Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale e Finanziario di Maggio 2022 - Check list oneri dichiarazioni

 

 

IN EVIDENZA

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APPROFONDIMENTI

interventi edilizi

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nel bilancio 2021

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STRUMENTI

OPERATIVI

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AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

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NON SOLO IMPRESA

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AGEVOLAZIONI

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SCADENZARIO

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

 

FATTURA

ELETTRONICA

PER FORFETARI

 

  • Nello schema di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Pnrr, è contenuta l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, dal 1.07.2022, da parte di contribuenti forfetari, quelli in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche.
  • Per tali soggetti sarà prevista una moratoria sanzionatoria che riconosce la possibilità di emettere le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione limitatamente al terzo trimestre 2022.
  • L’unico elemento che eviterà tale imminente adempimento saranno i ricavi o compensi, con un limite, per ora solo annunciato, sotto € 20.000.

 

TRASMISSIONE

DATI

BONUS EDILIZI

ALL’ENEA

 

  • Dal 1.04.2022 è operativo il nuovo portale tramite il quale trasmettere all’Enea i dati sugli interventi di efficienza energetica (con fine lavori nel 2022) che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.
  • Per i lavori avviati dal 1.01.2022 al 1.04.2022 ci sarà tempo fino al 30.06.2022 (90 giorni dal 1.04.2022) per effettuare la comunicazione.

 

NOVITÀ PER

LE CESSIONI DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI DA MAGGIO 2022

 

  • Saranno operative dal 1.05.2022 le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter inerenti alle disposizioni antifrodi. In particolare, ogni credito d’imposta trasferito sarà tracciato con l’attribuzione di un codice univoco e non saranno più permesse compravendite parziali.
  • Dal 27.05.2022, inoltre, per i lavori edili superiori a € 70.000, i crediti fiscali non potranno essere ceduti senza l’indicazione, sia nelle fatture emesse per i lavori sia negli atti di affidamento, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

 

REGOLARIZZAZIONE

CON RAVVEDIMENTO

DELLE VIOLAZIONI

BONUS EDILIZI

 

  • In caso di credito non spettante per bonus edilizi i cui lavori sono stati effettivamente sostenuti, si ritiene possibile applicare il ravvedimento operoso ex art. 13, D. Lgs. 472/1997, mediante riversamento dell’importo del credito ceduto, oltre interessi e sanzioni ridotte, considerando come termine iniziale cui fare riferimento per calcola-re la riduzione sanzionatoria quello di presentazione della comunicazione di opzione.
  • Tale percorso emerge dalla risoluzione 14.03.2022, n. 12/E, con cui l’Agenzia delle Entrate, nell’istituire i nuovi codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto, comunicate a decorrere dal 17.02.2022, aggiunge che si può utilizzare lo stesso codice tributo anche per il “riversamento” del credito “compensato”.

 

CONTROLLI VISTO

DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI

 

  • L'Agenzia delle Entrate ha avviato la campagna dei controlli ordinari sui bonus edilizi, esercitando i comuni poteri previsti dalla disciplina generale previsti dagli artt. 31 e seguenti D.P.R. 600/1973. In questa fase di prima applicazione sono destinatari, normalmente via Pec e con termine breve di 7 giorni, gli intermediari che curano la trasmissione della comunicazione per le opzioni, in particolare nella veste di professionisti incaricati del visto di conformità. L'oggetto della richiesta sembra investire il set standard che, ormai, risulta consolidato nella pratica professionale, grazie al contributo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e della fondazione nazionale commercialisti (“check List”).

 

FATTURA

ELETTRONICA

PER OPERAZIONI

CON L’ESTERO

 

