Adeguati assetti da documentare già nel bilancio 2022 e rischi per gli amministratori

Informativa da inserire nel bilancio 2022 in approvazione da questo mese di aprile ’23

Il codice della crisi di impresa ha riscritto l’art. 2086 C.C.:  “L’imprenditore , che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva  della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti  previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”

In mancanza lo schermo giuridico della SRL NON FUNZIONERA' e della CRISI risponderanno gli amministratori, anche tramite l’azione del curatore fallimentare, verso i terzi e i soci.

Le attività svolte vanno adeguatamente documentate e riportate nella Nota Integrativa al bilancio!

Esistono le procedure interne ?

L’organigramma evidenzia le mansioni ?

Le attività di controllo sono separate dall’attività gestoria ?

Esistono budget finanziari a 6 e 12 mesi ?

Vi sono elementi di crisi segnalata da creditori che inficino la continuità aziendale ?

Non rischiare personalmente !  

P.S. Sappi che la Banca Ti chiederà questi documenti e il motivo per cui non hai indicato nulla nel bilancio depositato;

sarà così più difficile ottenere finanziamenti ! Chiamaci per implementare le procedure allo 049 613584

 

Mentire o tacere? Le conseguenze per gli amministratori d’azienda saranno gravissime.

Con il deposito del bilancio relativo all’anno 2022 le aziende dovranno prendere una decisione finale per quanto concerne l’adeguato assetto di cui tutte le imprese sono tenute a dotarsi dal 15/07/2022 in base a quanto previsto dal D.lgs. 83/2022, infatti nella relazione sulla gestione allegata al bilancio 2022 dovranno per la prima volta dichiarare di essere (o non essere) in regola con la normativa.

Le possibili scelte sono solo due:

  1. dichiarare di aver provveduto con la redazione di adeguati assetti come previsto dalla norma;
  2. non indicare nulla in merito attestando implicitamente di non aver adempiuto al dettato del D. lgs. 83/2022, consapevoli in tal caso di aver reso pubblica l’informazione circa la mancata adozione degli assetti anti-crisi (i bilanci, con nota integrativa e relazione sulla gestione, vengono depositati presso le camere di commercio dove divengono di pubblico dominio).

In questo secondo caso quindi si dovrà far fonte anche alle relative conseguenze, sia in termini legali per gli amministratori ma anche di natura commerciale per l’azienda: chi vorrà infatti avere a che fare con una azienda che non protegge i propri creditori con un adeguato sistema anti-crisi?

Ci sarebbe in fine una terza via, ovvero quella di dichiarare il falso in atto pubblico, che però scartiamo sin da subito in quanto totalmente inaccettabile.

Origine dell’obbligo di dichiarazione.

L’obbligo di dichiarazione deriva direttamente dalle indicazioni del codice civilenel caso delle S.p.A. l’art. 2381 c.c. dispone che il Consiglio di Amministrazione “… valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; … … Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”

Nel caso delle S.r.l. il legislatore è intervenuto sull’art. 2475 c.c. introducendo il nuovo comma 6, mediante il quale ha esteso appunto anche alle S.r.l. le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati che hanno l’obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale “sul generale andamento della gestione” che ricomprende gli obblighi dell’art. 2086 c.c. sull’adozione di adeguati assetti.

L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

L’informativa, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale. In caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all'interno della nota integrativa.


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