Turchia: esenzione fiscale di 20 anni per i neo residenti. Come trasferirsi senza rischiare contestazioni fiscali in Italia
Aggiornato al 7 settembre 2026
La Turchia ha introdotto uno dei regimi fiscali più interessanti del Mediterraneo per chi trasferisce effettivamente la propria residenza nel Paese: i redditi prodotti all’estero possono essere esenti dall’imposta sul reddito turca per 20 anni, quando ricorrono le condizioni previste dalla nuova normativa.
La misura può essere particolarmente interessante per pensionati, investitori, titolari di patrimoni finanziari, proprietari di immobili all’estero e High-Net-Worth Individuals.
Ma per un cittadino italiano la domanda importante non è soltanto:
“Quanto pagherò di tasse in Turchia?”
La domanda corretta è:
“Il mio trasferimento sarà riconosciuto anche dal Fisco italiano e dove saranno tassati i miei singoli redditi dopo il trasferimento?”
È qui che la pianificazione fiscale diventa decisiva.
Studio Cavallari assiste il cliente nella parte fiscale italiana e può coordinare l'operazione con professionisti corrispondenti in Turchia, in modo da affrontare il trasferimento considerando contemporaneamente la normativa dei due Paesi.
In breve: come funziona il nuovo regime fiscale turco
La Legge turca n. 7582 del 2026, pubblicata nella Resmî Gazete n. 33270 del 4 giugno 2026, ha introdotto nella Income Tax Law turca n. 193 il nuovo articolo 20/D.
La norma prevede, al ricorrere delle condizioni richieste, un'esenzione dall'imposta turca per 20 anni sui redditi prodotti fuori dalla Turchia.
Il successivo Gelir Vergisi Genel Tebliği, Serie n. 333, pubblicato il 4 luglio 2026, ha definito le modalità applicative.
In sostanza:
- il beneficio riguarda persone fisiche che diventano fiscalmente residenti in Turchia;
- nei tre anni precedenti devono essere rispettati specifici requisiti relativi alla precedente residenza e posizione fiscale turca;
- i redditi qualificati come prodotti all'estero possono beneficiare dell'esenzione;
- i redditi di fonte turca rimangono invece soggetti alla fiscalità ordinaria turca;
- è previsto uno specifico procedimento per documentare l'accesso all'agevolazione.
Per chi sta valutando il trasferimento, il punto fondamentale è quindi determinare correttamente dove ciascun reddito è considerato prodotto.
Perché il regime può essere particolarmente interessante
Immaginiamo un contribuente che viva prevalentemente di:
- pensione privata;
- dividendi provenienti da società estere;
- interessi e investimenti finanziari;
- plusvalenze su partecipazioni o strumenti finanziari esteri;
- immobili posseduti fuori dalla Turchia;
- altre rendite patrimoniali internazionali.
Il nuovo regime può determinare un carico fiscale turco estremamente ridotto su alcuni di questi redditi.
Non significa però automaticamente che nessuna imposta sia dovuta nel mondo.
Lo Stato dal quale proviene il reddito potrebbe infatti conservare un proprio diritto impositivo.
Per un contribuente italiano occorre quindi verificare, reddito per reddito, anche la Convenzione tra Italia e Turchia contro le doppie imposizioni, ratificata dall'Italia con la Legge n. 195/1993.
Ed è proprio questa analisi che distingue una semplice informazione letta online da una vera pianificazione fiscale internazionale.
Pensionati italiani: il caso può essere particolarmente interessante
Uno dei profili da analizzare con maggiore attenzione riguarda i pensionati.
Per le pensioni derivanti da precedenti rapporti di lavoro privato, la Convenzione Italia-Turchia può attribuire il diritto impositivo allo Stato di residenza, a seconda della specifica qualificazione del reddito e delle condizioni applicabili.
Se la pensione è considerata reddito estero anche ai fini della nuova disciplina turca, potrebbe quindi verificarsi una combinazione particolarmente favorevole.
La situazione è diversa per determinate pensioni pubbliche, per le quali la Convenzione contiene regole specifiche.
Non è quindi prudente decidere il trasferimento partendo soltanto dall'affermazione:
“In Turchia le pensioni estere non pagano tasse per vent'anni.”
