Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Maggio 2025

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In evidenza

  

Bonus 2025 per chi inizia una attività nel 2025

La IA scova le descrizioni in fattura incoerenti 

Niente cedolare secca per l'inquilino impresa

 

  • Bonus inizio attività 2025
  • Accertamenti con IA sulla descrizione delle fatture
  • La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana ha confermato che sono escluse dal regime della cedolare secca le locazioni effettuate nei confronti di conduttori che agiscano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se gli immobili locati sono utilizzati dal locatario per esigenze abitative dei collaboratori o dipendenti.

 

Pec amministratori di società

 

L’art. 261, c. 860 L. 207/2024 ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Con D.M. 12.03.2025 il Ministero delle Imprese ha fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative. Si segnala, tuttavia, che alcune CCIAA, diversamente da quanto previsto dal Ministero delle Imprese, pur confermando l’ambito di applicazione dell’obbligo in esame, sembrano prevedere che, nella prima fase di applicazione: a) la PEC dell’amministratore possa coincidere con quella della società; b) per le società già costituite all’1.01.2025, la PEC dell’amministratore debba essere comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina o rinnovo della carica di un amministratore. In attesa di ulteriori chiarimenti è, pertanto, consigliabile consultare il Registro Imprese di competenza, per avere informazioni più precise a cui attenersi.

 

AMMISSIBILITÀ

DELL’INDIRIZZO

DI POSTA

ELETTRONICA

CERTIFICATA

 

  • Nel silenzio delle norme, il Mimit ritiene in linea di principio non rifiutabile l’iscrizione per l’amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa. L’ipotesi, che potrebbe risultare auspicabile in un’ottica di semplificazione e riduzione dell’onere in occasione del primo adempimento dell’obbligo stabilito dalla disposizione in esame, come novellata, parrebbe peraltro foriera di possibili complicazioni.
  • La percorribilità di una simile soluzione risulta però impedita dalla Direttiva Mise 22.05.2015, ove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese sia «nella titolarità esclusiva della medesima», dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.

Pertanto, le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle indicazioni del Mise entro il termine del 30.06.2025.

 

 

 

Incarico di

amministratore

in più imprese

 

  • Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero - a propria scelta - dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
  • Non si rilevano sotto questo aspetto ragioni atte a fondare una preclusione o un giudizio di inopportunità, sia sotto il profilo testuale sia sotto quello della ratio sottesa alla norma.

 

PRIMA

COMUNICAZIONE

E AGGIORNAMENTO

DELLA

INFORMAZIONE

 

  • Per le imprese costituite dopo il 1.01.2025 o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1.01.2025, il termine entro il quale l’impresa è tenuta alla prima comunicazione degli indirizzi Pec dei propri amministratori è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • Per le imprese costituite antecedentemente al 1.01.2025, il termine entro cui effettuare l’adempimento è il 30.06.2025.

 

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30.06.2025.

 

DIRITTI

DI SEGRETERIA

 

  • Ai sensi dell’art. 16, c. 6, ultimo periodo D.L. 185/2008, l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
  • Tale disposizione è testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell’impresa.
  • Secondo il Mise un’interpretazione estensiva della norma è resa necessaria dall’irragionevolezza di una diversa soluzione, che pare doversi addebitare al mancato compiuto coordinamento del recente intervento del legislatore con il contesto normativo in cui la novella è inserita, e a fronte della quale verrebbero contraddittoriamente escluse dagli oneri economici l’iscrizione e la variazione dell’indirizzo Pec dell’impresa, ma non le medesime operazioni relative agli indirizzi di posta elettronica certificata degli amministratori.

 

  • Pertanto, l’esenzione prevista dall’art. 16, c. 6 D.L. 185/2008 opera anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 1, c. 860 L. 207/2024.
  • La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al Registro delle Imprese resterebbe invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.

