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Giugno 2020 |
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ESTEROMETRO |
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Sabato 13 giugno |
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Bilancio |
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Adempimento - Termine per il deposito del bilancio e delle relazioni di amministratori e organi di controllo nella sede della società qualora l’assemblea di bilancio sia fissata al 28.06.2020. |
Martedì 16 giugno |
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Iva |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”). |
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Imu |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2020, mediante il modello F24. |
Sabato 20 giugno |
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Bilancio |
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Adempimento - Termini di invio ai soci dell’avviso di convocazione dell’assemblea di bilancio fissata per il 28.06.2020. |
Domenica 28 giugno |
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Bilancio |
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Assemblea - Termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 106 D.L. 18/2020). |
Martedì 30 giugno |
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Imposte dirette |
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Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. |
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Isa |
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Diritto annuale CCIAA |
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
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Iva |
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Adempimenti sospesi - Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i seguenti adempimenti, in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sospesi a seguito del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020:
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Imposta di registro |
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Adempimento - Termine di registrazione degli atti privati in termine fisso nonché degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in scadenza tra l’8.03 e il 31.05.2020. Entro il 30.06.2020 deve essere effettuata anche la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto che comportano un nuovo versamento dell’imposta di registro (Circ. Ag. Entrate 11/E/2020). |
Gli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno prorogato al 16.09.2020 i termini dei versamenti sospesi dagli artt. 18 e 19 D.L. 23/2020, nonché dagli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, con versamento in unica soluzione, ovvero in 4 rate di pari importo. |
PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI |
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Oggetto |
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Proroga al 16.09.2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità. |
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Versamenti sospesi |
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Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’Iva sospesi dall’art. 18 D.L. 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020. |
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Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17.03 ed il 31.05 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000. |
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Ritenute sospese dal 2.03 al 30.04, nonché l’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 D.L. 18/2020. |
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Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza. |
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Modalità di ripresa della riscossione |
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I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata entro il 16.09.2020 ovvero fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il predetto termine del 16.09.2020. |
VERSAMENTI NON PROROGATI |
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Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato. |
Nota1 |
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Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire della detrazione Irpef, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 per specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, nonchè per interventi a essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In luogo della detrazione, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, ovvero per la sua trasformazione in credito d’imposta e successiva cessione. |
MISURA |
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La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021. |
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Da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. |
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OGGETTO |
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. |
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Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. |
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
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Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. |
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
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L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013. |
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Nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti. |
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SISMABONUS |
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Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4. |
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IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI |
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Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici [art. 1, c. 1, lett. a), b), c) e d) D.P.R. 412/1993] spetta una detrazione, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. |
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COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI |
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Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. |
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Sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico oggetto della detrazione del 110%. |
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SISMABONUS |
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REQUISITI |
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Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici e dei connessi sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. |
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AMBITO APPLICATIVO |
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Tutte le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. |
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Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il nuovo credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 D.L. 18/2020 per botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti d’imposta. Tuttavia, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non impedisce di beneficiare del nuovo credito d’imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggetti |
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Esercenti attività d’impresa, arte o professione. |
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Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. |
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Condizione |
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Oggetto |
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Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. |
AGEVOLAZIONE |
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Credito d’imposta |
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Prestazioni complesse |
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Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. |
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Diminuzione del fatturato |
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CONFRONTO CON CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE |
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Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. |
SOGGETTI |
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Beneficiari |
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Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. |
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Esclusioni |
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REQUISITI |
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Reddito |
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Riduzione di fatturato e/o corrispettivi |
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Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. |
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Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. |
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Irrilevanza dei requisiti |
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CONTRIBUTO |
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L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. |
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Il Decreto Rilancio prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare, in favore dei liberi professionisti e co.co.co. e degli iscritti alle gestioni speciali Ago. Per tali soggetti, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a € 600, è erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio, l’agevolazione è sottoposta a specifiche condizioni, con esclusione degli iscritti all’Ago. È inoltre riconosciuta una nuova indennità a favore dei lavoratori domestici per i mesi di aprile e maggio 2020. |
PROFESSIONISTI TITOLARIDI PARTITA IVA ISCRITTIALLA GESTIONESEPARATA |
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Bonus mese di aprile di € 600 |
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Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. |
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Bonus mese di maggio di € 1.000
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COLLABORATORI COORDINATIECONTINUATIVI |
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Bonus mese di aprile |
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Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. |
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Bonus mese di maggio |
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Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. |
ARTIGIANI E COMMERCIANTI |
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Ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 28 D.L. 18/ 2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. |
LAVORATORICON CESSAZIONEO RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀPER COVID-19 |
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PROFESSIONISTI |
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EROGAZIONE |
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Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. |
Si riassumono le ulteriori disposizioni fiscali contenute nel decreto Rilancio. |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP |
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Non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. |
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Gli acconti 2019 sono stati versati nella misura del 90% da soggetti Isa e del 100% dagli altri soggetti. |
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Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, nella misura prevista dall’art. 17, c. 3 D.P.R. 435/2001, ovvero dall’art. 58 D.L. 124/2019; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. |
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40%, o 50% per i soggetti Isa, del dovuto in base al criterio storico ovvero, se inferiore, al metodo previsionale. |
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LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI |
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Per l’anno 2020 è elevato da € 700.000 a € 1.000.000 il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili con la procedura semplificata. |
COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO
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Limitatamente al 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione preliminare tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo. |
SOSPENSIONE VERIFICHE EFFETTUATE DALLE P.A. PER EFFETTUARE PAGAMENTI |
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CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI
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È innalzato dal 30% al 50% l’importo massimo dell’investimento pubblicitario ammesso al credito d’imposta per l’anno 2020. |
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 347962 dell’11.12.2019, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.1.2020. Con proprio decreto del 12.03.2020, entrato in vigore il 27.03.2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%. |
DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE |
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persone
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Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali. |
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Riduzione del 50% per il 2020 |
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Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati. |
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La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00). |
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Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. |
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SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
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Società semplice non agricola. |
€ 100,00 (U.L. € 20,00) |
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Società tra avvocati. |
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Società semplice agricola1. |
€ 50,00 (U.L. € 10,00) |
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Soggetti iscritti al Rea. |
€ 15,00 |
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DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA |
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Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. |
€ 100,00 (U.L. € 20,00) |
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Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale. |
€ 44,00 (U.L. € 8,80)2 |
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UNITÀ LOCALI |
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Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro. |
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Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero. |
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€ 55,00 |
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SEDI SECONDARIE |
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Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. |
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Note |
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Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu. |
VERSAMENTO1 |
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L’Imu è versata in 2 rate. |
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Acconto
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Saldo
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ESENZIONE 1ª RATA 2020 SETTORE TURISTICO |
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Chiama lo 049 613584 per la pianificazione fiscale della Tua azienda https://www.studiocavallari.it/agevolazioni-e-novita-fiscali/pianifica-e-riduci-la-fiscalita-con-la-nostra-consulenza-royalties-sui-marchi-autovetture-in-uso-detraibili-trasferte-non-imponibili-e-holding-di-famiglia
Holding e riduzione della pressione fiscale, fringe benefit dipendenti e amministratori, auto detraibili ed altro ancora.