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In evidenza Liquidità aziendale 2026: come far rendere i soldi fermi sul conto senza mettere a rischio l'impresa |
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NUOVO RAVVEDIMENTO SPECIALE SOLO PER CHI RINNOVA L’ADESIONE AL CPB |
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Il ravvedimento speciale collegato all’opzione per il concordato preventivo biennale (CPB), previsto dall’art. 29 D.Lgs. 148/2026 ricalca analoghe opportunità offerte in passato, ma con una limitazione molto importante: è espressamente previsto che la “sanatoria” a valere per il 2020-2023 (uno o più periodi d’imposta a scelta del contribuente) sia riservata ai soggetti Isa che “rinnovano l’adesione entro i termini di legge” per il biennio 2026-2027. Pertanto, diversamente dal passato, non è sufficiente aderire al CPB entro il 2.11.2026, ma occorre anche avere già aderito per il biennio 2024-2025. |
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Per beneficiare dell’iperammortamento 2026, le imprese che intendono effettuare gli investimenti devono predisporre specifiche comunicazioni tramite la piattaforma del GSE accessibile dall’area clienti. Due distinti decreti hanno stabilito l’apertura del servizio relativo alla prenotazione e conferma dell’investimento. |
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Procedura di accesso |
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Comunicazione preventiva
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Comunicazione di conferma
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Comunicazione di completamento
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La L. 207/2024 ha modificato la disciplina della tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 31.12.2024 la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo. Dal 1.01.2025 la tassazione è basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni. L’art. 2 D. Lgs. 148/2026, che novella l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir, conferma dal 2026 la tassazione forfetaria determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli. Ai fini della determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli, bensì, solo ai fini della misura della tassazione da applicare. Il criterio convenzionale di tassazione si applicherà nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà dall’immatricolazione. |
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CONCESSIONE IN USO PROMISCUO |
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VALORIZZAZIONE DEL BENEFIT |
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Veicoli ordinati, immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 1.07.2020 al 31.12.2024. |
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In base al valore di emissione di CO2 (normativa previgente).
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Veicoli ordinati entro il 31.12.2024
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Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 20251. |
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In base all’alimentazione del veicolo.
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Il criterio convenzionale di tassazione si applica nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni dall’immatricolazione. |
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ð |
A partire dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo si applica un incremento del valore fiscalmente rilevante pari al 50% di quello determinato per gli anni precedenti. |
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Il valore è incrementato del 5% per accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle Aci. La disciplina si applica anche ai veicoli concessi nel 2025 che non fruiscono del vecchio regime. |
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Note |
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Nuovi benefici per rinnovo del concordato preventivo biennale |
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Il D. Lgs. 148/2026 modifica la disciplina del concordato preventivo biennale al fine di rendere più appetibile il rinnovo per il biennio 2026-2027. In particolare, il provvedimento rafforza il regime premiale, tra cui spicca la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, concede la possibilità di rateizzare le somme dovute delle imposte senza l’applicazione degli interessi e introduce il ravvedimento speciale con un’imposta sostitutiva parametrata al livello di affidabilità fiscale. |
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AUMENTO DEI LIMITI PER FRUIRE DEI BENEFICI |
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PAGAMENTI RATEALI |
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In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 241/1997, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi. |
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ACCONTO |
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In caso di rinnovo del concordato, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, cc. 2 e 3 D.Lgs. 13/2024, concernenti la maggiorazione dell’acconto per il primo periodo d’imposta di adesione. |
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MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE |
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Tra le cause di cessazione del concordato, di cui all’art. 21 D. Lgs. 13/2024, è specificato che in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000. |
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Tra le cause di esclusione di cui all’art. 11 D. Lgs. 13/2024 è specificato che in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000. |
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RAVVEDIMENTO SPECIALE |
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APPLICAZIONE |
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Tali nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 148/2026, si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027. |
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L’art. 29 D. Lgs. 148/2026 prevede un ravvedimento speciale che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e Irap per i periodi d’imposta compresi tra il 2020 e il 2023, a favore dei soggetti con punteggi Isa più elevati sia per il calcolo della base imponibile che sull’aliquota da applicare; inoltre prevede una riduzione per gli anni 2020 e 2021 particolarmente colpiti dalle conseguenze del Covid-19. Il 2023 rappresenta il limite dell’ambito applicativo, in ragione della disciplina previgente che, per i contribuenti che avevano aderito al concordato per il biennio 2024-2025, il ravvedimento speciale si arrestava al 2022. L’imposta sostitutiva andrà versata tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027 ed è prevista la possibilità di pagamento rateale con un massimo di 10 rate mensili. |
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SOGGETTI |
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Soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale. |
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Opzione |
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Possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap. |
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IMPONIBILE |
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Imposte sui redditi e relative addizionali |
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Irap |
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Differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte sui redditi. |
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ALIQUOTA |
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2022 e 2023 |
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Si applica l’imposta sostitutiva dell’Irap con l’aliquota del 3,9%. |
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2020 e 2021 |
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Si applicano le imposte sostitutive come sopra determinate, diminuite del 30%. |
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LIMITE minimo |
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In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a € 1.000. |
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VERSAMENTO |
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Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’art. 5 Tuir, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) Tuir, imputati ai singoli soci ai sensi degli artt. 115 e 116 Tuir, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. |
