Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Giugno 2020 Bonus 110% e altri incentivi

SOMMARIO

 

 

 

Giugno 2020

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di giugno 2020

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Pag. 2

  1. Detrazione 110% risparmio energetico e Sismabonus

Pag. 3

  1. Credito d’imposta su locazioni

Pag. 4

  1. Contributo a fondo perduto

Pag. 5

  1. Nuovi bonus per lavoratori autonomi

Pag. 6

  1. Altre disposizioni fiscali del decreto Rilancio

Pag. 7

  1. Diritto annuale Camera di Commercio 2020 ridotto del 50%

Pag. 8

  1. Versamento acconto Imu 2020

Pag. 9

 

 

In evidenza

ESTEROMETRO

 

  • Con l’interpello 91/2020 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la compilazione dell’esterometro, a differenza del precedente spesometro, non riguarda le sole operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate, bensì tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Secondo questa (criticabile) impostazione, non sono previste limitazioni per quanto attiene gli importi; pertanto, dovranno essere esposte le spese sostenute in ristoranti e alberghi all’estero, l’acquisto di carburante, e anche la semplice consumazione di pochi euro presso un bar.
 

Principali adempimenti mese di giugno 2020

 

Sabato

13 giugno

 

Bilancio

 

Adempimento - Termine per il deposito del bilancio e delle relazioni di amministratori e organi di controllo nella sede della società qualora l’assemblea di bilancio sia fissata al 28.06.2020.

 

Martedì

16 giugno

 

Iva

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”).

 

Imu

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2020, mediante il modello F24.

 

Sabato

20 giugno

 

Bilancio

 

Adempimento - Termini di invio ai soci dell’avviso di convocazione dell’assemblea di bilancio fissata per il 28.06.2020.

 

Domenica

28 giugno

 

Bilancio

 

Assemblea - Termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 106 D.L. 18/2020).

 

Martedì

30 giugno

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Diritto annuale

CCIAA

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Iva

 

Adempimenti sospesi - Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i seguenti adempimenti, in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sospesi a seguito del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020:

  • dichiarazione annuale Iva 2020 (compresa dichiarazione Iva dei non residenti);
  • esterometro (1° trimestre 2020);
  • comunicazione LIPE (1° trimestre 2020);
  • elenchi Intrastat (mensili: febbraio, marzo, aprile 2020 ovvero del 1° trimestre 2020);
  • Intra 12 (mesi di febbraio, marzo, aprile) - Circ. Ag. Entrate 11/E/2020;
  • modello Iva TR (1° trimestre 2020);
  • trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.

 

Imposta

di registro

 

Adempimento - Termine di registrazione degli atti privati in termine fisso nonché degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in scadenza tra l’8.03 e il 31.05.2020. Entro il 30.06.2020 deve essere effettuata anche la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto che comportano un nuovo versamento dell’imposta di registro (Circ. Ag. Entrate 11/E/2020).

 

Sospensione adempimenti
e versamenti fiscali e contributivi

Gli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno prorogato al 16.09.2020 i termini dei versamenti sospesi dagli artt. 18 e 19 D.L. 23/2020, nonché dagli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, con versamento in unica soluzione, ovvero in 4 rate di pari importo.

 

PROROGA

DEI TERMINI

DI RIPRESA

DELLA

RISCOSSIONE

DEI

VERSAMENTI

SOSPESI

 

Oggetto

 

Proroga al 16.09.2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti

sospesi

 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’Iva sospesi dall’art. 18 D.L. 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020.

 

 

 

 

 

Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17.03 ed il 31.05 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000.

 

 

 

 

 

Ritenute sospese dal 2.03 al 30.04, nonché l’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 D.L. 18/2020.

 

 

 

 

 

Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

 

 

 

 

 

Modalità

di ripresa

della

riscossione

 

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata entro il 16.09.2020 ovvero fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il predetto termine del 16.09.2020.

 

VERSAMENTI

NON

PROROGATI

 

  • Il D.L. 34/2020 non ha prorogato il termine di ripresa dei:
  • versamenti scaduti il 16.03.2020 relativi a Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 60 D.L. 18/2020, prorogata al 16.04.2020 dall’art. 21 D.L. 23/2020;
  • adempimenti tributari1 diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale Irpef, in scadenza nel periodo 8.03.2020 - 31.05.2020, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 62, c. 1 D.L. 18/2020 e la cui ripresa è stabilita al 30.06.2020.

 

 

 

 

 

Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato.