Bisogna prima verificare:
- natura della pensione;
- precedente datore di lavoro;
- cittadinanza;
- residenza fiscale effettiva;
- disciplina convenzionale applicabile.
Un buon commercialista serve proprio a questo: capire quale regola si applica al caso concreto prima che una scelta importante venga effettuata.
Dividendi e interessi provenienti dall'Italia
Il regime turco può esentare il reddito estero in Turchia, ma questo non elimina necessariamente la tassazione applicabile nello Stato da cui il reddito proviene.
È il caso, per esempio, di alcuni:
- dividendi;
- interessi;
- royalties.
La Convenzione Italia-Turchia può consentire allo Stato della fonte di applicare una ritenuta, entro determinati limiti convenzionali.
Il risultato fiscale deve quindi essere ricostruito considerando insieme:
normativa italiana + normativa turca + Convenzione contro le doppie imposizioni.
Regolarizzazione e trasferimento in Turchia di oro, liquidità e valori detenuti all’estero
La nuova disciplina turca prevede inoltre misure che possono agevolare la regolarizzazione e l’immissione nel sistema finanziario turco di liquidità, oro, titoli e altri valori detenuti all’estero, con imposizione ridotta secondo le condizioni previste dalla normativa locale.
Per chi dispone di patrimoni internazionali, oro fisico o investimenti detenuti fuori dalla Turchia, questa possibilità può rappresentare un ulteriore elemento da valutare all’interno di una pianificazione patrimoniale complessiva.
Anche in questo caso è fondamentale verificare preventivamente la provenienza dei beni, gli obblighi dichiarativi eventualmente ancora esistenti in Italia, la documentazione necessaria e le procedure antiriciclaggio, coordinando gli adempimenti italiani con quelli richiesti in Turchia.
Plusvalenze finanziarie: un'area da analizzare prima del trasferimento
Per chi possiede un patrimonio finanziario importante, anche la disciplina delle plusvalenze merita un'analisi preventiva.
La Convenzione può attribuire, per determinate plusvalenze, il potere impositivo allo Stato di residenza.
Quando questo coincide con un regime locale che esenta il reddito estero, l'effetto fiscale può essere molto rilevante.
Ma la natura dell'investimento, la localizzazione dell'attività, eventuali partecipazioni societarie e le norme antielusive devono essere esaminate prima dell'operazione.
La pianificazione va fatta prima del trasferimento e, possibilmente, prima della vendita dell'investimento.
Farla dopo significa spesso limitarsi a gestire le conseguenze.
Attenzione allo smart working: cliente italiano non significa necessariamente reddito estero
Un errore frequente consiste nel ritenere che un reddito diventi “estero” semplicemente perché il cliente che lo paga risiede all'estero.
Non funziona necessariamente così.
Un consulente italiano che si trasferisce a Istanbul e continua a lavorare da Istanbul per clienti italiani dovrà verificare dove l'attività viene effettivamente esercitata.
Se il lavoro viene materialmente svolto in Turchia, il relativo compenso può essere qualificato come reddito prodotto in Turchia e quindi non beneficiare dell'esenzione prevista per i redditi esteri.
Per imprenditori, manager e professionisti che lavorano da remoto questa verifica è particolarmente importante.
Il vero rischio per un italiano: essere considerato ancora fiscalmente residente in Italia
Il vantaggio fiscale turco perde gran parte del proprio significato se, dopo il trasferimento, l'Agenzia delle Entrate italiana considera il contribuente ancora residente fiscalmente in Italia.
Dal 2024 la disciplina italiana della residenza fiscale delle persone fisiche contenuta nell'articolo 2 del TUIR è stata modificata.
Non basta quindi acquistare un appartamento a Istanbul, ottenere un permesso di soggiorno o iscriversi all'AIRE.
Occorre analizzare concretamente:
- presenza fisica;
- domicilio;
- residenza civilistica;
- relazioni personali e familiari;
- interessi economici;
- abitazioni disponibili;
- attività lavorativa;
- partecipazioni e incarichi societari;
- movimentazioni e rapporti mantenuti in Italia.
In caso di contestazione di doppia residenza entra inoltre in gioco la Convenzione Italia-Turchia, con le relative regole per individuare lo Stato di effettiva residenza fiscale.
