Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Maggio 2020 e Agevolazioni anti crisi

SOMMARIO

 

 

 

 

Sanificazione ambienti - Credito d'imposta Covid - Acquisto dispositivi di protezione

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di maggio 2020

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Pag. 2

  1. Sospensione dei termini per enti impositori e agente riscossione

Pag. 6

  1. Altre disposizioni fiscali da Decreto Liquidità

Pag. 7

  1. Check list raccolta dati per Modello Redditi

Pag. 8

  1. Registratore telematico durante la sospensione dell’attività

Pag. 10

  1. Richiesta di moratoria straordinaria dei prestiti alle imprese

Pag. 11

  1. Moratoria ABI estesa al 2020

Pag. 12

  1. Fondo di garanzia per le PMI nel Decreto Liquidità

Pag. 13

  1. Garanzia SACE nel Decreto Liquidità

Pag. 14

  1. Fondo mutui “prima casa” per autonomi e professionisti

Pag. 15

  1. Credito d’imposta su canoni di locazione dei negozi

Pag. 16

 

In evidenza

RIPARTENZA

DELLE

ATTIVITÀ

PRODUTTIVE

 

  • Il D.P.C.M. del 26.04.2020 prevede che dal 4.05.2020 riapriranno le manifatture, le costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale, compreso il settore tessile, la moda, l’automotive, il vetro, l’industria estrattiva, la fabbricazione di mobili, ecc; già dal 27.04 saranno possibili le attività propedeutiche.
  • Le attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle già autorizzate (generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati), restano sospese fino al 18.05, così come i mercati. Non riapriranno il 4.05 parrucchieri, barbieri ed estetiste, così come bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ma è consentita la ristorazione con consegna a domicilio; diviene possibile quella con asporto, con l’obbligo di rimanere a distanza di un metro, di non consumare i prodotti nei locali e di non sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi.

ATTIVITÀ

DI PULIZIA

E ATTIVITÀ

DI SANIFICAZIONE

 

  • Per lo svolgimento dell'attività di pulizia e disinfezione non è richiesto alcun tipo di requisito professionale abilitante ma solo i requisiti morali e di capacità finanziaria (consistenti nel disporre di un conto corrente).
  • Le attività di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, invece, richiedono il possesso di specifici requisiti professionali abilitanti (particolari titoli di studio o esperienza pregressa).
  • Rientrano tutte nel gruppo di codici ATECO 81.2, ma solo le prime possono essere avviate senza particolari requisiti.

Crediti d’imposta da Covid-19

Il D.L. 18/2020 dispone misure economiche finalizzate a contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sotto forma di crediti d’imposta ed incentivi fiscali. Se ne riassumono i principali a favore di lavoratori e datori di lavoro.

 

PREMIO AI

LAVORATORI

DIPENDENTI

 

Beneficiari

 

Titolari di redditi di lavoro spetta un premio per il mese di marzo 2020.

 

 

 

 

 

Requisiti

 

I lavoratori dipendenti devono possedere un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000.

 

 

 

 

 

Premio

 

  • Il premio è pari a € 100, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
  • Il premio non concorre alla formazione del reddito.

 

 

 

 

 

Modalità

di

erogazione

 

  • I sostituti d’imposta riconoscono il premio, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  • I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante modello F24 (codice tributo 1699 per mod. F24 e 169E per mod. F24 EP).

 

 

 

 

 

INCENTIVI

FISCALI

PER

EROGAZIONI LIBERALI

PER

CORONAVIRUS

 

Persone

fisiche

 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
€ 30.000
.

 

 

 

 

 

Persone

giuridiche

 

  • Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 L. 133/1999.
  • Le predette erogazioni:
  • sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte;
  • non sono soggette all’imposta sulle donazioni;
  • non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, quindi, non sono considerate quali ricavi nè plusvalenze rilevanti fiscalmente.

 

 

 

 

 

Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

 

 

 

 

 

Valorizzazione

delle

erogazioni

 

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.

