Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Gennaio 2020

SOMMARIO

 
   

Gennaio 2020

   
   
  1. In evidenza

Pag. 1

         
   
  1. Principali adempimenti mese di gennaio 2020

Pag. 1

         
   
  1. Collegato alla legge di Bilancio 2020

Pag. 2

  1. Regole VIES dal 2020

Pag. 3

  1. Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Pag. 4

  1. Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Pag. 5

  1. Assicurazione contro gli infortuni domestici

Pag. 6

  1. Canone TV 2020: dichiarazione di non detenzione

Pag. 7

  1. Bonus TV

Pag. 8

 

In evidenza

 

ADESIONE ALLA

CONSULTAZIONE

DELLE E-FATTURE

FINO AL 2.03.2020

 
  • L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019, ha prorogato dal 20.12.2019 al 2.03.2020 il termine ultimo per effettuare l'opzione della consultazione delle fatture elettroniche ricevute nel proprio Entratel o Fisconline.
  • Con questa proroga i contribuenti persone fisiche dovranno, tuttavia, attendere ancora fino al 3.02.2020 per vedere le proprie fatture private (con il solo codice fiscale) nel sito delle Entrate.
 

Principali adempimenti mese di gennaio 2020

Mercoledì

15 gennaio

 

Imposte dirette

 

Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2020.

 

Giovedì

16

gennaio

 

Imposte dirette

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Lunedì

20

gennaio

 

Iva

 

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2019.

 

Sabato

25

gennaio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

 

Mercoledì

29 gennaio

 

Mod. 770/2019

 

Ravvedimento - I contribuenti che non hanno presentato il modello 770 entro il 31.10.2019 possono regolarizzare la posizione entro oggi, con l’applicazione della sanzione ridotta.

 

Venerdì

31

gennaio

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31.01 di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016).

Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie mediante apposito modello.

 

Iva

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.

 

Vendita di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Contributo

revisori contabili

 

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

 

Collegato alla legge di Bilancio 2020

La legge di conversione del D.L. 124/2019 contiene numerose disposizioni di contrasto all’evasione. Nello specifico, si segnalano le principali novità.

Responsabilità

amministrativa

delle società

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiano altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Limiti all’uso del contante

Riduzione del limite all’uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022.

Pagamenti elettronici

Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos.

Ritenute fiscali

negli appalti

Obbligo del committente di verificare il versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; l’obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno pendenze con l’Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di 3 anni.

Reati fiscali

Attenuazione dell’aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all’applicabilità della confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi.

Aliquote Iva

  • Applicazione dell’aliquota Iva 4% per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità e dell’aliquota Iva al 22% ai corsi di scuola guida, ma senza effetto retroattivo.
  • Riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota Iva sui prodotti compostabili o lavabili degli assorbenti.

Compensazione

crediti non prescritti

Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019.

Tassa

automobilistica

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020.

Certificazione degli

scontrini telematici

Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, sia per la certificazione degli scontrini telematici.

Credito d’imposta

commissioni pagamenti

elettronici

Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con carte e per le transazioni con smartphone.

Rottamazione-ter

Posticipo dal 31.07 al 30.11.2019 del termine per i versamenti della Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali.

Tasso interesse

versamenti

Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 0,1% e il 3%.

Termini presentazione

mod. 730

Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730.

Ravvedimento operoso tributi locali

Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu.

Fattura elettronica

  • Estensione al 2020 dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il 2019, per le prestazioni sanitarie.
  • Utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate; i dati memorizzati sono conservati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Compensazione

dei crediti

Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; introduzione dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la compensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell’importo, fino a € 5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000.

Tariffe

agevolate Tari

Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate.

Lotteria

degli scontrini

Posticipo dell’entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al portale lotteria per l’analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un codice lotteria individuato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate.

Interessi passivi

Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato modificato l’art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i progetti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci.

Impianti fotovoltaici

Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato.

 

Regole VIES dal 2020

In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 D.L. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE 4.12.2018 modifica, con effetto 1.01.2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. In base a tale modifica, dal 1.01.2020, l’iscrizione del soggetto passivo Iva nell’Archivio VIES diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione Iva anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31.12.2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (ad oggi la direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, ancorché medesime regole dovrebbero essere applicabili anche ai servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 effettuati in ambito UE, anche se sul punto sono necessari dei chiarimenti ministeriali) potranno avvenire senza applicazione dell’Iva del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES.

Operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia nei confronti

di un soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES

Cessioni di beni con

invio in altro Stato UE

Prestazioni di servizi

di cui all’art. 7-ter

D.P.R. 633/1972

Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES).

Assoggettamento ad Iva in Italia (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore italiano).

Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES.

Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE.

Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993.

Prestazione fuori campo Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo Iva di altro Paese UE).

Operazioni ricevute da soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore

soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese della UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES

Cessioni di beni con

invio da altro Stato UE

e arrivo in Italia

Prestazioni di servizi

di cui all’art. 7-ter

D.P.R. 633/1972

Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES).

Assoggettamento ad Iva nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese UE (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore UE).

Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES.

Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE.

Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge.

Prestazione di servizi soggetta a Iva in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo Iva italiano).

 

Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l’apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d’acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

INVIO DELLA

DICHIARAZIONE

 
  • La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta, redatta in carta semplice, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione mediante plico raccomandato (preferibilmente “aperto” e non in busta), con avviso di ricevimento, da parte dell’intermediario di commercio.
  • Deve essere conservata agli atti la documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni.

 

  • La comunicazione:
  • è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
  • l’omissione della comunicazione della revoca comporta l’applicazione della sanzione da
    € 250,00 a € 2.000,00
    ;
  • può essere trasmessa via Pec.

 

 

Esempio n. 1

 

Esempio di dichiarazione

 

 
 

Committente,

preponente

o mandante

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione

Alfa S.n.c. di Rossi Alberto

Domicilio

fiscale

Via

Numero civico

Roma

290

Cap

Comune

Provincia

20100

Milano

MI

Codice fiscale n.

01234567891

Partita Iva n.

01234567891

Registro Imprese di

Milano

n.

01234567891

Rea C.C.I.A.A. di

Milano

n.

3456

               

 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione

Intermediario

di commercio

Verdi Luigi

Domicilio

fiscale

Via

Numero civico

Del Roseto

15

Cap

Comune

Provincia

20100

Milano

MI

Codice fiscale n.

VRD LGU 54R16 E897 H

Partita Iva n.

00286210403

Registro Imprese di

Milano

n.

VRD LGU 54R16 E897 H

Rea C.C.I.A.A. di

Milano

n.

6789

               

 

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal 1.01.2020, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

 

Milano, 17.12.2019

 

Luigi Verdi

Luogo e data

 

Timbro e firma

 

 
 
 

Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

 

ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA

CONTRO

GLI INFORTUNI

 

Soggetti

obbligati

 

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

       
 

Attività

esercitata

 

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

     
   

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

       
 

Infortuni

 
  • L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%.
  • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.
       
 

Rendita

vitalizia

 

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

       
 

Una tantum

 

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

         

PREMIO ASSICURATIVO

 

Importo

 

Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

       
 

Versamento

 

Entro il 31.01

di ogni anno.

 
  • Il pagamento del premio assicurativo può avvenire con una delle seguenti modalità:
  • direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;
  • direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite l’autenticazione Inail. Per registrarsi come cittadino sul portale Inail seguire il percorso: “Accedi ai servizi online > Registrazione Login > Istruzioni per l’accesso > Registrazione utente > Registrazione utente generico > Procedi con la registrazione”;
  • presentando l’avviso di pagamento:
  • presso gli uffici postali tramite il bollettino PA stampato nell’avviso di pagamento;
  • presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema ‘pagoPa®’, utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell’avviso di pagamento stesso.
           
 

Esenzioni

 
  • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  • titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  • appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.
       
 

Sanzioni

 
  • Nel caso di mancato pagamento del premio è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso.
  • I premi e le somme aggiuntive possono essere riscossi mediante:
  • ruolo;
  • sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’Inail.
 

Canone TV 2020: dichiarazione di non detenzione

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31.01.2020, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone TV per l’anno 2020 scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20.12 se è presentata per posta in forma cartacea).

 

DICHIARAZIONE

DI NON

DETENZIONE

 

Presunzione

 

Dal 2016 vige la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

       
 

Superamento

della

presunzione

 
  • Per superare questa presunzione ed evitare l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).
  • Il modello può essere utilizzato anche da un erede, per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.
         

MODALITÀ DI

PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

 

Invio

telematico

 

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ e della Rai www.canone.rai.it.

 
  • I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito Internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia.
  • In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.
           