Trasferirsi in Turchia: perché serve un coordinamento tra professionisti italiani e turchi
È proprio nei trasferimenti internazionali che emerge un problema molto pratico.
Il consulente turco conosce perfettamente la normativa turca.
Il commercialista italiano conosce la normativa italiana.
Il cliente, però, ha bisogno che qualcuno faccia dialogare le due normative.
Per questo Studio Cavallari può seguire il trasferimento fiscale dal lato italiano e, quando necessario, coordinarsi con professionisti corrispondenti in Turchia che possono assistere il cliente direttamente sul posto.
L'obiettivo è poter affrontare in modo coordinato, secondo le necessità del singolo caso:
- verifica preliminare dei requisiti;
- analisi della residenza fiscale italiana;
- verifica della Convenzione Italia-Turchia;
- qualificazione di pensioni e redditi finanziari;
- dividendi e partecipazioni societarie;
- immobili mantenuti in Italia;
- apertura delle posizioni necessarie in Turchia;
- procedure fiscali locali;
- rapporti con professionisti locali;
- successiva gestione degli adempimenti che continuano a rimanere in Italia.
Il cliente non dovrebbe essere costretto a raccogliere due consulenze separate e poi cercare da solo di capire come farle coincidere.
Il valore della consulenza internazionale è proprio il coordinamento.
Un esempio
Un imprenditore italiano vende la propria azienda e dispone successivamente di un patrimonio finanziario di 3 milioni di euro.
Sta pensando di trasferirsi in Turchia.
Leggendo della nuova esenzione ventennale potrebbe concludere:
“Mi trasferisco e non pago più imposte sui miei investimenti.”
Prima di farlo sarebbe invece opportuno verificare almeno:
- quali investimenti possiede;
- dove sono depositati;
- quali redditi generano;
- eventuali dividendi provenienti dall'Italia;
- partecipazioni societarie ancora detenute;
- eventuali immobili italiani;
- momento in cui realizzare plusvalenze;
- effettivo trasferimento personale e familiare;
- applicazione della Convenzione Italia-Turchia;
- requisiti del regime turco;
- effetti successori.
Una simulazione preventiva può cambiare radicalmente il risultato.
In operazioni di questo tipo, il consiglio ricevuto prima vale spesso molto più dell'adempimento fiscale effettuato dopo.
Successioni: aliquota agevolata dell'1% prevista dalla normativa turca
La Legge n. 7582/2026 è intervenuta anche sulla disciplina turca delle successioni.
Per i soggetti che rientrano nell'esenzione prevista dall'articolo 20/D, la legge ha introdotto, nei casi contemplati dalla normativa, un'aliquota dell'1% sulle successioni durante il periodo agevolato.
Anche questo elemento può risultare importante per persone con patrimoni internazionali significativi.
La pianificazione successoria, tuttavia, non può essere effettuata guardando soltanto alla Turchia: occorre verificare cittadinanza, residenza, localizzazione dei beni, immobili italiani, partecipazioni e possibili interferenze tra legislazioni nazionali.
Il nostro approccio: prima simulare, poi decidere
Non riteniamo che trasferirsi all'estero sia una soluzione adatta a tutti.
Un regime fiscale molto favorevole non dovrebbe essere uno “specchietto per le allodole”.
Deve essere uno strumento da utilizzare quando coincide realmente con gli obiettivi personali, familiari e patrimoniali del cliente.
Per questo l'analisi dovrebbe partire da alcune domande:
Quanto risparmierei realmente?
Non teoricamente. Sul patrimonio e sui redditi effettivamente posseduti.
Posso realmente trasferire la mia residenza fiscale?
Occorre considerare anche famiglia, attività professionale e interessi mantenuti in Italia.
Quali redditi continueranno a essere tassati in Italia?
Dipende dalla loro natura e dalla Convenzione internazionale.
Il trasferimento è conveniente anche fra cinque o dieci anni?
Il vantaggio fiscale deve essere inserito in una strategia patrimoniale di lungo periodo.
È questo il ruolo che dovrebbe avere un commercialista: non limitarsi a compilare una dichiarazione, ma aiutare il cliente a prendere una decisione prima che diventi fiscalmente costosa da cambiare.
Assistenza fiscale Italia-Turchia dello Studio Cavallari
Studio Cavallari può assistere italiani e soggetti con interessi economici in Italia che stanno valutando il trasferimento in Turchia.
