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POSSIBILE PROROGA DEI VERSAMENTI REDDITI 2019 |
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Domenica 16 giugno1 |
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Iva |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Imu e Tasi |
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Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell’acconto Imu e Tasi per il 2019, mediante il modello F24. |
Sabato 22 giugno |
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Mud |
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Presentazione - Termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019. |
Sabato 29 giugno |
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Bilancio |
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Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2018 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze. |
Domenica 30 giugno1 |
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Imposte dirette |
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Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata, senza maggiorazione. |
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Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione. |
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Rivalutazione quote e terreni |
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Adempimenti - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2019. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima. |
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Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2017 ovvero al 1.01.2018. |
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Rivalutazione Beni d’impresa |
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Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018. |
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Iva |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite a maggio 2019. |
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Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese successivo al 16.03.2019. |
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Diritto annuale C.C.I.A.A. |
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Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
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Imu |
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Dichiarazione - Entro il 30.06 dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta deve essere presentata al comune la dichiarazione Imu. |
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Inps |
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Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. |
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Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione. |
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Contributi pubblici |
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Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2019 con riferimento all’annualità 2018 (D.L. 34/2019). |
L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018. |
Livello di affidabilità |
Benefici per periodo d’imposta 2018 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) |
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Da 9 a 10 |
Disciplina società di comodo |
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Determinazione sintetica del reddito |
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Almeno 8,5 |
Accertamenti con presunzioni semplici |
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Almeno 8 |
Termini di accertamento |
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Visto di conformità |
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Inferiore a 8 e superiore a 6 |
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Nessun beneficio e nessuna penalizzazione specifica. |
Fino a 6 |
Posizioni a rischio |
Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6. |
MAGGIORI IMPORTI |
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la riduzione, per l’anno 2019, del 50% del diritto annuale previsto dalla L. 90/2014, che può comunque essere maggiorato dalle Camere di Commercio. Il calcolo e il pagamento del diritto può essere eseguito tramite il sito http://dirittoannuale.camcom.it. Dal 2016 è disponibile il sito http://dirittoannuale.camcom.it per il calcolo del diritto dovuto per tutte le camere di commercio e per il pagamento on line tramite i servizi di “pagoPA”. |
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE |
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persone
capitali
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Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali. |
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Riduzione del 50% per il 2019 |
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Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati. |
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La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00 (U.L. € 20,00). |
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Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. |
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SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
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Società semplice non agricola. |
€ 100,00 (U.L. € 20,00) |
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Società tra avvocati. |
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Società semplice agricola1. |
€ 50,00 (U.L. € 10,00) |
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Soggetti iscritti al Rea. |
€ 15,00 |
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DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA |
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Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. |
€ 100,00 (U.L. € 20,00) |
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Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale. |
€ 44,00 (U.L. € 8,80)2 |
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UNITÀ LOCALI |
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Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro. |
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Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero. |
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€ 55,00 |
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SEDI SECONDARIE |
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Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. |
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Note |
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Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 145/2018 non ha prorogato per l’anno 2019 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. |
PRESUPPOSTO |
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L’Imu ha per presupposto il possesso di immobili (derivante da proprietà o da diritto reale). |
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BASE IMPONIBILE |
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Fabbricati1-2 |
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Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente:
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Abitazione principale |
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L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. |
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Terreni agricoli3 |
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Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, x coefficiente:
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Aree fabbricabili |
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Valore commerciale al 1.01 (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato). |
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ALIQUOTE |
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RIDUZIONI
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La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori)6 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia5; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. |
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Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l’Imu, determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%). |
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VERSAMENTO |
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L’Imu è versata in 2 rate. |
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Acconto
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Saldo
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è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre). |
Note |
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Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni agricoli e, dal 1.01.2016, le abitazioni principali non di lusso. è ridotta del 50% la base imponibile Tasi e Imu per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. |
DETERMINAZIONE |
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TERMINI DI PAGAMENTO |
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1ª rata (acconto) |
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17.06.2019 |
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Il versamento della 1ª rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. |
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2ª rata (saldo) |
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16.12.2019 |
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oppure |
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Unica soluzione |
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È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre). |
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DETERMINAZIONE DELLA TASI2 |
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La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori)6 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia5; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. |
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Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, la Tasi, determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%). |
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VERSAMENTO |
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Modalità |
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oppure
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Versamento minimo |
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Compensazione |
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Il versamento mediante il modello F24 consente la compensazione dell’importo dovuto con eventuali crediti. |
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Arrotondamento |
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Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro per ciascun rigo del modello F24. |
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Note |
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Il Ministro dell’Economia, in un comunicato, ha evidenziato che per rilanciare l’economia e sostenere i settori maggiormente in difficoltà, il Governo punta su 4 principali direttrici, ovvero investimenti, incentivi, imprese, immobili. In particolare il decreto Crescita mette a disposizione a sostegno del sistema produttivo 1,9 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, di cui un miliardo di euro nel solo 2019 e 450 milioni annui nel biennio 2020-2021. Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati stanziati 150 milioni per il Fondo di garanzia per lo sviluppo della media impresa e il rifinanziamento con 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per la prima casa. Il provvedimento introduce misure fiscali per la crescita economica, il rilancio degli investimenti privati e la tutela del made in Italy. |
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI |
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MADE IN ITALY |
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Introduzione di norme per il contrasto all’italian sounding, di incentivi al deposito di brevetti e marchi, del marchio storico di interesse nazionale. |
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SUPER AMMORTAMENTO |
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REVISIONE MINI-IRES |
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- 22,50% per il 2019; - 21,50% per il 2020; - 21,00% per il 2021; - 20,50% dal 2022. |
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DEFINIZIONE AGEVOLATA |
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Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione, per le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017. |
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SISMABONUS |
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È prevista l’estensione della fruizione della detrazione al soggetto che acquista un’unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito anche nelle zone 2 o 3 e non solo per gli edifici in zona 1. |
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INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA |
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Prevista fino al 31.12.2021 l’applicazione, nella misura fissa di € 200 ciascuna, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. |
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INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO |
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Introdotta la possibilità di trasferimento del credito al fornitore tramite uno sconto per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dal rischio sismico. |
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FONDO GARANZIA PRIMA CASA |
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NUOVA SABATINI |
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DEDUCIBILITÀ IMU |
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