Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

730: ampliata la platea del Modello 2024 

730: ampliata la platea del Modello 2024    

L'Agenzia delle Entrate ha approvato nei giorni scorsi il Modello 730/2024, relativo al periodo d'imposta 2023 e le istruzioni per la compilazione. Dal 2024 è possibile utilizzare il Modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il Modello Redditi PF. 

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. A partire dal 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sul proprio sito. Da quest'anno, nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all'Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d'imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Principali novità del modello 730/2024

Le novità introdotte dal modello 730/2024 sono molteplici; proseguendo ci si soffermerà sulle principali.

In aggiunta a quanto già previsto in passato, dal 2024 è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF. In particolare, è possibile presentare il 730:

  • comunicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi dall'art.2 del D.L. n. 282/2002 – introduzione nel quadro L della Sezione II;
  • dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva – introduzione nel quadro L della Sezione III;
  • assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le relative imposte sostitutive dovute (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) – introduzione del nuovo quadro W.

Tra le sopra citate novità, sicuramente quella dell'ultimo punto assume carattere prevalente più per l'introduzione formale del nuovo quadro (fino ad oggi previsto solo per il mod. Redditi PF -quadro RW) che per le novità ad esso intrinseche.

Difatti il quadro W risulta essere analogo nel contenuto a quanto già previsto dal quadro RW del modello Redditi PF 2023.

La presentazione del modello 730/2024 senza sostituto

Seguendo quanto stabilito dall'art.2 c. 2, D. Lgs. 1/2024 (c.d. Adempimenti tributari) a partire dal 2024 viene data la possibilità di presentare il modello 730 con le modalità indicate all'art.51 del DL 69/2013 anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Difatti, indipendentemente dall'avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, il contribuente potrà presentare il modello 730 precompilato o ordinario in modalità senza sostituto. I contribuenti che presenteranno il modello 730/2024 seguendo tale modalità dovranno effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari. Nel caso in cui dal modello dovesse invece emergere un credito, il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Quali sono le altre novità del modello 730/2024

L'art. 1 commi 58-65 L. 197/2022 ha introdotto la tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione. In particolare, le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostituiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali.

Per dichiarare tale reddito e calcolare l'eventuale imposta sostitutiva di cui sopra (con aliquota del 5%), nel modello 730/2024 viene aggiunta la Sezione VII nel quadro C.

In ultimo, si ricorda che il mod. 730/2024 recepisce quanto introdotto dalla riforma del lavoro sportivo.

Novità:

Il Modello 730/2024 presenta diverse novità in tema di Superbonus, detrazioni delle spese relative all'abitazione, crediti d'imposta, nonché di esenzione e tassazione agevolata di taluni redditi. Il Modello dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2024.

Superbonus

Tra le novità più gettonate vi è sicuramente la detrazione per gli interventi che hanno beneficiato del Superbonus. Le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi detraibili al 110%, il beneficio può essere ripartito, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione:

  • è irrevocabile;
  • dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
  • potrà essere esercitata a condizione che la rata di detrazione connessa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Pertanto, le spese sostenute nel 2022 che non sono state indicate nel 730/2023, possono essere ripartite in dieci rate. A tal fine, l'opzione s'intende esercitata con l'indicazione, nei righi E41-E43 del modello 730/2024:

  • dell'anno 2022, nella colonna 1;
  • del numero “1” nella colonna 8, riferita al numero di rata.

È opportuno ricordare, inoltre, che per le spese sostenute nel 2023, salvo specifiche eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Ampliamento della platea dei contribuenti 730

Il 730/2024, rispetto al precedente anno, potrà essere utilizzato da un maggior numero di contribuenti per dichiarare i redditi personali. Il nuovo modello si compone di due nuovi quadri, ossia:

  • il quadro L, che i contribuenti dovranno utilizzare per comunicare i valori relativi ai terreni di cui all'art. 67, c. 1 lett. a) e b) del TUIR, rideterminati ai sensi dell'art. 2 del DL 282/2002, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Il medesimo quadro dovrà essere compilato anche per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ed assoggettati ad imposta sostitutiva;
  • il quadro W, con il quale dovranno essere assolti gli adempimenti relativi agli investimenti all'estero ed alle attività estere di natura finanziaria detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare, in relazione ad essi, le imposte sostitutive dovute quali, IVAFE, IVIE e l'imposta sulle cripto-attività.


Esenzione IRPEF redditi agrari e quadro RU aggiuntivo

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 80, della L. 197/2022), ha disposto la proroga al 2023, dell'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali ed agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Una misura che, tuttavia, non è stata rinnovata per il 2024.

Anche se esenti, i suddetti redditi devono comunque essere dichiarati dai contribuenti e nel quadro A occorre barrare la casella presente in colonna 10.

Ulteriore misura che interessa il settore agricolo, riguarda gli agricoltori c.d. “sotto soglia”, ossia coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Tali contribuenti, ai sensi dell'art. 34, c. 6, del DPR 633/1972, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Nell'ipotesi in cui i suindicati agricoltori abbiano fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole che devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello Redditi PF come quadro aggiuntivo al modello 730.

Familiari a carico

Con l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale, per l'intero anno d'imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni, non essendo più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili, sostituite dall'assegno stesso. Tuttavia, i dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero

I lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, L. 287/1991) del settore privato che, nel 2023, hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, possono assoggettare tali somme ad un'imposta sostitutiva del 5%. In generale, l'imposta è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, il lavoratore può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa. I dati riferiti alla tassazione agevolata delle mance dovranno essere indicati al rigo C16 del quadro C.

Riduzione dell'imposta sostitutiva premi di produttività

Le somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, possono fruire della tassazione agevolata. L'imposta sostitutiva applicabile è stata ridotta dal 10 al 5% dall'art. 1, c. 63, della L. 197/2022. Tale riduzione è stata confermata anche per l'anno 2024 dall'art. 1, c. 18, della L. 213/2023. Per la tassazione agevolata occorre compilare il rigo C4, del quadro C.

Tassazione del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo prevista dal D. Lgs. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

Bonus mobili e detrazione IVA per acquisto abitazione

In merito alle misure agevolative riguardanti le abitazioni, le novità riguardano il c.d. “bonus mobili” che consente la fruizione di una detrazione del 50% sulle spese d'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Rispetto al periodo d'imposta 2022, per il quale il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione era 10.000 euro, nel 2023, tale limite è ridotto a 8.000 euro (rigo E57).

Un'ulteriore misura è prevista nei casi di acquisto di abitazioni di classe energetica A e B, cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi, con il riconoscimento di una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 (rigo E59).

Nuovi crediti d'imposta

Nell'ambito dei crediti d'imposta, nel modello 730/2024 non potrà più essere utilizzato il contributo previsto per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, essendo, lo stesso, fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022. Tuttavia, i contribuenti potranno beneficiare di nuovi crediti d'imposta che dovranno essere indicati nel quadro G, rigo G15:

  • il credito d'imposta mediazioni, riconosciuto alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione e commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione (codice “16”);
  • il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato, spettante in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri (codice “17”);
  • il credito d'imposta contributo unificato, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice (codice “18”).

L'importo dei suddetti crediti, da indicare in colonna 2 del rigo G15, dovrà essere quello risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2024.

Modifica alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa

L'ultima novità interessa il personale del comparto sicurezza e difesa, ai quali spetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per un importo massimo di 571 euro se nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro (quadro C, sezione VI, rigo C15).


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