Criptovalute: iscrizione nel registro e trasmissione dei dati
Comunicazione all'OAM e iscrizione nel registro
I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche on-line, devono comunicarlo all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), che provvederà all'iscrizione nella sezione speciale del registro.
Coloro che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono l'attività e sono in possesso dei requisiti devono comunicarlo all'OAM entro 60 giorni dalla predetta data.
La comunicazione va effettuata telematicamente tramite il portale dell'OAM, allegando:
- se il richiedente è persona fisica, copia del documento di identificazione;
- se il richiedente è persona giuridica, copia del documento di identificazione del legale rappresentante e visura camerale aggiornata.
La comunicazione deve contenere:
- per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, documento di identificazione, residenza anagrafica, indirizzo PEC, attività svolta, servizio prestato, modalità di svolgimento del servizio, indirizzo dei punti di operatività;
- per le persone giuridiche: denominazione sociale, natura giuridica, codice fiscale/partita IVA, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e documento di identificazione del legale rappresentante, indirizzo PEC, attività svolta, servizio prestato, modalità di svolgimento del servizio, indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Una volta verificata la regolarità della comunicazione e della documentazione allegata, l'OAM entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, dispone o nega l'iscrizione nel registro.
Se la comunicazione/documentazione è incompleta, l'OAM lo comunica tramite PEC all'interessato affinché fornisca le integrazioni entro 10 giorni.
Inoltre, l'OAM:
- avvia la gestione della sezione speciale del registro entro il prossimo 1° giugno (90 giorni dal 4 marzo 2022, entrata in vigore del DM);
- rende chiari, completi e accessibili al pubblico i dati della sezione speciale del registro;
- ha il potere di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del registro.
Trasmissione delle informazioni delle operazioni effettuate
I suddetti prestatori di servizi devono trasmettere telematicamente all'OAM i dati delle operazioni effettuate in Italia, indicando quelli:
- identificativi del cliente;
- sull'operatività di ciascun prestatore di servizi per singolo cliente.
La trasmissione dei dati avviene con cadenza trimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità stabilite dall'OAM.
L'OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di 10 anni, assicurando il salvataggio, la sicurezza e il recupero dei dati.
DM 13 Gennaio 2022