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SFRUTTAMENTO ECONOMICO A FINI PUBBLICITARI DELLE FACCIATE DEI PALAZZI |
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Domenica 16 febbraio |
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Iva |
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Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2019, mediante il modello F24. |
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Inps |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2019. |
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Tfr |
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Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2019. |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2019 e l’acconto 2020 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. |
Giovedì 20 febbraio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2019. |
Venerdì 28 febbraio |
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Mod. 730 precompilato |
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Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
Sabato 29 febbraio |
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Iva |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2019. |
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Consultazione fatture elettroniche - Fino al 29.02.2020 sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Gli operatori Iva possono accedere alla funzionalità tramite il portale Fatture e corrispettivi; i consumatori finali, invece, attraverso Fisconline (Provv. Ag. Entrate 17.12.2019). |
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Libro inventari |
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Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019. |
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Registri contabili |
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Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2019 in via telematica entro il 30.11.2019. |
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Inail |
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Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. |
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Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23. |
L’art. 3 D.L. 124/2019 modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR. Tali disposizioni introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva. |
COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI |
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Oggetto |
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Per importi superiori a € 5.0001. |
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Utilizzo |
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La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo). |
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Servizi telematici Agenzia Entrate |
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Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta4 sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
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Decorrenza |
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Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (modelli dichiarativi 2020)3. |
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SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI |
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Mancata esecuzione della delega2 |
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Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa. |
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Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. |
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Iscrizione a ruolo |
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L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’art. 19 D. Lgs. 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. |
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Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. |
Note |
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La L. 160/2019 ha prorogato al 31.12.2020 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2020. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2020. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2021. |
Periodo di sostenimento delle spese |
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Detrazione per interventi edilizio |
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Detrazione per interventi di riqualificazione energetica |
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% detrazione |
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Limite di spesa |
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% detrazione |
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Limite di detrazione |
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Dal 1.01.2012 al 25.06.2012 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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55% |
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Dal 26.06.2012 al 31.12.2012 |
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50% |
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€ 96.000,001 |
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Dal 1.01.2013 al 5.06.2013 |
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50% |
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€ 96.000,002 |
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Dal 6.06.2013 al 31.12.2020 |
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65%3-5 |
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Dal 1.01.2020 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
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36% |
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€ 48.000,00 |
PAGAMENTO |
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Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile. |
Note |
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2020, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018, 2019 e 2020 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. |
La L.160/2019 ha previsto una nuova detrazione in ambito immobiliare, ossia il “bonus facciate”, che risulta molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta. L’agevolazione, introdotta dai cc. 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Il beneficio fiscale si aggiunge, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-bis Tuir) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, cc. 344-349 L. 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013). |
BONUS FACCIATE |
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Spese |
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Spese documentate sostenute nell’anno 2020 |
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Zone agevolabili |
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Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444. |
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Facciate |
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Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. |
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Interventi influenti dal punto di vista termico |
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DETRAZIONE |
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Importo |
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Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (senza limiti di spesa). |
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Fruizione |
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La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. |
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DISPOSITIVI APPLICABILI |
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La L. 160/2019 ha prorogato il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di interventi. |
SOGGETTI BENEFICIARI |
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La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico. |
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OGGETTO |
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ESCLUSIONI |
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OPERATIVITÀ |
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Per gli anni 2018, 2019 e 2020. |
La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, la detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000. |
NOVITÀ PER DETRAZIONI IRPEF |
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Detrazione per iscrizione a scuole di musica di minorenni |
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Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. |
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Sono detraibili le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000. |
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La detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1.01.2021. |
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Detrazione per spese veterinarie |
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La detrazione ai fini Irpef delle spese veterinarie sostenute è elevata a € 500 (anziché € 387,34), limitatamente alla parte che eccede € 129,11. |
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La modifica è in vigore dal 1.01.2020. |
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REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF |
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Pagamenti tracciabili |
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Ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). |
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Esclusioni1 |
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La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. |
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SPETTANZA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER ONERI |
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In base al reddito complessivo |
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Per intero importo |
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Esempio |
Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l’indicazione dello strumento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile). |
Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Le altre modifiche introdotte dalla L. 160/2019 riguardano: le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati; la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali. |
AMBITO APPLICATIVO
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Soggetti |
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Contribuenti persone fisiche. |
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Requisiti |
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Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti. |
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Nell’anno precedente. |
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Inizio attività |
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Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività. |
REQUISITI CONTABILI |
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Ricavi o compensi |
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Ragguagliati ad anno. |
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Spese per dipendenti |
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Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari). |
ESCLUSIONE |
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Redditi da lavoro dipendente |
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REDDITIVITÀ PER CASSA |
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I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO). |
IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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www.studiocavallari.it Chiama lo 049 613584