Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Aprile 2020

SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di aprile 2020

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali da Coronavirus

Pag. 2

  1. Indennità di € 600,00 per emergenza Covid-19

Pag. 4

  1. Check list Modello 730/Redditi PF 2020

Pag. 5

  1. Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica

Pag. 7

  1. Contributi Ivs 2020 per artigiani e commercianti

Pag. 8

 

In evidenza

CHIUSURA

ATTIVITÀ

E REGISTRATORE

TELEMATICO

 

  • A seguito della sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività commerciali a decorrere dal 12.03.2020, per effetto del Coronavirus, si precisa che la sospensione dell'attività non richiede uno specifico intervento sul registratore telematico né un’obbligatoria comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. Infatti, in caso di interruzione dell'attività, anche per eventi eccezionali, il registratore telematico alla prima trasmissione successiva all'ultima trasmissione utile, predisporrà ed invierà un file contenente la totalità dei dati (a zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali non è stata effettuata la chiusura giornaliera.
 

Principali adempimenti mese di aprile 2020

Emergenza

Coronavirus

Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), emanato a seguito dell’emergenza Coronavirus e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.03.2020, n. 70, interviene, tra l’altro, a sospendere obblighi di versamento per tributi e contributi previdenziali nonché altri adempimenti fiscali. Riportiamo le scadenze ordinarie, segnalando alcuni slittamenti e rinviando alla circolare speciale Ratio n. 23/2020, e ai successivi approfondimenti, per una panoramica più completa.

 

Martedì1

14 aprile

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2019 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2020. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (D.L. 18/2020).

 

Giovedì1

16 aprile

 

Imposte dirette

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”).

 

Lunedì1

20 aprile

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020 (D.M. 28.12.2018).

 

Sabato1

25 aprile

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020).

 

Mercoledì1

29 aprile

 

Imposta

di bollo

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Termine che slitta al 29.06.2020 (D.L. 18/2020).

 

Giovedì1

30 aprile

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020).

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2020. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020).

 

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti

tributari e previdenziali da Coronavirus

 

Di seguito una tabella riepilogativa (da considerarsi provvisoria) delle misure fiscali inerenti alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali a seguito del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia).

 

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019

Adempimento

Soggetti interessati

Scadenze

Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (es.: Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.).

Tutti i contribuenti.

Prorogati al 20.03.2020.

Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Rinvio al 31.03.2020.

  • Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Soggetti di particolari settori1.

  • Sospesi fino al 30.04.2020.
  • Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
  • Federazioni sportive nazionali.
  • Enti di promozione sportiva.
  • Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.
  • Sospesi fino al 31.05.2020.
  • Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.

Soggetti di particolari settori2.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

  • Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relativi a:
  • imposta sul valore aggiunto;
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro.

Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intrastat, ecc.) diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020.

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Da effettuarsi entro il 30.06.2020.

Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020.

  • Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti Comuni:
  • Regione Lombardia:
  1. Bertonico;
  2. Casalpusterlengo;
  3. Castelgerundo;
  4. Castiglione D'Adda;
  5. Codogno;
  6. Fombio;
  7. Maleo;
  8. San Fiorano;
  9. Somaglia;
  10. Terranova dei Passerini.
  • Regione Veneto:

Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

 

 

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti

tributari e previdenziali da Coronavirus (segue)

 

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019 (segue)

Adempimento

Soggetti interessati

Scadenze

Ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.03.2020.

Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a € 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Nota1

  • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
  • Aziende termali e centri per il benessere fisico.
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  • Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Nota2

  • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
  • Aziende termali e centri per il benessere fisico.
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  • Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Indennità di € 600,00 per emergenza Covid-19

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

 

INDENNITÀ

COVID-19

 

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a € 600,00, non soggette a imposizione fiscale.

 

 

 

NON

CUMULABILITÀ

 

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

 

 

COME FARE

DOMANDA

 

  • I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’Inps la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito Internet dell’Inps, www.inps.it.
  • Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

 

Tavola n. 1

 

Elenco delle indennità e categorie interessate

 

 

 

Indennità liberi

professionisti

e collaboratori

coordinati e

continuativi

  • A tale indennità possono accedere:
  • i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 Tuir, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23.02.2020 e iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
  • Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità

lavoratori

autonomi

iscritti alle

gestioni speciali

dell’Assicurazione

generale

obbligatoria

  • A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
  • Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria, esclusa la Gestione Separata Inps.

Indennità

lavoratori

stagionali

dei settori

del turismo e

degli stabilimenti

termali

  • A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1.01.2019 alla data del 17.03.2020 (sarà valutata l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati nei settori del turismo e stabilimenti balneari).
  • Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.

Indennità

lavoratori

agricoli

  • A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

Indennità

lavoratori

dello spettacolo

  • A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a € 50.000,00;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.

 

 

 

 

Check list Modello 730/Redditi PF 2020

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2020 o il Modello Redditi PF 2020.

 

 

 

Sig.

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2019 – Mod. 730/Redditi PF 2020

 

 

 

 

 

  • Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte, dell’IMU e della TASI e relative schede di calcolo.

