Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Febbraio 2020 Bonus passaggio generazionale e protezione patrimoniale

01 Febbraio 2020                                 SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di febbraio 2020

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nuovi limiti alle compensazioni

Pag. 2

  1. Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%

Pag. 3

  1. Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

Pag. 4

  1. Bonus verde

Pag. 5

  1. Fruizione delle detrazioni Irpef dal 2020

Pag. 6

  1. Regime forfetario per persone fisiche dal 2020

Pag. 7

 

In evidenza

SFRUTTAMENTO

ECONOMICO

A FINI PUBBLICITARI

DELLE FACCIATE

DEI PALAZZI

 

  • Un nuovo aspetto che va prospettandosi con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160), è quello dello sfruttamento economico delle facciate di palazzi e condomini.
  • Il bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute per tinteggiature e rifacimenti, consente (di fatto) ai condòmini di effettuare l’intervento (quasi interamente) a spese dell’Erario.
  • L’introito relativo all’installazione delle strutture pubblicitarie dovrà essere tassato in capo ai condòmini come reddito (pro-quota) ma non sarà dovuta Iva, data la natura del condominio e l’occasionalità del compenso.
  • AVVISO BANDO REGIONE VENETO CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL PASSAGGIO GENERAZIONALE E’ stato pubblicato nel Bur n.4 del 7/1/2020 il un bando su interventi a favore dell'artigianato che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, pari al 75% della spesa sostenuta per consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale di imprese artigiane, fino ad un massimo di 7.500,00 euro. Inoltre le imprese che porteranno positivamente a termine il percorso collegato al passaggio generazionale avranno poi la possibilità di accedere ad un ulteriore contributo a fondo perduto, denominato "premio per l'avviamento", il cui importo massimo sarà pari ad euro 20.000,00. Le aziende interessate nelle pratiche di passaggio generazionale, potranno essere oggetto di tale agevolazione nelle operazioni di ristrutturazione societaria attuate anche creando strumenti di protezione patrimoniale collegati al trasferimento delle partecipazioni societarie.

Principali adempimenti mese di febbraio 2020

Domenica

16

febbraio

 

Iva

 

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2019, mediante il modello F24.

 

Inps

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2019.

 

Tfr

 

Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2019.

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2019 e l’acconto 2020 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

Giovedì

20

febbraio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2019.

Venerdì

28 febbraio

 

Mod. 730

precompilato

 

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

Sabato

29

febbraio

 

Iva

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2019.

 

 

Consultazione fatture elettroniche - Fino al 29.02.2020 sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Gli operatori Iva possono accedere alla funzionalità tramite il portale Fatture e corrispettivi; i consumatori finali, invece, attraverso Fisconline (Provv. Ag. Entrate 17.12.2019).

 

Libro

inventari

 

Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019.

 

Registri

contabili

 

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019.

 

Inail

 

Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali.

 

 

Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.

                                                                                        


 

Nuovi limiti alle compensazioni

L’art. 3 D.L. 124/2019 modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR. Tali disposizioni introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

COMPENSAZIONI

CREDITI

TRIBUTARI

 

Oggetto

 

  • Credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva.
  • Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
  • Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
  • Crediti relativi all’Irap.

 

Per importi

superiori

a € 5.0001.

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo

 

La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo).

 

 

 

 

 

Servizi

telematici

Agenzia

Entrate

 

Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta4 sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Decorrenza

 

Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (modelli dichiarativi 2020)3.

 

 

 

 

 

SANZIONI

PER INDEBITE

COMPENSAZIONI

 

Mancata

esecuzione

della

delega2

 

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.

 

 

 

 

 

  • Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997).
  • Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico.

 

 

 

 

 

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Iscrizione

a ruolo

 

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’art. 19 D. Lgs. 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Note

  1. Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a € 5.000, dal 1° giorno dell’anno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale della quale emerge. Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000 annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
  2. L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1.01.2020, potrà scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazioni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre, la L. 205/2017 ha previsto un controllo preventivo sulle compensazioni “a rischio”, con possibilità di blocco.
  3. I crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. Per i crediti Iva, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.
  4. I crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta restano esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.


 

Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 160/2019 ha prorogato al 31.12.2020 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese.

La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2020. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2020. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2021.



Periodo di

sostenimento

delle spese

 

Detrazione per interventi
di recupero del patrimonio

edilizio

 

Detrazione per interventi

di riqualificazione energetica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

detrazione

 

Limite

di spesa

 

%

detrazione

 

Limite di detrazione

ò

 

ò

 

ò

 

ò

 

ò

Dal 1.01.2012

al 25.06.2012

 

36%

 

€ 48.000,00

 

55%

 

Interventi

di riqualificazione

energetica di

edifici esistenti

100.000,00

Interventi

sull’involucro degli

edifici esistenti

60.000,00

Installazione

di pannelli solari

per acqua calda

60.000,00

Sostituzione

di impianti

di climatizzazione

invernale

30.000,00

 

 

ò

 

ò

 

 

Dal 26.06.2012

al 31.12.2012

 

50%

 

€ 96.000,001

 

 

 

 

ò

 

ò

 

 

Dal 1.01.2013

al 5.06.2013

 

50%

 

€ 96.000,002

 

 

 

 

 

 

ò

 

Dal 6.06.2013

al 31.12.2020

 

 

 

65%3-5

 

 

 

ò

 

ò

 

ò

 

ò

Dal 1.01.2020

 

36%

 

€ 48.000,00

 

36%

 

€ 48.000,00

PAGAMENTO

 

  • Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario4 o postale dal quale risulti:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
  • Per i soggetti esercenti attività di impresa, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

 

Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile.

