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IN EVIDENZA |
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APPROFONDIMENTI |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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NON SOLO IMPRESA |
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AGEVOLAZIONI |
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SCADENZARIO |
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IN EVIDENZA |
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PROROGA VALIDITÀ DELEGHE AGLI INTERMEDIARI PER LA FATTURA ELETTRONICA |
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NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE |
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DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI |
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VERSAMENTO IMPOSTE DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA |
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COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE |
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ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER GUANTI IN LATTICE |
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VERSAMENTI CON MODELLO F24 |
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PROVE DELLA CRISI PER L’OMESSO VERSAMENTO IVA |
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SANZIONI PER IRREGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ |
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FALSE |
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CIG COVID |
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PORTALE ENEA PER ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA |
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DA COSTRUIRE |
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PROFESSIONISTI ESCLUSI DALLA CONSULENZA ALLE IMPRESE AGRICOLE |
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RESPONSABILITÀ PENALE PER EVASIONE IVA |
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A DISTANZA |
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SEGRETO PROFESSIONALE E ISPEZIONE FISCALE |
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MORATORIA PRESTITI FINO AL 31.03.2021 |
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APPROFONDIMENTO |
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L’Agenzia delle Entrate (provvedimento 28.02.2020, poi modificato dal Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020) ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml (versione 1.6.1) che sostituiscono, con decorrenza 1.01.2021, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5). Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetta le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti. Pertanto, soltanto a partire dal 1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato. L’utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema di Interscambio. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, sembra ragionevole ritenere che le nuove specifiche tecniche si applichino anche a tale adempimento. Infine, il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28.02.2021. |
FATTURA DIFFERITA |
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OPERAZIONI CON L’ESTERO |
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REVERSE CHARGE OPERAZIONI CON L’ESTERO |
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Il 1.01.2021 termina il periodo di transizione con l'Unione Europea e il Regno Unito gestirà un confine esterno come nazione sovrana. Ciò significa che saranno effettuati controlli sulla circolazione delle merci tra la Gran Bretagna e UE. Per concedere all'industria tempo extra per prendere le disposizioni necessarie, il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre i nuovi controlli alle frontiere in 3 fasi (gennaio, aprile e luglio 2021), fino al 1.07.2021 in modo da poter stipulare i necessari accordi. Sarà necessario possedere un numero EORI per l’effettuazione delle operazioni doganali. |
FASE 1 GENNAIO 2021 |
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Il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un codice EORI, da indicare nella casella 2 del DAU. |
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FASE 2 APRILE 2021 |
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FASE 3 LUGLIO 2021 |
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Il D.L. 137/2020 è stato convertito in legge, accorpando tutti e 4 i decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi tre (D.L. 149/2020, D.L. 154/2020, D.L. 157/2020), dei quali sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza. Rispetto alla versione originaria non mancano le novità, tra cui: un rimborso del 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione agli inquilini in difficoltà; la possibilità di pagare in 4 quote la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30.04; la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti. |
CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE |
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DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ |
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Fiscalmente irrilevanti tutte le somme (contributi e indennità di qualsiasi natura) ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, dagli esercenti attività di impresa, arte o professione nonché dai lavoratori autonomi. |
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2° ACCONTO 2020 ANCHE A RATE |
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EQUO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SUPERBONUS |
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Deve essere applicata la disciplina in materia di equo compenso ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso del cliente al Superbonus 110% (il professionista abilitato assevera la regolarità degli interventi e attesta la congruità delle spese sostenute) e altri benefici fruibili, in alternativa, sotto forma di cessione del credito corrispondente o di sconto del corrispettivo. |
ESENZIONE COSAP E TOSAP |
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PROCEDURE DI SOVRA-INDEBITAMENTO PER IMPRESE E CONSUMATORI |
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SEQUESTRI E PIGNORAMENTI TERRITORI TERREMOTATI CENTRO ITALIA |
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CREDITO D’IMPOSTA MUSICA E SPETTACOLI DAL VIVO |
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739/2020 sono state definite, tra l’altro, le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per:
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei suddetti crediti d’imposta è inviata dal 13.07.2020 al 31.12.2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero avvalendosi di un intermediario. Con provvedimento 14.12.2020 sono approvati il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, utilizzabile dalla medesima data. |
