Gennaio 2020 |
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ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE FINO AL 2.03.2020 |
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Mercoledì 15 gennaio |
Imposte dirette |
Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2020. |
Giovedì 16 gennaio |
Imposte dirette |
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
Lunedì 20 gennaio |
Iva |
Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. |
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Imposta di bollo |
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2019. |
Sabato 25 gennaio |
Iva |
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). |
Mercoledì 29 gennaio |
Mod. 770/2019 |
Ravvedimento - I contribuenti che non hanno presentato il modello 770 entro il 31.10.2019 possono regolarizzare la posizione entro oggi, con l’applicazione della sanzione ridotta. |
Venerdì 31 gennaio |
Mod. 730 precompilato |
Spese sanitarie - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31.01 di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016). Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie mediante apposito modello. |
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Iva |
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente. |
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Vendita di beni on line |
Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). |
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Contributo revisori contabili |
Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro. |
La legge di conversione del D.L. 124/2019 contiene numerose disposizioni di contrasto all’evasione. Nello specifico, si segnalano le principali novità. |
Responsabilità amministrativa delle società |
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiano altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria. |
Limiti all’uso del contante |
Riduzione del limite all’uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022. |
Pagamenti elettronici |
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos. |
Ritenute fiscali negli appalti |
Obbligo del committente di verificare il versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; l’obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno pendenze con l’Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di 3 anni. |
Reati fiscali |
Attenuazione dell’aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all’applicabilità della confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi. |
Aliquote Iva |
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Compensazione crediti non prescritti |
Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019. |
Tassa automobilistica |
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020. |
Certificazione degli scontrini telematici |
Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, sia per la certificazione degli scontrini telematici. |
Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici |
Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con carte e per le transazioni con smartphone. |
Rottamazione-ter |
Posticipo dal 31.07 al 30.11.2019 del termine per i versamenti della Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali. |
Tasso interesse versamenti |
Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 0,1% e il 3%. |
Termini presentazione mod. 730 |
Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730. |
Ravvedimento operoso tributi locali |
Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu. |
Fattura elettronica |
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Compensazione dei crediti |
Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; introduzione dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la compensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell’importo, fino a € 5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000. |
Tariffe agevolate Tari |
Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate. |
Lotteria degli scontrini |
Posticipo dell’entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al portale lotteria per l’analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un codice lotteria individuato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate. |
Interessi passivi |
Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato modificato l’art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i progetti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci. |
Impianti fotovoltaici |
Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato. |
In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 D.L. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE 4.12.2018 modifica, con effetto 1.01.2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. In base a tale modifica, dal 1.01.2020, l’iscrizione del soggetto passivo Iva nell’Archivio VIES diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione Iva anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31.12.2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (ad oggi la direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, ancorché medesime regole dovrebbero essere applicabili anche ai servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 effettuati in ambito UE, anche se sul punto sono necessari dei chiarimenti ministeriali) potranno avvenire senza applicazione dell’Iva del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES. |
Operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE |
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Inclusione/esclusione dall’archivio VIES |
Cessioni di beni con invio in altro Stato UE |
Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 |
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Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES). |
Assoggettamento ad Iva in Italia (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore italiano). |
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Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES. |
Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE. |
Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993. |
Prestazione fuori campo Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo Iva di altro Paese UE). |
Operazioni ricevute da soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese della UE |
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Inclusione/esclusione dall’archivio VIES |
Cessioni di beni con invio da altro Stato UE e arrivo in Italia |
Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 |
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Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES). |
Assoggettamento ad Iva nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese UE (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore UE). |
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Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES. |
Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE. |
Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge. |
Prestazione di servizi soggetta a Iva in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo Iva italiano). |
Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l’apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d’acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec. |
INVIO DELLA DICHIARAZIONE |
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Esempio n. 1 |
Esempio di dichiarazione |
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Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%. |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI |
Soggetti obbligati |
Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici. |
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Attività esercitata |
Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. |
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L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. |
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Infortuni |
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Rendita vitalizia |
La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria. |
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Una tantum |
Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%. |
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PREMIO ASSICURATIVO |
Importo |
Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali. |
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Versamento |
Entro il 31.01 di ogni anno. |
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Esenzioni |
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Sanzioni |
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I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31.01.2020, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone TV per l’anno 2020 scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20.12 se è presentata per posta in forma cartacea). |
DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE |
Presunzione |
Dal 2016 vige la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. |
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Superamento della presunzione |
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
Invio telematico |
Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ e della Rai www.canone.rai.it. |
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Invio cartaceo |
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. |
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Pec |
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. |
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Validità |
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e deve essere presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. |
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TERMINE DI PRESENTAZIONE |
Scadenza |
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31.01.2020 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2020. |
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Anticipo dei tempi |
Tuttavia, poiché l’addebito della prima rata del canone TV partirà già dal mese di gennaio 2020, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20.12 per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso. |
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INFORMAZIONI |
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone TV sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai. |
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.11.2019 n. 270 il D.M. 18.10.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità di fruizione del bonus per l’acquisto di smart Tv e decoder. L’agevolazione prevede un contributo fino a € 50,00 a favore delle famiglie con un reddito Isee fino a € 20.000,00, che sarà disponibile dal 18.12.2019 al 31.12.2022. |
AMBITO OGGETTIVO |
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AMBITO SOGGETTIVO |
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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO |
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MODALITÀ DI RECUPERO DELLO SCONTO PRATICATO DAL VENDITORE |
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IN EVIDENZA |
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LETTERE INTENTO PER ESPORTATORI ABITUALI |
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ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE FINO AL 2.03.2020 |
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INTERESSI LEGALI DAL 2020 |
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SANZIONATA LA TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA PUR CON CORRETTA LIQUIDAZIONE IVA |
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NUOVI SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE |
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CORRISPETTIVI TELEMATICI NEL SETTORE AGRICOLO |
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NON EMENDABILE LA DICHIARAZIONE PER ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE |
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TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE E TRASPORTO DEI BENI |
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DICHIARAZIONE IMU/TASI E RAVVEDIMENTO |
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COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI |
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DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A. |
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AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI |
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OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE |
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ARRETRATI BONUS BEBÈ |
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GUIDA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI |
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DENUNCIA DELLE VARIAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI |
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CHIUSURA D’UFFICIO PER PARTITE IVA INATTIVE DA ALMENO 3 ANNI |
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IMU RIDOTTA IN CASO DI AREA INQUINATA |
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LISTE PER LA NOMINA DI COLLEGI SINDACALI O REVISORI |
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REGISTRAZIONE DEI RICAVI DA PARTE DEL COMMERCIALISTA |
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APPROFONDIMENTO |
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La legge di conversione del D.L. 124/2019 contiene numerose disposizioni di contrasto all’evasione. Nello specifico, si segnalano le principali novità. |
Responsabilità amministrativa delle società |
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiano altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria. |
Limiti all’uso del contante |
Riduzione del limite all’uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022. |
Pagamenti elettronici |
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos. |
Ritenute fiscali negli appalti |
Obbligo del committente di verificare il versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; l’obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno pendenze con l’Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di 3 anni. |
Reati fiscali |
Attenuazione dell’aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all’applicabilità della confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi. |
Aliquote Iva |
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Compensazione crediti non prescritti |
Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019. |
Tassa automobilistica |
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020. |
Certificazione degli scontrini telematici |
Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, sia per la certificazione degli scontrini telematici. |
Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici |
Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con carte e per le transazioni con smartphone. |
Rottamazione-ter |
Posticipo dal 31.07 al 30.11.2019 del termine per i versamenti della Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali. |
