Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario di Ottobre 2026

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In evidenza   Liquidità aziendale 2026: come far rendere i soldi fermi sul conto senza mettere a rischio l'impresa

NUOVO

RAVVEDIMENTO

SPECIALE SOLO

PER CHI RINNOVA

L’ADESIONE

AL CPB

 

Il ravvedimento speciale collegato all’opzione per il concordato preventivo biennale (CPB), previsto dall’art. 29 D.Lgs. 148/2026 ricalca analoghe opportunità offerte in passato, ma con una limitazione molto importante: è espressamente previsto che la “sanatoria” a valere per il 2020-2023 (uno o più periodi d’imposta a scelta del contribuente) sia riservata ai soggetti Isa che “rinnovano l’adesione entro i termini di legge” per il biennio 2026-2027. Pertanto, diversamente dal passato, non è sufficiente aderire al CPB entro il 2.11.2026, ma occorre anche avere già aderito per il biennio 2024-2025.

 

Iperammortamento: prenotazione e conferma

 

Per beneficiare dell’iperammortamento 2026, le imprese che intendono effettuare gli investimenti devono predisporre specifiche comunicazioni tramite la piattaforma del GSE accessibile dall’area clienti. Due distinti decreti hanno stabilito l’apertura del servizio relativo alla prenotazione e conferma dell’investimento.

 

Procedura

di

accesso

 

  • La procedura di accesso alla misura prevede 3 fasi attivate tramite il portale “Nuovo Piano Transizione 5.0” NPTR5, accessibile collegandosi all’Area clienti del GSE con invio della comunicazione preventiva, di conferma e di completamento.
  • La maggiorazione del beneficio è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte del GSE.
  • È previsto, inoltre, l’invio di ulteriori comunicazioni periodiche annuali, a gennaio e a giugno, attraverso le quali le imprese dovranno fornire informazioni relative alla previsione di utilizzo del beneficio, al piano di ammortamento e alle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

 

Comunicazione

preventiva

 

1

 

  • Per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive contenenti i dati identificativi dell’azienda, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti.
  • Per ogni bene, devono essere indicati la data di completamento, determinata secondo i criteri del TUIR per i beni di cui agli Allegati IV e V, ovvero la data di fine lavori per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), il coefficiente di ammortamento fiscale, la data prevista di interconnessione per i beni materiali e immateriali 4.0 o, nel caso degli impianti FER, la data prevista di entrata in esercizio.

 

Comunicazione

di conferma

 

2

 

  • Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma. In tale fase, l’impresa è tenuta a dichiarare lo stato di ciascun bene precedentemente comunicato, indicando se l’investimento risulta confermato ovvero decaduto.
  • Per ciascun bene confermato è necessario ribadire o, eventualmente, aggiornare la data di completamento dell’investimento, la data di interconnessione o di entrata in esercizio, nonché il coefficiente di ammortamento. Non è consentito l’inserimento di beni non indicati in fase preventiva; è invece ammessa la variazione del costo di acquisizione esclusivamente in diminuzione rispetto all’importo inizialmente dichiarato.
  • La comunicazione di conferma inoltre è finalizzata ad attestare l’effettivo avvio dell’investimento mediante il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni acquisiti in leasing, tale requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dalla società concedente nei confronti del fornitore, formalizzato attraverso la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
  • A tal fine, l’impresa è tenuta a indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili, a supporto dei suddetti pagamenti.

 

Comunicazione

di

completamento

 

3

 

  • Una volta conclusi gli investimenti, intesi come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER, l’impresa è tenuta a trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni già oggetto della comunicazione di conferma.
  • Per ogni bene devono essere indicati la data di completamento, il coefficiente di ammortamento fiscale e la data di interconnessione o entrata in esercizio (nel caso di impianti FER). Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti, ma esclusivamente in diminuzione. In questa fase, inoltre, l’impresa autodichiara il possesso della perizia di interconnessione dei beni e della certificazione contabile.

 

COMUNICAZIONE DI PRENOTAZIONE E CONFERMA

 

Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo

La L. 207/2024 ha modificato la disciplina della tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 31.12.2024 la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo. Dal 1.01.2025 la tassazione è basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni.

