Contenzioso Tributario, Accertamenti e Riscossioni

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sul contenzioso tributario, gli accertamenti e le riscossioni da parte dell'Agenzie delle Entrate

 

La Rottamazione quater sulla scia delle precedenti definizioni agevolate

La Rottamazione quater sulla scia delle precedenti definizioni agevolate

02/01/2023

A prescindere dallo stralcio dei debiti non superiori a 1.000 euro, la legge di Bilancio 2023 prevede la rateizzazione quinquennale con pagamento maggiorato delle prime due rate del 2023 (per il 20% del debito), con la dilazione del restante 80% in rate identiche per i successivi 4 anni. Prevista la sospensione dell'attività esecutiva per tutto il periodo, finché si rispettano le scadenze.

La rottamazione Quater nello spirito generale della “tregua fiscale”: il pagamento delle imposte arretrate senza sanzioni

Come nelle precedenti definizioni agevolate, quando il Legislatore si approccia a una definizione dei carichi fiscali arretrati, utilizza il binomio della rottamazione dei ruoli abbinata ad una definizione agevolata delle cause fiscali pendenti.

Questa accoppiata si è verificata anche con la Manovra 2023, cui si è aggiunto uno specifico stralcio di ruoli minori (sotto i mille euro) affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2016. Queste ultime partite fiscali verranno cancellate autonomamente, senza intervento del contribuente, mentre per tutte le altre l'interessato deve ricorrere, su base volontaria, alla nuova “Rottamazione Quater” prevista dalla legge di Bilancio; i commi da  231 a 239 dell'art. 1 (unico) della Legge di Bilancio contengono il nucleo di questa nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali.

In particolare, il comma  231 rende rottamabili “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Nel solco generale della “tregua fiscale” della Legge di Bilancio, l'intervento agevolativo è essenzialmente concentrato sull'abbattimento delle sanzioni e degli interessi da riscossione (voce, quest'ultima, che negli anni precedenti – in cui il costo del denaro era bassissimo - era sproporzionata rispetto al capitale e rappresentava di per sé una sanzione aggiuntiva).

La volontà politica di consentire ai contribuenti morosi di rimettersi in pari con il Fisco, pagando solo le imposte dovute senza aggi esattoriali, sanzioni ed interessi, si presenta quindi come la riproposizione di quell'istituto nato nel 2015 (e riproposto poi nella versione rottamazione bis e rottamazione ter negli anni successivi, con modalità identiche e ampliamento della tempistica dei ruoli affidati). Restano comunque dovute le somme “maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.

L'ultima rottamazione emanata in precedenza (la “Ter”) definiva i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2017, quindi l'intervento legislativo della Legge di Bilancio è veramente innovativo solo per i ruoli più recenti e finora non sanabili, ossia quelli affidati ad ADR dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2022. Il momento di affidamento del carico all'Agente della riscossione rappresenta la dead line per la fruibilità della prossima definizione agevolata.

Sul punto, dopo le iniziali complicazioni dovute alla iniziale segretezza di questa data nelle prime rottamazioni (ossia – più correttamente – l'impossibilità di conoscenza immediata da parte del contribuente di tale data, trattandosi di una procedura interna – telematica – di trasmissione dei flussi tra ente creditore e Agente della riscossione), il momento di trasmissione del ruolo attualmente viene comunicato in ogni cartella con la dicitura “[ruolo] consegnato il…”, dopo che l'ente creditore lo ha reso esecutivo (informazione anch'essa presente in cartella con la dicitura “[ruolo]reso esecutivo in data…”). Il momento della consegna dei flussi telematici, contenenti il ruolo che si intende rottamare, dovrebbe fungere da spartiacque tra i carichi fiscali definibili e quelli non.

Nel complesso, il successo di questa rottamazione (come quello di qualsiasi condono o sanatoria fiscale) è incentrato esclusivamente sulla percezione, in capo ai contribuenti morosi, del rischio della mancata adesione in termini di probabile esecuzione forzata, rendendo vane le speranze di un futuro - ulteriore - condono a condizioni più vantaggiose. Questo aspetto è particolarmente sentito dai contribuenti inadempienti da lungo tempo, che non hanno in precedenza definito le loro posizioni debitorie antecedenti il 2018 con le vecchie rottamazioni.

In sostanza, la rottamazione delle cartelle della Manovra 2023 si mostra particolarmente appetibile per i contribuenti con ruoli erariali affidati dal 2018 a metà 2022, ossia gli anni del Covid-19 e quelli immediatamente prima in cui l'adempimento spontaneo è andato in forte crisi. Il tema di fondo rimane quello delle rottamazioni precedenti (identico a quello di tutte le sanatorie), che hanno successo solo se i destinatari percepiscono lo svantaggio economico dalla mancata regolarizzazione agevolata. Saranno proprio le posizioni fiscali a cavallo dal 2018 al 2022 a funzionare come cartina tornasole dell'appeal ricevuto dalla nuova definizione dei ruoli.

La rateizzazione quinquennale con pagamento maggiorato iniziale in chiave antievasiva

Il termine ultimo per provvedere alla adesione è previsto per il 30 aprile 2023, solo in via telematica attraverso un procedimento che verrà gestito da ADER (comma 235). Quanto alle tempistiche di rateizzazione della definizione, il comma 232 permette una dilazione quinquennale, per chi non opta per il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023.

Il suddetto comma concede una tempistica standard per le rottamazioni, con un massimo di 18 rate, non allungata – sebbene le prive voci lo avessero ipotizzato - per comprensibili esigenze di gettito. Tuttavia, appare più gravoso far fronte alle prime due rate (pari al 10% ciascuna, da pagarsi “rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023”). Il restante 80%, diviso in rate di pari ammontare, avrà 4 scadenze annue dal 2024 alla fine del 2027. Si torna, quindi, alla scadenza quinquennale già presente nelle vecchie rottamazioni, con ultima rata possibile in scadenza al 30 novembre 2027. Inoltre, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo (comma 233).

La ragione di questa divisione asimmetrica delle rate, con un aggravio iniziale del debito da saldare, è da intrecciarsi nel contrasto alle numerose rottamazioni “elusive” verificatesi nelle precedenti edizioni, in cui vi furono molte istanze effettuate solo per bloccare l'esecuzione forzata imminente, con il pagamento di una o due rate, cui poi seguiva l'interruzione dei versamenti spontanei.

Blocco delle esecuzioni forzate e recupero delle somme versate a titolo di capitale

Come nelle edizioni precedenti della rottamazione, ai sensi del comma 239, le sanzioni, gli interessi e gli aggi esattoriali già versati per chi ha in corso delle rateizzazioni ordinarie sono persi e “non rimborsabili”, mentre sono recuperabili, a titolo di acconti sull'importo complessivo dovuto per la rottamazione, le somme pagate a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e spese di notifica (comma  238)

Essendo escluso il rimborso, qualora la somma dovuta in definizione sia maggiore di quanto effettivamente già versato, la rottamazione in questo caso si perfeziona con la sola dichiarazione senza alcun versamento (comma 238).

Inoltre, come detto in precedenza, va segnalato che è stato riproposto il blocco delle esecuzioni in pendenza di rateizzazione da definizione agevolata. Il comma  240 sospende le attività esecutive in corso dopo il pagamento della prima rata, oltre a fermare i pagamenti “derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”.

Le esecuzioni rimangono congelate finché la rateizzazione è regolare, mentre un ritardo superiore ai 5 giorni fa decadere i benefici e riprendere la straordinaria attività esecutiva (comma  240 ).

In caso di omesso versamento, riprendono a decorrere i termini di decadenza e prescrizione (comma 244) interrotti con l'istanza di definizione dal comma 240. Ovviamente, riprendono anche le procedure esecutive sospese.


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