 

Invio

cartaceo

 

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

       
 

Pec

 

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

       
 

Validità

 

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e deve essere presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

         

TERMINE DI

PRESENTAZIONE

 

Scadenza

 

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31.01.2020 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2020.

       
 

Anticipo

dei tempi

 

Tuttavia, poiché l’addebito della prima rata del canone TV partirà già dal mese di gennaio 2020, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20.12 per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

         

INFORMAZIONI

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone TV sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

 

Bonus TV

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.11.2019 n. 270 il D.M. 18.10.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità di fruizione del bonus per l’acquisto di smart Tv e decoder. L’agevolazione prevede un contributo fino a € 50,00 a favore delle famiglie con un reddito Isee fino a € 20.000,00, che sarà disponibile dal 18.12.2019 al 31.12.2022.

 

AMBITO

OGGETTIVO

 
  • Il contributo è concesso agli utenti finali per l'acquisto, dal 18.12.2019 e fino al 31.12.2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.
  • Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22.12.2016.

 

AMBITO

SOGGETTIVO

 
  • Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a € 20.000,00.
  • Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nell'arco temporale sopra indicato.

 

MODALITÀ DI

RICONOSCIMENTO

DEL CONTRIBUTO

 
  • Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a € 50,00 o pari al prezzo di vendita se inferiore.
  • Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'Iva e non riduce la base imponibile dell'imposta.
   
 
  • L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a € 20.000,00 e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.
  • Alla richiesta è allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso di validità.
   
 
  • Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:
  1. il codice fiscale del venditore;
  2. il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d’identità allegato alla richiesta;
  3. i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
  4. il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva;
  5. l'ammontare dello sconto da applicare, pari a € 50,00, ovvero pari al prezzo finale di vendita, se quest'ultimo è inferiore a € 50,00.

 

MODALITÀ

DI RECUPERO

DELLO SCONTO

PRATICATO

DAL VENDITORE

 
  • Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione del servizio telematico della disponibilità dello sconto.
  • A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

 

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

LETTERE INTENTO

PER ESPORTATORI

ABITUALI

 
  • Dal 1.01.2020 cambiano le regole per gli esportatori abituali. Infatti, il decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha previsto che non sarà più necessario annotare in alcun registro la dichiarazione d’intento, né si dovrà consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento con ricevuta di presentazione. Al contrario, dovranno essere indicati sulle fatture emesse gli estremi telematici di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Occorre tuttavia considerare che queste modifiche sono condizionate da un provvedimento del direttore delle Entrate che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  • Pare dunque che, in assenza delle disposizioni attuative, possano continuare a operare le vecchie disposizioni. Diversamente e ipotizzando una entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1.01.2020, ci si deve interrogare sulle modalità di compilazione della fatturazione elettronica e, in particolare, in quale campo annotare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.
  • In assenza di disposizioni ufficiali, si ritiene opportuno adottare prudentemente l’attuale procedura anche per le lettere d’intento e le dichiarazioni che gli operatori stanno ricevendo in questi giorni ed indicare nella fattura elettronica, nel campo “descrizione”, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

 

ADESIONE ALLA

CONSULTAZIONE

DELLE E-FATTURE

FINO AL

2.03.2020

 
  • L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019, ha prorogato dal 20.12.2019 al 2.03.2020 il termine ultimo per effettuare l'opzione della consultazione delle fatture elettroniche ricevute nel proprio Entratel o Fisconline.
  • Con questa proroga i contribuenti persone fisiche dovranno, tuttavia, attendere ancora fino al 3.02.2020 per vedere le proprie fatture private (con il solo codice fiscale) nel sito delle Entrate.

 

INTERESSI LEGALI

DAL 2020

 
  • Con D.M. 12.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.12.2019, il Ministero dell’Economia ha ridotto la misura dell’interesse legale dallo 0,80% allo 0,05%, con decorrenza 1.01.2020.

 

SANZIONATA

LA TARDIVA

EMISSIONE

DELLA FATTURA

PUR CON CORRETTA

LIQUIDAZIONE IVA

 
  • La tardiva emissione della fattura (invio al Sistema di Interscambio dopo il 12° giorno) deve essere sempre sanzionata, anche se la liquidazione dell’imposta è effettuata correttamente, poiché tale comportamento determina comunque un ostacolo alle attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
  • Si ritiene in ogni caso applicabile la sanzione per la tardiva documentazione dell’operazione determinata in misura fissa da € 250 a € 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

 

NUOVI SOGGETTI

TENUTI ALL’INVIO

DEI DATI DELLE

SPESE SANITARIE

 
  • È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.12.2019, n. 284 il D.M. 22.11.2019, con cui il Ministero dell’Economia ha incrementato l’elenco dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica al sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie per prestazioni erogate, tra cui fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali e tecnici sanitari.

 

CORRISPETTIVI

TELEMATICI

NEL SETTORE

AGRICOLO

 
  • Anche gli operatori del settore agricolo devono verificare l’eventuale obbligo di istituire il registratore per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, se derivanti da operazioni poste in essere con i consumatori finali.
  • Alcune cessioni, infatti, non beneficiano del regime speciale Iva, indipendentemente dal fatto che siano regolate dall’art. 34, c. 5 D.P.R. 633/1972.

 

NON EMENDABILE

LA DICHIARAZIONE

PER ADEGUAMENTO

AGLI STUDI

DI SETTORE

 
  • Non è emendabile la dichiarazione dei redditi con la quale il contribuente si è adeguato agli studi di settore. Ciò neppure se il modello è frutto dell'errore del commercialista.
  • Possono essere modificati solo errori di calcolo o formali, mai le scelte negoziali.

 

TRIANGOLAZIONI

COMUNITARIE

E TRASPORTO

DEI BENI

 
  • Dal 1.01.2020 entreranno in vigore le modifiche apportate dalla direttiva UE 2018/1910. In particolare, è stato modificato il regime delle cessioni triangolari o a catena, individuando con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni. Infatti, nei casi di cessioni a catena con coinvolgimento di almeno 3 soggetti passivi, il trasporto deve essere attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, salvo deroghe.

 

DICHIARAZIONE

IMU/TASI E

RAVVEDIMENTO

 
  • Il differimento al 31.12 della scadenza dell’invio della dichiarazione Imu/Tasi comporta l’unificazione dei termini per il ravvedimento del versamento dell’acconto e del saldo di tali imposte.
  • Pertanto, entro il 31.12.2019 dovrà essere presentata telematicamente la dichiarazione Imu/Tasi al Comune di ubicazione dell’immobile, laddove ne sussista l’obbligo.

 

COMUNICAZIONE

CONTRIBUTI

NON DEDOTTI

 
  • Entro il 31.12.2019 deve essere presentata al fondo di appartenenza la comunicazione dei contributi non dedotti nella dichiarazione dei redditi 730/2019 ovvero Redditi 2019. Così facendo lo sconto fiscale non utilizzato in dichiarazione viene traslato sulla futura pensione integrativa per la quota maturata in relazione ai contributi non dedotti.

 

DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.

 
  • Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.12.2019, n. 347962, ha definito gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio per il 2020. In particolare, ha stabilito la riduzione del 50% degli importi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese e annotate al REA.

 

AUTO IN USO

PROMISCUO

AI DIPENDENTI

 
  • Spesso, per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede al lavoratore il rimborso delle somme per l’utilizzo personale, con emissione di fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. Considerato che il fringe benefit tassato in busta paga deve essere ridotto degli importi addebitati al dipendente, nel caso il riaddebito sia esattamente pari al fringe benefit convenzionale e sia fatturato e pagato, lo stesso non determinerà conseguenze reddituali in capo al dipendente, consentendo al datore di lavoro la deduzione dei costi al 70% (anziché 20%), nonché la detrazione dell’Iva al 100%. È consigliabile, pertanto, gestire tale riaddebito entro la fine del periodo d’imposta emettendo la fattura e ricevendo l’incasso del controvalore.

 

OPZIONE PER IL

CONSOLIDATO

FISCALE

 
  • È sempre valida l’opzione per il consolidato fiscale esercitata mediante la presentazione di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza originaria), oppure attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva. Lo ha precisato la circolare Assonime 13.12.2019, n. 27.

 

ARRETRATI

BONUS BEBÈ

 
  • Entro il 31.12.2019 i beneficiari del bonus bebè devono presentare la domanda di Isee per gli eventi avvenuti nell’anno 2018 ovvero nel 2016 e/o 2017, al fine di ricevere gli arretrati e i restanti mesi per l’anno in corso.
  • Dal 1.01.2020 dovranno presentare la domanda di Isee i beneficiari del bonus per gli eventi avvenuti nel 2019 ovvero nel 2017.