 

Nota1

  • Tra i principali adempimenti vi sono (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2020):
  • la dichiarazione annuale Iva;
  • l’invio di risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni;
  • la presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso a prescindere dalle modalità (telematica o cartacea) prescelta;
  • la registrazione dei contratti di comodato e locazione (con conseguente sospensione dell’obbligo di versamento dell’imposta corrispondente, se il contribuente non provvede alla registrazione nel periodo di sospensione);
  • la presentazione della dichiarazione di successione (con conseguente sospensione del correlato obbligo di versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti, se il contribuente non provvede alla presentazione della dichiarazione nel periodo di sospensione);
  • le comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari.
 

Detrazione 110% risparmio energetico e Sismabonus

 

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire della detrazione Irpef, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 per specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, nonchè per interventi a essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In luogo della detrazione, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, ovvero per la sua trasformazione in credito d’imposta e successiva cessione.

 

MISURA

 

La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021.

 

Da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

 

 

 

OGGETTO

 

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 11.10.2017.

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

 

 

 

 

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

 

 

 

 

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

 

 

 

 

L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013.

 

Nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti.

 

 

 

 

 

SISMABONUS

 

  • Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.
  • Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

 

Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

 

 

 

 

 

IMPIANTI

SOLARI

FOTOVOLTAICI

 

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici [art. 1, c. 1, lett. a), b), c) e d) D.P.R. 412/1993] spetta una detrazione, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

 

 

 

COLONNINE PER RICARICA

VEICOLI ELETTRICI

 

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

 

Sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico oggetto della detrazione del 110%.

 

 

 

 

 

SISMABONUS

 

  • Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.
  • Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

 

 

 

 

 

REQUISITI

 

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici e dei connessi sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

 

 

 

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Tutte le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

 

Credito d’imposta su locazioni

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il nuovo credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 D.L. 18/2020 per botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti d’imposta. Tuttavia, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non impedisce di beneficiare del nuovo credito d’imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggetti

 

Esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

 

 

 

 

 

 

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

 

 

 

 

 

 

Condizione

 

  • Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  • Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

 

 

 

 

Oggetto

 

Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 

AGEVOLAZIONE

 

Credito

d’imposta

 

  • Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone.
  • Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

 

 

 

 

 

Prestazioni

complesse

 

Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

 

 

 

 

 

Diminuzione

del fatturato

 

  • Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
  • La verifica, quindi, deve essere eseguita per ogni mensilità.

 

CONFRONTO

CON CREDITO D’IMPOSTA

PER NEGOZI

E BOTTEGHE

 

  • Rispetto al bonus botteghe previsto per il mese di marzo, il bonus affitti previsto dal Decreto Rilancio ha ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione, limitandone però fruizione ai soli contribuenti che effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato.
  • Più in particolare, sono aumentate le tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus (vedi, ad esempio, l’inclusione degli studi professionali) ma i destinatari devono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro (limite che non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche). Inoltre, è necessario aver registrato un calo del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
  • L’ulteriore novità consiste nella possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  • Per i canoni dei mesi di marzo sarebbe teoricamente possibile scegliere quale bonus applicare: il bonus del decreto “Cura Italia” è limitato agli imprenditori e agli immobili C/1, ma non è condizionato al calo del fatturato di marzo rispetto a quello dello stesso mese del 2019, mentre il bonus del decreto “Rilancio” ha una platea più ampia ma è necessario effettuare i calcoli sulla presenza di un consistente calo di fatturato.

 

Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

SOGGETTI

 

Beneficiari

 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

  • Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
  • Enti pubblici di cui all’art. 74, c. 2 Tuir.
  • Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis Tuir).
  • Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020.
  • Lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla fruizione dell’indennità di cui all’art. 38 D.L. 18/2020.
  • Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

REQUISITI

 

Reddito

 

  • Il contributo spetta esclusivamente ai:
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir;
  • soggetti con ricavi (art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir) o compensi (all’art. 54, c. 1 Tuir) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.

 

 

 

 

 

Riduzione

di fatturato

e/o

corrispettivi

 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

 

 

 

 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 

 

 

 

 

Irrilevanza

dei requisiti

 

  • Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai:
  • soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019;
  • soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

 

CONTRIBUTO

 

  • L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
  1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
  2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
  3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.

 

 

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

 

  • Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  • Non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • Non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

 

Nuovi bonus per lavoratori autonomi

Il Decreto Rilancio prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare, in favore dei liberi professionisti e co.co.co. e degli iscritti alle gestioni speciali Ago. Per tali soggetti, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a € 600, è erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio, l’agevolazione è sottoposta a specifiche condizioni, con esclusione degli iscritti all’Ago. È inoltre riconosciuta una nuova indennità a favore dei lavoratori domestici per i mesi di aprile e maggio 2020.

