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RIDUZIONE CONTRIBUTI 50% PER NUOVE ATTIVITA' RIMBORSO IVA |
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Possibile la riduzione dei contributi al 50% per le nuove attività: RIDUZIONE CONTRIBUTI 50% L'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente prassi, dopo la sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, affermando la possibilità di accedere al rimborso dell’Iva assolta sulle spese sostenute per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di terzi, sempreché siano strumentali per l’impresa o il professionista e che questi li posseggano o li detengano per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo "indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito" e dalla loro contabilizzazione in bilancio, in base ai principi contabili. |
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I clienti che hanno aderito al CPB precedente e hanno conseguito un incremento di reddito nel 2024 stanno già usufruendo della DETASSAZIONE di tale incremento, in aggiunta alla possibilità di sanare fiscalmente vecchie annualità. Ora l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa. Inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione dei dati. |
MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI |
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Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa. |
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MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE DEI DATI |
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La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il nuovo modello. |
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I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento. |
TERMINE |
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Il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale dovrebbe essere prorogato dal 31.07 al 30.09.2025. |
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Con provvedimento direttoriale n. 111204/2025 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software alternative ai registratori telematici, in attuazione dell’art. 24 D.Lgs. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”). Si tratta di un intervento normativo di grande rilievo, che segna una svolta nell’approccio alla digitalizzazione delle operazioni al dettaglio e apre nuove prospettive per gli operatori economici. L’obiettivo principale della norma è semplificare gli adempimenti, offrendo maggiore flessibilità agli esercenti nell’assolvimento degli obblighi fiscali, nel rispetto dei principi di sicurezza, integrità e inalterabilità dei dati. Le nuove disposizioni consentono infatti agli operatori di sostituire (o affiancare) i registratori telematici con soluzioni digitali certificate, più agili e integrabili con i sistemi gestionali aziendali. |
ACCREDITAMENTO Componenti del nuovo sistema software |
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Il provvedimento individua una struttura tecnica fondata sull’interazione di 2 moduli software. |
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MF1
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MF2
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Installato su un’infrastruttura informatica esterna, ha la funzione di conservare e memorizzare fiscalmente i dati ricevuti dal MF1 e di predisporre e inviare i file XML dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. |
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Approvazione e accreditamento |
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Integrazione con i pagamenti elettronici |
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I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. |
Esempio |
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Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno) |
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In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare. |
Esempio |
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Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi |
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PREMESSO
che nel corso dell’anno ……………….. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:
DICHIARA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di collaboratore
dichiara:
di avere effettivamente pagato al Sig. ………………………. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.
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Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu. |
VERSAMENTO1 |
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L’Imu è versata in 2 rate. |
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Acconto
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L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2. |
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Saldo
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Esempio |
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Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero) |
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Esempio |
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Compilazione bollettino postale |
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2025, che rimangono invariate rispetto al 2024. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. |
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE |
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Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali. |
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Riduzione del 50% per il 2025 |
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Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati. |
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La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00). |
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Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. |
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
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DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA |
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UNITÀ LOCALI |
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Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro. |
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Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero. |
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€ 55,00 |
SEDI SECONDARIE |
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Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. |
Note |
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Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall’art. 36 della Costituzione e confermato dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003. È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali. Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro). Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell’individuazione del momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione. In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. |
MOMENTO IMPOSITIVO |
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La scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con il termine indicato nella norma di riferimento. |
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L’obbligo contributivo per ferie non godute è fissato entro il 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione (1.01-31.12). |
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In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali. |
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ò |
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Fino al 30.06.2025 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2023. |
MODALITÀ DI VERSAMENTO |
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L’obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore. |
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L’azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie. |
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L’azienda dovrà recuperare la contribuzione, già versata alla scadenza del 18° mese, anticipata per conto del lavoratore. |
MODALITÀ DI RECUPERO |
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Ferie arretrate fruite successivamente al mese di versamento dei contributi. |
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Recupero contributivo tramite UniEmens. |
R.O.L. ED EX FESTIVITÀ |
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Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione. |
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SCADENZARIO |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Martedì 3 giugno |
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Dottori commercialisti |
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Versamento - Termine di pagamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2025. |
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo |
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Riversamento spontaneo - Il D.L. 25/2025 ha riaperto sino al 3.06.2025 il termine per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Il relativo versamento deve essere effettuato entro quella stessa data in un’unica soluzione o come 1ª rata. Se al momento di presentazione dell’istanza l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire per intero entro il 3.06.2025. |
Domenica 15 giugno |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Lunedì 16 giugno |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Mod. 770 semplificato |
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Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2025. |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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IMU |
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Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2025, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2024 e della 1ª rata 2025. |
Lunedì 16 giugno (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2024. |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025. |
Venerdì 20 giugno |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Lunedì 23 giugno |
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Credito d’imposta ZLS |
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Comunicazione - Termine di invio della comunicazione all’Agenzia Entrate delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1.01.2025 e di quelle che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15.11.2025. |
Mercoledì 25 giugno |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Sabato 28 giugno |
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Mud |
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Presentazione - Termine di presentazione del modello mud per i rifiuti prodotti nel 2024 (D.P.C.M. 29.01.2025). |
Domenica 29 giugno |
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Bilancio |
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Approvazione - Termine ultimo per l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. |
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Imposte dirette |
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Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06. |
Lunedì 30 giugno |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi 2025 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, senza maggiorazione. |
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Irap 2025 - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione. |
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Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, senza maggiorazione. |
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Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. |
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Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. |
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Modello Redditi 2025 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2025 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2024 al 28.02.2025. |
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Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). |
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Cedolare secca |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione. |
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Isa |
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Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
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Immobili all’estero |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). |
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Attività finanziarie all’estero |
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Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). |
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Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie |
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione. |
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Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio |
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Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
Lunedì 30 giugno (segue) |
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Riallineamento per società in consolidato o trasparenza |
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
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Diritto annuale C.C.I.A.A. |
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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IMU |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2024 (D.M. 24.04.2024). |
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Affrancamento riserve in sospensione d’imposta |
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Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affracamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024). |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni |
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Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023). |
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Cripto attività |
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Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della cripto-attività possedute al 1.01.2023. |
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Contratto di locazione breve |
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Comunicazione - Entro il 30.06.2025 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2024, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. |
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Tari |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze 2/2019). |
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Imposta di soggiorno |
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Dichiarazione - Entro il 30.06.2025 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2024 mediante l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate. |
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Web tax |
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Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (Web tax) 2024. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1° acconto per il 2025, senza maggiorazione. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Dottori commercialisti |
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Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2024. |
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PEC amministratori società |
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Adempimento - Comunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC di amministratori di società. |
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Canone Rai |
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Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2025 ed entro il 30.06.2025 ha effetto per il canone dovuto per il 2° semestre solare del 2025 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016). |
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Autotrasporto |
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Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2024 (D.P.R. 277/2000). |
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Contributi pubblici |
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Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2025 con riferimento all’annualità 2024 (D.L. 34/2019). |