 

GUIDA

SUI CONTROLLI

DELLE

DICHIARAZIONI

 
  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet una guida sui controlli delle dichiarazioni, che riepiloga le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d’accordo.
  • In particolare, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, per comunicazioni relative a controlli automatici, versando entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%; nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, la sanzione dovuta è pari al 20%.

 

DENUNCIA

DELLE VARIAZIONI

SULLA TASSA

RIFIUTI

 
  • Il contribuente è tenuto a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria per la tassa rifiuti (Tari) e non deve rinnovare la propria dichiarazione anno per anno.
  • Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.

 

CHIUSURA D’UFFICIO

PER PARTITE IVA

INATTIVE

DA ALMENO 3 ANNI

 
  • L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3.12.2019, ha definito le modalità per la chiusura delle partite Iva inattive da almeno 3 anni.
  • Nello specifico, per tali partite Iva scatterà la chiusura d’ufficio.

 

IMU RIDOTTA

IN CASO DI

AREA INQUINATA

 
  • Secondo la Commissione tributaria provinciale di Salerno la presenza di un documentato alto tasso di inquinamento può comportare la riduzione del valore di un’area edificabile anche ai fini Imu, perfino nella misura del 50% rispetto al valore espresso dall’ente comunale nel proprio piano regolatore non aggiornato.

 

LISTE PER LA

NOMINA DI COLLEGI

SINDACALI

O REVISORI

 
  • Unioncamere ha predisposto le liste delle società tenute alla nomina dei collegi sindacali o dei revisori, a seguito del superamento dei parametri di cui all’art. 2477 C.C.
  • In questo modo le società saranno consapevoli dell’onere a loro carico e, in caso di mancata nomina, il conservatore del Registro delle Imprese segnalerà al presidente del tribunale tale mancanza e la necessità di nomina.

 

REGISTRAZIONE

DEI RICAVI

DA PARTE DEL

COMMERCIALISTA

 
  • Secondo la Cassazione non è onere del commercialista recuperare ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai clienti. Di conseguenza, non deve risarcire la mancata registrazione di ricavi se il cliente non riesce a provare tale omissione.
 

APPROFONDIMENTO

Collegato alla legge di Bilancio 2020

La legge di conversione del D.L. 124/2019 contiene numerose disposizioni di contrasto all’evasione. Nello specifico, si segnalano le principali novità.

Responsabilità

amministrativa

delle società

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiano altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Limiti all’uso del contante

Riduzione del limite all’uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022.

Pagamenti elettronici

Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos.

Ritenute fiscali

negli appalti

Obbligo del committente di verificare il versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; l’obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno pendenze con l’Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di 3 anni.

Reati fiscali

Attenuazione dell’aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all’applicabilità della confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi.

Aliquote Iva

  • Applicazione dell’aliquota Iva 4% per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità e dell’aliquota Iva al 22% ai corsi di scuola guida, ma senza effetto retroattivo.
  • Riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota Iva sui prodotti compostabili o lavabili degli assorbenti.

Compensazione

crediti non prescritti

Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019.

Tassa

automobilistica

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020.

Certificazione degli

scontrini telematici

Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, sia per la certificazione degli scontrini telematici.

Credito d’imposta

commissioni pagamenti

elettronici

Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con carte e per le transazioni con smartphone.

Rottamazione-ter

Posticipo dal 31.07 al 30.11.2019 del termine per i versamenti della Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali.

Tasso interesse

versamenti

Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 0,1% e il 3%.

Termini presentazione

mod. 730

Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730.

Ravvedimento operoso tributi locali

Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu.

Fattura elettronica

  • Estensione al 2020 dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il 2019, per le prestazioni sanitarie.
  • Utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate; i dati memorizzati sono conservati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Compensazione

dei crediti

Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; introduzione dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la compensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell’importo, fino a € 5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000.

Tariffe

agevolate Tari

Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate.

Lotteria

degli scontrini

Posticipo dell’entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al portale lotteria per l’analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un codice lotteria individuato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate.

Interessi passivi

Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato modificato l’art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i progetti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci.

Impianti fotovoltaici

Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato.

 

Regole VIES dal 2020

In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 D.L. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE 4.12.2018 modifica, con effetto 1.01.2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. In base a tale modifica, dal 1.01.2020, l’iscrizione del soggetto passivo Iva nell’Archivio VIES diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione Iva anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31.12.2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (ad oggi la direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, ancorché medesime regole dovrebbero essere applicabili anche ai servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 effettuati in ambito UE, anche se sul punto sono necessari dei chiarimenti ministeriali) potranno avvenire senza applicazione dell’Iva del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES.

