Legge di Bilancio 2018: novità per imprese e professionisti 03/01/2018
CAVALLARI MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
NOVITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IPER AMMORTAMENTO |
E' prorogata la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (piano "Industria 4.0"). L'agevolazione viene riconosciuta per gli investimenti effettuati
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 2018, l’iperammortamento 2017 si applica anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel medesimo periodo di cui sopra (inclusa la proroga al 31/12/2019 alle condizioni indicate). AMPLIATI I BENI AGEVOLABILI E’ stato modificato l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti aggiungendovi le seguenti voci: «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). LA CESSIONE DEL BENE NON DETERMINA LA REVOCA Al fine di agevolare le scelte di investimento più opportune delle imprese, la norma contempla l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (es.: per la necessità di sostituire i beni agevolati con altri beni più performanti sempre di cui al modello Industria 4.0). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste per i beni Industria 4.0 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione del legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). |
SUPER AMMORTAMENTO |
Per i titolari di redditi d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che investono in beni materiali strumentali nuovi:
è prorogata l'agevolazione relativa all’aumento del costo di acquisizione, per determinare la quota deducibile di ammortamento e dei canoni di leasing. RIDUZIONE DELLA AGEVOLAZIONE L'incremento spetta nella misura del 30% (in luogo del 40% previsto in precedenza; questa rimane assicurata per ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2017, con l'avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione). VEICOLI ESCLUSI L'agevolazione non si applica agli investimenti in qualsiasi "veicolo" di cui all'art. 164 comma 1 Tuir, ivi compresi quelli a deducibilità integrale (autonoleggi, taxi, ecc.), quelli degli agenti di commercio o quelli dati in uso promiscuo (sono agevolati i soli autocarri, autotreni o simili) |
RINVIATA AL 2018 LA DECORRENZA DEGLI ISA |
L’introduzione degli indici di affidabilità fiscale (cd. “ISA”) è differita al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. L’art. 9-bis DL 50/2017 nè prevedeva l'applicazione a partire dall'esercizio 2017 (il "Programma delle elaborazioni degli ISA” applicabili dal periodo d'imposta 2017 " è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate il 22/09/2017). Si ricorda che il comma 2 dell'art. 9-bis del DL 50/2017 dispone che gli indici sono approvati con DM del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. |
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 |
E' introdotto per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Soggetti interessati: qualsiasi tipo e forma di impresa. L'attività di formazione va pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e deve essere svolta per acquisire/consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (si tratta delle tecnoclogie richieste negli ambiti di cui all'allegato A L. 232/2016). Attività escluse dal beneficio: non sono agevolate le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione Misura del bonus: il credito è ammesso:
Adempimenti: il credito d'imposta:
Limiti: il bonus è concesso nel rispetto delle norme UE sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno (agli adempimenti in ambito UE, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il MISE). A tal fine l'art. 31 Reg. n. 651/2014/UE consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'ambito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto. Certificazione dei costi: i costi vanno certificati:
La spesa per l'attività di certificazione dei costi è ammessa anch'essa al credito d'imposta entro il limite massimo di €. 5.000. Al certificatore si applica la responsabilità del consulente tecnico nel processo civile. |
CREDITO DI IMPOSTA PER RIQUALIFICAZIONE STABILIMENTI TERMALI |
Si estende il credito di imposta per interventi di riqualificazione degli alberghi anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. L'accesso al credito di imposta ha luogo con le modalità previste dal decreto ministeriale in attuazione dell'art. 10, comma 4 del DL 83/2014. |
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI - NUOVA SABATINI |
Si dispone un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Si rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023. |
CREDITO DI IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE |
E' istituito un credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo. Le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e Irap. E' utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Destinatari: il beneficio ha quali destinatari le imprese (anche con sede nella UE/SEE, purché soggetti passivi Ires in Italia) che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Attuazione: le disposizioni di attuazione saranno disposte con DM del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che dovrà disciplinare: la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa; la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi; il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti; le procedure per l'ammissione al beneficio; i criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni; le cause di esclusione. |
CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI DERIVANTI DA PLASTICHE MISTE |
