Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Obbligo di nomina del Revisore - Collegio Sindacale nelle Srl di piccole dimensioni

Il nuovo Codice delle Crisi di impresa è Legge e modifica l'art. 2477 del Codice Civile obbligando 175 mila piccole SRL alla nomina dell'organo di controllo sindacale o del Revisore:

Con la Legge delega 19.10.2017, n. 155 la “rivoluzione” è compiuta: approvato lo schema di decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, rafforzando i controlli di revisione.

Non ci saranno più fallimenti, ma liquidazioni giudiziali. Il nuovo Codice della crisi d'impresa entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale pertanto dal 14/12/2019, eccezion fatta per gli articoli indicati all'art. 389, c. 2 che avranno efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Sono a impatto immediato le norme che, modificando il Codice Civile, aumentano la responsabilità degli amministratori, comportano la rivisitazione degli assetti organizzativi e cambiano i parametri previsti per l'obbligo della nomina degli organi di controllo. Tale nomina viene disciplinata dall'art. 379 della Legge delega che rivisita l'art. 2477, c. 3 C.C., prevedendo che l'organo di controllo o il revisore debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata che superano i seguenti limiti: 2 milioni di attivo patrimoniale; 2 milioni di vendite e prestazioni; 10 unità occupate in media durante l'esercizio. E' sufficiente che uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era previsto il superamento di 2 limiti su 3). In linea con questo assunto, l'art. 2477, c. 4 viene riscritto contemplando la permanenza dell'organo di controllo fino a quando, per 3 esercizi consecutivi, nessuna di queste soglie dimensionali venga oltrepassata. I limiti menzionati valgono anche per le società cooperative.

All'art. 379, c. 3 si trovano invece le tempistiche previste per la nominaNove sono i mesi fissati dalla riforma per la compiuta costituzione degli organi di controllo, termine entro il quale si dovrà provvedere anche alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Il countdown parte dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta: 30 giorni dopo, l'art. 379 del codice della crisi avrà piena efficacia. Pertanto, nomine e modifiche degli statuti potrebbero presumibilmente essere rimandati fino a dicembre 2019, eventualità peraltro non consigliata. Opportuno sarebbe invece che le assemblee, post approvazione del bilancio 2018 in aprile/giugno 2019, cominciassero ad avviare l'iter per la nomina dell'organo di controllo o del revisore. Questi ultimi avrebbero così il tempo utile per prendere completa visione dell'azienda e prepararsi ad assumere le nuove responsabilità richieste quando, nel 2020, entrerà in vigore la riforma nella sua interezza.

A regime sarà l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui vengono superati i limiti a provvedere alla nomina dell'organo di revisione o di controllo. A fronte dell'inattività dei soci, potrà procedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o in mancanza, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Quest'ultimo, acquisendo tutte le informazioni rilevanti attraverso il bilancio e la nota integrativa, provvederà alla comunicazione al Tribunale di tutte le realtà che non si sono adeguate, comprese le Srl di maggiori dimensioni, che finora hanno “rimandato” l'evidentemente incomoda nomina di un controllore.

Limiti: se per due esercizi consecutivi le Srl superano almeno una delle seguenti soglie già dal bilancio 2018 di prossimo deposito:

  1. 2 mln di euro di totale attivo patrimoniale
  2. 2 mln di euro di ricavi
  3. 10 dipendenti occupati in media

Siamo a disposizione per incarichi di revisione fiduciari nella massima collaborazione e soddisfazione reciproca.


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