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Sovraindebitamento: il fideiussore può essere considerato consumatore

Sovraindebitamento: il fideiussore può essere considerato consumatore

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Il Tribunale di Padova apre al fideiussore-consumatore. Si tratta di un arresto importante (sentenza 27 giugno 2018) reso nell’ambito di un giudizio civile, che può essere utilmente applicato anche in tema di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, un istituto di credito ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e dei garanti.

La banca, parte opposta, nel costituirsi in giudizio ha valorizzato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24846 del 05.12.2016) secondo cui, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, è all’ obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita.

Il Tribunale di Padova, nello stralciare le posizioni dei garanti al fine di definire un giudizio autonomo, ha dato loro ragione.

La corte di Giustizia europea del 19 novembre 2015, si è pronunciata sul tema dell’applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori chiarendo come sia del tutto irrilevante l’oggetto del contratto ai fini dell’applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussorenegando che la nozione di “consumatore” o di “professionista” potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto “garantito”.

Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla Direttiva UE 93/2013, ossia che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione ma tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell’ipotesi di un contratto di garanzia, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche.
Ciò che rileva è l’accertamento, nel merito, della qualità in cui i fideiussori hanno agito stipulando la garanzia personale.

Alcuni Tribunali hanno negato la possibilità di accedere al piano del consumatore a soggetti che hanno prestato fideiussione in favore di imprenditori, facendo prevalere la natura del soggetto garantito piuttosto che quella di consumatore di colui che ha sottoscritto il contratto di fideiussione.

Adesso il Tribunale di Padova offre un altro elemento convergente verso la qualità di consumatore in capo al garante; circostanza che apre le agevolazioni della L. 3/2012 in tema di sovraindebitamento ad una ulteriore (ampia) platea di debitori.

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