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L’art. 1 co. 174 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale sino al 31.12.2021 riguardanti le dichiarazioni validamente presentate.
Il ravvedimento operoso speciale si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.
applicazione
Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti” (art. 1 co. 174 della L. 197/2022).
Si deve trattare di violazioni ancora accertabili al 31.12.2021.
In base al dato normativo, sono da considerare ravvedibili le violazioni che, nel contempo:
- riguardano le dichiarazioni;
- riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Sono inoltre da ritenersi sanabili:
- le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021);
- le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello IVA 2022 (periodo di imposta 2021).
Sulla base di quanto affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, rientrano nell’ambito applicativo della norma anche le violazioni prodromiche alla dichiarazione, quali ad esempio:
- l’omessa o infedele fatturazione di operazioni imponibili, punita nella misura dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97);
- l’omessa o infedele fatturazione di operazioni esenti, non imponibili o escluse, se hanno avuto riflesso ai fini delle imposte sui redditi, sanzionata nella misura dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
- l’indebita detrazione commessa nella liquidazione periodica, punita nella misura del 90% dell’imposta (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97).
Inoltre la circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 ha chiarito che:
- bisogna tenere conto di dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, anche versando eventuali crediti generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la successiva dichiarazione integrativa;
- il ravvedimento speciale riguarda anche le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73 (ad es. indebite deduzioni e detrazioni di imposta);
- non si possono ravvedere omessi pagamenti strumentali ad accedere a regimi agevolati, come ad esempio per gli impatriati;
- il ravvedimento concerne le violazioni “riguardanti le dichiarazioni” anche quando siano suscettibili di dare luogo ad un accertamento parziale.
Violazioni
Sono ravvedibili le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2).
Questa soluzione trova conferma nell’art. 21 del DL 30.3.2023 n. 34, che, mediante interpretazione autentica, ha sancito come rientri nel ravvedimento speciale qualsiasi violazione che può essere sanata ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, sempre che riguardi dichiarazioni validamente presentate.
esclusioni
Sono escluse le violazioni sull’omessa/infedele compilazione del quadro RW (art. 21 del DL 30.3.2023 n. 34).
Inoltre non possono essere oggetto di ravvedimento:
- le omesse dichiarazioni, incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni;
- le violazioni che possono beneficiare dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).
Non è ammessa la possibilità di sanare violazioni riguardanti l’imposta sugli intrattenimenti, non trattandosi di un tributo dichiarativo (ris. Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 28).
Avviso bonario o atto impositivo
Non possono rientrare nella definizione in parola le violazioni già contestate, “alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
In base al dato normativo la preclusione deriva dalla notifica:
- dell’atto di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
- della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.
Violazioni sui versamenti
Non rientrano le violazioni che possono beneficiare dell’art. 1 co. 153 della 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).
L’art. 21 del DL 30.3.2023 n. 34, mediante interpretazione autentica, ha stabilito che il co. 174 si interpreta nel senso che non possono essere ravvedute, in generale, le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Adempimenti
Per poter fruire della definizione, è necessario che entro il termine perentorio del 30.9.2023:
- si proceda al versamento delle somme o della prima rata;
- venga rimossa la violazione.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
I ravvedimenti già eseguiti all’1.1.2023 ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.
Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo.
Pagamento delle somme
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 30.9.2023.
È possibile il pagamento mediante compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2).
Occorre, sempre entro il 30.9.2023, rimuovere l’inadempimento (ad esempio, presentando la dichiarazione integrativa).
Versamento in forma rateale
Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo. La prima rata, per effetto delle modifiche apportate dal DL 34/2023, deve essere pagata entro il 30.9.2023.
OMESSO PAGAMENTO DELLE SOMME
L’omesso pagamento delle somme così come della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.
Per effetto dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, “Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023”.
Non opera il regime dei lievi inadempimenti dell’art. 15-ter del DPR 602/73 (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2