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Il D. Lgs. 14/2019 non solo ha abbassato le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle S.r.l., ma ha anche ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l’obbligo. I nuovi valori, per i quali al superamento di uno solo di essi per 2 esercizi consecutivi scatta l’obbligo di nomina, sono i seguenti:
L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l’organo di controllo. Il termine entro cui provvedere, inizialmente fissato al 16.12.2019 e successivamente prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019, è stato ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio 2021. Il Ministero dell’Economia ha precisato che tale differimento non consente la revoca per giusta causa dell’organo già nominato nel rispetto delle precedenti scadenze. |
OBBLIGHI PER MODIFICA DEI LIMITI |
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Termine per la nomina dell’organo di controllo |
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Verifica superamento limiti |
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EFFETTI DEI DIFFERIMENTI |
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Nomina non ancora avvenuta |
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Si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo di cui all’art. 2477 C.C. entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. |
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Nomina già effettuata |
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Credito d’imposta per aumenti di capitale delle medie imprese |
L’art. 26 D.L. 34/2020 ha previsto che, per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, di una o più società, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1.01.2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Beneficiari |
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Autorizzazione UE |
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L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. |
REQUISITI |
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Ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso di fruizione della misura prevista per l’emissione di obbligazioni o titoli di debito, e fino a 50 milioni di euro1. |
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Riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%1, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. |
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CREDITO D’IMPOSTA PER SOCIO |
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Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, spetta un credito d’imposta pari al 20%. |
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L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell’importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. |
CREDITO D’IMPOSTA PER SOCIETÀ |
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Alle società, che soddisfano le condizioni previste è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al:
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Decadenza |
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La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. |
Nota1 |
Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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Autocertificazione investimenti in beni strumentali entro fine anno |
Ai fini del nuovo credito di imposta per investimenti in beni strumentali (Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica) si ricorda che il perfezionamento entro il 31.12. della perizia asseverata/attestazione del tecnico o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (quest’ultima per i beni di importo inferiore a € 300.000,00) e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa, inviando (ad esempio) la perizia asseverata e/o la autocertificazione in plico raccomandato senza busta oppure tramite Pec per poterne beneficiare nell’esercizio di interconnessione del bene. Diversamente il credito d’imposta sarà fruito nell’esercizio in cui i requisiti documentali sono soddisfatti. Si propone la traccia di un fac-simile di autocertificazione, da adattare alle diverse circostanze. |
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Il sottoscritto ............................., nato a .......................... (......), il ..................., residente a ..................... (......), in via ................., n. ...... in qualità di legale rappresentante della società .............................., con sede in .................... (......), via ............................, n. ...... C.F. e P. Iva ................................., carta identità n. .......................... rilasciata da ......................... in data ...................... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi visti:
premesso:
attesta che il bene in valutazione: PRODUTTORE: ....................................................... MODELLO: ..................................... MATRICOLA: ..................................................... DESCRIZIONE: ................................................................................................................................................................................................ Acquisito dall’azienda: AZIENDA ACQUIRENTE: RAGIONE SOCIALE ……………....................... SEDE: Indirizzo 1 ........................... Indirizzo 2 ......................... SITO DI MESSA IN FUNZIONE: Indirizzo 3 ..................................... REPARTO: Produzione ..................................... così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data .................................. (che si assume come data di validazione della configurazione, delle dotazioni e dello stato dell’arte del bene in esame) possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della L. 11.12.2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’art. 7-novies del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18. RIENTRA tra quelli elencati dall’art. 1, e precisamente: ALLEGATO A ¨ Gruppo I ¨ 12 voci+R 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10 ¨ 11 ¨ 12 ¨ 13 ¨ (Revamping) SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI
SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI ULTERIORI (almeno 2 di 3)
Il bene è stato MESSO IN FUNZIONE il ........................ Il bene è stato INTERCONNESSO NEL ¨ 2020 ¨ 2021 L’INTERCONNESSIONE è stata verificata in data ................... Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di €: ...................... Attesta inoltre di sottoscrivere la presente autocertificazione confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.
Data e luogo ....................., ............................... Firma ..........................................
