Esdebitazione del sovraindebitato anche se incapiente dal 2021

Limena 02/01/2021

Esdebitazione del sovraindebitato anche se incapiente

Il nuovo art. 283 CCII, come da D.Lgs 147/2020, apre ad una nuova fattispecie di soluzione della crisi da debiti.

E' ora possibile, in via eccezionale e fuori dalle procedure concorsuali liquidatorie, ottenere l'esdebitazione anche per le persone fisiche meritevoli, che però non riescono ad offrire alcunché ai creditori, nemmeno in futuro.

In tal modo si potrà offrire una seconda chance alle persone fisiche meritevoli, dandogli la possibilità di rientrare nel mercato. Chiamaci !

Semplificazioni per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento Art. 4-ter Decreto Ristori del 30/12/2020:

• Per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
• È soppressa la disposizione che impone nelle procedure di sovraindebitamento che, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'Iva ed alle ritenute operate e non versate, il piano possa prevedere esclusiva-mente la dilazione del pagamento.
• La proposta non è ammissibile, oltre ai casi già previsti all’art. 7, c. 2 L. 3/2012, quando il debitore, anche consumato-re:
d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
• L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
• I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. A tali fini, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°, nonché le parti dell'unione ci-vile e i conviventi di fatto. Le masse attive e passive rimangono distinte.
• Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ri-partita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.
• La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da con-tratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
• La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abita-zione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
• Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
• L'organismo di composizione della crisi, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accerta-menti pendenti.
• Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis D.Lgs. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
• Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
• Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'am-montare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. Tali disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata del 25.12.2020.
• Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data del 25.12.2020, il debitore può presentare, fino all'udienza, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite.

 

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