 

Operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia nei confronti

di un soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES

Cessioni di beni con

invio in altro Stato UE

Prestazioni di servizi

di cui all’art. 7-ter

D.P.R. 633/1972

Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES).

Assoggettamento ad Iva in Italia (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore italiano).

Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES.

Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE.

Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993.

Prestazione fuori campo Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo Iva di altro Paese UE).

Operazioni ricevute da soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore

soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese della UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES

Cessioni di beni con

invio da altro Stato UE

e arrivo in Italia

Prestazioni di servizi

di cui all’art. 7-ter

D.P.R. 633/1972

Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES).

Assoggettamento ad Iva nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese UE (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore UE).

Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES.

Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE.

Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge.

Prestazione di servizi soggetta a Iva in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo Iva italiano).

 

 

Cessioni intracomunitarie dal 1.01.2020

Il Consiglio Europeo, il 4.12.2018, ha adottato le “short-term fixes” proposte dalla Commissione Europea nei doc. COM (2017) 566 e doc. COM (2017) 568 del 4.10.2017, che faranno da ponte al passaggio al regime Iva definitivo degli scambi intra-UE, in vigore dal 1.07.2022. Le misure approvate, applicabili dal 1.01.2020, sono state volute dallo stesso Consiglio, che nel doc. n. 14257/16 del 9.11.2016, ha fornito alla Commissione le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di Iva per le operazioni transfrontaliere. In particolare, l’art. 41, c. 1 D.L. 331/1993, implementando nella normativa intera l'art. 138 della Dir. 2006/112/UE (ex. art. 28-quater della VI Dir.) individua i presupposti, oggettivi e soggettivi, necessari al fine di poter qualificare un'operazione di cessione di beni quale cessione intracomunitaria, non imponibile ad Iva.

MODIFICHE

 
  • Semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del “call-off stock”.
  • Riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione Iva delle cessioni intra-unionali di beni.
  • Semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle vendite “a catena”.
  • Semplificazione e armonizzazione delle norme in materia di prova del trasporto nelle cessioni intra-unionali di beni.
     

REQUISITI

 
  • Affinché un'operazione di cessione di beni possa essere configurata quale cessione intracomunitaria non imponibile a Iva è necessario che si verifichi la contemporanea sussistenza di una serie di requisiti. In particolare:
  • deve trattarsi di cessione a titolo oneroso, poichè l’operazione deve avere per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (ossia verso corrispettivo), o di altro diritto reale di godimento sui beni;
  • deve prevedere il trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale sul bene);
  • deve essere effettuata da un soggetto passivo (cedente) identificato ai fini Iva in Italia nei confronti di un soggetto passivo (cessionario) identificato ai fini Iva in un altro Stato membro. Entrambe le parti contraenti devono, quindi, possedere la qualifica di soggetti passivi d’imposta ed essere residenti in diversi Paesi membri della Unione Europea. È quindi importante che il fornitore italiano verifichi che la controparte comunitaria sia in possesso di partita Iva in uno dei Paesi membri (non necessariamente nel Paese membro di stabilimento o in quello di arrivo dei beni). Pertanto, è necessario che sia il fornitore Iva italiano sia il cliente Iva comunitario siano entrambi iscritti nell’archivio VIES (come peraltro ribadito dal nuovo art.138 della Direttiva 2006/112/CE, così come modificato con effetto dal 1.01.2020);
  • il bene ceduto deve essere trasportato o spedito in un altro Stato comunitario, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano eseguito dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.
   
 

Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente; la mancanza di anche uno solo di essi comporta l’applicazione del regime naturale della cessione, ossia l’imponibilità a Iva.

     

PROVA

 

In applicazione dei principi codicistici nazionali (art. 2697 C.C.) e delle sentenze della Corte di Giustizia UE (sent. 27.09.2007, causa C-409/04 e sent. 6.09.2012, causa C-273/11), spetta al cedente, cioè a colui che applica il regime di non imponibilità, provare l’esistenza dei relativi presupposti.

 

Prova di consegna della merce dal 1.01.2020

Tra le modifiche contenute nelle disposizioni europee, particolare rilevanza assume il Regolamento UE 2018/1912, che modifica il Regolamento di esecuzione UE 2011/282, introducendo al suo interno il nuovo articolo 45-bis in tema di prova delle cessioni intracomunitarie, anche perché, rispetto alle altre disposizioni, che necessitano di un apposito provvedimento normativo di recepimento per entrare in vigore, il Regolamento trova immediata e diretta applicazione all’interno di ciascun paese membro dell’UE.