 

 

 

 

 

  • L’importo, pertanto, è quantificato in base a:
  • valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 Tuir). Se il valore del bene è superiore a € 30.000, ovvero nel caso in cui sia impossibile desumere il valore del bene sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che ne attesti il valore (di data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene);
  • residuo valore fiscale all’atto del trasferimento, nel caso di bene strumentale;
  • minore valore tra quello normale e quello determinato per le rimanenze (art. 92 Tuir), se l’erogazione riguarda beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa [art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir].

 

 

 

 

 

Documentazione

 

  • L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto, contenente la dichiarazione del donatore in merito alla descrizione analitica dei beni donati con l’indicazione del relativo valore, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario contenente l’impegno a utilizzare direttamente i beni per il perseguimento delle finalità per il quale è stata effettuata.
  • Qualora sia richiesta una perizia giurata di stima, al destinatario dell’erogazione deve esserne consegnata una copia.

Acquisti di dispositivi di protezione

Molte imprese, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno effettuato acquisti di dispositivi per proteggere i lavoratori e limitare il rischio di contagio.

Per incentivare l’acquisto di questi beni è stata prevista l’attribuzione di un credito di imposta, rapportato all’ammontare di spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione orizzontale.

 

DISPOSITIVI

DI

PROTEZIONE

INDIVIDUALE

 

  • Si definisce “dispositivo di protezione individuale” qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81).
  • I dispositivi di protezione individuale idonei a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 sono, ad esempio:
  • mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3;
  • mascherine con valvola;
  • guanti;
  • visiere di protezione e occhiali protettivi;
  • tute di protezione e calzari;
  • detergenti mani;
  • disinfettanti.
  • Sono, invece, dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale le barriere e i pannelli protettivi.

 

 

 

TRATTAMENTO

FISCALE

 

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale, l’Iva è detraibile e il costo è deducibile per le imprese che applicano il regime ordinario (e che, quindi, detraggono l’Iva con il meccanismo Iva da Iva).

 

 

 

TRATTAMENTO

CONTABILE

 

  • I dispositivi di protezione individuali rientrano nella categoria dei materiali di consumo.
  • Le spese devono, quindi, essere imputate tra i costi della produzione nella voce “B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”.
  • I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce B7.
  • Come precisato nel principio contabile OIC 12, sono ricompresi in questa voce anche i costi per acquisti destinati al personale.

 

 

 

CREDITO

D’IMPOSTA

 

  • Il D.L. 17.03.2020, n. 18, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ha previsto l’attribuzione di un credito di imposta, per il periodo di imposta 2020, in misura pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.

 

Il D.L. 8.04.2020, n. 23, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio dal virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, ha previsto l’applicazione del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 

  • È prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
 

Principali adempimenti mese di maggio 2020

Emergenza

Coronavirus

  • L’art. 18 del D.L. 8.04.2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8.04.2020, n. 94, prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 relativi a:
  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • Iva;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
  1. di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a € 50 milioni;
  2. di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a € 50 milioni). Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dall’ammontare dell’anno precedente di ricavi e compensi;
  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019.
  • I versamenti di ritenute, trattenute, contributi e premi sono sospesi anche per gli enti non commerciali (compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
  • Riportiamo le scadenze ordinarie, rinviando alla circolare speciale n. 31/2020 e ai successivi approfondimenti, per una panoramica più completa degli slittamenti.

--

Sabato1-2

16 maggio

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per  operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”).

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2019/2020.

 

Mercoledì

20 maggio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2020.

 

Note

1.

Termini soggetti alle sospensioni e slittamenti previsti dal D.L. “Cura Italia” (D.L. 18/2020) e dal D.L. “Liquidità” (D.L. 23/2020).

2.

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

 

 

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

 

Tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62), nonché la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61).

Tavola n. 1

 

Nuove scadenze per Covid-19

 

 

 

 

Adempimento

Soggetti interessati

Scadenze

Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.).

Tutti i contribuenti.

Prorogati al 20.03.2020, ma si considerano tempestivi se eseguiti entro il 16.04.2020.

Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Rinvio al 31.03.2020 (senza sanzioni trasmissioni CU fino al 30.04.2020).

  • Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Soggetti di particolari settori1.

  • Sospesi fino al 30.04.2020.
  • Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
  • Federazioni sportive nazionali.
  • Enti di promozione sportiva.
  • Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.
  • Sospesi fino al 31.05.2020.
  • Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.