L’art. 2 D. Lgs. 148/2026, che novella l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir, conferma dal 2026 la tassazione forfetaria determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli. Ai fini della determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli, bensì, solo ai fini della misura della tassazione da applicare. Il criterio convenzionale di tassazione si applicherà nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà dall’immatricolazione.

 

CONCESSIONE IN USO PROMISCUO

 

VALORIZZAZIONE DEL BENEFIT

 

 

 

 

 

Veicoli ordinati, immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 1.07.2020 al 31.12.2024.

ð

In base al valore di emissione di CO2 (normativa previgente).

 

Emissioni del veicolo

Benefit2

Non superiori a 60 g/km

25%

Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km

30%

Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km

50% (40% per il 2020)

Superiori a 190 g/km

60% (50% per il 2020)

 

 

 

 

 

Veicoli

ordinati

entro il 31.12.2024

Disciplina

transitoria

 

ð

  • Immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto stipulato nel 20253.
  • Concessi in uso promiscuo con contratto stipulato nel 2024 ma immatricolati e concessi in uso entro il 31.12.2025.

ð

 

 

ð

  • L’art. 2 D. Lgs. 148/2026 ha escluso l’applicazione del criterio del valore normale prevista per i veicoli consegnati dal 1.07.2025 dalla L. 207/2024. In particolare, è estesa l’applicazione del regime fiscale vigente al 31.12.2024 ai veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso entro il 31.12.2025.
  • Dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà.

 

 

 

 

 

Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 20251.

ð

In base all’alimentazione del veicolo.

 

Alimentazione del veicolo

Benefit2

Elettrica (esclusivamente)

10%

Ibrida plug-in

20%

Diversa dalle precedenti

50%

 

 

 

ð

  • La misura del fringe benefit è così determinata fino a quando il veicolo non raggiunge il 5° anno di vetustà.
  • Dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà.

 

 

 

 

 

  • Concessi in uso promiscuo dal 2026 o riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.
  • Concessi in uso promiscuo nel 2025 che non fruiscono del regime in vigore fino al 31.12.2024.

ð

Il criterio convenzionale di tassazione si applica nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni dall’immatricolazione.

 

 

ð

A partire dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo si applica un incremento del valore fiscalmente rilevante pari al 50% di quello determinato per gli anni precedenti.

 

 

ð

Il valore è incrementato del 5% per accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle Aci. La disciplina si applica anche ai veicoli concessi nel 2025 che non fruiscono del vecchio regime.

            

Note

  1. La sottoscrizione del contratto, l’immatricolazione e la consegna devono verificarsi tutti nel 2025.
  2. La percentuale è applicata all’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell’Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d’imposta successivo. Tale valore è considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
  3. È irrilevante che la stipula del contratto avvenga nel 2024 o nel 2025. Ove tutti i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina fossero contemporaneamente soddisfatti (ovvero data di immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente) da gennaio 2025, allora, se più favorevole, c’è la facoltà di applicare la nuova disciplina contenuta nella L. 207/2024, che gode di coefficienti particolarmente agevolati per le auto full electric e le ibride plug-in.

Nuovi benefici per rinnovo del concordato preventivo biennale

 

Il D. Lgs. 148/2026 modifica la disciplina del concordato preventivo biennale al fine di rendere più appetibile il rinnovo per il biennio 2026-2027. In particolare, il provvedimento rafforza il regime premiale, tra cui spicca la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, concede la possibilità di rateizzare le somme dovute delle imposte senza l’applicazione degli interessi e introduce il ravvedimento speciale con un’imposta sostitutiva parametrata al livello di affidabilità fiscale.

 

AUMENTO

DEI LIMITI

PER FRUIRE

DEI BENEFICI

 

  • In caso di rinnovo del concordato preventivo, ferma l’applicazione dell’art. 19, c. 3 D.Lgs. 13/2024, i benefici di cui all’art. 9-bis, c. 11, lett. a), b) ed e) D.L. 50/2017 sono così riconosciuti:
  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 100.000 (anziché € 70.000) annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 70.000 (anziché € 50.000) annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 100.000 (anziché € 50.000) annui;
  3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 724/1994;
  4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo D.P.R. 600/1973 29 e all’art. 54, c. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972;
  5. anticipazione di 2 anni (anziché 1 anno) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972 per l’Iva;
  6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

 

PAGAMENTI

RATEALI

 

In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 241/1997, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi.

