Credito d’imposta pubblicità: il decreto attuativo
Il credito d’imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, è destinato:- ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali,
- che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, a partire dal 1° gennaio 2018, e il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Gli stessi soggetti sopra indicati possono beneficiare dell’agevolazione anche con riferimento agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (nel limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.
Gli investimenti agevolabili devono riguardare l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono invece escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati devono presentare, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica con le modalità che saranno definite con specifico provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento stesso predisporrà un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile sarà disposto dal medesimo Dipartimento, con proprio provvedimento, dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati.
Per il 2018 la comunicazione telematica va presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.P.C.M., ovvero dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, anche con riferimento agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, che devono formare oggetto di istanza separata.
Il credito d’imposta va infine riportato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.