Fattura elettronica: ricezione - conservazione e firma
DELEGHE AI PROFESSIONISTI PER LA FATTURA ELETTRONICA |
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Consigli alle Pmi per prepararsi alla fatturazione elettronica |
ELEMENTI DI ATTENZIONE |
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CONSIGLI PRATICI PER LE AZIENDE |
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Rapporto con la clientela |
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Aggiornamento anagrafiche
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Rapporto con i fornitori (soprattutto i più piccoli e occasionali) |
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VANTAGGI |
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Non essere impreparato alla fattura elettronica
- FATTURA ELETTRONICA
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere solo fatture elettroniche.
L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972).
- COME PREDISPORRE, INVIARE E RICEVERE L’E-FATTURA
Come si predispone una fattura elettronica
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:
- un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
- un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
Oltre ai dati dell’emittente occorre inserire i dati del cliente (cessionario/committente), ricordandosi di compilare sempre il campo “Codice Destinatario”: quest’ultimo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre alfanumerico che avrà comunicato il cliente e rappresenta l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture.
Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”.
Occorre inserire i dati relativi alla natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, nonché i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta (ovvero, nel caso di operazioni esenti, non imponibili ecc., l’apposito codice che identifica la “natura” dell’operazione ai fini IVA).
Imposta di bollo
In considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.
Con la circolare 16 E del 14/04/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina inerente l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, il D.P.R n 642 del 26 ottobre 1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici. In sostanza, l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.
È sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il contribuente versi in un'unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l’esercizio di riferimento ed il codice tributo 2501.
Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”.
Come si invia una fattura elettronica al cliente
Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate non emesse.
Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente
Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità e servizi disponibili.
L’operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
E’ possibile anche la creazione di un “canale telematico” FTP o Web Service dedicato e sempre attivo (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il Sistema di Interscambio.
Cosa fa il Sistema di Interscambio quando riceve una fattura
Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura. I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.
Quali controlli esegue il SDI sulla fattura elettronica
Il sistema di interscambio:
- verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva
- verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria
- verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»
- verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro).
Lo SdI controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato).
Fattura elettronica non corretta: la ricevuta di scarto
Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI al medesimo canale telematico da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata.
Fattura elettronica corretta: la ricevuta di consegna o la ricevuta di impossibilità di consegna
Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.
Nel caso in cui i canali di ricezione del cliente, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura non fossero attivi, il SdI, leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente, mette a disposizione dello stesso il duplicato della fattura nell’area riservata dell’agenzia delle entrate.
In tale situazione, il SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente.
In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore (cedente/prestatore) avvisi il cliente – per vie diverse dal SdI (ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) – che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’agenzia delle entrate, in modo tale che quest’ultimo possa consultarla e scaricarla dalla predetta area: la data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.
Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio
Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.
Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.
Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:
- registrare preventivamente presso il SdI l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
- generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI.
Queste due azioni possono essere effettuate dall’operatore Iva o da un suo intermediario appositamente delegato.
Attraverso il servizio di registrazione si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura. Pertanto, se si è utilizzato questo servizio, il SdI ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo abbinato alla partita Iva.
Generando il QRCode, poi, si avrà a disposizione, di fatto, una sorta di “biglietto da visita” che potrà essere portato con sé o sullo smartphone sotto forma di immagine oppure su carta: mostrandolo al fornitore (come oggi si fa con la tessera sanitaria quando si effettua una spesa medica), quest’ultimo potrà leggere e acquisire il numero di partita Iva del cliente, i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo telematico (solo se il cliente ha prima utilizzato il servizio di registrazione).
Come si conservano le fatture elettroniche
Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).
Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
Il processo di conservazione della fattura elettronica inizia con la presa in carico da parte del produttore, che provvede a formare il pacchetto di versamento, e viene inviato al sistema di conservazione attraverso un formato predefinito, lo prevede l’articolo 9 del Dpcm 3 dicembre 2013, decreto che rappresenta la principale fonte di natura regolamentare sulla conservazione delle fatture elettroniche.
Per comprendere completamente l’importanza e l’impatto della normativa vigente, specie con riferimento alla corretta conservazione del ciclo passivo, deve essere rammentato il contenuto della Risoluzione n. 318/E del 7 novembre 2007, che rimanda alla Risoluzione n.153/E del 10 ottobre 2000, con le quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle diverse procedure di protocollazione e registrazione dei documenti a rilevanza fiscale. Nelle predette risoluzioni è stato chiarito che “le disposizioni di cui agli articoli 25 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri contabili”.
Tale obiettivo è conseguito mediante l’attribuzione al documento di acquisto del “numero di protocollo” di corrispondenza all’atto della ricezione e del “numero progressivo IVA” all’atto della registrazione. Quindi non è necessario, ma consigliato, che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincida con il numero di protocollo di ricezione.
L’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati nei menzionati registri. Conseguentemente dal registro del protocollo di arrivo si può agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro IVA degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si può risalire al numero di protocollo di arrivo.
Anche per quanto riguarda l’apposizione fisica del “numero progressivo IVA” sul documento originale è chiarito che non è indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di “protocollo di arrivo”.
È in ogni caso indispensabile che attraverso la consultazione dell’archivio informatico sia possibile reperire agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di “protocollo di arrivo” e conservato nell’archivio cartaceo.
