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CHIUSURA ATTIVITÀ E REGISTRATORE TELEMATICO |
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Emergenza Coronavirus |
Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), emanato a seguito dell’emergenza Coronavirus e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.03.2020, n. 70, interviene, tra l’altro, a sospendere obblighi di versamento per tributi e contributi previdenziali nonché altri adempimenti fiscali. Riportiamo le scadenze ordinarie, segnalando alcuni slittamenti e rinviando alla circolare speciale Ratio n. 23/2020, e ai successivi approfondimenti, per una panoramica più completa. |
Martedì1 14 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2019 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2020. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (D.L. 18/2020). |
Giovedì1 16 aprile |
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Imposte dirette |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”). |
Lunedì1 20 aprile |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020 (D.M. 28.12.2018). |
Sabato1 25 aprile |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020). |
Mercoledì1 29 aprile |
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Imposta di bollo |
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Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Termine che slitta al 29.06.2020 (D.L. 18/2020). |
Giovedì1 30 aprile |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020). |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2020. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020). |
Di seguito una tabella riepilogativa (da considerarsi provvisoria) delle misure fiscali inerenti alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali a seguito del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). |
NUOVE SCADENZE PER COVID-2019 |
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Adempimento |
Soggetti interessati |
Scadenze |
Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (es.: Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.). |
Tutti i contribuenti. |
Prorogati al 20.03.2020. |
Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020. |
Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. |
Rinvio al 31.03.2020. |
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Soggetti di particolari settori1. |
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Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020. |
Soggetti di particolari settori2. |
Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). |
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro. |
Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). |
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020. |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. |
Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). |
Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intrastat, ecc.) diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020. |
Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. |
Da effettuarsi entro il 30.06.2020. |
Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020. |
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Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). |
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NUOVE SCADENZE PER COVID-2019 (segue) |
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Adempimento |
Soggetti interessati |
Scadenze |
Ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.03.2020. |
Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a € 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. |
Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). |
Nota1 |
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Nota2 |
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Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative. |
INDENNITÀ COVID-19 |
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Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a € 600,00, non soggette a imposizione fiscale. |
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NON CUMULABILITÀ |
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Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. |
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COME FARE DOMANDA |
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Tavola n. 1 |
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Elenco delle indennità e categorie interessate |
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2020 o il Modello Redditi PF 2020. |
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Con il provvedimento del 28.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono, con decorrenza 4.05.2020, le specifiche tecniche precedenti. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, fino al 30.09.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture elettroniche predisposte secondo le precedenti specifiche tecniche. Poiché dal 4.05 e fino al 30.09.2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettoniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato, soltanto a partire dal 1.10.2020 diverrà obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato. L’utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.10 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6), è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In proposito, appare utile evidenziare che, a decorrere dal 1.10.2020, qualora l’operatore non indichi in fattura una delle codifiche specifiche (per esempio, per le fatture ordinarie non sarà più sufficiente utilizzare soltanto i codici N2, N3 o N6), il sistema scarterà la fattura con codice errore 00445 (per le fatture transfrontarliere il codice errore è, invece, 00448). Il provvedimento, infine, posticipa al 4.05.2020 il termine stabilito per il cessionario/committente consumatore finale per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici. |
Tavola riepilogativa |
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Tipi documento per fattura elettronica |
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Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell’art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. |
Tavola n. 1 |
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Prospetto riassuntivo anno 2020 - Artigiani |
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Tavola n. 2 |
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Prospetto riassuntivo anno 2020 - Commercianti |
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