Soggetti di particolari settori2.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

  • Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relativi a:
  • imposta sul valore aggiunto;
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro.

Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intrastat, ecc.) diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020.

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Da effettuarsi entro il 30.06.2020.

Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020.

  • Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti Comuni:
  • Regione Lombardia:
  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione D’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini.
  • Regione Veneto:
  • Vò.

Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 30.04.2020.

Versamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, dal 31.05.2020, anche mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

 

 

 

 

 

Tavola n. 1 (segue)

 

Nuove scadenze per Covid-19

 

 

 

Adempimento

Soggetti interessati

Scadenze

Ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.05.2020.

Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a € 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

  • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a:
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • imposta sul valore aggiunto;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
  • Con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa in Italia.
  • Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, non superiori a € 50 milioni.
  • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta.

Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 (o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
  • Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
  • Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, superiori a € 50 milioni.
  • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31.03.2019.

Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020.

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
  • Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
  • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta.

Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

  • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a:
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).

Versamento acconti d’imposta sul reddito e Irap, dovuti per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019.

Persone fisiche e giuridiche.

Non si applicano sanzioni e interessi qualora l’importo del versamento risulti non inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta con il metodo di calcolo ‘storico’.

 

 

Sospensione adempimenti

e versamenti fiscali e contributivi (segue)

 

Tavola n. 1 (segue)

 

Nuove scadenze per Covid-19

 

 

 

 

Adempimento

Soggetti interessati

Scadenze

Certificato di sussistenza dei requisiti previsto dall’art. 17-bis, c. 5 D. Lgs. 241/97 (Durf), emesso dall’Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020.

Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a €  200 milioni, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera.

Proroga della scadenza al 30.06.2020.

Trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, ai fini dell’agevolazione prima casa in materia di imposta di registro.

Persone fisiche.

Sospensione della decorrenza dei termini nel periodo 23.02.2020-31.12.2020.

Acquisto della prima casa entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito di aliquota agevolata in materia di imposta di registro o Iva, ai fini del riconoscimento del credito di imposta.

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

  • Modifica dei termini di scadenza:
  • ammontare dell’imposta dovuta per il 1° trimestre solare inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre solare;
  • ammontare dell’imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre solare complessivamente inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare.

 

Note

1.

  • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
  • Aziende termali e centri per il benessere fisico.
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  • Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

2.

  • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
  • Aziende termali e centri per il benessere fisico.
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  • Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

 

 

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (segue)

 

Tavola n. 2

 

Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute, che scadono tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020

 

 

 

Adempimenti

Scadenza ordinaria

Nuova scadenza

Iva

Modello

Intrastat

Febbraio 2020

25.03.2020

30.06.2020

Marzo 2020 (e 1° trimestre 2020)

25.04.2020

Aprile 2020

25.05.2020

Comunicazione LIPE (1° trimestre 2020)

31.05.2020

Esterometro (1°trimestre 2020)

30.04.2020

Dichiarazione Iva 2020

Modello TR (1° trimestre 2020)

Variazione dati Iva da effettuarsi nel periodo tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020.

Entro 30 giorni

30.06.2020

Trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.

20.04.2020

30.06.2020

Fattura

e scontrino

telematici

Trasmissione SDI fatture differite marzo 2020.

15.04.20201

Trasmissione SDI fatture differite aprile 2020.

15.05.20201

Trasmissione SDI fatture immediate relative a operazioni effettuate dall’8.03.2020 al 31.05.2020.

Entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione1.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi dall’8.03.2020 al 31.05.2020.

Entro 12 giorni2 dall’effettuazione dell’operazione.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi per soggetti con attività sospesa (assenza di corrispettivi).

Non è richiesta la “sospensione” del RT ma alla prima trasmissione successiva utile il RT indicherà il periodo di sospensione.

“Upload” dei corrispettivi nel sito dell’Agenzia per:

- febbraio;               - marzo;                   - aprile.

Entro la fine del mese

successivo

30.06.2020

Altri

adempimenti

Mod. CUPE.

31.03.2020

CU 2020: Consegna ai sostituiti.

31.03.20203

30.04.20203

CU 2020: trasmissione telematica Agenzia delle Entrate.