La consecutività delle scritture contabili
Un aspetto fondamentale e spesso trascurato nei processi gestionali del ciclo passivo della fatturazione elettronica, riguarda la procedura di conservazione che deve assicurare la perfetta consecutività delle registrazioni contabili rispetto ai documenti conservati. Per ottenere tale risultato è necessario recuperare, dalla registrazione contabile, il numero di protocollo IVA e riportarlo nei metadati di archiviazione. Solo comportandosi in questo modo è possibile verificare e monitorare costantemente l’eventuale salto di consecutività.
Infatti, se il contribuente riceve “n” fatture passive, si può verificare il caso di inserirne “n” nel sistema di conservazione, ma (per qualsiasi motivo) le registrazioni effettuate in contabilità sono n-1.
In questa ipotesi appare chiaro che non è tenuta a norma:
1) la contabilità perché non si ha la corretta registrazione dei documenti ricevuti,
2) la conservazione in quanto essa non ha rispettato gli obblighi di monitoraggio della relativa consecutività dei documenti registrati.
Nel caso in cui la fattura elettronica tra privati non sia ricevuta dal cessionario/committente quest’ultimo dovrà attivarsi direttamente mediante l’emissione di un’autofattura da inviare tramite il Sistema di Interscambio, tipo documento TD20.
In questo modo il cessionario/committente evita di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 417/97 che prevedono una sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
La scelta di utilizzare sistema gratuiti può essere fatta, tenendo conto che va verificato se le condizioni del livello di servizio (SLA) sono compatibili con le esigenze del contribuente, atteso il fatto che questo servizio non ha finalità di consultazione gestionale o amministrativa. Quindi l’Agenzia delle entrate si riserva di esibirli entro 48 ore (lavorative).
SinCRO UNI 11386:2010
La predetta normativa e prassi amministrativa trova un completamento nello standard che viene applicato per i documenti a rilevanza tributaria, il SinCRO UNI 11386:2010, riguardante la struttura dell’insieme dei dati a supporto del processo di conservazione sostitutiva dei Documenti Informatici, comprendenti anche le fatture elettroniche. Le specifiche tecniche di riferimento sono descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 3 dicembre 2013, all’Allegato 4.
I criteri di base del SinCRO garantiscono l’integrità e la non modificabilità dei documenti archiviati.
Per ogni file contenuto nel pacchetto di archiviazione l’Indice riporta tre informazioni fondamentali: la data di chiusura, cioè data di compilazione dell’indice, il nome del file, l’impronta informatica.
I controlli delle autorità
I documenti informatici devono essere resi leggibili a richiesta disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione potranno essere esibiti per via telematica. In caso di servizio in outsourcing, il luogo conservazione coincide con la sede operativa dell’outsourcer. Se il contribuente dichiara che i documenti sono conservati sostitutivamente a norma devono essere resi leggibili su pc nella sede del contribuente e/o del tenutario scritture.
La verifica del contenuto di un sistema di conservazione è svolta, a campione, sull’archivio informatico con riferimento a:
- ordine cronologico dei documenti conservati,
- obbligo di omogeneità di conservazione per tipologia documenti,
- presenza delle funzioni di ricerca logica, garanzie richieste per l’esibizione all’amministrazione finanziaria.
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono memorizzati su qualsiasi supporto, purché siano:
- leggibili nel tempo,
- in ordine cronologico e senza soluzione di continuità,
- possibile usare funzioni di ricerca e di estrazione,
- controllo sull’osservanza della tempistica,
- acquisizione del manuale della conservazione obbligatorio,
- verifica tipologia dei documenti portati in conservazione
- individuazione indici di ricerca per tipologie di documenti
- verifica della conformità fra impronta inviata all’agenzia e quella, riscontrata in sede di accesso,
- verifica sull’intervento del pubblico ufficiale,
- verifica sull’effettuazione delle comunicazioni prescritte per legge,
- verifica a campione sulla leggibilità dei documento
Principali adempimenti mese di settembre 2018
Scad. 2018 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato 1 settembre |
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Contenzioso |
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Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall’1.08.2018 (D.L. 132/2014). |
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Fattura elettronica |
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Tax free shopping - Dal 1.09.2018 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito delle cessioni di beni ai turisti extracomunitari (tax free shopping). |
Martedì 4 settembre |
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Accertamento |
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Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). |
Sabato 15 settembre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Domenica1 16 settembre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Redditi 2018 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2018, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2018. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2017 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2018. |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2018. |
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Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2018, mediante il Mod. F24. |
Scad. 2018 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Lunedì 17 settembre |
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Ragionieri Commercialisti |
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Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). |
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Consulenti del lavoro |
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Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2018 e del contributo integrativo minimo. Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva conseguito nel 2017. |
Giovedì 20 settembre |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Martedì 25 settembre |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). |
Domenica1 30 settembre |
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Imposte dirette |
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Redditi 2018 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento. |
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Mod. 730/2018 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2018 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Iva |
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Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018). |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
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Comunicazione dati fatture - Termine di invio dei dati relativi al 2° trimestre 2018 ovvero al 1° semestre 2018 in caso di opzione semestrale. |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2018 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. |
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Mod. 503/AUT - Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 10 D. Lgs. 503/1992). |
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Rottamazione cartelle |
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Versamento - Per i contribuenti riammessi in termini alla rottamazione scade il versamento della 5ª rata, ove prevista dal piano. Per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei carichi del 2017 scade il termine di versamento della 2ª rata. Entro il 30.09.2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare degli importi dovuti in relazione alla regolarizzazione delle istanze respinte e alla rottamazione dei carichi dal 2000 al 2016. |
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Credito d’imposta |
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Librerie - Termine di presentazione delle domande per beneficiare del bonus librerie (D.M. 23.04.2018). |
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Tasse automobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2018 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. |
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5 per mille |
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Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. |
Nota |
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