Definizione agevolata Violazioni formali - Chiarimenti dell'Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’attesa circolare (CM 11 del 15/05/2019) a chiarimento della definizione delle violazioni formali di cui all’art. 9 del DL 119/2018 (che recepisce numerose indicazioni già fornite nel recente convegno organizzato dal CNDCEC il 7/05/2019, in cui i funzionari dell’Agenzia avevano fornito una elencazione delle violazioni che ritenevano definibili).
La definizione presuppone il pagamento di €. 200 per ciascun periodo d’imposta (senza, dunque, vada fatto riferimento al numero di violazioni commesse in tale periodo) che si intende definire; dunque risulta particolarmente conveniente:
- in caso di violazioni numerose
- in qualsiasi caso in cui la sanzione sia superiore a €. 200 (considerata la riduzione a 1/3 di cui si fruirebbe nel caso di pagamento nei 60gg successivi alla contestazione).
In ogni caso costituirà un “ombrello” per il contribuente, in quanto l’annualità sarà coperta anche per violazioni che il contribuente potrebbe non aver già riscontrato.
ADEMPIMENTI
Per quanto attiene gli adempimenti:
- le somme dovute vanno versate in unica soluzione al 31/05/2019 o in due rate di pari importo: 31/05/2019 e 2/03/2020
- la regolarizzazione degli adempimenti (ove dovuta) deve intervenire entro il 2/03/2020.
Si riepilogano di seguito:
- le fattispecie ammesse alla definizione agevolata (in quanto afferenti a violazioni “formali”, che non hanno inciso sulla determinazione del tributo, da considerare comunque violazioni “non meramente formali”, in quanto hanno potuto ostacolare l’attività di controllo degli uffici)
- le fattispecie escluse dalla definizione agevolata, in quanto incidenti sulla determinazione dell’imposta (in qualsiasi modo; ad esempio ciò può riguardare la violazione commessa dall’acquirente che non regolarizzi la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore)
secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
SETTORE |
VIOLAZIONE DEFINIBILE |
Condizione |
RIFERIMENTO |
Dichiarazioni annuali |
Redatte su modelli non conformi (es: dichiarazione cartacea in luogo di quella telematica; utilizzo del modello "nuovo" in caso di operazioni straordinarie; ecc.); dati del contribuente errati/incompleti |
art. 8, co. 1, Dlgs. 471/97 |
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Spesometro e LI.PE |
Omessa/irregolare presentazione delle comunicazioni (artt. 21 e 21-bis DL 78/2010) |
L'Iva deve essere correttamente assolta |
art. 11, co. 2-bis e 2-ter, Dlgs. 471/97 |
Intrastat |
Omessa/irregolare/incompleta presentazione degli elenchi (di cui all’art. 50, co. 4 e 6 DL 331/93) |
art. 11, co. 4, Dlgs. 471/97 |
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Variazione dati Iva |
Omessa/errata/incompleta dichiarazione d’inizio/variazione attività (art. 35 Dpr 633/72) |
art. 5, co. 6, Dlgs. 471/97 |
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Sistema TS |
Omessa/tardiva comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria |
art. 3, co. 5-bis Dlgs. 175/2014 |
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Cedolare secca |
Omessa comunicazione di proroga/risoluzione anticipata del contratto di locazione |
art. 3, co. 3 Dlgs. 23/2011 |
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Scritture contabili |
Irregolare tenuta/conservazione delle scritture contabili |
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art. 9 Dlgs. 471/97 |
Opzioni quadro VO |
Omessa comunicazione in dichiarazione annuale (quadro VO) (non rientrano le opzioni da quadro OP del mod. Redditi) |
"comportamento concludente" conforme |
art. 8, co. 1, Dlgs. 471/97 |
VIES |
Mancata/tardiva iscrizione |
art. 11 Dlgs. 471/97 |
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Reverse charge |
Irregolare applicazione delle disposizioni sulla inversione contabile |
L'Iva deve essere correttamente assolta Assenza di frode |
art. 6, co. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 Dlgs. 471/97 |
Documentazione / registrazione di operazioni effettuate |
Operazioni imponibili IVA non documentate/registrate |
L'Iva deve essere correttamente assolta |
art. 6, co. 1, Dlgs. 471/97 |
Operazioni non imponibili/esenti/escluse da Iva non documentate/registrate, se la violazione non rileva neppure ai fini dei redditi |