Mod. Redditi PF 2019 relativo alle persone decedute.

Termine scadente

tra l’8.03.2020

e il 31.05.2020

30.06.2020

Dichiarazione di successione.

Registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica.

Termini che

scadono nel periodo

tra l’8.03.2020

e il 31.05.2020

30.06.20204

Controlli del committente delle ritenute su lavoratori dipendenti e assimilati negli appalti.

Entro i 5 giorni

lavorativi successivi

al termine per il

versamento

Sospensione versamento ritenute5: entro 5 giorni dal termine del periodo di sospensione.

Senza sospensione versamento ritenute5: termini ordinari.

Bonus pubblicità - comunicazione preventiva.

31.03.2020

30.09.2020

Istanza caro gasolio 1° trimestre 2020.

30.04.2020

30.06.2020

Comunicazione (annuale 2019 e mensile per le variazioni) all’Archivio dei rapporti finanziari per Holding.

15.02.2020

e comunicazioni

mensili scadenti il 31.03.2020,

30.04.2020 e 31.05.2020

 

Note

1.

L’emissione delle fatture e l’invio allo Sdi non sono adempimenti annoverabili tra quelli sospesi. Inoltre, deve escludersi che l’alternatività d.d.t./fattura immediata - elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa - possa derivare dall’emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.

2.

  • Salvo le seguenti eccezioni:
  • operatori con volume d’affari inferiore a € 400.000 che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali;
  • trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici se il gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza;
  • ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

3.

La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa dal condominio in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020.

4.

  • Dato che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta.
  • Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

5.

  • Sono sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti di cui all’art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 per i soggetti:
  • per tutti i soggetti in relazione ai mesi di aprile e maggio dall’art. 184 D.L. 23/2020;
  • appartenenti a settori specifici elencati all’art. 61, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020 e all’art. 8, c. 1 D.L. 9/2020;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020 (art. 62, c. 2 D.L. 18/2020);
  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’all. 1 al Dpcm 1.03.2020.

 

 

 

Sospensione dei termini per enti impositori

e agente riscossione

Tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67), dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68), nonché dei termini processuali (art. 83).

 

ATTIVITÀ

DELL’AGENZIA DELLE

ENTRATE

E DEGLI ENTI

IMPOSITORI

Art. 67

D.L. 18/2020

 

  • Sono sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 i termini:
  • relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
  • per fornire risposta alle istanze di interpello.

 

  • Ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui:
  • all’art. 11 della L. 27.07.2000, n. 212 (interpello ordinario, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo);
  • all’art. 6 del D. Lgs. 5.08.2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo);
  • all’art. 2 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147 (interpello sui nuovi investimenti).
  • Previsti dall’art. 3 del D. Lgs. 24.09.2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui sopra.

 

 

 

 

 

  • Sono altresì sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 i termini per le procedure connesse:
  • al regime di adempimento collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015);
  • alla cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.L. 50/2017);
  • alla procedura di interpello internazionale (31-ter D.P.R. 600/1973);
  • alle rettifiche in diminuzione da transfer pricing (31-quater D.P.R. 600/1973);
  • al regime del Patent box (art. 1, cc. da 37 a 43 L. 190/2014).

 

Sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione che fa esplicito riferimento alle attività “da parte degli uffici degli enti impositori” si dovrebbe concludere che la sospensione in questione operi esclusivamente in favore degli enti impositori e non ricomprenda i termini relativi alle attività difensive del contribuente.

 

 

 

 

 

  • Sono sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti:
  • nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis C.P.C, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
  • nelle risposte alle istanze formulate ex art. 22 L. 241/1990 (accesso atti amministrativi) ex art. 5 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 (accesso civico).

 

 

 

 

 

Proroga1

biennale

termini di

decadenza

Art. 67, c. 4

D.L. 18/2020

 

La norma rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell’ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31.12 dell’anno in cui è intervenuta la sospensione: esemplificando, le dichiarazioni dei redditi e Iva del periodo d’imposta 2015 (e 2014 in caso di omessa dichiarazione).

 

Nota

bene

Sul punto si osserva che la proroga disposta a favore dell’Amministrazione Finanziaria appare oggettivamente sproporzionata rispetto ai termini previsti, invece, a favore dei contribuenti per quanto concerne la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.