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Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata |
Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività. |
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del redito di impresa vige il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l’onere della prova dell’inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare la corretta imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente. L’art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi egli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell’esercizio precedente. |
Esempio |
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Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione |
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Chiamaci ! |
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Riconciliazione saldi bancari al 31.12
I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo. Alla chiusura dell’esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall’estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate ma non contabilizzate dalla banca o dall’azienda, devono risultare da un prospetto. |
Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta
Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l’apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d’acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec. |
INVIO DELLA DICHIARAZIONE |
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Esempio n. 1 |
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Esempio di dichiarazione |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
L’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi rese a esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell’imposta. L’effettuazione di operazioni senza addebito dell’imposta, oltre il limite del plafond disponibile, determina l’applicazione, nei confronti del cessionario/committente, della sanzione dal 100% al 200% dell’Iva, oltre al recupero dell’imposta non assolta e degli interessi (art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997). Le procedure utilizzabili per regolarizzare lo “splafonamento” (risoluzione 6.02.2017, n. 16/E) prevedono anche la possibilità di emettere un’autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Tale fattura va emessa in formato elettronico, da trasmettere al SdI. Qualora sia il fornitore dell’esportatore ad emettere fatture non imponibili oltre il limite indicato nella dichiarazione di intento, è possibile ritenere che le sanzioni e i relativi interessi siano dovuti dal fornitore stesso. In tal caso è consigliabile coordinarsi con l’esportatore abituale al fine di evitare ulteriori errori rischiando di pagare più di quanto sarebbe previsto per la regolarizzazione. |
STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE |
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L’esportatore abituale può acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento (plafond), al fine di attenuare la formazione di un credito Iva strutturale. |
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SPLAFONAMENTO E SANZIONI |
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Acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’Iva oltre il limite del plafond disponibile. |
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Qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al recupero dell’imposta non assolta e degli interessi. |
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ADEMPIMENTI PER L’ESPORTATORE ABITUALE |
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AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
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Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L’art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, mentre, il “regime forfetario” rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. |
CONTRIBUENTI |
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ATTIVITÀ ESERCITATA |
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LIMITE DI RICAVI O COMPENSI (anno precedente) |
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REGIME CONTABILE “NATURALE” |
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persone
commerciali |
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Prestazioni di servizi |
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Fino a € 400.000,00 |
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Semplificato |
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Altre attività |
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Fino a € 700.000,00 |
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e professioni |
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Qualsiasi |
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individuali
persone
commerciali |
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Prestazioni di servizi |
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Oltre € 400.000,00 |
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Ordinario |
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Altre attività |
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Oltre € 700.000,00 |
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commerciali |
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Qualsiasi attività |
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Nessun limite di ricavi |
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Con crescente frequenza le società attribuiscono agli amministratori, oltre al compenso ordinario fissato dall’atto costitutivo o da successive delibere assembleari, un trattamento di fine mandato correlato alla cessazione del rapporto. L’art. 105, c. 4 del Tuir consente, in ordine alla determinazione del reddito d’impresa, la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, c. 2, lett. c-bis dello stesso Tuir, ossia le indennità dovute “in relazione agli uffici di amministratore”. |
PRINCIPIO GENERALE DI DEDUCIBILITÀ
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Accantonamenti di quiescenza e previdenza. |
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Deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio. |
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In conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro tra le parti. |
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Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione. |
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La disposizione dell’art. 105, c. 1 Tuir, che prevede la deducibilità delle quote “maturate” nell’esercizio, vale anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto [art. 17, c. 1, lett. c) Tuir] percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. |
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DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTO AL FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATORI
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Criterio di competenza |
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Criterio di cassa |
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Secondo la norma di comportamento ADC Milano n. 125, in assenza delle condizioni prescritte dall’art. 17 c. 1 lett. c) Tuir, qualora cioé non ricorra la data certa anteriore all’inizio del rapporto, la deducibilità del TFM seguirebbe le regole previste dall’art. 95, c. 5 Tuir: i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (risoluzione 211/E/2008). |
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PARAMETRI |
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La misura dell’accantonamento può essere stabilita sia in termini percentuali sia in valore assoluto; nel caso delle società a responsabilità limitata, dove il mandato è generalmente conferito a tempo indeterminato, la misura dell’accantonamento può essere stabilita in termini percentuali del compenso annuo.
