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In calce: il commento alle scelte da compiere in tema di fattura elettronica
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SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE |
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Mercoledì 10 aprile |
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Iva |
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Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva relative al 4° trimestre 2018 (Nota Mef 27.02.2019 - D.P.C.M. 27.02.2019). |
Lunedì 15 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2018 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2019. |
Martedì 16 aprile |
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Imposte dirette |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
Sabato 20 aprile |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2019 (D.M. 28.12.2018). |
Lunedì 22 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 30.04.2019 dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione statutaria. |
Giovedì 25 aprile |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499. |
Martedì 30 aprile |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Spesometro - Termine di presentazione della comunicazione dati fatture relativa al 2° semestre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018 (Nota Mef 27.02.2019 - D.P.C.M. 27.02.2019). |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite ai mesi di gennaio, febbraio (Nota Mef 27.02.2019 - D.P.C.M. 27.02.2019) e marzo 2019. |
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Imposta di bollo |
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Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2018 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. |
Tutti i contribuenti, salvo alcuni casi previsti solo per le persone fisiche, sono tenuti a presentare il modello Redditi 2019 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. |
Tavola |
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Termini finali di presentazione del modello Redditi 2019 - per anno 2018 |
Soggetti interessati |
Dichiarazioni |
Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) |
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Presentazione tramite uffici postali |
Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari |
Senza maggiorazione 0,40% |
Con maggiorazione 0,40% |
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Dal 2.05.2019 al 1.07.2019 |
30.09.2019 |
1.07.2019 |
31.07.20193 |
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Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti. |
Non ammessa |
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Società di persone |
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Soggetti Ires |
Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2019). |
Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. |
Entro i 30 giorni successivi. |
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Senza obbligo di redazione del bilancio. |
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Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. |
Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2019). |
Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2 |
Entro i 30 giorni successivi. |
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio, per mancanza della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Redditi, sempre che non rientri nei casi di esonero. |
Scadenze |
Contribuente |
Sostituto di imposta |
Caf o professionista |
Entro il 7.03 |
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Invia all’Agenzia delle Entrate le certificazioni Uniche rilasciate. |
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Entro il 31.03 |
Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
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A partire dal 15.04 |
Tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, può accedere alla dichiarazione precompilata. |
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Entro il 29.06 |
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Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22.06. |
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Entro il 7.07 |
Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2‰ dell’Irpef. |
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Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30.06. |
Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06. |
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Entro il 23.07 |
Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. |
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Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2‰ dell’Irpef. |
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Scadenze |
Contribuente |
Sostituto di imposta |
Caf o professionista |
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Entro il 23.07 (segue) |
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1 al 23.07. |
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Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07. |
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A partire dal mese di luglio
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Entro il 30.09 |
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Entro il 25.10 |
Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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A novembre |
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Entro il 10.11 |
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. |
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2019 o il Modello Redditi PF 2019. |
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 22.02.2019, n. 45) del DPCM 24.12.2018, che ha introdotto un nuovo modello, è stata prorogata al 22.06.2019 la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per la denuncia di residui e materiali generati o trattati nell’anno precedente. |
COMPOSIZIONE DEL MODELLO |
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SOGGETTI INTERESSATI |
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Rifiuti |
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Veicoli fuori uso |
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Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. |
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Imballaggi |
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Raee |
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Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/2005. |
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Rifiuti urbani |
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Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. |
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Aee |
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Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE |
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SCADENZA |
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www.studiocavallari.it 049 613584
Fattura elettronica: è il momento di fare una scelta
A partire dal 3.05.2019 i contribuenti, anche tramite intermediari, dovranno decidere se effettuare o meno l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate.
In caso di mancata adesione del contribuente a questi servizi, l'Agenzia delle Entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati della fattura diversi dall'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione (c.d. corpo della fattura).
In assenza di un consenso espresso del contribuente, che di fatto costituisce l'autorizzazione al trattamento dei dati, le informazioni che costituiscono il corpo della fattura elettronica dovranno essere cancellate e nelle banche dati del sistema SdI resteranno memorizzate solo le altre informazioni contenute nella fattura elettronica (c.d. testa e piede).
Si tratta di una decisione che avrà riflessi soprattutto dal punto di vista dei controlli che il Fisco potrà effettuare sulle fatture elettroniche. Senza le informazioni racchiuse nella parte centrale della fattura, le attività di controllo che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno svolgere sulle fatture elettroniche coincideranno, di fatto, con quanto già sperimentato finora in epoca di spesometro.
Ovviamente l'afflusso costante e giornaliero delle informazioni attraverso il sistema SdI farà sì che in epoca di fatturazione elettronica i controlli, soprattutto quelli incrociati, saranno basati su uno spesometro sempre aggiornato. Da qui la rapidità e l'efficacia nell'intercettazione dei fenomeni più eclatanti di frodi fiscali IVA come quelli messi a segno con il meccanismo delle c.d. cartiere.
Qualora invece all'interno del sistema SdI fossero contenute anche le informazioni relative alla natura, tipologia, quantità e qualità dei beni o dei servizi oggetto di fatturazione, le attività di controllo potrebbero invece concentrarsi su altri aspetti, per esempio l'inerenza di un costo o la sua congruità. In questo caso si tratterebbe ovviamente di controlli sui base analitica e non massiva, ma l'effetto sui contribuenti potrebbe essere comunque di un certo rilievo.