 

Nota1

Norma soppressa dal maxi-emendamento, in caso di approvazione definitiva.

 

Altre disposizioni fiscali da Decreto Liquidità

Si riepilogano le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel D.L. 23/2020, in vigore dal 9.04.2020, che non riguardano la sospensione dei versamenti, oggetto di specifica e separata trattazione.

 

RIDUZIONE
DEGLI ACCONTI

IRPEF, IRES

E IRAP DOVUTI

PER L’ANNO 2020

 

Oggetto

 

  • Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti Irpef, Ires e Irap versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
  • La disposizione si applica anche:
  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
  • La disposizione si applica a entrambe le rate dell’acconto dovuto per il 2020.

 

 

 

 

 

Destinatari

 

Tutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap.

 

 

 

 

 

PROROGA

DELLA VALIDITÀ

DURF

 

Oggetto

 

I certificati rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all’art. 17-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, sono validi fino al 30.06.2020.

 

 

 

 

 

Destinatari

 

Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all’art. 17-bis D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE

DEI TERMINI

PER OTTENERE

I REQUISITI

RICHIESTI

PER LE

AGEVOLAZIONI

“PRIMA CASA”

 

Oggetto

 

  • Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23.02 al 31.12.2020 i termini per:
  • trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
  • acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
  • rivendere la “prima casa” già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  • acquistare una “prima casa” dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

 

 

 

 

 

Destinatari

 

Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa”.

 

 

 

 

 

SEMPLIFICAZIONE

DEL VERSAMENTO

DELL’IMPOSTA

DI BOLLO

SULLE FATTURE

ELETTRONICHE

 

Oggetto

 

  • Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
  • per le fatture emesse nel 1° trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a € 250, unitamente all’imposta dovuta per il 2° trimestre;
  • per le fatture emesse nei primi 2 trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 250, unitamente all’imposta dovuta per il 3° trimestre.
  • Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno.

 

 

 

 

 

Destinatari

 

Operatori Iva per il bollo apposto sulle fatture elettroniche.

 

Check list raccolta dati per Modello Redditi

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2019.

 

 

 

 

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2019 - Mod. Redditi 2020

 

18B18BSig.

19B19BRossi Mario

 

  • Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).
  1. No
  • Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2018 o, comunque, previste entro il 16.06.2020:
  1. No
  • acquisti (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • vendite (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • locazioni (compresa copia del contratto);
  • No
  • altro: ...............................................................
  • No
  • Canoni di locazione.
  1. No
  • Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
  1. No
  • Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).
  1. No
  • Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).
  1. No
  • Certificazioni redditi 2019 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).
  • No
  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:
  • No
  • prestazioni occasionali;
  • No
  • provvigioni;
  1. No
  • redditi di lavoro autonomo;
  1. No
  • diritti d’autore;
  1. No
  • associazione in partecipazione;
  1. No
  • redditi di impresa;
  1. No
  • redditi di partecipazione;
  1. No
  • altro: ......................................................................
  1. No
  • Altri redditi:
  1. No
  • affitti attivi;
  • No
  • provvigioni;
  • No
  • dividendi su azioni;
  • No
  • indennità di disoccupazione o di mobilità;
  • No
  • plusvalenze da cessioni di quote;
  • No
  • altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
  • No
  • ............................................................................................................................
  • No
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
  • No
  • Contributi previdenziali ed assistenziali:

 

 

  • contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
  • No
  • contributi previdenziali volontari;
  1. No
  • contributi per colf e baby-sitter;
  • No
  • contributi per previdenza complementare;
  • No
  • contributi per fondi integrativi SSN;
  1. No
  • Inail casalinghe;
  1. No
  • altro: ..............................................
  1. No
  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
    omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
  • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  • No
  • Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  1. No
  • Spese mediche e di assistenza a disabili.
  1. No
  • Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).
  • No
  • Quietanze interessi passivi:

 

 

  • su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;
  • No
  • su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;
  1. No
  • su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).
  1. No

 

 

 

 

  • Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.
  1. No
  • Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico.
  • No
  • Spese funebri.
  1. No
  • Spese per rette di frequenza agli asili nido.
  • No
  • Spese per istruzione universitaria.
  • No
  • Spese per istruzione da scuole dell’infanzia e secondarie.
  1. No
  • Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.
  1. No
  • Spese per pratica sportiva di ragazzi.
  • No
  • Spese per abbonamento al trasporto pubblico.
  • No
  • Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.
  1. No
  • Spese di interpretariato per soggetti sordi.
  1. No
  • Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.
  1. No
  • Spese per conciliazione controversie civili/commerciali.
  1. No
  • Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili).
  1. No
  • Spese sostenute nel 2019 per:

 

 

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati);
  • No
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati;
  • No
  • interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali).
  • No
  • Interventi di “sistemazione a verde”.
  1. No
  • Canoni di locazione pagati da:

 

 

  • lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;
  1. No
  • studenti universitari fuori sede;
  1. No
  • inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime convenzionale.
  1. No
  • Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli).
  1. No
  • Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:
  1. No
  • ................................................................................................................................
  • No
  • ................................................................................................................................
  • No
  • ................................................................................................................................
  • No
  • Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2020 saranno maggiorati dello 0,40%).

30

giugno

2020

30

luglio

2020

  • Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate).

5

  • No
       

 

Dott. Giulio Verdi

 

Il sottoscritto dichiara di avere consegnato allo Studio ……………………….. la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2019, nonché di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

28.04.2020

 

Dott. Giulio Verdi

 

Mario Rossi

Data

 

Firma Ricevente

 

Firma Cliente

 

 

 

Registratore telematico durante la sospensione dell’attività

 

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che nei giorni di chiusura dell’esercizio commerciale, anche in questo periodo di emergenza, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione e non occorre effettuare alcuna comunicazione ulteriore: sarà il registratore che, al momento della riapertura dell’esercizio e, alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività. In alternativa, l’esercente (o il suo intermediario delegato) può anche accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l’apposita funzionalità - cambiare lo “stato” del registratore telematico da “IN SERVIZIO” a “FUORI SERVIZIO”: sarà il registratore stesso che, al momento della sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo “stato” da “FUORI SERVIZIO” a “IN SERVIZIO”.

 

INTERRUZIONE

DELL’ATTIVITÀ

 

Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE

DELL’ATTIVITà

PER COVID-19

 

Il Governo, perseguendo l'indirizzo volto al contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19), con l'emanazione di più provvedimenti, ha sospeso sull'intero territorio nazionale alcune attività ritenute non essenziali.

 

 

 

  • Ciò rientra nella casistica prevista per interruzione dell’attività “per eventi eccezionali”, che non richiede un intervento sul registratore di cassa telematico. Quindi, non è necessario ricorrere alle “procedure di emergenza”, e procedere alla comunicazione di sospensione dell’attività o di messa “fuori servizio” del registratore di cassa.
  • Provvederà lo stesso registratore di cassa telematico a predisporre ed inviare un file contenente la totalità dei dati relativi al periodo in cui non è stata effettuata la chiusura giornaliera, alla prima trasmissione successiva all’evento sospensivo.

 

 

 

Tuttavia, è facolta dell’esercente accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l’apposita funzionalità - cambiare lo “stato” del registratore telematico da “IN SERVIZIO” a “FUORI SERVIZIO”.

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA

AL

REGISTRATORE

TELEMATICO

 

Procedura

web

 

Se si utilizza la procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per la generazione, memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi e per il rilascio del documento commerciale, nel caso di sospensione dell’attività non è prevista la trasmissione della totalità dei dati (a importo zero) relativi al periodo di interruzione.

 

 

Richiesta di moratoria straordinaria dei prestiti alle imprese

 

L’art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

 

TIPOLOGIA

DI

FINANZIAMENTI

INTERESSATI

Art. 56, c. 2

D.L. 18/2020

 

Lett. a)

 

Le aperture di credito accordate “fino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020.

 

 

 

 

 

Lett. b)

 

La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità.

 

 

 

 

 

Lett. c)

 

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

 

 

 

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.

 

Autocertificazione

A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.

 

 

 

CREDITI NON

DETERIORATI

 

La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.