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PROCEDURA |
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Esempio n. 1 |
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Scritture contabili - Trattamento di fine rapporto (senza accensione di polizza assicurativa) |
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31.12.n |
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E B 7 |
P B 1 |
Trattamento fine mandato per amministratori |
a |
Fondo trattamento di fine mandato amministratori |
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1.000,00 |
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Accantonamento quota trattamento fine mandato. |
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5.01.n+10 |
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P B 1 |
P D 14 |
Fondo trattamento di fine mandato amministratori |
a |
Amministratori c/compensi |
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10.000,00 |
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Liquidazione all’amministratore dell’indennità accantonata. |
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5.01.n+10 |
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Diversi |
a |
Diversi |
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P D 14 |
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Amministratori c/compensi |
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10.000,00 |
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E B 7 |
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Contributo gestione separata (2/3) |
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2.282,00 |
12.282,00 |
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P D 13 |
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a |
Inps gestione separata |
3.423,00 |
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P D 12 |
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a |
Ritenute Irpef lavoratori autonomi |
1.771,80 |
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P C IV 1 |
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a |
Banca c/c ordinario |
7.087,20 |
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Corresponsione dell’indennità all’amministratore con applicazione della ritenuta del 20%, al netto del contributo previdenziale (gestione separata) del 34,23% (1/3). |
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Esempio n. 2 |
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Fac-simile stralcio di delibera assembleare per società di capitali (con eventuale stipula di polizza assicurativa) |
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L’Assemblea delibera (“all’unanimità” oppure “a maggioranza”) di fissare un’indennità, da riconoscere a ciascun componente del Consiglio di amministrazione all’atto della cessazione del rapporto con la Società. L’indennità, qualificata di “fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, è predeterminata nell’entità e nelle modalità di corresponsione secondo i seguenti criteri. ... omissis ... |
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Tavola |
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Tassazione rinuncia TFM |
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Rimborso dell’accisa per i consumi di gasolio nell’autotrasporto |
Il recupero dell’accisa sul gasolio per l’autotrazione spetta agli esercenti l’attività di trasporto merci, per conto proprio o per conto terzi, con automezzi di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sono esclusi gli automezzi di categoria Euro 2 o inferiori. Mediante l’istanza trimestrale, che riveste natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impresa attesta che il gasolio consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il “credito accisa” può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito, con utilizzo del codice tributo 6740 e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione. Per ottenere il credito occorre presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane competente per territorio a cadenza trimestrale, corredata da copie dei titoli di possesso (carta di circolazione) dei mezzi e carta di identità del firmatario (non devono essere allegate le fatture di acquisto del carburante). La richiesta di rimborso dell’accisa ha cadenza trimestrale. |
SOGGETTI AVENTI DIRITTO |
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Gli automezzi e autoveicoli agevolati, utilizzati da parte di tutti i soggetti beneficiari, possono essere posseduti a titolo di proprietà, locati con facoltà di acquisto (leasing) o locati senza conducente. |
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REDAZIONE DELLA DOMANDA |
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TERMINI DI PRESENTAZIONE |
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Termine non perentorio |
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Presentazione tardiva |
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In tale evenienza il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo, per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. |
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NON SOLO IMPRESA |
La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, attraverso le estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali). Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’inizio della lotteria era previsto originariamente al 1.07.2020, ma è stato differito dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) al 1.01.2021. Il decreto Milleproroghe, ancora in discussione, sembra prorogare la decorrenza dal 1.02.2021. |
FUNZIONAMENTO |
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Chi si registra sull’area riservata del Portale Lotteria, inoltre, può controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agenzia delle Entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita. |
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Nota bene |
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Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, ecc.). |
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AMBITO APPLICATIVO |
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Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. |
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Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. |
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Nella fase di avvio non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). |
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Inoltre, non partecipano alla lotteria degli scontrini gli ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali. |
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ADEMPIMENTI CEDENTE |
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Il cedente, al fine di consentire al cliente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione. |
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La configurazione del registratore deve essere aggiornata alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2020. |
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L’esercente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate anche l’eventuale operazione di reso o annullo dell’operazione originaria, relativo ai documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. |
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I documenti successivamente oggetto di reso o annullo non danno diritto ai premi (l’estrazione di un codice lotteria abbinato a uno di tali documenti è considerata nulla). |
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La trasmissione dei dati dell’operazione è effettuata secondo le modalità previste dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.10.2019, n. 739122. |
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Misure premiali per pagamenti elettronici (cashback)
Con D.M. 24.11.2020 il Ministero dell’Economia, in applicazione dell'art. 1, cc. 288-290 L. 160/2019, ha disciplinato le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici. Gli aderenti possono partecipare e visualizzare la graduatoria mediante l’applicazione APP IO. Sul sito istituzionale https://io.italia.it/cashback/ sono disponibili l'applicazione e le Faq. |
RIMBORSO CASHBACK |
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Riconoscimento |
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Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici. |
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Periodi |
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Numero minimo transazioni |
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Per ciascuno dei periodi citati accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. |