Tasso interesse versamenti |
Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 0,1% e il 3%. |
Termini presentazione mod. 730 |
Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730. |
Ravvedimento operoso tributi locali |
Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu. |
Fattura elettronica |
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Compensazione dei crediti |
Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; introduzione dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la compensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell’importo, fino a € 5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000. |
Tariffe agevolate Tari |
Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate. |
Lotteria degli scontrini |
Posticipo dell’entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al portale lotteria per l’analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un codice lotteria individuato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate. |
Interessi passivi |
Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato modificato l’art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i progetti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci. |
Impianti fotovoltaici |
Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato. |
In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 D.L. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE 4.12.2018 modifica, con effetto 1.01.2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. In base a tale modifica, dal 1.01.2020, l’iscrizione del soggetto passivo Iva nell’Archivio VIES diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione Iva anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31.12.2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (ad oggi la direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, ancorché medesime regole dovrebbero essere applicabili anche ai servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 effettuati in ambito UE, anche se sul punto sono necessari dei chiarimenti ministeriali) potranno avvenire senza applicazione dell’Iva del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES. |
Operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE |
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Inclusione/esclusione dall’archivio VIES |
Cessioni di beni con invio in altro Stato UE |
Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 |
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Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES). |
Assoggettamento ad Iva in Italia (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore italiano). |
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Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES. |
Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE. |
Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993. |
Prestazione fuori campo Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo Iva di altro Paese UE). |
Operazioni ricevute da soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese della UE |
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Inclusione/esclusione dall’archivio VIES |
Cessioni di beni con invio da altro Stato UE e arrivo in Italia |
Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 |
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Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES). |
Assoggettamento ad Iva nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese UE (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore UE). |
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Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES. |
Soggetto passivo Iva in Italia iscritto nell’archivio VIES, così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE. |
Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge. |
Prestazione di servizi soggetta a Iva in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo Iva italiano). |
Il Consiglio Europeo, il 4.12.2018, ha adottato le “short-term fixes” proposte dalla Commissione Europea nei doc. COM (2017) 566 e doc. COM (2017) 568 del 4.10.2017, che faranno da ponte al passaggio al regime Iva definitivo degli scambi intra-UE, in vigore dal 1.07.2022. Le misure approvate, applicabili dal 1.01.2020, sono state volute dallo stesso Consiglio, che nel doc. n. 14257/16 del 9.11.2016, ha fornito alla Commissione le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di Iva per le operazioni transfrontaliere. In particolare, l’art. 41, c. 1 D.L. 331/1993, implementando nella normativa intera l'art. 138 della Dir. 2006/112/UE (ex. art. 28-quater della VI Dir.) individua i presupposti, oggettivi e soggettivi, necessari al fine di poter qualificare un'operazione di cessione di beni quale cessione intracomunitaria, non imponibile ad Iva. |
MODIFICHE |
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REQUISITI |
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Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente; la mancanza di anche uno solo di essi comporta l’applicazione del regime naturale della cessione, ossia l’imponibilità a Iva. |
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PROVA |
In applicazione dei principi codicistici nazionali (art. 2697 C.C.) e delle sentenze della Corte di Giustizia UE (sent. 27.09.2007, causa C-409/04 e sent. 6.09.2012, causa C-273/11), spetta al cedente, cioè a colui che applica il regime di non imponibilità, provare l’esistenza dei relativi presupposti. |
Tra le modifiche contenute nelle disposizioni europee, particolare rilevanza assume il Regolamento UE 2018/1912, che modifica il Regolamento di esecuzione UE 2011/282, introducendo al suo interno il nuovo articolo 45-bis in tema di prova delle cessioni intracomunitarie, anche perché, rispetto alle altre disposizioni, che necessitano di un apposito provvedimento normativo di recepimento per entrare in vigore, il Regolamento trova immediata e diretta applicazione all’interno di ciascun paese membro dell’UE. Con riferimento all’ultimo requisito, legato alla movimentazione fisica della merce, si segnala che la Direttiva 2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando, invece, che siano i singoli Paesi membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità. Purché ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario (neutralità dell’imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate). Tuttavia, la normativa domestica (art. 41, c. 1, lett. a D.L. 331/1993) non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato comunitario. |
ORIENTAMENTO AGENZIA ENTRATE |
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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prova della movimentazione della merce può essere garantita anche da una serie di documenti alternativi al documento di trasporto (CMR controfirmato dal cliente), tra cui una dichiarazione da parte del cessionario corredata da ulteriore "idonea documentazione", al fine di provare l'effettivo trasporto in altro Stato membro dei beni oggetto di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993. |
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PRESUNZIONI DI SPEDIZIONE |
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TRASPORTO DEL CEDENTE |
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TRASPORTO DEL CEDENTE (segue) |
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TRASPORTO DEL CESSIONARIO |
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ASPETTI OPERATIVI |
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