  • Finché non sarà modificato l’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 non vi è alcun obbligo normativo di emissione della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Pertanto, la fattura elettronica emessa facoltativamente a fronte di una cessione intracomunitaria di beni serviva e serve solo a evitare l’esterometro. Tuttavia, la controparte Ue continuerà a pretendere la fattura cartacea o il relativo file Pdf, anche dal 1.07.2022. L’unica differenza è che da tale data l’invio allo Sdi del formato Xml della fattura sarà obbligatorio perché scompare la comunicazione trimestrale riepilogativa (esterometro). L’unica eccezione riguarda gli interscambi con San Marino, trattandosi di vere e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi.
  • Anche per le fatture passive non c’era, non c’è e non ci sarà (neppure dal prossimo mese di luglio) un vero e proprio obbligo normativo del documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti Ue/extra Ue o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Per adempiere gli obblighi sostanziali e assolvere l’imposta, si potrebbe infatti (teoricamente) continuare a operare in modalità analogica, stampando le fatture estere e integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea. L’utilizzo dei documenti elettronici sarà obbligatorio per comunicare i dati-esterometro e quindi non avrebbe molto senso, sul piano operativo, emettere (ad esempio) un’autofattura cartacea per un servizio da un operatore extra Ue e poi crearne il formato Xml da inviare allo Sdi a fini comunicativi.
  • Non vi è, invece, alcun obbligo di servirsi del TD16 per l’integrazione delle operazioni in reverse charge interno. Anche per queste, quindi, si può sempre procedere manualmente.

 

SCONTI

A DIPENDENTI

SU BENI AZIENDALI

 

  • L’interpello 25.03.2022, n. 158 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo sconto ai dipendenti è esentasse se inferiore a quello medio applicato alla clientela e se il prezzo pagato è quello mediamente praticato per i beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, suffragando il tutto con apposita documentazione. Le cessioni ai lavoratori possono avvenire in qualsiasi giorno dell’anno e in diversi punti vendita.

 

REVOCA DELLE RIVALUTAZIONI

GIÀ ISCRITTE

NEI BILANCI 2020

 

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi”, che analizza la contabilizzazione delle operazioni di annullamento fiscale e, eventualmente, civilistico delle rivalutazioni.

 

RESPONSABILITÀ

PER RISCHI COVID

 

  • Secondo la Cassazione non può essere delegata dal datore di lavoro la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e rischi anti Covid-19. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, infatti, esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.

 

ALIQUOTA IVA

PER FOTO

AI MATRIMONI

 

  • L’Agenzia delle Entrate afferma che le fotografie eseguite dall’artista, firmate e numerate in esemplari limitati, in qualsiasi formato e supporto, fanno divenire il servizio fotografico al matrimonio, o ad altre cerimonie, oggetto d’arte e quindi soggetto all’aliquota Iva del 10%. 

 

“GERARCHIA”

TRA TRATTAMENTO CONTABILE

E FISCALE

 

  • L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 166/2022, afferma che per la deducibilità dei costi di transazione è importante la corretta contabilizzazione, mettendo in evidenza l’importanza del principio di derivazione dal bilancio, sia per i soggetti Oic che per i soggetti Ias adopter.
  • L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la gerarchia tra contabilità e Fisco, mettendo in evidenza che i costi privi di utilità pluriennale, transitati a conto economico, sono immediatamente deducibili; diversamente, la capitalizzazione consente di sospendere il costo se l’utilità è da ripartire in più anni. 

 

COMUNICAZIONE

DEI BONUS EDILIZI

 

  • L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 35873/2022, tratta le disposizioni di attuazione degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 in tema di opzioni alternative alla detrazione, affermando che il termine per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle opzioni (per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, nel caso di interventi con superbonus) deve tenere conto dei 5 giorni lavorativi necessari all’Agenzia per l’acquisizione della comunicazione Enea.

 

DIVERSO RICARICO

APPLICATO IN UN

ALTRO PERIODO

D’IMPOSTA

 

  • La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell’accertamento fondato sul ricarico determinato dal Fisco per un periodo d’imposta differente: è il contribuente che deve dimostrare le ragioni della diversa percentuale in conseguenza ai mutamenti di mercato o della propria attività. La pronuncia riguarda un accertamento con metodo analitico induttivo.

 

IMPOSTA SULLE

DONAZIONI

INDIRETTE

 

  • La Cassazione ha ritenuto che l’imposta di donazione sia applicabile anche alle donazioni indirette, con esclusione di quelle collegate ad atti soggetti a registrazione aventi a oggetto immobili o aziende per i quali sono dovute l’Iva o l’imposta di registro.
  • Inoltre, le donazioni indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo nel caso in cui siano volontariamente registrate e abbiano un valore superiore a € 180.760.