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Misura |
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Erogazione |
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I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. |
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RIMBORSO CASHBACK NEL PERIODO SPERIMENTALE |
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Periodo |
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Compatibilmente con la piena operatività delle convenzioni, le disposizioni si applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo compreso tra l'8.12.2020 e il 31.12.2020. |
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Numero minimo transazioni |
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Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. |
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Misura |
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Erogazione |
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Il rimborso è erogato nel mese di febbraio 2021. |
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RIMBORSO SPECIALE |
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Misura |
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Fermo restando il rimborso a regime e il rimborso nella fase sperimentale, ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi citati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, è attribuito un rimborso speciale pari a € 1.500,00.
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A parità di numero di transazioni effettuate, è prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. |
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Erogazione |
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I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. |
Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2021
Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l’obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L’Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all’assicurazione in corso e all’oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall’Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi. Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l’istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente e fino al termine di presentazione dell’autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall’Istituto. |
MODELLO 20SM |
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È inviato alle aziende entro il 31.12 di ogni anno tramite Pec. |
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Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, l’istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 29.02 (salvo Covid). |
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RICORSO ON LINE |
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Alla sede territoriale Inail |
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Al presidente dell’Inail |
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Il ricorso deve essere indirizzato tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall’Inail. |
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Termini |
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BASI DI CALCOLO DEI PREMI
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RIDUZIONE DEL PRESUNTO |
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In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l’anno 2021, con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. |
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Quote albo autotrasportatori 2021
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2020 devono corrispondere per l’anno 2021, pena la sospensione dell’iscrizione all’Albo. La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2020. |
QUOTE DA VERSARE PER L’ANNO 2021 |
1. |
Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: |
€ |
30,00 |
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2. |
Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto. |
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a. |
Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 2 a 5: |
€ |
5,16 |
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b. |
Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 6 a 10: |
€ |
10,33 |
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c. |
Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 11 a 50: |
€ |
25,82 |
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d. |
Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 51 a 100: |
€ |
103,29 |
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e. |
Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 101 a 200: |
€ |
258,23 |
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f. |
Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli superiore a 200: |
€ |
516,46 |
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3. |
Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare. |
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a. |
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg: |
€ |
5,16 |
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b. |
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg: |
€ |
7,75 |
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c. |
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg: |
€ |
10,33 |
TERMINI DI PAGAMENTO |
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RICEVUTA DI VERSAMENTO |
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Tavola |
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Fac simile ricevuta di versamento on line |
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Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%. |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI |
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Soggetti obbligati |
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Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici. |
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Dal 1.01.2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive. |
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Attività esercitata |
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Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. |
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L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. |
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Infortuni |
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Rendita vitalizia |
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La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria. |
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Una tantum |
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Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%. |
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PREMIO ASSICURATIVO |
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Importo |
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Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali. |
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Versamento |
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Entro il 31.01 di ogni anno. |
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Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente. |
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Esenzioni |
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Sanzioni |
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AGEVOLAZIONI |
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Sulla G.U. n. 297 del 30.11.2020, è apparso il comunicato dell’Inail di avviso pubblico ISI 2020, finalizzato all’erogazione di finanziamenti per le imprese che realizzino progetti per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando è stato emanato per effetto dell’art. 95, c. 6-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19.07.2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. L’Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali. Il Bando ISI 2020 mira a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2020, entro il 26.02.2021. Le risorse totali con l’avviso 2020, pari a € 211.226.450, vengono ripartite su base regionale e per aree di intervento. Lo scopo è comune: migliorare le condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore. |
OBIETTIVO |
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Attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
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L’obiettivo è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
