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Sanificazione ambienti - Credito d'imposta Covid - Acquisto dispositivi di protezione |
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RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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ATTIVITÀ DI PULIZIA E ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE |
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Il D.L. 18/2020 dispone misure economiche finalizzate a contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sotto forma di crediti d’imposta ed incentivi fiscali. Se ne riassumono i principali a favore di lavoratori e datori di lavoro. |
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI |
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Beneficiari |
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Titolari di redditi di lavoro spetta un premio per il mese di marzo 2020. |
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Requisiti |
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I lavoratori dipendenti devono possedere un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a € 40.000. |
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Premio |
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Modalità di erogazione |
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INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI PER CORONAVIRUS |
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Persone fisiche |
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Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a |
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Persone giuridiche |
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Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. |
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Valorizzazione delle erogazioni |
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Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019. |
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Documentazione |
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Molte imprese, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno effettuato acquisti di dispositivi per proteggere i lavoratori e limitare il rischio di contagio. Per incentivare l’acquisto di questi beni è stata prevista l’attribuzione di un credito di imposta, rapportato all’ammontare di spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione orizzontale. |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
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TRATTAMENTO FISCALE |
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Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale, l’Iva è detraibile e il costo è deducibile per le imprese che applicano il regime ordinario (e che, quindi, detraggono l’Iva con il meccanismo Iva da Iva). |
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TRATTAMENTO CONTABILE |
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CREDITO D’IMPOSTA |
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Emergenza Coronavirus |
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Sabato1-2 16 maggio |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”). |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2019/2020. |
Mercoledì 20 maggio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2020. |
Note |
1. |
Termini soggetti alle sospensioni e slittamenti previsti dal D.L. “Cura Italia” (D.L. 18/2020) e dal D.L. “Liquidità” (D.L. 23/2020). |
2. |
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Tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62), nonché la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61). |
Tavola n. 1 |
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Nuove scadenze per Covid-19 |
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Tavola n. 1 (segue) |
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Nuove scadenze per Covid-19 |
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Tavola n. 1 (segue) |
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Nuove scadenze per Covid-19 |
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Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (segue) |
Tavola n. 2 |
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Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute, che scadono tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020 |
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Tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67), dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68), nonché dei termini processuali (art. 83). |
ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DEGLI ENTI IMPOSITORI
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Proroga1 biennale termini di decadenza
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La norma rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell’ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31.12 dell’anno in cui è intervenuta la sospensione: esemplificando, le dichiarazioni dei redditi e Iva del periodo d’imposta 2015 (e 2014 in caso di omessa dichiarazione).
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Nota1 |
Norma soppressa dal maxi-emendamento, in caso di approvazione definitiva. |
Si riepilogano le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel D.L. 23/2020, in vigore dal 9.04.2020, che non riguardano la sospensione dei versamenti, oggetto di specifica e separata trattazione. |
RIDUZIONE IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L’ANNO 2020 |
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Oggetto |
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Destinatari |
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Tutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap. |
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PROROGA DELLA VALIDITÀ DURF |
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Oggetto |
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I certificati rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all’art. 17-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, sono validi fino al 30.06.2020. |
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Destinatari |
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Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all’art. 17-bis D. Lgs. 9.07.1997, n. 241. |
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SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” |
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Oggetto |
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Destinatari |
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Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa”. |
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SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE |
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Oggetto |
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Destinatari |
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Operatori Iva per il bollo apposto sulle fatture elettroniche. |
Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2019. |
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Registratore telematico durante la sospensione dell’attività |
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che nei giorni di chiusura dell’esercizio commerciale, anche in questo periodo di emergenza, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione e non occorre effettuare alcuna comunicazione ulteriore: sarà il registratore che, al momento della riapertura dell’esercizio e, alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività. In alternativa, l’esercente (o il suo intermediario delegato) può anche accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l’apposita funzionalità - cambiare lo “stato” del registratore telematico da “IN SERVIZIO” a “FUORI SERVIZIO”: sarà il registratore stesso che, al momento della sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo “stato” da “FUORI SERVIZIO” a “IN SERVIZIO”. |
INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ |
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Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. |
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SOSPENSIONE DELL’ATTIVITà PER COVID-19 |
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Il Governo, perseguendo l'indirizzo volto al contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19), con l'emanazione di più provvedimenti, ha sospeso sull'intero territorio nazionale alcune attività ritenute non essenziali. |
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Tuttavia, è facolta dell’esercente accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l’apposita funzionalità - cambiare lo “stato” del registratore telematico da “IN SERVIZIO” a “FUORI SERVIZIO”. |
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ALTERNATIVA AL REGISTRATORE TELEMATICO |
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Procedura web |
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Se si utilizza la procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per la generazione, memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi e per il rilascio del documento commerciale, nel caso di sospensione dell’attività non è prevista la trasmissione della totalità dei dati (a importo zero) relativi al periodo di interruzione. |
Richiesta di moratoria straordinaria dei prestiti alle imprese |
L’art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. |
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI
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Lett. a) |
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Le aperture di credito accordate “fino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020. |
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Lett. b) |
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La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità. |
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Lett. c) |
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Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. |
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SOGGETTI INTERESSATI |
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La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.