 

ACCONTO

 

In caso di rinnovo del concordato, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, cc. 2 e 3 D.Lgs. 13/2024, concernenti la maggiorazione dell’acconto per il primo periodo d’imposta di adesione.

 

MODIFICHE

DELLA

COMPAGINE

SOCIALE

 

Tra le cause di cessazione del concordato, di cui all’art. 21 D. Lgs. 13/2024, è specificato che in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.

 

 

 

Tra le cause di esclusione di cui all’art. 11 D. Lgs. 13/2024 è specificato che in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.

 

RAVVEDIMENTO

SPECIALE

 

  • I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento speciale di cui all’art. 29 D. Lgs. 148/2026, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap in generale pari a:
  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

 

APPLICAZIONE

 

Tali nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 148/2026, si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.

Ravvedimento speciale per rinnovo concordato 2026-2027

 

L’art. 29 D. Lgs. 148/2026 prevede un ravvedimento speciale che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e Irap per i periodi d’imposta compresi tra il 2020 e il 2023, a favore dei soggetti con punteggi Isa più elevati sia per il calcolo della base imponibile che sull’aliquota da applicare; inoltre prevede una riduzione per gli anni 2020 e 2021 particolarmente colpiti dalle conseguenze del Covid-19. Il 2023 rappresenta il limite dell’ambito applicativo, in ragione della disciplina previgente che, per i contribuenti che avevano aderito al concordato per il biennio 2024-2025, il ravvedimento speciale si arrestava al 2022. L’imposta sostitutiva andrà versata tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027 ed è prevista la possibilità di pagamento rateale con un massimo di 10 rate mensili.

 

SOGGETTI

 

Soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale.

 

Opzione

 

Possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap.

 

IMPONIBILE

 

Imposte

sui redditi

e relative

addizionali

 

  • Differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 12.08.2026, nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

 

 

 

 

 

Irap

 

Differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte sui redditi.

 

ALIQUOTA

 

2022

e 2023

 

  • Si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

 

 

 

 

 

Si applica l’imposta sostitutiva dell’Irap con l’aliquota del 3,9%.

 

 

 

 

 

2020

e 2021

 

Si applicano le imposte sostitutive come sopra determinate, diminuite del 30%.

 

LIMITE

minimo

 

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a € 1.000.

 

VERSAMENTO

 

  • Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato:
  • in un’unica soluzione tra il 1.01.2027 e il 15.03.2027 oppure
  • mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16.03.2027.
  • In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

 

 

 

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’art. 5 Tuir, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) Tuir, imputati ai singoli soci ai sensi degli artt. 115 e 116 Tuir, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Detrazione dell’Iva sugli acquisti

La nuova formulazione dell’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, introdotta dal D.Lgs. 148/2026, amplia il termine entro il quale il soggetto passivo Iva può esercitare il diritto alla detrazione e registrare le fatture ricevute. Più precisamente, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Secondo la formulazione precedente, invece, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

È ampliato, inoltre, il termine entro il quale, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, il soggetto passivo Iva deve procedere con l’annotazione delle fatture ricevute nell’apposito registro degli acquisti. Nello specifico, il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse per meccanismo di inversione contabile, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura. Secondo la formulazione precedente, invece, l’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti doveva essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’art. 12 D.Lgs. 148/2026 non contiene una specifica disposizione transitoria per i nuovi termini, quindi le novità dovrebbero operare dall’entrata in vigore del decreto stesso (12.08.2026).

 

TERMINE

PER

DETRAZIONE

IVA SU ACQUISTI

 

Esigibilità

dell’imposta

 

  • Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l’operazione si considera “effettuata” ai fini Iva:
  • per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione, o (se anteriore) al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato o pagato);
  • per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo pagato), o (se anteriore) al momento di emissione della fattura.

 

 

 

 

 

Dichiarazione
Iva

 

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

TERMINE PER

REGISTRAZIONE

FATTURE

DI ACQUISTO

 

  • Il contribuente deve annotare in apposito registro, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura.

 

ASPETTI

OPERATIVI

 

  • L’applicazione dei principi comunitari determina, in sede di coordinamento delle norme interne, che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  1. (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  2. (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. 633/1972.

 

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

 

 

 

 

 

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

 

VERSAMENTI

PERIODICI

 

  • è possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.