 

OMESSA

COMUNICAZIONE

 

  • L’omessa comunicazione dell’indirizzo Pec degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.
  • A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la CCIAA ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

 

SANZIONI

 

  • Sotto il profilo sanzionatorio, la novella non introduce alcuna nuova previsione, né possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui all’art. 16, cc. 6-bis e 6-ter D.L. 185/2008.
  • Residua l’applicabilità dell’ordinaria sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione a 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

  

Rimborsi spese professionisti

 

I rimborsi delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico sono indicati in fattura. A decorrere dal 1.01.2025 le somme rimborsate analiticamente formano sempre base imponibile per il calcolo dell’Iva, ma non sono assoggettate a ritenuta d’acconto (in quanto non tassate) e non sono deducibili in capo al professionista.

Tali valori rimangono assoggettati al contributo integrativo della Cassa professionale o della gestione separata.

 

Somme

rimborsate

analiticamente

dal

committente

 

  • Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
  • Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
  • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
  1. contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  2. rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  3. riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
  • Le spese di cui alle lett. b) e c) non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto per i committenti assoggetti a procedure previste dal codice della crisi o nel caso di mancato pagamento entro un anno, se di importo comprensivo del compenso non superiore a € 2.500.
  • Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

 

 

 

  • Ai fini Iva, la base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

 

Somme

anticipate

in nome e

per conto del

committente

 

  • Rimane invariata la regola ai sensi della quale il rimborso delle somme anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate:
  • non costituisce reddito;
  • non concorre a formare la base imponibile Iva.

 

Rivalse

previdenziali

 

  • I professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps lavoratori autonomi hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4% dei compensi lordi.
  • Tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso [ai sensi del nuovo art. 54, c. 2, lett. a), Tuir] ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 D.P.R. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’Iva, a norma dell’art. 13 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Tassazione dei dividendi

 

Per le persone fisiche, dal 1.01.2018, l’art. 1, cc. 999-1006 L. 205/2017 ha uniformato il trattamento fiscale applicabile degli utili distribuiti dalle società italiane alle persone fisiche residenti, indipendentemente dalla natura (qualificata o non) della partecipazione. Infatti, in base all’art. 27 D.P.R. 600/1973, i dividendi sono soggetti alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta, applicata direttamente dalla società erogante. A livello operativo i beneficiari non devono includere questi importi nella dichiarazione dei redditi, poiché la tassazione è già avvenuta alla fonte. Inoltre, la società distributrice ha l’obbligo di versare la ritenuta e presentare il modello 770.

Viceversa, per le imprese individuali, il dividendo concorre alla base imponibile nella misura del 58,14%, su cui è applicabile la tassazione progressiva Irpef (art. 59 Tuir, che rinvia a sua volta all’art. 47 Tuir, anche nel caso di dividendi di fonte estera, salvo che per i Paesi Black List).

  

Società erogante residente in Italia (cd. “dividendi nazionali”)

Percipienti residenti

Tipo

partecipazione

Ritenuta

Imponibile per il socio

Soggetto

non

imprenditore

Persone fisiche

Partecipazioni

qualificate

Utili2 dal 2018:

26% d’imposta

  • Utili prodotti fino 2007: 40%1
  • Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72%1
  • Utili prodotti nel 2017: 58,14%1

Partecipazioni

non qualificate

26% d’imposta

----

Soggetto

imprenditore

Società di capitali

----

----

5%

(salvo in caso di opzione per “trasparenza e “consolidato”)

  • Società di persone
  • Imprese individuali

----

----

  • Utili prodotti fino 2007: 40%
  • Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72%
  • Utili prodotti dal 2017 in poi: 58,14%

 

Società erogante estera residente (in Paese non black list)

Percipienti residenti

Tipo

partecipazione

Ritenuta

Imponibile per il socio

Soggetto

non

imprenditore

Persone fisiche

Partecipazioni

qualificate

26% d’imposta

(sul “netto frontiera”)

----

(nessun tax credit se non previsto
dalla Convenzione bilaterale)

Partecipazioni

non qualificate

----

(nessun tax credit)

Soggetto

imprenditore

  • Società di capitali
  • Enti commerciali

----

----

5% (salvo consolidato mondiale)

  • Società di persone
  • Imprese individuali

----

----

  • Utili prodotti fino 2007: 40%
  • Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72%
  • Utili prodotti dal 2017 in poi: 58,14%

 

Note

  1. Con delibera di distribuzione adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dalla distribuzione entro tale data.
  1. Utili deliberati.

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello 730/2025 o il Modello Redditi PF 2025.

 

 

 

 

 

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 20…. - Modello Redditi 20…..

 

18B18BSig.

19B19B

 

  • Copia di dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell’anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio).
  • No
  • Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d’imposta, ecc.).
  • No
  • Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2023 o, comunque, previste entro il 16.06.2025:
  • No
  • acquisti (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • vendite (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • locazioni (importo canoni, compresa copia del contratto);
  • No
  • altro: ...............................................................
  • No
  • Canoni di locazione.
  • No
  • Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
  • No
  • Certificazioni redditi 2024 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o mobilità, ecc.).
  • No
  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite:
  • No
  • per prestazioni occasionali;
  • No
  • per provvigioni;
  • No
  • per redditi di lavoro autonomo;
  • No
  • per diritti d’autore;
  • No
  • per associazione in partecipazione;
  • No
  • per redditi di impresa;
  • No
  • per redditi di partecipazione;
  • No
  • per altro: ......................................................................
  • No
  • Altri redditi:
  • No
  • affitti attivi (comprese le locazioni brevi e relativo CIN);
  • No
  • provvigioni;
  • No
  • dividendi su azioni;
  • No
  • indennità di disoccupazione o di mobilità;
  • No
  • plusvalenze da cessioni di quote;
  • No
  • plusvalenze varie (cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività)
  • No
  • altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
  • No
  • ............................................................................................................................
  • No
  • Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva:
  • No
  • rivalutazione del valore dei terreni;
  • No
  • riscatto assicurazioni sulla vita;
  • No
  • redditi da procedura di pignoramento presso terzi;
  • No
  • Imposta sostitutiva pensionati esteri;
  • No
  • …………………………………………………
  • No
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
  • No
  • Contributi previdenziali ed assistenziali:
  • No
  • contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
  • No
  • contributi previdenziali volontari;
  • No
  • contributi per colf e baby-sitter;
  • No
  • contributi per previdenza complementare;
  • No
  • contributi per fondi integrativi SSN;
  • No
  • Inail casalinghe;
  • No
  • altro: ..............................................
  • No
  • Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).
  • No
  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
    omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
  • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11).
  • No

 

- omissis -

 

 

 

 

 

  

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

  1. le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
  2. le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno ………..

 


2024

 

 

Cognome

 

Nome

 

 

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione

Note

Importo

  • Assegno periodico corrisposto al coniuge.

 

...................

  • Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.

 

...................

  1. Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.

Massimo € 1.549,37

1.000,00

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:
  1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
  2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;
  4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.
  5. contributi versati per il riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy.

 

 

 

  • Spese mediche e assistenziali a disabili.

 

...................

  • Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.

 

...................

  • Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.

 

...................

  • Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

50% delle spese

sostenute

...................

  • Contributi per Fondi integrativi del SSN.

Massimo € 3.615,20

...................

  • Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.

Massimo 2% del

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.

Massimo € 1.032,91

...................

  • Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.

 

...................

  • Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.

Massimo € 5.164,57

...................

  • Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.

 

...................

  • Erogazioni liberali alle Onlus, Odv, Aps e Ets.

Massimo 10% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima

di € 70.000,00

...................

  • Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.

Massimo 20% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima

di € 100.000,00

...................

  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

20% del prezzo di

acquisto

...................

  • Altri oneri:

 

 

 

  • ................................................................................................................

 

...................

  • ................................................................................................................

 

...................

 

Contributi per previdenza complementare

Descrizione

Note

Importo

  1. Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.