Si introduce e disciplina il credito di imposta in favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il beneficio è attribuito fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario e opera entro il limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019, 2020 e 2021 (commi 49--bis e 49-ter). L'agevolazione fiscale, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. È utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLGS 241/1997 e a decorrere dal 1 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Si precisa che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento nella contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Si fa quindi rinvio ad un DM per la definizione dei criteri, modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui. |
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO |
Si modifica l'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, in materia di riallineamento e rivalutazione opzionale, ai fini fiscali, del valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali. In particolare, per ambedue i commi richiamati, si specifica che le partecipazioni di controllo sono quelle detenute “in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia”. Si riferisce l'applicabilità delle citate disposizioni agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (pertanto il 2017), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo indicato. Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità attuative della nuova disciplina, anche al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell’articolo 1, comma 151 della L147/2013 |
LA NUOVA WEB TAX. MISURE FISCALI PER L'ECONOMIA DIGITALE |
Si prevede l'istituzione dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti dei soggetti residenti indicati dall’articolo 23, comma 1 del DPR 600/1973108 nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con l’esclusione dei soggetti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si ripropone il rinvio , al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018, per l’individuazione delle prestazioni di servizi a cui applicare l'imposta sulle transazioni digitali; S'intendono per servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia di informazione. Si fissa al 3 per cento, l’aliquota dell’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione, precisando che l'aliquota si applica sul valore della singola transazione che è inteso come il corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni, superiore a 3.000 unità. Si definiscono le modalità del prelievo dell’imposta; in particolare il prelievo avviene all’atto del pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti committenti del servizio, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino, con apposite formalità, di non superare i limiti delle 3.000 unità di transazioni. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. Si fa rinvio al decreto precedentemente indicato per definire le modalità applicative dell’imposta in argomento ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate si possono individuare ulteriori modalità di attuazione della disciplina. Si dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste in materia di IVA, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso in materia di imposta sulle transazioni digitali. |
CREDITO DI IMPOSTA NEL SETTORE DELLA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO |
Si istituisce un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio. Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". |
INTERESSI PASSIVI |
Si prevede l’esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall’IRES |
IRI |
Si prevede lo slittamento al 2018 per l’imposta sul reddito d’impresa (IRI). Pertanto, le imprese che avevano intenzione di esercitare l’opzione dovranno continuare a tassare i redditi per trasparenza per il periodo d’imposta 2017. |
BONUS PER CONSULENZE RELATIVE A QUOTAZIONE PMI |
Si concede un credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno. |
Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVA
CAVALLARI MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
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IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO |
Si fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo. In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi. Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio. L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione. La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999). Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate. |
REGIME SANZIONATORIO IN CASO ERRATA APPLICAZIONE IVA |
S’introduce una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Resta ferma il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del DPR 1972/633. Si prevede inoltre che la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. |
LE MODIFICHE AL GRUPPO IVA |
Si aggiungono i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del DPR633/1972 in tema di operazioni effettuate o ricevute dal gruppo IVA. In particolare con la nuova disciplina si intende estendere anche alle sedi ed alle stabili organizzazioni il regime fiscale vigente in materia di gruppi IVA. Pertanto vengono individuate casistiche relative:
Qualora per dette prestazioni vi sia un corrispettivo la base imponibile è determinata secondo le regole generali contenute nel vigente articolo 13, commi 1 e 3 del citato DPR633/197299. Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. |
IVA SUGLI SPETTACOLI TEATRALI |
Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari. |
IVA SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE |
Si assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. |
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI |
È confermata anche per il triennio 2018-2020 nella stessa misura prevista per il 2017 la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini. In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% e all’8%. |
FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA |
Si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti. L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro. Si segnala che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali. |
CAVALLARI MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE