Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Giugno 2019

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SOMMARIO

 

 

 

 

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Limena (PD)

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di giugno 2019

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pagelle di affidabilità fiscale - ISA per anno 2018

Pag. 2

 

  1. Calcolo del diritto annuale C.C.I.A.A. 2019

Pag. 3

 

  1. Acconto Imu 2019

Pag. 4

 

  1. Acconto Tasi 2019

Pag. 5

 

  1. Decreto Crescita 2019

Pag. 6

 

In evidenza

POSSIBILE

PROROGA

DEI VERSAMENTI

REDDITI 2019

 

  • Visti i ritardi per il software “Sisa” (che sostituisce “Gerico”) per il calcolo degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), che non sarà disponibile prima di giugno, dovrebbero essere prorogati i termini dei versamenti del modello Redditi 2019.
  • Per tale motivo, il Governo è orientato a concedere il rinvio della prima scadenza di versamento al 22.07.2019.
 

Principali adempimenti mese di giugno 2019

Domenica

16

giugno1

 

Iva

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Imu e Tasi

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell’acconto Imu e Tasi per il 2019, mediante il modello F24.

 

Sabato

22 giugno

 

Mud

 

Presentazione - Termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019.

 

Sabato

29 giugno

 

Bilancio

 

Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2018 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze.

 

Domenica

30

giugno1

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata, senza maggiorazione.

 

 

Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione.

 

Rivalutazione

quote e terreni

 

Adempimenti - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2019. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.

 

 

Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2017 ovvero al 1.01.2018.

 

Rivalutazione

Beni d’impresa

 

Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018.

 

Iva

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite a maggio 2019.

 

 

Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese successivo al 16.03.2019.

 

Diritto annuale

C.C.I.A.A.

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Imu

 

Dichiarazione - Entro il 30.06 dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta deve essere presentata al comune la dichiarazione Imu.

 

Inps

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione.

 

Contributi

pubblici

 

Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2019 con riferimento all’annualità 2018 (D.L. 34/2019).

 

Pagelle di affidabilità fiscale - ISA per anno 2018

L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018.

 

Livello

di affidabilità

Benefici per periodo d’imposta 2018

(anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi)

Da 9 a 10

Disciplina società

di comodo

  • Con livello di affidabilità almeno pari a 9:
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato (“redditometro”).

Determinazione

sintetica del reddito

Almeno 8,5

Accertamenti

con presunzioni

semplici

  • Con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5:
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Almeno 8

Termini

di accertamento

  • Con un livello di affidabilità almeno pari a 8:
  • i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a € 50.000 all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a € 50.000 all’anno, maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti fino a € 20.000 all’anno, sulle dichiarazioni (imposte sui redditi e Irap) per il periodo 2018;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva sulla dichiarazione annuale per il periodo 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per un importo fino a € 50.000 all’anno.

Visto

di conformità

Inferiore a 8

e superiore a 6

---

Nessun beneficio e nessuna penalizzazione specifica.

Fino a 6

Posizioni

a rischio

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

 

MAGGIORI

IMPORTI

 

  • Per i periodi d’imposta per i quali si applicano gli indici i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.
  • Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.
  • L’indicazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi.

 

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

 

Calcolo del diritto annuale C.C.I.A.A. 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la riduzione, per l’anno 2019, del 50% del diritto annuale previsto dalla L. 90/2014, che può comunque essere maggiorato dalle Camere di Commercio. Il calcolo e il pagamento del diritto può essere eseguito tramite il sito http://dirittoannuale.camcom.it. Dal 2016 è disponibile il sito http://dirittoannuale.camcom.it per il calcolo del diritto dovuto per tutte le camere di commercio e per il pagamento on line tramite i servizi di “pagoPA”.

 

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società di

persone

  • Società di

capitali

  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2019

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00 (U.L. € 20,00).                            

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

 

 

 

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Società tra avvocati.

 

Società semplice agricola1.

