L'Esperto risponde de Il Sole 24 Ore

Tutte le risposte fornite ai lettori dal dott. Massimo Cavallari nella rubrica del Sole 24 Ore l'Esperto Risponde.

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L'autore dott. Massimo Cavallari.

Ques.: N. 367054 - Rub. 810 Estinzione anticipata del mutuo

TESTO QUESITO

 Estinzione anticipata del mutuo.

Vorrei estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario a tasso fisso, contratto nel mese di giugno 2006 per l'acquisto della prima abitazione.

Il contratto prevede, ovviamente, una penale per l'estinzione anticipata.

Mi risulta che esiste una direttiva europea, recepita dal governo italiano, che consente l'estinzione anticipata del muto senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo.

Gradirei avere informazioni più precise e dettagliate sull'argomento.

Cordiali saluti.

  RISPOSTA

 Innanzi tutto è necessario premettere che estinguere anticipatamente un mutuo è un diritto del debitore riconosciuto dall’art. 40 del Testo Unico Bancario.

Tuttavia gli istituti di credito nei contratti di mutuo da loro predisposti hanno sempre previsto delle penali di estinzione anticipata.

Tale penale è divenuta illegittima con l’entrata in vigore del D.L. 7/2007, c.d. Decreto Bersani, che ha stabilito la nullità delle commissioni di estinzione anticipata di tutti i finanziamenti contratti da persone fisiche e finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o a svolgimento di attività economiche e professionali.

Tuttavia tale beneficio risulta introdotto solamente per i mutui sottoscritti dopo il 02/02/2007.

Per quelli anteriori, invece il decreto Bersani ha fissato delle soglie massime per le penali di estinzione.

Per tutto quanto sopra, il lettore non potrà pretendere di estinguere il proprio mutuo senza sostenere alcun costo, tuttavia ben potrà confrontare la penale contenuta nel proprio contratto con quelle massime indicate nel Decreto Bersani e se la prima eccede i tetti fissati, potrà ottenere la sua riduzione.