 

 

 

SEMPLICE

RICHIESTA

E

AUTO-
CERTIFICAZIONE

 

Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.

 

 

 

ISTRUTTORIA

DELLA

BANCA

 

Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

 

 

 

CENTRALE

RISCHI

 

Importo

accordato

 

Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all’art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari, pertanto, non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.

 

 

 

 

 

Temporanea

inesigibilità

 

  • Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
  • Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

 

 

 

 

 

Sofferenze

 

Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

 

Moratoria ABI estesa al 2020

 

L’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l’intesa denominata “Accordo per il credito 2019”, che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.

L’ABI ha sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, che è immediatamente operativo, estendendo ai prestiti contratti fino al 31.01.2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria. Restano ferme le altre condizioni previste dal citato Accordo.

 

SOSPENSIONE

DEI

FINANZIAMENTI

 

Rate

di mutuo

 

Sospensione massima per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

 

Richieste da presentare dal 1.01.2019 al 31.12.2020.

 

Le banche devono dare risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

 

 

 

 

 

 

Leasing

 

  • Sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni:
  • di leasing immobiliare;
  • di leasing mobiliare.
  • è postergato anche l’esercizio di opzione del riscatto.

 

 

 

 

 

 

 

ALLUNGAMENTO

DEI

FINANZIAMENTI

 

Mutui

 

Allungamento fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento.

 

 

 

 

 

 

 

Credito

a breve

termine

 

Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.

 

 

 

 

 

 

 

Credito

agrario

 

Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB.

 

 

 

 

 

 

IMPRESE

INTERESSATE

 

Piccole1

e medie

imprese

 

Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese (come definite dalla normativa comunitaria) appartenenti a tutti i settori.

 

 

 

 

 

Aziende

“in bonis”

 

Imprese che, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

 

Nota1

  • Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato inferiore a € 50 milioni annuo, oppure un totale di attivo (stato patrimoniale) inferiore a € 43 milioni. I requisiti sono calcolati sul singolo bilancio civilistico e non sul bilancio consolidato; pertanto vi rientrano anche le imprese appartenenti a un gruppo, con riferimento alla singola impresa richiedente.
  • Si perde la qualifica in caso di superamento, per un biennio, dei suddetti parametri.

 

Fondo di garanzia per le PMI nel Decreto Liquidità

 

Atteso che il D.L. Liquidità ha completamente riscritto all’art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI, originariamente contenute nell’art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo, le singole misure saranno esaminate nel seguito sulla base dei contenuti attualmente in vigore.

Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni.
  • Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

 

 

 

  • Possono inoltre presentare richiesta:
  • imprese che in data successiva al 31.12.2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato;
  • imprese con posizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché non precedenti al 31.01.2020.

 

 

 

IMPORTO

MASSIMO

DEL

FINANZIAMENTO

GARANTITO

 

Per accedere

alla garanzia diretta

del 100%

 

Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000.

 

 

 

 

 

Per accedere alla

garanzia del 100%

(90% diretta

e 10% Confidi)

 

25% del fatturato per beneficiari con fatturato inferiore a € 3.200.000, nel limite massimo di € 800.000.

 

 

 

 

 

 

 

Per accedere

alla garanzia diretta

del 90%

 

Il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.

 

Nel limite massimo di € 5 milioni per ogni singolo soggetto.

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale

del

finanziamento

coperta

dal fondo

di garanzia

 

100%

 

Per finanziamenti di importo inferiore a € 25.000.

 

 

 

 

 

90% + 10%

(in riassicurazione)

 

Per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000.

 

 

 

 

 

80% + 10%

(in riassicurazione)

 

Per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

 

 

 

 

 

90%

 

Per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.

 

 

 

 

 

Costo della garanzia

 

La garanzia è concessa a titolo gratuito.

 

 

 

Procedura

semplificata

 

Per i prestiti inferiori a € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.

 

 

 

Durata

finanziamenti

 

Massimo 6 anni. Per i prestiti inferiori a € 25.000, almeno 24 mesi di preammortamento.