art. 6, co. 2, Dlgs. 471/97 |
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Detrazione illegittima |
Detrazione di Iva addebitata con aliquota superiore di quella dovuta (es: Iva al 22% in luogo del 10%) |
Assenza di frode; solo per volazioni post 1/01/2018 |
art. 6, co. 6, Dlgs. 471/97 |
Black list |
Omessa/irregolare indicazione dei relativi costi in dichiarazione |
art. 8, co. 3-bis, Dlgs. 471/97 |
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Questionari |
Omessa restitutione o compilazione errata/incompleta |
art. 11, co. 1, lett. b), Dlgs. 471/97 |
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Non residenti |
Violazioni agli obblighi di identificazione Iva in Italia (art. 35-ter Dpr 633772) e adempimenti conseguenti (art. 74-quinquies Dpr 633/72) |
art. 5, co. 6, Dlgs. 471/97 |
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Esportatori abituali |
Annullamento della lettera di intenti (art. 8, co. 1, lett. c) Dpr 633/72) precedentemente trasmessa invece della sua integrazione |
art. 11, co. 1, Dlgs. 471/97; Interpello n. 126/2018 |
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Competenza |
Anticipazione di ricavi/posticipazione di costi in violazione del principio di competenza |
Nessun effetto sull’imposta dovuta nel periodo d'imposta |
art. 1, co. 4, Dlgs. 471/97 |
Intermediari |
Tardiva trasmissione delle dichiarazioni (si ritiene entro 90gg) |
Non è sanabile l’omessa trasmissione |
art. 7-bis Dlgs. 241/97 |
Intermediari finanziari |
Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari |
art. 10 Dlgs. 471/97 |
VIOLAZIONI ESCLUSE DA DEFINIZIONE AGEVOLATA |
Ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…); |
Atti divenuti definitivi al 19/12/2018 (entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/2018) o pendenti a tale data ma divenuti definitivi (es: sentenza definitiva; perfezionamento di adesione del contribuente; ecc.) prima del versamento della 1° rata dovuta |
Atti di contestazione/irrogazione sanzioni nell’ambito della Voluntary Disclosure (anche relativa alla sua riapertura ex DL 193/2016) |
Violazioni relative alla compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE |
Violazioni aventi ad oggetto omessi/tardivi pagamenti - Violazioni aventi natura sostanziale |
Omessa presentazione del mod. F24 a saldo zero |
Tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo |
Omessa regolarizzazione dell'acquirente nei 30gg successivi alla mancata ricezione della fattura entro 4 mesi o con ricezione di fattura irregolare |
Ulteriori fattispecie |
Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta |
Omessa/errata presentazione degli studi di settore (es: cause di inapplicabilità/esclusione insussistenti) |
Indicazione di componenti negativi indeducibili (es.: utilizzo di fatture false) |
Mancata emissione di fatture o ricevute/scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo |
Omesso esercizio delle opzioni: a) da comunicare nel quadro OP, sanabili solo con la "remissione in bonis": trasparenza, consolidato, Irap a valori contabili, ecc.; b) per la cedolare secca |
Omessa/irregolare presentazione delle LI.PE. quando la violazione ha avuto riflessi sul debito Iva |
Omessa trasmissione dei mod. CU da parte dei sostituti (sanzionata in misura fissa di €. 100 a certificazione, con un massimo di €. 50.000) |
Omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati (si ritiene oltre 90gg) |
Visto di conformità omesso/infedele o irregolare (apposto da soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale) |
CONSIDERAZIONI
Per quanto attiene gli intermediari abilitati
- in relazione all'invio delle dichiarazioni, è possibile sanare le sole dichiarazioni tardive; il riferimento dovrebbe essere alle dichiarazioni inviate entro 90 gg dal termine ultimo (in quanto quelle inviate successivamente si considerano irrimediabilmente "omesse", in quanto tali escluse dalla regolarizzazione)
- non è sanabile alcuna violazione relativa al visto di conformità (visto non apposto o infedele, così come il visto irregolare; in tale fattispecie rientra il visto apposto dal soggetto diverso dal soggetto che ha presentato la dichiarazione annuale, non "collegato" a quest'ultimo)
Per quanto attiene una serie di violazioni l'Agenzia delle Entrate richiede vi sia stata la corretta determinazione dell'imposta dovuta.