 

DEDUCIBILITÀ

DEI COSTI DA

PRESTAZIONI

DI SERVIZI

 

  • La Cassazione ha precisato che i costi relativi a prestazioni di servizio sono imputati nell'esercizio di ultimazione ed è a carico del contribuente la dimostrazione di tale circostanza. Inoltre, per le provvigioni pagate ai procacciatori, ai fini della certezza e determinabilità è necessario verificare che contrattualmente non siano vincolate al buon fine dell'operazione.

 

AGGIORNAMENTO

ISTRUZIONI

MODELLO 730/2022

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15.04.2022 un aggiornamento delle istruzioni del modello 730/2022 per recepire una serie di novità tra cui, oltre alla misura del bonus acqua potabile, anche lo slittamento della messa a disposizione del precompilato dal 30.04.2022 al 23.05.2022. In merito al bonus acqua potabile, il motivo dell'aggiornamento deriva dalla pubblicazione del provvedimento n. 2022/102326, con il quale l'Agenzia ha comunicato la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, pari al 30,3745%.

 

CONTRIBUTO

PEREQUATIVO

 

  • L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo perequativo spetta a coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019, anche se tale peggioramento sia dovuto ad eventi estranei all’emergenza Covid-19.

 

RIVALUTAZIONE

TERRENI E PARTECIPAZIONI

 

  • Prorogato al 15.11.2022 il termine per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, posseduti al 1.01.2022. La conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022) ha differito il termine originariamente previsto per il 15.06.2022. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva (14%).

 

 

APPROFONDIMENTO

Nuovi costi massimi ai fini della congruità delle spese
per interventi edilizi

 

Dal 15.04.2022 è in vigore il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione ecologica (D.M. 14.02.2022) che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi.

I nuovi prezzi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore.

 

COSTI

MASSIMI

AMMISSIBILI

 

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.

 

 

 

AGGIORNAMENTO

ED ENTRATA

IN VIGORE

 

Entro il 1.02.2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 e dei costi di mercato.

 

Tavola

 

Costi massimi specifici

 

Tipologia di intervento

Spesa specifica massima

ammissibile

Riqualificazione energetica

 

Interventi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C

960,00 €/m2

Interventi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F

1.200,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture

 

Esterno

276,00 €/m2

Interno

120,00 €/m2

Copertura ventilata

300,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti

 

Esterno

144,00 €/m2

Interno/terreno

180,00 €/m2

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali

 

Zone climatiche A, B e C

 

Esterno/diffusa

180,00 €/m2

Interno

96,00 €/m2

Parete ventilata

240,00 €/m2

Zone climatiche D, E ed F

 

Esterno/diffusa

195,00 €/m2

Interno

104,00 €/m2

Parete ventilata

260,00 €/m2

- omissis -

 

 

Revoca della rivalutazione dei beni immateriali

 

A fronte delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 alla rivalutazione e al riallineamento dei marchi e dell’avviamento riconosciuta dall’art. 110 D.L. 104/2020, l’Oic ha pubblicato il documento interpretativo n. 10, con il quale esamina gli effetti contabili dell’allungamento del periodo di ammortamento ad almeno 50 anni relativo a tali beni, nonché delle alternative concesse dalla norma. In particolare, è possibile mantenere a 18 anni il piano di ammortamento mediante il pagamento di un’imposta sostituiva aggiuntiva, ovvero revocare gli effetti fiscali della rivalutazione e del riallineamento, con diritto al rimborso o alla compensazione dell’originaria imposta sostitutiva versata. Per tale ultima facoltà, il modello Redditi non contiene alcun rigo da compilare e sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a dettare le istruzioni.

 

ESTENSIONE

A 50 ANNI DELL’AMMORTA-MENTO

FISCALE

 

  • La L. 234/2021 ha modificato l’art. 110 D.L. 104/2020, estendendo ad almeno 50 anni il periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito alle attività immateriali d’impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate. Il riferimento è ai beni immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore (marchi e avviamento).
  • La modifica ha effetto dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono stati eseguiti.

 

 

 

  • L’estensione ad almeno 50 anni del periodo di ammortamento fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente.
  • Tali differenze temporanee deducibili si generano lungo la durata della vita utile, a causa della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale.
  • Le imposte differite attive relative alle differenze temporanee deducibili sono rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza.