 

Garanzia SACE nel Decreto Liquidità

 

Il D.L. 8.04.2020, n. 23 c.d. “liquidità”, all’art. 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da Covid-19, prevede che SACE S.p.A. conceda fino al 31.12.2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste) in favore degli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali, che eroghino in qualsiasi forma finanziamenti alle imprese.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

 

  • Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) che:
  • abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza;
  • al 31.12.2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
  • al 29.02.2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

 

 

 

IMPORTO

MASSIMO

DEL

FINANZIAMENTO

GARANTITO

 

  • Maggior valore tra:
  • 25% del fatturato 2019;
  • doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia.

 

  • Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano.
  • Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.

 

 

 

 

 

Percentuale del

finanziamento coperta

dalla

garanzia

di SACE S.p.A.

 

90%

 

Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi.

 

 

 

 

 

80%

 

Per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia.

 

 

 

 

 

70%

 

Per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

 

 

 

 

 

Costo

massimo

della

garanzia

 

  • Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia:
  • per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno.

 

 

 

Procedura

semplificata

 

  • Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi:
  1. l’impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;
  2. rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  3. erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia.

 

 

 

Obblighi

da rispettare

per le imprese beneficiarie

 

  • Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020.
  • Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
  • Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia.

 

 

 

DURATA

FINANZIAMENTI

 

Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

             
 

Fondo mutui “prima casa” per autonomi e professionisti

 

L’art. 54 D.L. 18/2020 ha previsto che, per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga all’ordinaria disciplina del Fondo di cui all’art. 2, cc. da 475 a 480 L. 244/2007 (Fondo garanzia mutuo prima casa “Fondo Gasparrini”) l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. Per l’accesso al Fondo deve essere presentata specifica domanda alla banca, ma non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Ambito

soggettivo

 

  • Sono ammessi al beneficio del Fondo mutui “prima casa” (Fondo Gasparrini):
  • i lavoratori autonomi;
  • i liberi professionisti.

 

 

 

 

 

Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 L. 81/2017. Pertanto, si tratta dei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III libro V C.C., ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 C.C.

 

 

 

 

 

Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Mise, ai sensi della L. 14.01.2013, n. 4 e in possesso della relativa attestazione rilasciata.

 

 

 

 

 

Requisiti

 

  • Autocertificazione di avere registrato:
  • nel trimestre successivo al 21.02.2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.02.2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre;
  • un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019;
  • in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

 

 

 

 

 

  • Contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, che non abbia le caratteristiche di lusso (non deve quindi rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
  • Il mutuo non deve essere di importo superiore a € 250.000 (importo che sembra aumentato a € 400.000 da un emendamento alla legge di conversione del D.L. 18/2020) e non deve aver fruito di agevolazioni pubbliche1. Come specificato nel modulo di domanda, tra le agevolazioni è ricompresa la garanzia del “Fondo prima casa” (art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013), che un emendamento alla legge di conversione del D.L. 18/2020 intende eliminare.

 

 

 

 

 

Ambito

temporale

 

La disciplina, che deroga alla ordinaria operatività del Fondo, trova applicazione per la durata di 9 mesi dal 17.03.2020.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Sospensione

delle rate

del mutuo

 

  • Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
  • La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
  • Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

 

 

 

 

 

Commissioni

 

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

Nota1

L’art. 12 D.L. 23/2020 prevede che per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

 

 

Credito d’imposta su canoni di locazione dei negozi

 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Soggettivo

 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa.

 

 

 

 

 

Esclusioni

 

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.p.c.m. 11.03.2020 (attività non soggette alla chiusura e alle restrizioni).

 

 

 

 

 

Allegato 1 D.P.C.M. 11.03.2020 (commercio al dettaglio)

 

 

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari.
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2).
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4).
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione.
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
  • Farmacie.
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale.
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet.
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

 

 

 

 

Allegato 2 D.P.C.M. 11.03.2020 (servizi alla persona)

 

 

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
  • Attività delle lavanderie industriali.
  • Altre lavanderie, tintorie.
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE

 

Importo

 

  • È riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta:
  • nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020; il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone;
  • di immobili rientranti nella categoria catastale C/11 (botteghe e negozi).

 

 

 

 

 

Utilizzo

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6914).

 

Nota1

Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. Inoltre, restano esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale come, ad esempio, la categoria D/8.

Chiama www.studiocavallari.it allo 049 613584


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