Note

  1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
  2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
  3. Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 31.12.2021. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

  1. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
  2. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2020, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018, 2019 e 2020 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.



 

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

La L.160/2019 ha previsto una nuova detrazione in ambito immobiliare, ossia il “bonus facciate”, che risulta molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta.

L’agevolazione, introdotta dai cc. 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Il beneficio fiscale si aggiunge, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-bis Tuir) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, cc. 344-349 L. 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013).

BONUS

FACCIATE

 

Spese

 

Spese

documentate

sostenute

nell’anno 2020

 

  • Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati, facendo solo riferimento al “sostenimento” della spesa.
  • Dunque, per i privati si potrebbe trattare di opere eseguite nel 2019 ma pagate nel 2020; per le imprese in contabilità ordinaria si dovrà invece fare riferimento ai lavori ultimati nel 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Zone

agevolabili

 

Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.

 

 

 

 

 

Facciate

 

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

 

 

 

 

 

Interventi

influenti

dal punto

di vista

termico

 

  • Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare:
  • i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015;
  • con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’all. B al D. Mise 11.03.2008.
  • In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell’art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea.
  • In questi casi, ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% (elevabile al 70% o al 75% ai sensi dell’art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013).

 

 

 

 

 

DETRAZIONE

 

Importo

 

Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (senza limiti di spesa).

 

 

 

 

 

Fruizione

 

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

 

 

 

 

DISPOSITIVI

APPLICABILI

 

  • Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  • Seppur la norma non precisi quali disposizioni si debbano estendere al bonus facciate, si ritiene possano essere richiamate quelle relative alle modalità di pagamento delle spese.

 

  • Obbligo di pagamento tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta).
  • Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti.
  • Indicazione nel mod. Redditi dei dati catastali dell’immobile interessato.
  • Cause di decadenza dall’agevolazione.
                 


 

Bonus verde

La L. 160/2019 ha prorogato il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di interventi.

SOGGETTI

BENEFICIARI

 

  • Possono fruire della nuova detrazione coloro che:
  • possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
  • detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo. Quindi, per beneficiare della detrazione l’immobile può essere detenuto in forza di contratti di locazione (art. 1571 C.C.) o di comodato (art. 1803 C.C.) da parte:
  • dell’inquilino;
  • del comodatario.

 

 

 

La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.

 

 

 

OGGETTO

 

  • Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  • «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

 

 

 

  • Nel corso dei Videoforum tenuti nel 2018 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus verde spetta:
  • per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Secondo tale indicazione, sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
  • per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
  • per le spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.

 

 

 

ESCLUSIONI

 

  • Non sono agevolabili le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti.
  • Non spetta per i lavori eseguiti in economia.

 

 

 

OPERATIVITÀ

 

Per gli anni 2018, 2019 e 2020.



 

Fruizione delle detrazioni Irpef dal 2020

La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, la detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

NOVITÀ

PER

DETRAZIONI

IRPEF

 

Detrazione

per iscrizione

a scuole

di musica

di minorenni

 

Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

 

 

 

 

 

Sono detraibili le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000.

 

 

 

 

 

La detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1.01.2021.

 

 

 

 

 

Detrazione

per spese

veterinarie

 

La detrazione ai fini Irpef delle spese veterinarie sostenute è elevata a € 500 (anziché € 387,34), limitatamente alla parte che eccede € 129,11.

 

 

 

 

 

La modifica è in vigore dal 1.01.2020.

 

 

 

 

 

REQUISITI

PER

LA FRUIZIONE

DELLA

DETRAZIONE

IRPEF

 

Pagamenti

tracciabili

 

Ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

 

 

 

 

 

Esclusioni1

 

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

 

 

 

 

SPETTANZA

DELLA

DETRAZIONE

IRPEF

PER ONERI

 

In base

al reddito

complessivo

 

  • La detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta:
  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

 

 

 

 

 

Per intero

importo

 

  • La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi a:
  • interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
  • interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
  • spese sanitarie.

Esempio

  1. Una visita specialistica presso un libero professionista pagata in contanti non consente più la detraibilità fiscale. Chi non presta attenzione a questo particolare non avrà diritto allo sconto fiscale, quando nel 2021 presenterà la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.

Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l’indicazione dello strumento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile).



 

Regime forfetario per persone fisiche dal 2020

Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Le altre modifiche introdotte dalla L. 160/2019 riguardano: le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati; la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

AMBITO

APPLICATIVO

Senza limiti

di durata

 

Soggetti

 

Contribuenti persone fisiche.

 

  • Attività d’impresa.
  • Arti o professioni.

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti

 

Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.

 

Nell’anno precedente.

 

 

 

 

 

Inizio

attività

 

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.

 

REQUISITI

CONTABILI

 

Ricavi o

compensi

 

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a € 65.000.
  • Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

 

Ragguagliati ad anno.

 

 

 

 

 

 

 

Spese per

dipendenti

 

Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).

ESCLUSIONE

 

Redditi

da lavoro

dipendente

 

  • Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000.
  • La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

REDDITIVITÀ

PER CASSA

 

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO).

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

  • Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%1.
  • Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Nota1

Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

www.studiocavallari.it  Chiama lo 049 613584

 


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