 

Tuttavia, il D. Lgs. 148/2026 ha eliminato nell’art. 25 D.P.R. 633/1972 le parole “in riferimento al medesimo anno”, consentendo così che, in caso di ricezione della fattura nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, la detrazione possa essere imputata all’anno in cui il diritto è sorto. A tal fine, la fattura deve essere annotata in un’apposita sezione del registro Iva acquisti.

 

 

Acconti di novembre

 

Entro il 30.11.2026 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

 

MODALITÀ DI CALCOLO1

 

PERSONE

FISICHE

 

Rigo

“differenza”

RN 34 -

Mod. Redditi

2026 PF

 

Fino a € 51,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 52,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2026).

 

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

  • Entro il 30.06.20261-2 (20.07.2026 soggetti Isa3) senza maggiorazione.
  • Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa3).

 

 

2° acconto

 

  • Entro il mese di novembre (30.11.2026).
  • Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa3).

 

SOCIETÀ

DI CAPITALI

 

Rigo

RN 17 -

Mod. Redditi

2026 SC

 

Fino a € 20,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 21,00

a € 257,00

 

  • Acconto nella misura del 100%.
  • Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio (30.11.2026).

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

  • Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione (30.06.2026 e 20.07.2026 per soggetti Isa)2.
  • Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa3).

 

 

2° acconto

 

  • Nell’11° mese dell’esercizio (30.11.2026).
  • Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa3).

 

ACCONTO

IRAP

 

Rigo

IR21 - Mod.

Irap 2026

 

 

 

Società

di persone

 

  • L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100% se l’importo su cui commisurare l’acconto supera € 51,00.
  • Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa3), entro il 30.06.2026 (20.07.2026 per i soggetti Isa)2;
  • 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa3), entro il mese di novembre (30.11.2026).
  • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.

 

 

 

 

 

 

Soggetti Ires

 

  • Per i soggetti Ires l’acconto è dovuto nella misura del 100%, se l’importo su cui commisurare l’acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:
  • 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa3) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;
  • 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa3), entro l’11° mese del periodo d’imposta.

 

Note

  1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza. Resta ferma l’applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’Irap e il previsionale per l’Irpef.
  2. La 1ª rata di acconto dell’Irpef poteva essere versata entro il 30.07.2026, con una maggiorazione dello 0,40% (20.08.2026 per soggetti Isa con la maggiorazione dello 0,80%) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.
  3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

 

ESEMPI

Adesione automatica alla previdenza complementare

 

La legge di Bilancio 2026 ha riformato la disciplina di adesione alla previdenza complementare; in particolare il comma 204 ha modificato l’art. 8 D. Lgs. 252/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis (quest’ultimo riferito ai lavoratori non di prima assunzione).

La Covip, con delibera 19.06.2026, ha fornito precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30.06.2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

Le nuove indicazioni sostituiscono integralmente, dal 1.07.2026, quelle fornite con Deliberazione Covip del 24.04.2008, avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, che è da intendersi pertanto abrogata dalla predetta data.

Con il messaggio 10.07.2026, n. 2325, l’Inps ha fornito le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di Tfr per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1.07.2026, iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare, come previsto dalla legge di Bilancio 2026. Poiché il lavoratore dispone di 60 giorni dall’assunzione per confermare l’adesione, scegliere un altro fondo pensione o destinare il Tfr all’azienda secondo le regole ordinarie, l’Istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva.

 

Caso n. 1

 

Destinazione Tfr per lavoratori di prima assunzione dal 1.07.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso n. 2

 

Destinazione Tfr per lavoratori non di prima assunzione

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2026

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato

10 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2026.

 

Giovedì

15 ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Venerdì

16 ottobre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

 

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

 

 

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2026.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

16 ottobre

(segue)

 

Iva (segue)

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

Commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2026.

 

Martedì

20 ottobre

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Domenica1

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Venerdì

30 ottobre

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Collegamento

Pos-Rt

 

Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.08.2026.

 

Sabato

31 ottobre

 

Accertamento

 

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2026 (D. Lgs. 108/2024).

 

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2025.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Concordato preventivo biennale - Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 7-bis, c. 3 D.L. 38/2026).

 

 

Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili.

 

 

Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Sabato

31 ottobre

(segue)

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2026 - 30.09.2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2026 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1987/2026).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).

 

 

Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2026.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Auto-

trasportatori

 

Accise - Termine di presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2026.

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