€    50,00 (U.L. € 10,00)

 

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

 

 

 

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.

€    44,00 (U.L. € 8,80)2

 

 

 

 

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.             

 

€ 55,00

 

 

 

 

 

SEDI

SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

 

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
                 

Acconto Imu 2019

 

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 145/2018 non ha prorogato per l’anno 2019 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

 

PRESUPPOSTO

 

L’Imu ha per presupposto il possesso di immobili (derivante da proprietà o da diritto reale).

 

 

 

 

 

BASE

IMPONIBILE

 

Fabbricati1-2

 

Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente:

Categoria castale

Coefficiente

Gruppo catastale “A” (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7.

160

Gruppo catastale “B”.

140

Categorie catastali C/3, C/4, C/5.

Categorie catastali A/10 e D/5.

80

Gruppo catastale D (escluso D/5).

65

Categoria catastale C/1.

55

 

 

 

 

 

Abitazione

principale

 

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

 

 

 

 

Terreni

agricoli3

 

Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, x coefficiente:

Coefficiente

135

 

 

 

 

 

Aree

fabbricabili

 

Valore commerciale al 1.01 (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).

 

 

 

 

 

ALIQUOTE

 

Aliquota base

Autonomia dei Comuni

Ordinaria

0,76%

+/-

0,30%4

Abitazione principale (se tassabile)

0,40%

+/-

0,20%

 

 

 

RIDUZIONI

Dal 2016

 

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori)6 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia5; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

 

 

 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l’Imu, determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%).

 

 

 

VERSAMENTO

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

17.06.2019

 

  • L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; pertanto, non ha rilevanza la delibera pubblicata per l’anno in corso prima del 16.06.
  • L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2019

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).

 

Note

  1. La base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; è ridotta del 25% per immobili concessi in locazione a canone concordato (L. 431/1998).
  2. Per i fabbricati di categoria “D” privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando, per ciascun anno di formazione, i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale. Sono, invece, assoggettati a Imu sia i terreni incolti sia gli orticelli (interrogazione parlamentare 5-08570/2016).
  3. A decorrere dall’anno 2016 l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9. Sono, altresì, esenti dall’Imu i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  4. I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43, Tuir, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili locati.
  5. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
  6. L’art. 1, c. 1092 L. 145/2018 ha esteso l’agevolazione al coniuge in presenza di figli minori, in caso di morte del comodatario.

 

 

Acconto Tasi 2019

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni agricoli e, dal 1.01.2016, le abitazioni principali non di lusso. è ridotta del 50% la base imponibile Tasi e Imu per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

 

DETERMINAZIONE

 

  • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodatari), a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione dell’abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e di aree edificabili, come definiti ai fini Imu.
  • Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli1. Sono imponibili le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali ex art. 1117 C.C., non detenute o occupate in via esclusiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI DI

PAGAMENTO

 

1ª rata

(acconto)

 

17.06.2019

 

Il versamento della 1ª rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª rata

(saldo)

 

16.12.2019

 

  • Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta.
  • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

 

 

 

 

Unica

soluzione

 

È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE

DELLA

TASI2

 

Base imponibile x aliquota

(tenendo conto dell’eventuale detrazione)3

x

Mesi

di possesso4

x

Percentuale

di possesso

 

 

 

 

 

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori)6 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia5; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

 

 

 

 

 

Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, la Tasi, determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%).

 

 

 

 

 

VERSAMENTO

 

Modalità

 

  • Modello F24 [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014];

oppure

  • Apposito bollettino di conto corrente postale.

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

minimo

 

  • L’importo è stabilito nella delibera o regolamento comunale.
  • In mancanza delle delibere, deve essere rispettato l’importo di € 12,00 (art. 25 L. 289/2002).

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione

 

Il versamento mediante il modello F24 consente la compensazione dell’importo dovuto con eventuali crediti.

 

 

 

 

 

 

 

Arrotondamento

 

Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro per ciascun rigo del modello F24.