 

 

 

FACOLTÀ DI MANTENERE

A 18 ANNI L’AMMORTAMENTO FISCALE

 

  • è prevista la facoltà di mantenere la possibilità di dedurre fiscalmente il maggior valore in almeno 18 anni, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali.
  • L’imposta sostitutiva integrativa è determinata ai sensi dall’art. 176, c. 2-ter Tuir, al netto dell’imposta sostitutiva già versata in applicazione della legge di rivalutazione 2020.

 

 

 

  • Le società che, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, rilevano un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto (riduzione del saldo attivo di rivalutazione, che rimane riserva in sospensione d’imposta).
  • Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato a incremento della voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento” (parag. 80 OIC 25). Ai sensi del medesimo paragrafo dell’OIC 25 è contabilizzata la quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio.

 

 

 

FACOLTÀ

DI REVOCARE L’AFFRANCAMENTO

FISCALE

 

  • I soggetti che, alla data del 1.01.2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi dell’art. 110, c. 6 L. 104/2020, possono revocare, anche parzialmente l’applicazione della relativa disciplina fiscale.
  • La revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.

 

 

 

  • Le società che, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale iscrivono:
  1. un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita nel patrimonio netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all’ammortamento del bene immateriale è rilevato a conto economico;
  2. un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al patrimonio netto.
  • Nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale dell’avviamento, non si iscrivono le differite passive e si rileva il credito tributario, a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento”.
  • Nel caso si opti per la revoca dell’affrancamento della riserva in sospensione di imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, si rileva un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al patrimonio netto e si valuta l’iscrizione di imposte differite.
  • La riserva di rivalutazione perde la natura di riserva in sospensione d’imposta e diventa una riserva ordinaria di utili.

 

 

Valutazione dei titoli e delle partecipazioni

non immobilizzate nel bilancio 2021

 

 

Il D.L. 23.10.2018, n. 119 aveva previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la facoltà di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio previsti dall’art. 2426 c.c., per consentire di mantenere i medesimi valori risultanti dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Lo scopo della deroga era evitare la svalutazione dei titoli in base al valore desumibile dell’andamento del marcato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione avesse carattere durevole. La deroga, originariamente prevista per l’esercizio 2018, è stata successivamente estesa all’esercizio 2019 e all’esercizio 2020 per la volatilità dei mercati azionari. Per l’esercizio 2021 non è stata prorogata la possibilità di ricorrere al regime derogatorio per la valutazione dei titoli non immobilizzati; si ritorna, pertanto, al criterio ordinario previsto dall’art. 2426 C.C., che prevede l’iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se inferiore.

 

 

REGIME

ORDINARIO

 

Valore

 

  • I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti:
  • al costo di acquisto o di produzione, ovvero;
  • al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.

 

 

 

 

 

Costo

di acquisto

 

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

 

 

 

 

 

Valore

di mercato

 

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE

 

Criterio

 

Per il 2021, la valutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati può avvenire solo in base al regime ordinario previsto dal Codice Civile.

 

 

 

 

 

Svalutazione

 

Qualora il valore di iscrizione in bilancio dei titoli ecceda il valore di mercato, è necessario procedere alla svalutazione dei titoli.

 

 

 

 

 

Carattere

durevole

della perdita

 

La svalutazione assume carattere automatico, senza che sia necessaria la valutazione degli amministratori in merito alla natura durevole della perdita.

 

 

Versamenti delle definizioni agevolate

 

La normativa emanata per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è intervenuta, a più riprese, anche in materia di definizioni agevolate, generando una sovrapposizione di interventi.

Da ultimo, il D.L. 27.01.2022, n. 4, intervenendo in ambito dei versamenti derivanti dalle definizioni agevolate, in particolare sulla c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, ha previsto che non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 sia effettuato integralmente:

  1. entro il 30.04.2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  2. entro il 31.07.2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
  3. entro il 30.11.2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022”.

Per espressa previsione l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.

Un’altra misura riguardante le definizioni agevolate prevede la possibilità, per le definizioni per le quali alla data del 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia, di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

 

NUOVO TERMINE

DI PAGAMENTO

 

Definizione agevolata

Scadenza rata

Nuova scadenza

  • Rottamazione-ter.
  • Definizione agevolata delle risorse UE.
  • Saldo e stralcio.