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PROGETTI AMMESSI |
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Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'Inail utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 8, c. 15 D.L. 31.05.2010, n. 78, pari a € 200 milioni. |
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RISORSE DESTINATE AI FINANZIAMENTI |
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Venerdì 1 gennaio |
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Contabilità di magazzino |
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Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2018 e 2019, i seguenti limiti:
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Corrispettivi telematici |
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Entrata in vigore - A decorrere dal 1.01.2021 anche i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione (art. 17 D.L. 119/2018). |
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Iva |
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Fattura elettronica - Dal 1.01.2021 devono essere utilizzate le nuove specifiche tecniche per gestire i flussi di fatturazione elettronica verso Sdi. |
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Sistema tessera sanitaria |
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Spese mediche e veterinarie - Dal 1.01.2021 dovrà essere effettuata con cadenza mensile la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie (D.M. 19.10.2020). |
Domenica1 10 gennaio |
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Previdenza |
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Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2020. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2020. |
Giovedì 14 gennaio |
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Contributo a fondo perduto |
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Centri storici - Fino al 14.01.2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall’emergenza “Covid 19”. |
Venerdì 15 gennaio |
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Imposte dirette |
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Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2021. |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Contributo a fondo perduto |
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Richiesta - Fino al 15.01.2021 i titolari di partita Iva potranno inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”. |
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Inps |
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Sgravio edili - Termine di invio delle domande all’Inps per l’applicazione della riduzione contributiva 2020 (Circ. Inps 110/2020). |
Sabato1 16 gennaio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2020. |
Principali adempimenti mese di gennaio 2021 (segue) |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato1 16 gennaio (segue) |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2020. |
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Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 1ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). |
Mercoledì 20 gennaio |
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Iva |
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Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2020. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2020. Le imprese che, in riferimento al 2020, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 2.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale. A partire dalle dichiarazioni del contributo ambientale per l’anno 2020 la soglia di esenzione è elevata a € 100,00 per materiale (guida Conai 2020). |
Lunedì 25 gennaio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. |
Venerdì 29 gennaio |
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Imposte dirette |
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Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2020. |
Sabato1 30 gennaio |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Domenica1 31 gennaio |
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Sospensione Covid-19 |
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Cartelle, avvisi di addebito e accertamento - Entro il 31.01.2021 deve essere effettuato il pagamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dall’8.03 al 31.12.2020 sospesi per Covid-19 fino al 31.12.2020 (D.L. 129/2020). |
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Iva |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente. |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2020 e non restituiti. |
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Mod. 730 precompilato |
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Spese sanitarie - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2020 con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016). Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie mediante apposito modello. |
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Vendita di beni on line |
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Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). |
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Imposta di bollo virtuale |
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Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento. |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica1 31 gennaio |
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Imposta sulla pubblicità |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Inail |
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Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2021. |
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Collocamento obbligatorio |
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Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999). |
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Lavoratori somministrati |
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Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015). |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Concessioni governative |
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Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale. |
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Catasto Terreni |
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Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. |
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Variazioni colturali |
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Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2020. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). |
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Contributo revisori contabili |
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Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro. |
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Erogazioni liberali alla cultura |
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Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta. |
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Auto- trasporto |
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Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2020. |
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Tasse Auto-mobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2020 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. |
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Canone RAI |
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Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2020 al 31.01.2021 esonera dal pagamento per l’intero anno 2021. |
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Moratoria finanziamenti PMI |
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Richiesta - è consentito alle Micro e alle Piccole e Medie Imprese, beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia e non già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31.01.2021 (Comunicato Invitalia 13.10.2020). |
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Titoli abilitativi edilizi |
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Proroga - Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31.01.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1.08.2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 125/2020 (4.12.2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla predetta disciplina (art. 103 D.L. 18/2020 come modificato dalla L. 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020). |
Nota1 |
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Chiama lo 049 613584