Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Giugno 2025

  • In evidenza riduzione dei contributi al 50% per le nuove attività

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In evidenza

  

RIDUZIONE CONTRIBUTI 50% PER NUOVE ATTIVITA'

RIMBORSO IVA
PER OPERE SU BENI
DI TERZI

 

Possibile la riduzione dei contributi al 50% per le nuove attività: RIDUZIONE CONTRIBUTI 50%

L'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente prassi, dopo la sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, affermando la possibilità di accedere al rimborso dell’Iva assolta sulle spese sostenute per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di terzi, sempreché siano strumentali per l’impresa o il professionista e che questi li posseggano o li detengano per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo "indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito" e dalla loro contabilizzazione in bilancio, in base ai principi contabili.

  

Dati rilevanti per la proposta di concordato preventivo

 

I clienti che hanno aderito al CPB precedente e hanno conseguito un incremento di reddito nel 2024 stanno già usufruendo della DETASSAZIONE di tale incremento, in aggiunta alla possibilità di sanare fiscalmente vecchie annualità.

Ora l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa. Inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione dei dati.

 

MODELLO

DI

COMUNICAZIONE

DEI DATI

 

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa.

 

 

 

  • Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che:
  • nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che non hanno già un’adesione in corso per il biennio 2024- 2025;
  • intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

 

 

  • I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.
  • In particolare, è necessario indicare:
  • il codice fiscale;
  • il codice ISA;
  • il codice attività relativo alla attività prevalente;
  • la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d’impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.
  • Tali informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato.

 

 

 

  • Apponendo la firma al rigo P10, si procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
  • L’accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025.

 

MODALITÀ

PER LA

TRASMISSIONE DEI DATI

 

  • Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative, inviando:
  • il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al 2024 (mod. Redditi 2025);
  • il modello CPB in modo autonomo, utilizzando solo il frontespizio dei modelli per la dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d’imposta 2024 (mod. Redditi 2025). In tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio.

 

 

 

  • Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la casella “Comunicazione CPB”, nel Frontespizio, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, indicando il codice “1 - Adesione”.
  • In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

 

 

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il nuovo modello.

 

 

 

  • La trasmissione può avvenire:
  • direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero
  • avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998, secondo le specifiche tecniche indicate.

 

 

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.

 

TERMINE

 

Il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale dovrebbe essere prorogato dal 31.07 al 30.09.2025.

 

Invio dei corrispettivi giornalieri tramite software

 

Con provvedimento direttoriale n. 111204/2025 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software alternative ai registratori telematici, in attuazione dell’art. 24 D.Lgs. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”). Si tratta di un intervento normativo di grande rilievo, che segna una svolta nell’approccio alla digitalizzazione delle operazioni al dettaglio e apre nuove prospettive per gli operatori economici. L’obiettivo principale della norma è semplificare gli adempimenti, offrendo maggiore flessibilità agli esercenti nell’assolvimento degli obblighi fiscali, nel rispetto dei principi di sicurezza, integrità e inalterabilità dei dati. Le nuove disposizioni consentono infatti agli operatori di sostituire (o affiancare) i registratori telematici con soluzioni digitali certificate, più agili e integrabili con i sistemi gestionali aziendali.

 

ACCREDITAMENTO

Componenti

del nuovo

sistema

software

 

Il provvedimento individua una struttura tecnica fondata sull’interazione di 2 moduli software.

 

 

 

MF1

 

Modulo

Fiscale 1

 

  • Rappresenta l’applicativo installato su dispositivi fisici (PC, tablet, smartPOS) presso il punto vendita, incaricato della raccolta e della trasmissione dei dati delle operazioni effettuate.
  • Questo modulo consente l’emissione del documento commerciale e la registrazione in tempo reale dei corrispettivi.

 

 

 

 

 

MF2

 

Modulo

Fiscale 2

 

Installato su un’infrastruttura informatica esterna, ha la funzione di conservare e memorizzare fiscalmente i dati ricevuti dal MF1 e di predisporre e inviare i file XML dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

  • Nel lessico del provvedimento il dispositivo MF1 costituisce il punto di emissione (PEM), mentre il sistema MF2 è definito punto di elaborazione (PEL).
  • La comunicazione tra PEM e PEL deve avvenire secondo protocolli sicuri, e i dati devono essere sigillati elettronicamente per garantire la loro integrità e la loro immodificabilità.

 

Approvazione

e

accreditamento

 

  • Ogni soluzione software potrà essere utilizzata solo previa approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che valuterà la conformità della stessa alle specifiche tecniche e alla normativa vigente.
  • Il produttore dovrà:
  • presentare un’apposita istanza;
  • allegare la certificazione tecnica di conformità;
  • attendere il parere della Commissione per i misuratori fiscali.
  • Una volta approvato, il software sarà reso disponibile agli esercenti tramite soggetti erogatori qualificati, che possono coincidere con i produttori stessi.