Ad esempio, se il contribuente ha correttamente liquidato (e versato, si ritiene anche tramite ravvedimento operoso) l'Iva di uno o più trimestri 2018, pur avendo inviato le LI.PE. Errate: potrà sanare la violazione/i con un unico versamento di €. 200 (peraltro, laddove abbia compilato il quadro VH per "sanare" l'adempimento dichiarativo avrà già adempiuto alla regolarizzazione dovuta entro il 2/03/2020). In caso contrario (il contribuente ha omesso di includere una fattura e ha versato un saldo Iva inferiore corrispondente all'Iva ivi indicata) non è ammessa la definizione agevolata (ma il solo ravvedimento operoso).
Il concetto risulta irrilevante, al contrario, per l'errata/omessa/tardiva comunicazione degli operatori sanitari al Sistema TS (infatti tale comunicazione non influisce sulla liquidazione dell'Iva). Si noti che in numerosi casi le sanzioni applicabili alla fattispecie risultano estremamente elevate. Parimenti si devono ritenere sanabili anche le altre comunicazioni telematiche finalizzate alla predisposizione del 730 precompilato (comunicazioni delle imprese di pompe funebri; spese universitarie; ecc.)
Al contrario, risulta incomprensibile l'esclusione dalla definizione delle violazioni commesse relative al mod. CU (ciò potrebbe far pensare anche all'esclusione da ravvedimento operoso, nel senso di confortare l'esclusione già indicata nella CM 6/2015 dall'Agenzia delle Entrate ma anteriore al momento in cui il modello assunto una "valenza dichiarativa", andando a sostituire il mod. 770 semplificato).
Discorso analogo alle LI.PE. vale per quanto riguarda qualsiasi fattura non emessa per operazioni prive di Iva (escluse da Iva per via della territorialità, esenti Iva o non imponibili), le quali non hanno inciso sull'Iva dovuta. Al contrario per quanto riguarda eventuali fatture con applicazione dell'Iva della sanatoria si applica alla sola eventuale tardività (es: fattura emessa con 2 mesi di ritardo ma rientrante nell'ambito del medesimo trimestre di liquidazione periodica Iva).
Per quanto attiene reverse charge si evita la sanzione fissa (dal €. 250 ad €. 10.000) applicabile nel caso di errata applicazione del meccanismo contabili ma con assolvimento della stessa da parte della controparte (il fornitore applicato l'Iva in luogo del reverse charge ed il cliente la ha computata in liquidazione periodica; il fornitore applicato reverse charge in luogo dell'Iva ed il cliente ha effettuato l'inversione contabile in fattura); in caso contrario non si accede alla definizione agevolata (occorre accertarsi sul comportamento della controparte).
Per quanto riguarda le opzioni, occorre notare che:
- sono definibili le violazioni dei regimi Iva/IIDD non comunicate nel quadro VO del mod. Iva (avendo tenuto un comportamento coerente con l'esercizio di tale opzione, ex art. 1 Dpr 442/97)
- non sono definibili le opzioni per i "regimi fiscali opzionali" da esercitare nel quadro OP (trasparenza fiscale, consolidato, Irap a valori di bilancio, ecc.), neppure nel caso in cui si sia tenuto un comportamento concludente coerente con tale opzione (ciò in quanto per tali violazioni è prevista la remissione in bonis).
Infine, non è definibile l'omessa presentazione del mod. F24 a saldo zero (tale impostazione singolare, considerato che non si è verificato alcun carente versamento). www.studiocavallari.it