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Bonus 2025 per chi inizia una attività nel 2025 La IA scova le descrizioni in fattura incoerenti Niente cedolare secca per l'inquilino impresa |
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L’art. 261, c. 860 L. 207/2024 ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Con D.M. 12.03.2025 il Ministero delle Imprese ha fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative. Si segnala, tuttavia, che alcune CCIAA, diversamente da quanto previsto dal Ministero delle Imprese, pur confermando l’ambito di applicazione dell’obbligo in esame, sembrano prevedere che, nella prima fase di applicazione: a) la PEC dell’amministratore possa coincidere con quella della società; b) per le società già costituite all’1.01.2025, la PEC dell’amministratore debba essere comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina o rinnovo della carica di un amministratore. In attesa di ulteriori chiarimenti è, pertanto, consigliabile consultare il Registro Imprese di competenza, per avere informazioni più precise a cui attenersi. |
AMMISSIBILITÀ DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
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Incarico di amministratore in più imprese |
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PRIMA COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA INFORMAZIONE |
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DIRITTI DI SEGRETERIA |
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OMESSA COMUNICAZIONE |
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SANZIONI |
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I rimborsi delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico sono indicati in fattura. A decorrere dal 1.01.2025 le somme rimborsate analiticamente formano sempre base imponibile per il calcolo dell’Iva, ma non sono assoggettate a ritenuta d’acconto (in quanto non tassate) e non sono deducibili in capo al professionista. Tali valori rimangono assoggettati al contributo integrativo della Cassa professionale o della gestione separata. |
Somme rimborsate analiticamente dal committente |
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Somme anticipate in nome e per conto del committente |
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Rivalse previdenziali |
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Per le persone fisiche, dal 1.01.2018, l’art. 1, cc. 999-1006 L. 205/2017 ha uniformato il trattamento fiscale applicabile degli utili distribuiti dalle società italiane alle persone fisiche residenti, indipendentemente dalla natura (qualificata o non) della partecipazione. Infatti, in base all’art. 27 D.P.R. 600/1973, i dividendi sono soggetti alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta, applicata direttamente dalla società erogante. A livello operativo i beneficiari non devono includere questi importi nella dichiarazione dei redditi, poiché la tassazione è già avvenuta alla fonte. Inoltre, la società distributrice ha l’obbligo di versare la ritenuta e presentare il modello 770. Viceversa, per le imprese individuali, il dividendo concorre alla base imponibile nella misura del 58,14%, su cui è applicabile la tassazione progressiva Irpef (art. 59 Tuir, che rinvia a sua volta all’art. 47 Tuir, anche nel caso di dividendi di fonte estera, salvo che per i Paesi Black List). |
Società erogante residente in Italia (cd. “dividendi nazionali”) |
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Percipienti residenti |
Tipo partecipazione |
Ritenuta |
Imponibile per il socio |
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Soggetto non imprenditore |
Persone fisiche |
Partecipazioni qualificate |
Utili2 dal 2018: 26% d’imposta |
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Partecipazioni non qualificate |
26% d’imposta |
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Soggetto imprenditore |
Società di capitali |
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5% (salvo in caso di opzione per “trasparenza e “consolidato”) |
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Società erogante estera residente (in Paese non black list) |
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Percipienti residenti |
Tipo partecipazione |
Ritenuta |
Imponibile per il socio |
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Soggetto non imprenditore |
Persone fisiche |
Partecipazioni qualificate |
26% d’imposta (sul “netto frontiera”) |
---- (nessun tax credit se non previsto |
Partecipazioni non qualificate |
---- (nessun tax credit) |
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Soggetto imprenditore |
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5% (salvo consolidato mondiale) |
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Note |
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello 730/2025 o il Modello Redditi PF 2025. |
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- omissis -
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Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
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Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità. |
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- omissis - |
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La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali in corso (nonché la fruizione delle rate di quelle di anni precedenti) deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l’affannosa ricerca della documentazione al momento dell’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si fornisce una check list generica, senza pretesa di esaustività, per la raccolta e conservazione della documentazione. |
Il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle “polizze catastrofali”, originariamente fissato al 31.03.2025. Nello specifico, sono stati individuate scadenze differenziate parametrate ai limiti dimensionali, rispettivamente al 1.10.2025 e al 31.12.2025 per le medie imprese e per le piccole e microimprese. Sebbene confermato il termine del 31.03.2025 per le grandi imprese, il decreto prevede l’assenza di sanzioni qualora si provveda, entro i successivi 90 giorni, alla stipula della polizza. Sono giunte anche importanti precisazioni ministeriali su alcuni aspetti della disciplina che apparivano dubbi o, comunque, oggetto di interpretazioni difformi. |
TERMINI |
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BENI IN AFFITTO O IN LEASING |
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Beni gravati da abuso edilizio |
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I beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all’obbligo assicurativo, poiché l’art. 1, c. 2 D.M. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”. |
Immobili in costruzione |
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I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, poiché iscritti all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 5) c.c., mentre l’art. 1, c. 1, lett. b) D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni ex art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. |
Polizze collettive |
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L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive. |
Imprese obbligate alla stipula delle polizze |
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Adeguamento polizze |
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L’art. 11, c. 2 D.M. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”. |
Esercizio di attività professionale |
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Attività esercitata presso l’abitazione |
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L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, poiché tale immobile ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. |
Assenza beni ex art. 2424, c. 1, nn. 1, 2, 3 c.c. |
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VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A. |
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L’art. 1, c. 1, lett. b), n. 4) D.M. 30.01.2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa i veicoli iscritti al P.R.A. |
Inadempimento all’obbligo assicurativo |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
15 maggio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Venerdì 16 maggio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell’acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 5ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). |
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Mod. 770 semplificato |
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Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2025 mediante il modello F24. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2025. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2025. |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Venerdì 16 maggio (segue) |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2024/2025. |
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Imposta sui servizi digitali (web tax) |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta riferita al 2024. |
Martedì 20 maggio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2025. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Domenica1 25 maggio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Venerdì 30 maggio |
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Bilancio |
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Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2025, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. |
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Credito d’imposta Zes Unica |
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Comunicazione - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2025 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2025 per gli operatori economici interessati al credito d’imposta Zes Unica e Zes Unica per il settore agricolo. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Bando Isi 2024 |
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Domanda - Termine per compilare e registrare la domanda di partecipazione al bando Isi 2024. |
Sabato1 31 maggio
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Imposte dirette |
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Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2024 al 30.11.2024 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2025. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022). |
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Ravvedimento speciale |
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Versamento - Termine di pagamento della 3ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. |
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Estromissione beni imprese individuali |
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Imposta sostitutiva - Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 31.10.2024; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2025 per i dirigenti in servizio. |
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Tasse automobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2025 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). |
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Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2025. |