Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Esenzione Iva per servizi connessi allo sport, compresi quelli didattici e formativi da parte di ASD

Nello scorso mese di agosto è stato approvato l’articolo 36 bis L. 112/2023 recante la nuova disciplina per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, in vigore dallo scorso 17.08.2023 che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, di cui all’articolo 6 D. Lgs. 36/2021.

Il secondo comma, invece, recita: “Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), D.P.R. 633/1972.” Fornendo, con effetto retroattivo, una interpretazione autentica della disciplina Iva delle attività didattiche e formative nello sport.

Da sottolineare che manca qualsiasi collegamento con la nuova disciplina Iva prevista per tutti gli enti associativi senza scopo di lucro di cui viene prevista l’entrata in vigore a far data dal prossimo primo luglio (articolo 5, comma 15 quater, D.L. 146/2021) in osservanza della procedura di infrazione comunitaria in essere.

Sotto il profilo soggettivo amplia i soggetti che possono svolgere attività sportiva “esente” ricomprendendo tutti gli enti senza scopo di lucro, anche se non iscritti al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il riferimento generico, poi, agli enti sportivi dilettantistici di cui al citato articolo 6 D.Lgs. 36/2021 porta a ritenere che anche le società sportive che introducessero la parziale distribuzione degli utili previsti dal successivo articolo 8, comma 3 potranno applicare la disciplina in esame.

Altra novità importante, recepita dalla direttiva comunitaria, è che le persone acquirenti i servizi sportivi non debbono avere caratteristiche predeterminate.

Non sarà, pertanto, necessario ai fini del godimento di questa agevolazione, limitare l’erogazione dei servizi solo agli associati o ai tesserati.

Identificato così il requisito soggettivo, sotto il profilo oggettivo la norma non fa riferimento alla attività sportiva dilettantistica ma si limita a ricomprendere nell’area della esenzione da Iva lo sport e l’educazione fisica”.

Questo porta a ritenere che la novella trova applicazione non solo nei confronti delle discipline sportive riconosciute dal Coni ma anche nei confronti di tutta quella che è da intendersi come attività motoria. Nei casi di servizi di discipline “non Coni” non saranno applicabili le norme sul lavoro sportivo recentemente introdotte.

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