Massimo € 5.164,57

2.000,00

  • Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.

 

...................

  • Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.

Massimo € 5.164,57/ € 7.746,86

...................

  • Contributi versati per familiari a carico.

Massimo € 5.164,57

...................

 

 

  

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

 

 

2024

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno …………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri detraibili

 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Descrizione

Note

Importo

  1. Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.
  • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
  • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
  • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.
  • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.

500,00

  • Premi per assicurazione contro calamità naturali.

 

...................

  1. Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.

Massimo € 4.000,00.

2.000,00

  • Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.

Massimo € 2.065,83.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi per prestiti o mutui agrari.

Fino al valore dei redditi dei terreni.

...................

  1. Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).
  1. Spese mediche.

Meno franchigia di € 129,11.

500,00

  1. Spese per acquisto di medicinali.

300,00

  • Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).

...................

  • Spese sanitarie per persone con disabilità.

 

...................

  • Spese veicoli per persone con disabilità.

Massimo € 18.075,99.

...................

  • Spese di interpretariato per soggetti sordi.

 

...................

  • Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).
  • Una sola volta in 4 anni.
  • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.

...................

  • Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.

 

...................

  • Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.

 

...................

  1. Spese per asili nido.

Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.

350,00

  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.

 

...................

  1. Spese veterinarie.

Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).

350,00

  • Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.

...................

  1. Spese attività sportive per ragazzi.

Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).

200,00

  • Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.633,00.

...................

  • Spese funebri.
  • Massimo € 1.550,00 a decesso.
  • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.

...................

  1. Spese istruzione (anche familiari a carico).
  • Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.
  • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.
  • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.

1.500,00

  • Spese per intermediazione immobiliare.

Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.

...................

  • Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.

Massimo € 250,00.

...................

- omissis -

 

 

 

La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali in corso (nonché la fruizione delle rate di quelle di anni precedenti) deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l’affannosa ricerca della documentazione al momento dell’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Si fornisce una check list generica, senza pretesa di esaustività, per la raccolta e conservazione della documentazione.

 

 

 

 

 

 

Azienda

 

Tipologia agevolazione

 

Riferimento normativo

 

Anno

 

 

Rispetto

delle normative

sulla sicurezza

nei luoghi

di lavoro

Nomina datore di lavoro

¨

¨

No

¨

Organismo di vigilanza    

¨

Certificazioni Iso

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

Corretto adempimento

degli obblighi

di versamento dei

contributi previdenziali,

assistenziali e fiscali

a favore dei lavoratori

Durc

¨

¨

No

¨

F24    

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

Relazioni,

anche asseverate,

da parte di consulenti

…………………….

¨

¨

No

¨

…………………….

¨

…………………….

¨

 

Perizie

Valore dei beni

¨

¨

No

¨

Interconnessione    

¨

…………………….

¨

 

Documenti contrattuali

per la fornitura

di beni/servizi

in qualsiasi forma

Acquisto

¨

¨

No

¨

Leasing

¨

Noleggio

¨

Comodato

¨

…………………….

¨

 

Documentazione

contabile

Ordine di acquisto

¨

¨

No

¨

DDT 

¨

Pagamenti

¨

Fatture con annotazione dell’agevolazione

¨

…………………….

¨

 

Comunicazioni

degli investimenti

alle Autorità

competenti

GSE

¨

¨

No

¨

MIMIT 

¨

Agenzia delle Entrate

¨

…………………….

¨

 

Verifica del principio

di cumulabilità

e del divieto di doppio

finanziamento tra le

diverse agevolazioni

sia a livello nazionale

che europeo

…………………….

¨

¨

No

¨

…………………….

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…………………….

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…………………….

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…………………….

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…………………….

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…………………….

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……………………..

…………………….

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¨

No

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…………………….

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…………………….

