Il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi rappresenta il primo step per evitare controlli da parte degli uffici finanziari per minimizzare il rischio correlato a informazioni carenti o scorrette.
Le sentenze possono aiutare ad evitare passi falsi attuando buone prassi.
In materia di prezzi di trasferimento, le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali al fine di godere della penalty protection (ovvero della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 1 c. 6 e dell'art. 2 c. 4-ter D.Lgs. 471/97) sono obbligate in sede dichiarativa a presentare formale comunicazione che attesti il possesso della documentazione idonea. Tale comunicazione viene fornita attraverso la compilazione del rigo RS106 da parte delle società che effettuano operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
In tale rigo dovranno essere indicate alcune informazioni fra cui la tipologia di rapporto che lega la società residente e quella non residente (A se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente, B se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente, C se trattasi di società sorelle ovvero di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società).
Oltre al rapporto di controllo intercorrente, occorre fornire informazione sul possesso degli oneri documentali costituiti da Masterfile (è ammessa la presentazione di più Masterfile qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse, ciascuna disciplinata da specifiche politiche di prezzi di trasferimento) e da Documentazione Nazionale.
Tale documentazione unitaria dovrà essere presentata in formato elettronico e dovrà essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta: stante questa finestra temporale, è evidente la necessità di concludere la predisposizione degli oneri documentali nell'imminenza (e comunque prima) dell'invio dichiarativo, evitando comportamenti distorsivi, frequenti in precedenza, di predisporre la stessa su richiesta dell'Amministrazione, usufruendo della proroga dei 20 giorni.
Controlli e rischio di Transfer pricing
Le informazioni che il contribuente indicherà nella dichiarazione dei redditi, unitamente ai dati presenti nel bilancio di esercizio e nella dichiarazione IVA, potranno essere utilizzati dagli uffici finanziari al fine di verificare l'incidenza dei rapporti infragruppo, su cui basare attività di controllo e verifica. Ad esempio, l'ammontare dei componenti positivi e negativi indicati nel quadro RS, se proporzionati sull'ammontare dei ricavi e costi totali (voce A e B del bilancio) potrebbero dare una idea del peso dell'attività internazionale del soggetto in esame.
Nel caso di banche e società finanziarie, al fine di misurare il peso dei componenti positivi e negativi occorrerà prendere in considerazione gli importi indicati nel quadro RS35, RS36, RS38 ed RS30 ovvero gli interessi attivi/passivi e i proventi/oneri assimilati e le commissioni attive/passive.
Nel caso in cui i componenti positivi e negativi non vengano dichiarati, un utile controllo potrebbe essere rappresentato dal confronto dei crediti e debiti verso il gruppo rispettivamente 1) con le operazioni attive che concorrono a formare il plafond e 2) con le operazioni passive di acquisti dall'estero (intracomunitari o importazioni). Occorre inoltre tenere in considerazione il rischio struttura e ilrischio paese, informazioni facilmente reperibili sulla banca dati Bureau Van Dijk o quella della Camera di Commercio: rapporti con società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata oppure in paesi europei con fiscalità più favorevole rispetto a quella italiana potrebbero essere oggetto di controlli mirati.
La giurisprudenza in materia di Transfer pricing
Una recente sentenza della Cassazione in tema di prezzi di trasferimento (n. 19512 del 16 luglio 2024) ha sancito la validità nell'utilizzo di comparables - seppur in perdita in uno o più esercizi o per quali i dati non siano disponibili nella banca dati. I giudici di legittimità hanno quindi dato ragione al contribuente opponendosi alla tesi avallata dagli uffici finanziari, secondo cui le imprese in perdita andrebbero scartate in quanto non costituenti dei comparables ottimali: seguendo infatti le linee guida dell'OCSE, la perdita deve essere considerata come fisiologica e non come patologica. Una circostanza quindi che può verificarsi ma che non inficia la bontà del confronto e la validità della prova documentale.
Inoltre, in tema di onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria, la sentenza emessa dalla CGT di II grado della Lombardia (n. 1291 del 6 maggio 2024) ha rafforzato i principi già espressi in precedenti sentenze (ad esempio Cassazione n. 13850/2021) in merito ai ricavi a titolo di interessi maturati su crediti corrisposti alle società collegate secondo in caso di finanziamento gratuito infragruppo erogato dalla società controllante a una società veicolo estera. In tale situazione una delle seguenti due casistiche: l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova che la transazione sia avvenuta a un tasso di interesse inferiore a quello normale, quantificato in base al tasso di interesse di mercato; oppure spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso di interesse applicato a quello di mercato e che il finanziamento infruttifero sia dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo.
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