Con riferimento all’ultimo requisito, legato alla movimentazione fisica della merce, si segnala che la Direttiva 2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando, invece, che siano i singoli Paesi membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità. Purché ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario (neutralità dell’imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate). Tuttavia, la normativa domestica (art. 41, c. 1, lett. a D.L. 331/1993) non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato comunitario.

ORIENTAMENTO

AGENZIA

ENTRATE

 
  • L'Agenzia delle Entrate ha considerato validi elementi, per provare l'avvenuta effettuazione della cessione intracomunitaria, i seguenti documenti:
  • la fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993;
  • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie (cioè i modelli lntrastat del cedente);
  • il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
  • la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce;
  • i documenti attestanti gli impegni contrattuali assunti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.
  • L'Amministrazione ha precisato, inoltre, che i citati documenti devono essere conservati entro i limiti temporali dell'attività di accertamento previsti in materia di Iva.
   
 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prova della movimentazione della merce può essere garantita anche da una serie di documenti alternativi al documento di trasporto (CMR controfirmato dal cliente), tra cui una dichiarazione da parte del cessionario corredata da ulteriore "idonea documentazione", al fine di provare l'effettivo trasporto in altro Stato membro dei beni oggetto di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993.

   
 
  • I documenti possono costituire idonee prove dell’avvenuta cessione intracomunitaria dei beni a condizione che:
  • dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati utili a definire
    l'operazione;
  • il contribuente provveda a conservare le fatture di vendita, la documentazione bancaria, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.
     

PRESUNZIONI

DI

SPEDIZIONE

 
  • Il regolamento UE 2018/1912 individua alcune circostanze in cui si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in altro Stato membro, distinguendo tra:
  • cessioni con beni spediti o trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto;
  • cessioni con beni spediti o trasportati dal cessionario o da un terzo per suo conto.
     

TRASPORTO

DEL CEDENTE

 
  • Nell’ipotesi di trasporto da parte del cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, si presume che i beni siano trasportati o spediti dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, se il fornitore, oltre a certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, è in possesso di una delle 2 seguenti tipologie di documentazione:
  • almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall’acquirente (ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere);
 

Prova di consegna della merce dal 1.01.2020

TRASPORTO

DEL CEDENTE

(segue)

 
  • un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciato da operatore economico indipendente dal venditore e dall’acquirente (es. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
  • polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (es.: notaio) che confermino l’arrivo de beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
     

TRASPORTO

DEL

CESSIONARIO

 
  • Nell’ipotesi di trasporto da parte del cessionario, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, ai fini probatori, il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta del soggetto acquirente (rilasciata entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione) che attesti che i beni sono stati spediti/trasportati dall’acquirente stesso o da terzi per suo conto e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.
  • Tale dichiarazione scritta deve indicare la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo, nonché
    l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
   
 
  • Inoltre, il fornitore deve essere in possesso di una delle 2 seguenti tipologie di documentazione:
  • almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall’acquirente (es.: un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere);
  • un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciato da operatore economico, indipendente dal venditore e dall’acquirente (es.: un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
  • polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (es.: notaio) che confermino l’arrivo de beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
     

ASPETTI

OPERATIVI

 
  • Rispetto alle soluzioni indicate dai vari documenti di prassi sopraccitati (risoluzioni nn. 345/2007, 477/2008, 123/2009, 19/2013, 71/2014), quelle fornite dal regolamento comunitario sono più rigide e di difficile applicazione operativa.
  • Infatti, nell’ipotesi in cui il trasporto sia curato dal soggetto cessionario o da un soggetto terzo per suo conto (cd.: cessioni ex-works o franco fabbrica), risulta di difficile applicazione la disposizione che prevede l’obbligo di farsi rilasciare, entro 10 giorni dalla cessione della merce, la dichiarazione del cessionario comunitario che attesta il ricevimento della stessa ma, soprattutto, farsi rilasciare la documentazione relativa al trasporto eseguito dal vettore, posto che quest’ultimo non ha alcun rapporto contrattuale con il cedente nazionale, il quale, di fatto, perde ogni potestà di controllo sulla movimentazione dei beni.

www.studiocavallari.it

 


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