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Il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle “polizze catastrofali”, originariamente fissato al 31.03.2025. Nello specifico, sono stati individuate scadenze differenziate parametrate ai limiti dimensionali, rispettivamente al 1.10.2025 e al 31.12.2025 per le medie imprese e per le piccole e microimprese. Sebbene confermato il termine del 31.03.2025 per le grandi imprese, il decreto prevede l’assenza di sanzioni qualora si provveda, entro i successivi 90 giorni, alla stipula della polizza. Sono giunte anche importanti precisazioni ministeriali su alcuni aspetti della disciplina che apparivano dubbi o, comunque, oggetto di interpretazioni difformi.

 

TERMINI

 

  • 31.03.2025: grandi imprese (senza applicazione di sanzioni se la stipula avviene entro i successivi 90 giorni).
  • 1.10.2025: medie imprese.
  • 31.12.2025: piccole e microimprese.

 

BENI IN AFFITTO

O IN LEASING

 

  • Con norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis, c. 2 D.L. 19.10.2024, n. 155 il Mimit ha precisato che oggetto della copertura assicurativa, per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, sono i beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, esclusi quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
  • L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nel citato articolo, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà.

 

Beni gravati

da abuso

edilizio

 

I beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all’obbligo assicurativo, poiché l’art. 1, c. 2 D.M. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

 

Immobili

in costruzione

 

I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, poiché iscritti all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 5) c.c., mentre l’art. 1, c. 1, lett. b) D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni ex art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.

 

Polizze

collettive

 

L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive.

 

Imprese

obbligate

alla stipula

delle polizze

 

  • Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), hanno l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale.
  • Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole).

 

Adeguamento

polizze

 

L’art. 11, c. 2 D.M. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”.

 

Esercizio

di attività

professionale

 

  • Lo studio legale in cui è esercitata l’attività professionale non è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, poiché tale obbligo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

 

Attività

esercitata

presso

l’abitazione

 

L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, poiché tale immobile ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

 

Assenza beni

ex art. 2424, 

c. 1, nn. 1,

2, 3 c.c.

 

  • L’obbligo assicurativo non sussiste per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c.
  • Non rileva, al riguardo, il fatto che l’impresa sia tenuta all’iscrizione nel Registro delle Imprese, poiché è determinante la proprietà o l’impiego per la propria attività alcuno dei beni di cui sopra.

 

VEICOLI

ISCRITTI

AL P.R.A.

 

L’art. 1, c. 1, lett. b), n. 4) D.M. 30.01.2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa i veicoli iscritti al P.R.A.

 

Inadempimento

all’obbligo

assicurativo

 

  • La disciplina recata dall’art. 1, c. 102 L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo.
  • L’art. 1, c. 102 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure, coerentemente con le tempistiche recate dall’art.1 D.L. 31.03.2024, n. 39.
  • Per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Mimit è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’art. 1 D.L. 31.03.2024, n. 39.
  • La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata e, quindi, non è retroattiva (in relazione contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025).

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2025

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

15 maggio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Venerdì

16 maggio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell’acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 5ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).

 

Mod. 770

semplificato

 

Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2025 mediante il modello F24.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2025.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

16 maggio

(segue)

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2024/2025.

 

Imposta sui

servizi digitali

(web tax)

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta riferita al 2024.

 

Martedì

20 maggio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2025.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Domenica1

25 maggio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Venerdì

30 maggio

 

Bilancio

 

Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2025, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.

 

Credito

d’imposta

Zes Unica

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2025 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2025 per gli operatori economici interessati al credito d’imposta Zes Unica e Zes Unica per il settore agricolo.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Bando Isi 2024

 

Domanda - Termine per compilare e registrare la domanda di partecipazione al bando Isi 2024.

 

Sabato1

31 maggio

 

 

Imposte

dirette

 

Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2024 al 30.11.2024 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2025.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).

 

Ravvedimento

speciale

 

Versamento - Termine di pagamento della 3ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.

 

Estromissione

beni imprese

individuali

 

Imposta sostitutiva - Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- i beni sono posseduti al 31.10.2024;

- le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2025 per i dirigenti in servizio.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2025 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).

 

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2025.


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