 

                 

 

Note

  1. Sono esclusi dall’imposizione ai fini Tasi, in quanto considerati agricoli, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; in tal caso non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto assimilati ad aree edificabili (Faq Mef  3.06.2014 nn. 9 e 10).
  2. Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando la relativa aliquota. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. In assenza di delibera il possessore è tenuto a versare il 10% e il proprietario il 90%.
  3. Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni.
  4. Almeno 15 giorni per considerare il mese intero.
  5. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.
  6. L’art. 1, c. 1092 L. 145/2018 ha esteso l’agevolazione al coniuge in presenza di figli minori, in caso di morte del comodatario.

Decreto Crescita 2019

Il Ministro dell’Economia, in un comunicato, ha evidenziato che per rilanciare l’economia e sostenere i settori maggiormente in difficoltà, il Governo punta su 4 principali direttrici, ovvero investimenti, incentivi, imprese, immobili. In particolare il decreto Crescita mette a disposizione a sostegno del sistema produttivo 1,9 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, di cui un miliardo di euro nel solo 2019 e 450 milioni annui nel biennio 2020-2021. Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati stanziati 150 milioni per il Fondo di garanzia per lo sviluppo della media impresa e il rifinanziamento con 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per la prima casa. Il provvedimento introduce misure fiscali per la crescita economica, il rilancio degli investimenti privati e la tutela del made in Italy.

 

RILANCIO

DEGLI

INVESTIMENTI

PRIVATI

 

  • Garanzia statale funzionale allo sviluppo della media impresa.
  • Norme per la semplificazione della gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  • Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa.
  • Modifiche alla “nuova Sabatini”.
  • Misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento tra le imprese.
  • Norme per lo sblocco degli investimenti nel settore idrico nel Sud.
  • Previsione di nuove dismissioni immobiliari enti territoriali.
  • Norme in materia di cartolarizzazioni, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare.
  • Definizione delle società di investimento semplice (Sis).
  • Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area.
  • Norme per la creazione di nuove imprese “a tasso zero” e per la trasformazione digitale.
  • Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

 

 

 

 

MADE

IN ITALY

 

Introduzione di norme per il contrasto all’italian sounding, di incentivi al deposito di brevetti e marchi, del marchio storico di interesse nazionale.

 

 

 

 

SUPER

AMMORTAMENTO

 

  • Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto:
  • dal 1.04.2019 al 31.12.2019;
  • ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 

 

 

REVISIONE

MINI-IRES

 

  • Agli utili disponibili e reinvestiti si applica l’aliquota Ires pari a:

- 22,50% per il 2019;   - 21,50% per il 2020;   - 21,00% per il 2021;   - 20,50% dal 2022.

 

 

 

 

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

 

Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione, per le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017.

 

 

 

 

SISMABONUS

 

È prevista l’estensione della fruizione della detrazione al soggetto che acquista un’unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito anche nelle zone 2 o 3 e non solo per gli edifici in zona 1.

 

 

 

 

INCENTIVI PER LA

VALORIZZAZIONE

EDILIZIA

 

Prevista fino al 31.12.2021 l’applicazione, nella misura fissa di € 200 ciascuna, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

 

 

 

 

INTERVENTI

DI EFFICIENZA

ENERGETICA E

RISCHIO SISMICO

 

Introdotta la possibilità di trasferimento del credito al fornitore tramite uno sconto per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dal rischio sismico.

 

 

 

 

FONDO GARANZIA

PRIMA CASA

 

  • Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2019.
  • Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito.

 

 

 

 

NUOVA

SABATINI

 

  • Aumenta a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa.
  • Erogazione di un contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a € 100.000.

 

 

 

 

DEDUCIBILITÀ

IMU

 

  • La deducibilità Imu sugli immobili strumentali delle imprese e dei lavoratori autonomi, come i capannoni, dalle imposte sui redditi aumenta:
  • al 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019);
  • al 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020);
  • al 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021);
  • al 70% dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022).

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