 

 

 

 

 

  • Gli esercenti che desiderano adottare una soluzione software dovranno:
  • accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • registrare il software utilizzato;
  • censire i punti di emissione PEM;
  • attivare il servizio attraverso il soggetto erogatore.
  • L’intera procedura può essere gestita anche tramite un intermediario delegato al servizio di accreditamento, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5.11.2018.

 

Integrazione

con i pagamenti elettronici

 

  • Una delle novità più significative riguarda l’integrazione tra registrazione dei corrispettivi e sistema dei pagamenti elettronici.
  • Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 1/2024 e in coerenza con l’art. 1, cc. da 74 a 77 L. 30.12.2024, n. 207, dal 1.01.2026 tutti gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dovranno essere interoperabili con i sistemi di pagamento elettronico.
  • Ciò significa che i dispositivi e i software utilizzati per accettare i pagamenti (POS, app, dispositivi mobili) dovranno essere tecnicamente connessi ai sistemi di registrazione dei corrispettivi, in modo da trasmettere in modo aggregato:
  • i dati giornalieri delle vendite;
  • i dati giornalieri dei pagamenti elettronici.
  • Questo approccio mira a rafforzare la coerenza e la trasparenza tra gli incassi effettivi e le vendite dichiarate, migliorando l’efficacia dei controlli antifrode.

   

Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

 

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

 

Esempio

 

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno)

 

 

 

 

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2024

 

 

Rossi Mario

 

Categoria

 

¨

Attività professionale

T

Artigianato

 

 

 

 

¨

Commercio

¨

Agricoltura

 

 

 

 

 

Data

Codice Sede

Causale

contributo

Periodo di riferimento

Importo a debito versato

Da

A

16.02.2024

4500

AF

01/2023

12/2023

€ 1.052,10

16.05.2024

4500

AF

01/2024

12/2024

€ 1.106,76

31.07.2024

4500

AP

01/2024

12/2024

€ 1.068,60

20.08.2024

4500

AF

01/2024

12/2024

€ 1.106,76

18.11.2024

4500

AF

01/2024

12/2024

€ 1.106,76

2.12.2024

4500

AP

01/2024

12/2024

€ 1.068,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

€ 6.509,58

 

 

 

 

 

 

Contributi fissi

 € 4.372,38

Contributi percentuali

 € 2.137,20

Totale versato

 € 6.509,58

Quota associativa (non deducibile)

-

Totale deducibile

€ 6.509,58

 

 

 

Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

 

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

 

Esempio

 

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

 

 

 

Rossi Mario

 

Rossi Luca

 

 

Titolare

 

Collaboratore

Cognome e nome

Rossi Mario

 

Cognome e nome

Rossi Luca

Luogo di nascita

Mantova (MN)

 

Luogo di nascita

Desenzano d/Garda (BS)

Data di nascita

25.03.1955

Data di nascita

16.03.1985

Residenza

Mantova – Via Bach, n. 7

 

Residenza

Mantova – Via Verdi, n. 11

Codice fiscale

RSSMRA55C25E897P

 

Codice fiscale

RSSLCU85C16D284O

Gestione Inps

Commercianti

 

Gestione Inps

Commercianti

Codice azienda

1G023520QL

 

 

 

Partita Iva

01234560789

 

 

 

Sede azienda

Mantova (MN)

 

 

 

Indirizzo azienda

Via Strada nuova, n. 3

 

Non fiscalmente a carico

 

25.03.1955

 

MN

 

Mantova

 

Rossi Mario

 

 

 

RSSMRA55C25E897P

 

7

 

Bach

 

MN

 

Mantova

 
Il sottoscritto (titolare) ………………………………………, nato a …………………….. (………) il ………………, residente in ………………………………. (………..), Via ……………………………............................, n. ………, codice fiscale …………………………………………,

 

 

PREMESSO

 

 
 

2024

 

 

 

che nel corso dell’anno ……………….. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

 

Data

Importo

16.02.2024

1.099,25

16.05.2024

1.155,00

20.08.2024

1.155,00

18.11.2024

1.155,00

Totale

€ 4.564,25

 

DICHIARA

 

       
   

2024

 

4.564,25

 
 

 

 

 

Rossi Luca

 
di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS, per l’anno ………….…….…., un ammontare complessivo di € ……………………, dal collaboratore/coadiutore ……………………………………...

 

 

         
 

Mantova, 31.12.2024

 

Mario Rossi

 
 
 

Mantova, 31.12.2024

 

Luca Rossi

 
 

 

 

………………………………………….…..

 

………………..…………………………….

(Luogo e data)

 

(Titolare)

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di collaboratore

 

dichiara:

 

di avere effettivamente pagato al Sig. ………………………. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

 

………………………………………….…..

………………..…………………………….

(Luogo e data)

(Collaboratore)

 

 

 

Versamento acconto Imu 2025

 

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

 

VERSAMENTO1

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2025

 

L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2025

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito http://www.finanze.it  entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

  • è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).
  • Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma di cui all’art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

 

Note

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  2. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1ª rata 2024.

 

Esempio

 

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

 

 

 

Dati

Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.

  • Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00
  • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
  • Moltiplicatore = 160
  • Aliquota 2023 pari all’aliquota di base = 0,86%

Calcoli

Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)

126.000,00

x

Aliquota 2023

 

0,86%

x

Percentuale di possesso

 

100/100

x

Mesi di possesso

 

12/12

=

IMU annua

1.083,60

 

Acconto (entro

il 16.06.2025)

Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)

542,00

 

           

 

Compilazione del modello F24

 

 

 

 

Esempio

 

Compilazione bollettino postale

 

 

 

 

 

   

Diritto annuale Camera di Commercio 2025

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2025, che rimangono invariate rispetto al 2024. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025.

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società
    di persone
  • Società
    di capitali
  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2025

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).               

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

Società tra avvocati.

Società semplice agricola1.

€   50,00 (U.L. € 10,00)

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

Imprese individuali iscritte /annotate nella sezione speciale.

€   44,00 (U.L. € 8,80)2

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.

 

€ 55,00

 

SEDI SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.

 

Contribuzione Inps per ferie non godute

 

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall’art. 36 della Costituzione e confermato dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell’individuazione del momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

 

MOMENTO

IMPOSITIVO

 

  • In presenza di:
  • previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;

oppure

  • pattuizioni individuali.

 

La scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con il termine indicato nella norma di riferimento.

 

 

 

 

 

L’obbligo contributivo per ferie non godute è fissato entro il 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione (1.01-31.12).

 

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.

 

ò

 

 

 

Fino al 30.06.2025 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2023.

 

MODALITÀ

DI

VERSAMENTO

 

L’obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

 

L’azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

 

 

 

L’azienda dovrà recuperare la contribuzione, già versata alla scadenza del 18° mese, anticipata per conto del lavoratore.

 

MODALITÀ

DI RECUPERO

 

Ferie arretrate fruite successivamente al mese di versamento dei contributi.

 

Recupero contributivo tramite UniEmens.

 

R.O.L.

ED EX

FESTIVITÀ

 

Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

 

 

 

  • Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l’obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
  • Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.

   

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2025

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Martedì

3 giugno

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di pagamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2025.

 

Credito d’imposta

ricerca e sviluppo

 

Riversamento spontaneo - Il D.L. 25/2025 ha riaperto sino al 3.06.2025 il termine per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Il relativo versamento deve essere effettuato entro quella stessa data in un’unica soluzione o come 1ª rata.

Se al momento di presentazione dell’istanza l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire per intero entro il 3.06.2025.

 

Domenica

15 giugno

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Lunedì

16 giugno

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

Mod. 770

semplificato

 

Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2025.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

IMU

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2025, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2024 e della 1ª rata 2025.

 

Lunedì

16 giugno

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2024.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025.

 

Venerdì

20 giugno

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Lunedì

23 giugno

 

Credito d’imposta

ZLS

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione all’Agenzia Entrate delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1.01.2025 e di quelle che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15.11.2025.

 

Mercoledì

25 giugno

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Sabato

28 giugno

 

Mud

 

Presentazione - Termine di presentazione del modello mud per i rifiuti prodotti nel 2024 (D.P.C.M. 29.01.2025).

 

Domenica

29 giugno

 

Bilancio

 

Approvazione - Termine ultimo per l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

 

Imposte

dirette

 

Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.

 

Lunedì

30 giugno

 

Imposte

dirette

 

Modello Redditi 2025 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, senza maggiorazione.

 

 

Irap 2025 - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione.

 

 

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, senza maggiorazione.

 

 

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.

 

 

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

 

 

Modello Redditi 2025 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2025 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2024 al 28.02.2025.

 

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Immobili

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

 

Attività

finanziarie

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

 

Riallineamento valori fiscali in caso

di operazioni

straordinarie

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.

 

Riconoscimento

maggiori valori

attribuiti in bilancio

 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Lunedì

30 giugno

(segue)

 

Riallineamento

per società in

consolidato

o trasparenza

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

 

Diritto annuale

C.C.I.A.A.

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

IMU

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2024 (D.M. 24.04.2024).

 

Affrancamento

riserve in

sospensione

d’imposta

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affracamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024).

 

Rivalutazione

terreni

e partecipazioni

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).

 

Cripto attività

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della cripto-attività possedute al 1.01.2023.

 

Contratto

di locazione

breve

 

Comunicazione - Entro il 30.06.2025 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2024, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

 

Tari

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze 2/2019).

 

Imposta

di soggiorno

 

Dichiarazione - Entro il 30.06.2025 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2024 mediante l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate.

 

Web tax

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (Web tax) 2024.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1° acconto per il 2025, senza maggiorazione.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2024.

 

PEC amministratori

società

 

Adempimento - Comunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC di amministratori di società.

 

Canone Rai

 

Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2025 ed entro il 30.06.2025 ha effetto per il canone dovuto per il 2° semestre solare del 2025 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016).

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2024 (D.P.R. 277/2000).

 

Contributi

pubblici

 

Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2025 con riferimento all’annualità 2024 (D.L. 34/2019).


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