2020 n. 3/E ha chiarito che il documento commerciale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se precedenti; l’Iva relativa all’operazione rimane dovuta in base al momento in cui si realizza l’esigibilità ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972. Nel caso di emissione al momento della consegna dei beni senza il pagamento del corrispettivo, il documento commerciale deve contenere la dicitura “corrispettivo non riscosso”; all’atto del pagamento, non è necessaria l’emissione di un ulteriore documento.

 

 

Principali adempimenti mese di marzo 2020

 

Sabato1

7 marzo

 

Sostituti d’imposta

 

Certificazione Unica 2020 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, della certificazione unica (modello ordinario). L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2020 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Lunedì

16 marzo

 

Iva

 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Tassa

concessioni

governative

 

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

 

Martedì

31 marzo

 

Sostituto

d’imposta

 

Certificazione unica - Termine di consegna ai percipienti della Certificazione unica 2020 da parte dei sostituti d’imposta (art. 7-quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016).

 

Certificazione

utili societari

 

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2019.

 

Firr

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

 

Pace fiscale

 

Saldo e stralcio - Termine di versamento della 2ª rata per i soggetti che hanno aderito al “saldo e stralcio”.

 

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 

 

Compensazione orizzontale del credito Iva

 

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.

Per i titolari di partita Iva è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. Per il rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000.

 

COMPENSAZIONE

DEL CREDITO IVA

  • Annuale
  • Infrannuale

 

Importi annui

fino a

€ 5.000,00

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.

Esempi

  • Il credito Iva 2019 può essere compensato dal 1.01.2020.
  • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 può essere compensato dal 1.05.2020 (termine di presentazione del modello Iva TR è il 30.04.2020).

 

 

 

 

 

Importi annui

superiori

a € 5.000,001

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2020 è compensabile dal 10.05.2020 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2020).

 

 

 

 

 

È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

 

 

 

 

 

Modalità

 

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tutti i soggetti (con e senza partita Iva) che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva (indipendentemente dal superamento della soglia di € 5.000 annui).

 

Note

  • Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, è previsto il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo.
  • La società in perdita sistematica nel quinquennio 2014-2018 non potrà compensare il credito Iva dell’anno 2019, in quanto di comodo dal 2019.
  • L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel modello F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto).
  1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative.
  2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

 

Tavola n. 1

 

Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale

 

 

 

Importo credito Iva

anno 2019

Limiti alla

compensazione

Presentazione

preventiva

dichiaraz. Iva

Visto di

conformità

Utilizzo

F24 telematico

Agenzia Entrate

Possibilità di

compensazione

1° caso

€ 4.000

Nessuno

Inferiore a € 5.000

No

No

Obbligatorio

Dal 1.01.2020

2° caso

€ 15.000

€ 3.000

Utilizzo 16.01.2020

Nessuno

Inferiore a € 5.000

No

No

Dal 1.01.2020

€ 1.000

Utilizzo 16.02.2020

Nessuno

Progressivo € 4.000

inferiore a € 5.000

No

No

Dal 1.01.2020

€ 11.000

Utilizzo 16.05.2020

Progressivo € 15.000

superiore a € 5.000

Entro il

30.04.2020

1

Superiore

a € 5.000

Dal

10.05.20202

Note

  1. Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità occorre inviare una dichiarazione integrativa entro il mese precedente la compensazione.
  2. Trasmissione del modello F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva.

 

 

 

Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali

 

Dal 1.01.2011 vige il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

 

LIMITAZIONE

ALLA

COMPENSAZIONE

DEI CREDITI

ERARIALI

 

Diritti iscritti

a ruolo

 

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

 

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Vincolo

 

Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.

 

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

erariali

interessati

 

  • Il divieto di compensazione opera in merito a:
  • imposte dirette (Irpef, Ires);
  • Irap;
  • addizionali alle imposte dirette;
  • Iva;
  • altre imposte indirette (es.: imposta di registro).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

orizzontale

 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

 

IMPORTO

LIMITE

DI € 1.500,00

 

Limite

di € 1.500,00

 

Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.

 

In essere al momento del versamento.

 

 

 

 

 

 

 

Più cartelle

 

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento.

 

 

 

 

 

Pagamento

parziale

 

In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

 

 

 

 

 

Modalità

di verifica

della posizione

 

  • Riscontro con le cartelle notificate ai contribuenti interessati.
  • Accesso dal sito di Equitalia S.p.a. al proprio Estratto conto Equitalia, ossia all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita Iva.
  • Presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

 

 

 

 

 

Sanzione per

inosservanza

del divieto

 

In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

 

Fino a concorrenza dell’am-montare indebitamente compensato.

                 

 

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d’imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del super ammortamento e dell’iper ammortamento.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggettivo

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

 

 

 

 

Oggettivo

 

  • Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, salvo specifiche eccezioni elencate.
  • Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016.