 

PROFESSIONISTI TITOLARI

DI PARTITA IVA ISCRITTI

ALLA GESTIONE

SEPARATA

 

Bonus mese

di aprile

di € 600

 

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

 

 

 

 

 

Bonus mese

di maggio

di € 1.000

 

Per

riduzione del reddito

 

  • Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19.05.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020, rispetto al reddito del 2° bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.
  • A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

 

 

 

 

 

  • Occorre presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.
  • L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti.
  • L’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

 

COLLABORATORI COORDINATI

E

CONTINUATIVI

 

Bonus mese

di aprile

 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

 

 

 

 

 

Bonus mese

di maggio

 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

 

Ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 28 D.L. 18/ 2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

 

LAVORATORI

CON CESSAZIONE

O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ

PER COVID-19

 

  • Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01. 2019 e il 23.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.02.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23.02.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  2. titolari di pensione.

 

PROFESSIONISTI

 

  • Sono stanziate risorse per indennità da riconoscere anche per i mesi di aprile e maggio. Il loro utilizzo è disciplinato da un decreto ministeriale (art. 78 D.L. 34/2020).
  • Requisiti richiesti:
  • non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non titolari di pensione.

 

EROGAZIONE

 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Altre disposizioni fiscali del decreto Rilancio

 

Si riassumono le ulteriori disposizioni fiscali contenute nel decreto Rilancio.

DISPOSIZIONI

IN MATERIA

DI VERSAMENTO DELL’IRAP

 

Non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

 

Gli acconti 2019 sono stati versati nella misura del 90% da soggetti Isa e del 100% dagli altri soggetti.

 

 

 

 

 

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, nella misura prevista dall’art. 17, c. 3 D.P.R. 435/2001, ovvero dall’art. 58 D.L. 124/2019; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

 

40%, o 50% per i soggetti Isa, del dovuto in base al criterio storico ovvero, se inferiore, al metodo previsionale.

 

 

 

 

 

  • La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.
  • L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici che determinano il valore della produzione netto in base agli artt. 7, 10-bis D. Lgs. 446/1997 e dell’art. 162-bis Tuir.

 

LIMITE ANNUO

DEI CREDITI

COMPENSABILI

 

Per l’anno 2020 è elevato da € 700.000 a € 1.000.000 il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili con la procedura semplificata.

 

COMPENSAZIONE TRA CREDITO

D’IMPOSTA E

DEBITO ISCRITTO

A RUOLO

Art. 145

 

Limitatamente al 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione preliminare tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

 

SOSPENSIONE

VERIFICHE

EFFETTUATE

DALLE P.A. PER

EFFETTUARE

PAGAMENTI

 

  • Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, cc. 1 e 2-bis D.L. 18/2020 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973; pertanto, il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle pubbliche amministrazioni anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a € 5.000, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
  • Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data precedente a tale periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di pagamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonchè le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

 

CREDITO

D’IMPOSTA PER

GLI INVESTIMENTI

PUBBLICITARI

Art. 186

 

È innalzato dal 30% al 50% l’importo massimo dell’investimento pubblicitario ammesso al credito d’imposta per l’anno 2020.

 

Diritto annuale Camera di Commercio 2020 ridotto del 50%

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 347962 dell’11.12.2019, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.1.2020. Con proprio decreto del 12.03.2020, entrato in vigore il 27.03.2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

 

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società di

persone

  • Società di

capitali

  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2020

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).                                           

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

 

 

 

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Società tra avvocati.

 

Società semplice agricola1.

€    50,00 (U.L. € 10,00)

 

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

 

 

 

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.

€    44,00 (U.L. € 8,80)2

 

 

 

 

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.              

 

€ 55,00

 

 

 

 

 

SEDI

SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

 

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
                 
 

Versamento acconto Imu 2020

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

 

VERSAMENTO1

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2020

 

  • L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2.
  • Per il solo 2020, la 1ª rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2020

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente (2019).
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

  • è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).
  • Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma di cui all’art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

 

Note

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  2. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2020 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2020 anche per il pagamento della 1ª rata 2020.

 

ESENZIONE

1ª RATA 2020

SETTORE

TURISTICO

 

  • In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono esentati dalla 1ª rata relativa all’anno 2020, dell’Imu:
  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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