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CREDITI NON DETERIORATI |
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La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”. |
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E |
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Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti. |
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ISTRUTTORIA DELLA BANCA |
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Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. |
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CENTRALE RISCHI |
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Importo accordato |
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Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all’art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari, pertanto, non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi. |
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Temporanea inesigibilità |
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Sofferenze |
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Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato. |
L’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l’intesa denominata “Accordo per il credito 2019”, che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. L’ABI ha sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, che è immediatamente operativo, estendendo ai prestiti contratti fino al 31.01.2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria. Restano ferme le altre condizioni previste dal citato Accordo. |
SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI |
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Rate di mutuo |
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Sospensione massima per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. |
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Richieste da presentare dal 1.01.2019 al 31.12.2020.
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Leasing |
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ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI |
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Mutui |
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Allungamento fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento. |
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Credito a breve termine |
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Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine. |
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Credito agrario |
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Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB. |
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IMPRESE INTERESSATE |
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Piccole1 e medie imprese |
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Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese (come definite dalla normativa comunitaria) appartenenti a tutti i settori. |
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Aziende “in bonis” |
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Imprese che, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. |
Nota1 |
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Atteso che il D.L. Liquidità ha completamente riscritto all’art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI, originariamente contenute nell’art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo, le singole misure saranno esaminate nel seguito sulla base dei contenuti attualmente in vigore. Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO |
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Per accedere alla garanzia diretta del 100% |
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Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000. |
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Per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi) |
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25% del fatturato per beneficiari con fatturato inferiore a € 3.200.000, nel limite massimo di € 800.000. |
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Per accedere alla garanzia diretta del 90% |
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Il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario. |
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Nel limite massimo di € 5 milioni per ogni singolo soggetto. |
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Percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanzia |
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100% |
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Per finanziamenti di importo inferiore a € 25.000. |
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90% + 10% (in riassicurazione) |
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Per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000. |
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80% + 10% (in riassicurazione) |
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Per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. |
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90% |
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Per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti. |
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Costo della garanzia |
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La garanzia è concessa a titolo gratuito. |
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Procedura semplificata |
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Per i prestiti inferiori a € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia. |
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Durata finanziamenti |
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Massimo 6 anni. Per i prestiti inferiori a € 25.000, almeno 24 mesi di preammortamento. |
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Il D.L. 8.04.2020, n. 23 c.d. “liquidità”, all’art. 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da Covid-19, prevede che SACE S.p.A. conceda fino al 31.12.2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste) in favore degli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali, che eroghino in qualsiasi forma finanziamenti alle imprese. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO |
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Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A. |
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90% |
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Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi. |
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80% |
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Per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia. |
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70% |
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Per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi. |
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Costo massimo della garanzia |
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Procedura semplificata |
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Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie |
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DURATA FINANZIAMENTI |
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Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi. |
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L’art. 54 D.L. 18/2020 ha previsto che, per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga all’ordinaria disciplina del Fondo di cui all’art. 2, cc. da 475 a 480 L. 244/2007 (Fondo garanzia mutuo prima casa “Fondo Gasparrini”) l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. Per l’accesso al Fondo deve essere presentata specifica domanda alla banca, ma non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). |
AMBITO APPLICATIVO |
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Ambito soggettivo |
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Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 L. 81/2017. Pertanto, si tratta dei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III libro V C.C., ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 C.C. |
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Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Mise, ai sensi della L. 14.01.2013, n. 4 e in possesso della relativa attestazione rilasciata. |
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Requisiti |
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Ambito temporale |
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La disciplina, che deroga alla ordinaria operatività del Fondo, trova applicazione per la durata di 9 mesi dal 17.03.2020. |
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AGEVOLAZIONE |
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Sospensione delle rate del mutuo |
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Commissioni |
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La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. |
Nota1 |
L’art. 12 D.L. 23/2020 prevede che per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno. |
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 65 D.L. 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. |
AMBITO APPLICATIVO |
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Soggettivo |
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Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa. |
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Esclusioni |
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Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.p.c.m. 11.03.2020 (attività non soggette alla chiusura e alle restrizioni). |
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Allegato 1 D.P.C.M. 11.03.2020 (commercio al dettaglio) |
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Allegato 2 D.P.C.M. 11.03.2020 (servizi alla persona) |
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AGEVOLAZIONE |
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Importo |
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Utilizzo |
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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6914). |
Nota1 |
Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. Inoltre, restano esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale come, ad esempio, la categoria D/8. |
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