L'Esperto risponde de Il Sole 24 Ore

Tutte le risposte fornite ai lettori dal dott. Massimo Cavallari nella rubrica del Sole 24 Ore l'Esperto Risponde.

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L'autore dott. Massimo Cavallari.

La prescrizione dell'anatocismo

Ques.: N.  340569 - Rub. 560

La prescrizione dell'azione per anatocismo bancario. Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali ho (forse non correttamente) compreso che la possibilità di agire contro la banca, per la capitalizzazione illecita degli interessi di conto corrente, si prescriva decorsi 10 anni dalla chiusura del conto corrente; e che ciò comporti al cliente, vittima dell'anatocismo, di comprendere nella propria azione l'intera vita del conto corrente in questione. Oppure trova luogo la tesi secondo cui l'azione cade in prescrizione al termine dei 10 anni dall'addebito degli interessi anatocistici, prescindendo dal momento della chiusura del conto corrente bancario.

 

RISPOSTA

L’approdo giurisprudenziale ormai consolidato, come correttamente riferito dal lettore, identificava in via generale nei dieci anni dalla chiusura del conto il termine di prescrizione per poter agire nei confronti della banca per far valere e chiedere la restituzione di eventuali illegittimi addebiti.

La ratio di ciò era il considerare il contratto di conto corrente come un rapporto unitario che si sviluppa nel tempo.

Tuttavia le Sezioni Unite della corte di Cassazione, con pronuncia n. 24418/10, pur avendo ribadito la natura unitaria del contratto di conto corrente, ai fini della verifica della maturazione della prescrizione hanno operato dei distinguo.

Innanzi tutto dovrà essere verificato se trattasi di conto corrente affidato (assistito da un contratto di apertura di credito) o meno.

Ebbene, in caso di conto corre non affidato la prescrizione decennale decorre sempre dalla data delle singole rimesse, venendo esse considerate ad effetto solutorio.

Viceversa nel caso di presenza di affidamenti dovrà essere indagata la natura dei singoli pagamenti, per cui mentre per le rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dal singolo versamento, per le rimesse di natura ripristinatoria il termine di prescrizione, parimenti decennale, decorre dalla chiusura del rapporto.

In tale ambito, al cliente spetterà solo provare di essere stato affidato, viceversa spetterà alla banca provare la natura dei versamenti, solutori e quindi soggetti ad un regime di prescrizione maggiormente penalizzante per il correntista, o ripristinatori.