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La nuova formulazione dell’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, introdotta dal D.Lgs. 148/2026, amplia il termine entro il quale il soggetto passivo Iva può esercitare il diritto alla detrazione e registrare le fatture ricevute. Più precisamente, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Secondo la formulazione precedente, invece, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. È ampliato, inoltre, il termine entro il quale, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, il soggetto passivo Iva deve procedere con l’annotazione delle fatture ricevute nell’apposito registro degli acquisti. Nello specifico, il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse per meccanismo di inversione contabile, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura. Secondo la formulazione precedente, invece, l’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti doveva essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’art. 12 D.Lgs. 148/2026 non contiene una specifica disposizione transitoria per i nuovi termini, quindi le novità dovrebbero operare dall’entrata in vigore del decreto stesso (12.08.2026). |
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TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI |
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Esigibilità dell’imposta |
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Dichiarazione |
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Il diritto alla detrazione Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. |
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TERMINE PER REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO |
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ASPETTI OPERATIVI |
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É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. |
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Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. |
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VERSAMENTI PERIODICI |
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Entro il 30.11.2026 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997. |
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MODALITÀ DI CALCOLO1 |
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PERSONE FISICHE
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Fino a € 51,00 |
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Non è dovuto alcun acconto. |
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Da € 52,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00
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1° acconto |
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2° acconto |
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SOCIETÀ DI CAPITALI
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Fino a € 20,00 |
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Non è dovuto alcun acconto. |
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Da € 21,00 a € 257,00 |
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Da € 258,00
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1° acconto |
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2° acconto |
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ACCONTO IRAP
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
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Note |
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La legge di Bilancio 2026 ha riformato la disciplina di adesione alla previdenza complementare; in particolare il comma 204 ha modificato l’art. 8 D. Lgs. 252/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis (quest’ultimo riferito ai lavoratori non di prima assunzione). La Covip, con delibera 19.06.2026, ha fornito precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30.06.2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro. Le nuove indicazioni sostituiscono integralmente, dal 1.07.2026, quelle fornite con Deliberazione Covip del 24.04.2008, avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, che è da intendersi pertanto abrogata dalla predetta data. Con il messaggio 10.07.2026, n. 2325, l’Inps ha fornito le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di Tfr per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1.07.2026, iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare, come previsto dalla legge di Bilancio 2026. Poiché il lavoratore dispone di 60 giorni dall’assunzione per confermare l’adesione, scegliere un altro fondo pensione o destinare il Tfr all’azienda secondo le regole ordinarie, l’Istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. |
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Caso n. 1 |
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Destinazione Tfr per lavoratori di prima assunzione dal 1.07.2026 |
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Caso n. 2 |
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Destinazione Tfr per lavoratori non di prima assunzione |
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SCADENZARIO |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Sabato 10 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2026. |
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Giovedì 15 ottobre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Venerdì 16 ottobre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. |
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Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. |
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Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2026. |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Giovedì 16 ottobre (segue) |
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Iva (segue) |
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Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2026. |
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Martedì 20 ottobre |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
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Domenica1 25 ottobre |
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Imposte dirette |
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Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
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Venerdì 30 ottobre |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Collegamento Pos-Rt |
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Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.08.2026. |
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Sabato 31 ottobre |
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Accertamento |
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Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. |
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Imposte dirette |
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Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2026 (D. Lgs. 108/2024). |
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Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2025. |
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Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Concordato preventivo biennale - Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 7-bis, c. 3 D.L. 38/2026). |
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Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili. |
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Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014). |
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Scadenza |
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Tributo/ Contributo |
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Descrizione |
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Sabato 31 ottobre (segue) |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2026 - 30.09.2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2026 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1987/2026). |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015). |
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Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2026. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Auto- trasportatori |
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Accise - Termine di presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2026. |
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