Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Finanziaria 2018 Novità Fiscali per Privati

Le ultime novità 03/01/2018

Detrazione fiscale per caldaie a condensazione ed impianti di climatizzazione invernale  Comma 3, lett. a) n. 2– Si precisa che la detrazione fiscale ridotta al 50% alle spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, per l'installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione è attribuita solo se la caldaia abbia efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

La detrazione è elevata al 65% nei casi in cui all'installazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale abbia luogo:

  • con la installazione di caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno alla classe A e la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • con acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Detrazione fiscale per spese su parti comuni condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica (Comma 3, lett. a), n. 6-bis) - Inserendo un nuovo comma, il 2-quater.1, all'articolo 14 del DL 63/2013, si prevede il riconoscimento:

  • di una detrazione fiscale maggiorata in relazione a spese per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che siano congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

La detrazione è attribuita nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Credito di imposta per riqualificazione stabilimenti termali (Commi 8-bis e 8-ter) Si estende il credito di imposta per interventi di riqualificazione degli alberghi anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Detrazione canoni alloggi universitari (Commi 12-bis e 12-ter)– S’interviene sui requisiti che consentono il riconoscimento della detrazione IRPEF riferita ai canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”. Nello specifico:

  • si ripristina la formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR antecedente alle modifiche apportate con l’articolo 20, comma 8-bis del decreto-legge n. 148 del 2017. In tal modo la detrazione torna a spettare, a regime (e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018) agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
  • si aggiunge quindi all’articolo 15, comma 1 TUIR la lettera i-sexies.01), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 148 del 2017, precisandone l’ambito applicativo. In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire dell'agevolazione di cui al citato comma i-sexies si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. In altri termini si precisa la temporaneità dell’estensione dell’agevolazione per le zone montane e disagiate; è invece chiarito che la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale. È conseguentemente abrogato l'art. 20, comma 8-bis, del decreto-legge 148/2017

Atti stipulati mediante atti pubblici informatici (Comma 12-quater) - Si interviene sulla disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 112/2008, recentemente introdotta dall'art. 11-bis del decreto-legge 148/20177, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa.

La precedente disposizione prevedeva che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis (impresa familiare), da 2498 a 2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e 2556 (cessioni aziendali) del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

A seguito della modifica approvata i predetti atti potranno essere perfezionati con atto pubblico informatico e non più con la mera firma digitale. Sono fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dall'articolo 2436, comma 19 e 2556, comma 2 del codice civile.


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