Possiamo effettuare una prima analisi della posizione italiana e coordinare gli aspetti locali con professionisti corrispondenti in Turchia, così da costruire un quadro complessivo prima della decisione.
Il servizio può essere particolarmente utile per:
- pensionati;
- imprenditori dopo la cessione dell'azienda;
- investitori;
- persone con elevati patrimoni finanziari;
- titolari di immobili in più Stati;
- soci di società italiane;
- manager internazionali;
- famiglie che stanno programmando un trasferimento stabile.
Stai valutando di trasferire la residenza fiscale in Turchia?
Prima di trasferirti possiamo analizzare cosa succederebbe concretamente ai tuoi redditi italiani ed esteri e verificare quali aspetti devono essere coordinati con i nostri professionisti corrispondenti in Turchia.
La prima call informativa è gratis e serve a capire se il caso merita un'analisi più approfondita.
Tel. +39 049 613584
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Dott. Massimo Cavallari
Commercialista da oltre 25 anni
Iscritto al n. 932/A Padova
Esperto de Il Sole 24 Ore
Domande frequenti sul regime fiscale turco per neo residenti
La Turchia esenta davvero per 20 anni i redditi esteri?
La nuova disciplina introdotta nel 2026 prevede, per le persone fisiche che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 20/D della Income Tax Law turca, un'esenzione ventennale sui redditi qualificati come prodotti all'estero.
Un italiano trasferito in Turchia non paga più tasse in Italia?
Non necessariamente. Alcuni redditi possono continuare a essere imponibili in Italia in qualità di Stato della fonte. Occorre applicare la Convenzione Italia-Turchia contro le doppie imposizioni.
Basta iscriversi all'AIRE per non essere più residenti fiscali italiani?
No. L'iscrizione all'AIRE è un elemento importante, ma la residenza fiscale italiana deve essere valutata applicando l'articolo 2 del TUIR e, in presenza di doppia residenza, le regole convenzionali.
Una pensione italiana può beneficiare del regime turco?
Potenzialmente sì per alcune tipologie di pensione, ma è indispensabile distinguere fra pensioni private e pubbliche e applicare la relativa disposizione della Convenzione Italia-Turchia.
I dividendi provenienti da società italiane diventano completamente esenti?
Non necessariamente. La Turchia può esentare il reddito estero, mentre l'Italia può mantenere un diritto di tassazione alla fonte entro i limiti previsti dalla Convenzione.
Se lavoro online dalla Turchia per clienti italiani il reddito è estero?
Non necessariamente. La localizzazione dell'attività materialmente svolta è determinante per stabilire la fonte del reddito.
Devo essere residente in Turchia per utilizzare il regime?
Sì. La disciplina è rivolta alle persone che diventano residenti fiscali in Turchia e rispettano gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Posso aver avuto in precedenza investimenti o immobili in Turchia?
La normativa e il General Communiqué prevedono specifiche regole per le precedenti posizioni fiscali limitate. La situazione deve essere verificata individualmente.
Studio Cavallari può seguire anche le pratiche in Turchia?
Studio Cavallari segue gli aspetti fiscali italiani e può coordinare l'assistenza con professionisti corrispondenti in Turchia, ai quali vengono demandate le attività locali che richiedono competenza o abilitazione nel Paese.
Conviene trasferirsi in Turchia solo per risparmiare imposte?
Non necessariamente. Prima di decidere è opportuno simulare il carico fiscale effettivo, verificare la possibilità di trasferire realmente la residenza e considerare patrimonio, famiglia, attività lavorativa e prospettive di lungo periodo.
Fonti normative e istituzionali
Repubblica di Turchia, Legge n. 7582/2026, pubblicata nella Resmî Gazete n. 33270 del 4 giugno 2026. Testo della Resmî Gazete n. 33270
Gelir Vergisi Genel Tebliği, Serie n. 333, pubblicato nella Resmî Gazete n. 33300 del 4 luglio 2026, relativo all'applicazione dell'articolo 20/D della Income Tax Law.
Convenzione Italia-Turchia contro le doppie imposizioni, ratificata dall'Italia con Legge n. 195/1993 e applicabile dal 1° gennaio 1994.
Articolo 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR), residenza fiscale delle persone fisiche.