 

 

 

 

 

Temporale

 

  • Il nuovo credito d’imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi
    destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati:
  • a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020,

ovvero

  • entro il 30.06.2021, a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Nota1

Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper ammortamento)]. Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari.

 

Misura del credito d’imposta

Beni acquistati

Importo

investimento

Nuovo credito

d’imposta

Quote annuali

di fruizione

Utilizzo

Industria 4.0

  • Ex iper ammortamento:
  • 170% fino a
    € 2,5 milioni;
  • 100% fino a
    € 10 milioni;
  • 50% fino a
    € 20 milioni.

Materiali

All. A

L. 232/2016

Fino a € 2,5 milioni

40%

5

Dall’anno successivo a entrata in funzione o di interconnessione.

Oltre € 2,5 milioni

e fino a € 10 milioni

20%

 

Oltre € 10 milioni

-

-

Immateriali

All. B

L. 232/2016

Fino a € 700.000

15%

3

Oltre € 700.000

-

-

Altri beni materiali

  • Ex super ammortamento:
  • 30% fino a € 2,5 milioni.

Fino a € 2 milioni

6%

5

Dall’anno successivo a entrata in funzione.

Oltre € 2 milioni

-

-

 

COMUNICAZIONE

AL MISE

 

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero.

 

Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

 

 

 

in_evidenza

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

 

DOCUMENTAZIONE

DA CONSERVARE

 

Documenti

 

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

 

 

 

 

Indicazione

in fattura

 

  • A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019).
  • Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l’inserimento delle informazioni richieste potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare, potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali si riportano le indicazioni del tracciato record:
  • 2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione);
  • 2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, ecc.).

 

 

 

 

 

Perizia

tecnica

per beni

Industria 4.0

 

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

 

 

 

 

ASPETTI

CONTABILI

 

Il credito d’imposta può essere considerato un contributo in conto impianti, in quanto la condizione della sua fruizione è l’acquisizione del bene strumentale.

 

L’importo può essere imputato nella voce A.5 del conto economico e riscontato in base alla durata del processo di ammortamento del bene (metodo indiretto).

                     

 

Esempio

 

Scritture contabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P D 7

Diversi

a

Fornitori

 

244.000,00

P B II 2

 

Impianti e macchinari specifici

 

 

200.000,00

 

P C II 5-bis

 

Iva c/acquisti

 

 

44.000,00

 

 

 

Acquisto macchinario strumentale nuovo Industria 4.0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C II 5-bis

E A 5

Crediti per contributi

a

Contributi in c/impianti

non imponibile

 

80.000,00

 

 

Rilevato credito d’imposta 40% per acquisto bene strumentale nuovo Industria 4.0 a seguito interconnessione processo produttivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E B 10 b

P B II 2

Amm.to impianti e macchinari

specifici

a

F.do amm.to impianti

e macchinari specifici

 

20.000,00

 

 

Ammortamento del macchinario nuovo nella misura del 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E A 5

P E

Contributi in c/impianti

non imponibile

a

Risconti passivi

 

72.000,00

 

 

Risconto del 90% del contributo, per acquisto bene strumentale nuovo.

 

 

                 

 

Obblighi dei committenti negli appalti

 

Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. A seguito della pubblicazione della circolare n. 1/E/2020 si interviene nuovamente sull’argomento evidenziando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati è consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici.

 

 

 

  • Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

 

 

 

  • che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;

 

In particolare, ancorché il riscontro debba basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.

 

 

 

 

 

  • che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta;

 

In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

  • che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta.

 

Il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

             

 

SOSPENSIONE

DEI

PAGAMENTI

 

  • Ricadono in capo al committente originario o appaltatore specifici obblighi qualora entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:
  • sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
  • risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
  • Il committente deve:
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
  • darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

 

 

 

La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente.

 

Certificato di regolarità fiscale negli appalti

 

I soggetti di cui all’art. 23, c. 1 Tuir residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, dal 1.01.2020 devono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizi. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi, con il dettaglio di specifici dati. I nuovi obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza di specifici requisiti.

 

REQUISITI

 

Esistenza

in vita da almeno

3 anni2

 

La verifica fa riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni.

 

 

 

 

 

Regolarità

degli obblighi

dichiarativi2

 

Deve essere certificato che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

 

 

 

 

 

Versamenti

in conto fiscale

non inferiori

al 10% dei ricavi

e compensi2

 

  • Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti sono considerati i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio.
  • Deve essere verificato che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

 

 

 

 

 

Assenza

debiti non

soddisfatti3

 

  • Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
  • Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  • Pertanto, rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.
  • La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

 

CERTIFICATO

 

Emissione1

 

  • Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.
  • Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni, quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe Tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

 

 

 

 

 

Durata

 

La certificazione ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

 

 

 

 

 

Imposizione

 

La certificazione è esente da imposta di bollo e dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge.

 

Note

  1. L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.
  2. I requisiti di cui alla lett. a) sono verificati sulla base dei dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
  3. I requisiti di cui alla lett. b) sono verificati sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a.

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