 

 

No

  • Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato
    civile,
    composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)

 

 

No

  • Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).

 

 

No

  • Acquisto da imprese costruttrici o costruzione di immobili abitativi dati in locazione con contratto di almeno 8 anni (canone minore a quello delle convenzioni tipo con il Comune).

 

 

No

  • Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2018 (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2020 (dati per IMU 1° semestre 2020).

 

 

No

  • Certificazioni redditi 2019 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).

 

 

No

  • Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.

 

 

No

  • Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).

 

 

No

  • Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).

 

 

No

  • Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).

 

 

No

  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).

 

 

No

  • Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.

 

 

No

  • Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.

 

 

No

  • Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.

 

 

No

  • Spese funebri.

 

 

No

  • Spese per rette di frequenza agli asili nido.

 

 

No

  • Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).

 

 

No

  • Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).

 

 

No

  • Spese sostenute nel 2019 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico con detrazione 50%-65%; spese “bonus verde” con detrazione 50%.

 

 

No

 

 

 

Check list Modello 730/Redditi PF 2020 (segue)

 

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2019 – Mod. 730/Redditi PF 2020 (segue)

 

 

 

 

 

  • Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.

 

 

No

  • Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.

 

 

No

  • Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.

Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative.

 

 

No

  • Scelta destinazione 8 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 5 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….………………………………………….

 

 

No

  • Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)

 

Giugno

 

Luglio

  • Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate ………………………………………...

 

 

No

 

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio …………………………………… la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l’anno ……………, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

 

 

 

 

………………………………………

 

………………………………………….

 

……………………………………….

(Data)

 

(Firma interna)

 

(Firma cliente)

 

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ……………………………….. circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al ………………..

 

dichiara:

 

  • di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
  • di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

……………………………………….

(Data)

 

 

 

(Firma cliente)

 

 

 

 

Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica

 

Con il provvedimento del 28.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono, con decorrenza 4.05.2020, le specifiche tecniche precedenti. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, fino al 30.09.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture elettroniche predisposte secondo le precedenti specifiche tecniche.

Poiché dal 4.05 e fino al 30.09.2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettoniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato, soltanto a partire dal 1.10.2020 diverrà obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato.

L’utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.10 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6), è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In proposito, appare utile evidenziare che, a decorrere dal 1.10.2020, qualora l’operatore non indichi in fattura una delle codifiche specifiche (per esempio, per le fatture ordinarie non sarà più sufficiente utilizzare soltanto i codici N2, N3 o N6), il sistema scarterà la fattura con codice errore 00445 (per le fatture transfrontarliere il codice errore è, invece, 00448).

Il provvedimento, infine, posticipa al 4.05.2020 il termine stabilito per il cessionario/committente consumatore finale per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.

 

Tavola riepilogativa

 

Tipi documento per fattura elettronica

 

 

 

Codici

Tipo documento

TD01

Fattura.

TD04

Nota di credito.

TD05

Nota di debito.

TD07

Fattura semplificata.

TD08

Nota di credito semplificata.

TD10

Fattura per acquisto intracomunitario beni.

TD11

Fattura per acquisto intracomunitario servizi.

TD12

Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).

TD01

Fattura.

 

 

Nuovi tipi documento dal 4.05.2020 (obbligatori dal 30.09.2020)

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno).

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue).

TD21

Autofattura per splafonamento.

TD22

Estrazione beni da Deposito Iva, TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva [con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito Iva; cfr. la circolare 4/E/2019].

TD24

Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi).

TD25

Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all’art. 36 D.P.R. 633/1972).

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

 

 

 

 

Contributi Ivs 2020 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell’art. 1, c. 284 L. 145/2018.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1  L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

 

Tavola n. 1

 

Prospetto riassuntivo anno 2020 - Artigiani

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiuvanti

con più di 21 anni

Coadiuvanti/coadiutori

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

15.953,001

24%

21,90%

Oltre

15.953,001

24%

21,90%

Fino a

47.379,001

Oltre

47.379,001

25%

22,90%

Fino a

78.965,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 3.836,16

€ 3.501,15

Contributo massimo

Annuale

€ 19.267,46

€ 17.609,20

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 (€ 23.125,81 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

Tavola n. 2

 

Prospetto riassuntivo anno 2020 - Commercianti

 

 

 

 

Fasce di reddito

Titolari di qualunque età

e coadiutori

con più di 21 anni

Coadiutori/coadiuvanti

fino a 21 anni

Annuale

Annuale

Fino a

15.953,001

24,09%

21,99%

Oltre

15.953,001

24,09%

21,99%

Fino a

47.379,001

Oltre

47.379,001

25,09%

22,99%

Fino a

78.965,002

Contributo minimo3

Annuale

€ 3.850,52

€ 3.515,50

Contributo massimo

Annuale

€ 19.338,53

€ 17.680,26

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.382,71 (€ 23.218,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 


Stampa   Email

Iscriviti alla nostra Newsletter, niente spam ma solo informazioni utili per la Tua Azienda (Finanziamenti a Fondo Perduto, Credito Agevolato, Bandi, Agevolazioni Fiscali e molto altro).

Valore non valido
Valore non valido
Valore non valido