Nel 2020

30.04.2022

Nel 2021

31.07.2022

Nel 2021

30.11.2022

 

 

 

 

 

DILAZIONE

EX ART. 19

D.P.R. 602/1973

A SEGUITO

DI

INEFFICACIA

 

I soggetti per i quali si determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate alla data del 31.12.2019 possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973.

 

 

 

 

 

Definizioni

interessate

 

  • Rottamazione-ter.
  • Definizione agevolata risorse UE.
  • Saldo e stralcio.

 

Per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019.

 

 

 

 

 

 

Carattere

durevole

della perdita

 

  • Prima rottamazione.
  • Rottamazione-bis.

 

 

Tavola

 

Riepilogo opzioni per chi ha aderito a una definizione agevolata

 

 

 

Annualità delle rate non versate

Tipologia di definizione

Che cosa si può fare

2019

Rottamazione-ter

Nuova dilazione, in deroga, per le somme residue dovute.

Definizione agevolata risorse UE

Saldo e stralcio

Prima rottamazione

Rottamazione-bis

2020

Rottamazione-ter

Nuovo termine di pagamento entro il 30.04.2022.

Definizione agevolata risorse UE

Saldo e stralcio

Prima rottamazione

Nessun nuovo termine e nessuna rateazione.

Rottamazione-bis

2021

Rottamazione-ter

Nuovo termine per il pagamento entro il 31.07.2022.

Definizione agevolata risorse UE

Saldo e stralcio

2022

Rottamazione-ter

Nuovo termine di pagamento 30.11.2022.

Definizione agevolata risorse UE

Saldo e stralcio

 

 

 

 

 

approfondimenti

Dichiarazione preventiva per la nomina dell’amministratore

 

 

Dal 14.12.2021 nelle S.r.l. e nelle S.p.A. gli amministratori che intendono essere nominati dovranno far pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, l’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.

 

 

DICHIARAZIONE

SU CAUSE

DI

INELEGGIBILITÀ

 

I candidati alla nomina di membri dell’organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), devono far precedere questa nomina dalla presentazione di una dichiarazione circa l’inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea.

 

 

 

 

SOGGETTI

A CUI SI

APPLICANO

LE NUOVE

NORME

 

  • L’art. 2383 c.c. si applica:
  • agli amministratori di società per azioni;
  • agli accomandatari delle società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo generico alla società per azioni contenuto negli artt. 2454 e 2455 c.c.);
  • agli amministratori di società a responsabilità limitata (per effetto del richiamo specifico all’art. 2383 contenuto nel nuovo c. 2 dell’art. 2475 c.c., anch’esso modificato dal D. Lgs. 183/2021).

 

 

 

 

CAUSE

DI

INELEGGIBILITÀ

 

  • Le cause di ineleggibilità (e di decadenza) contemplate nell’art. 2382 c.c., cui il nuovo art. 2383 fa riferimento, sono:
  • l’interdizione;
  • l’inabilitazione;
  • il fallimento (che diventerà liquidazione giudiziale con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa);
  • e la condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

Nota

bene

Queste cause di ineleggibilità e decadenza sono state espressamente estese anche alla S.r.l. dall’art. 377, c. 4 del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (il codice della crisi d’impresa); in precedenza, in mancanza di una espressa disciplina, si dubitava se esse, dettate per la S.p.a., si applicassero anche alla S.r.l.

 

 

 

 

INTERCONNESSIONE

DEI REGISTRI

DELLE

IMPRESE

 

Si prevede che, attraverso il sistema di interconnessione fra registri delle imprese (cd. Bris), l’ufficio del Registro delle Imprese fornisca senza ritardo le informazioni richieste da altro stato membro sull’esistenza di cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. a carico di amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello stato richiedente.

 

Nota

bene

Tali disposizioni, previste dall’art. 7 del D. Lgs. 183/2021, entreranno in vigore dal 1.08.2023.

 

 

STRUMENTI OPERATIVI

Check list oneri detraibili

 

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

 

 

2021

 

 

 

Dichiarazione dei redditi anno …………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri detraibili

 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Descrizione

Note

Importo

  1. Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.
  • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
  • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
  • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.
  • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.

530,00

  • Premi per assicurazione contro calamità naturali

 

...................

  1. Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.

Massimo € 4.000,00.

2.000,00

  • Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.

Massimo € 2.065,83.

...................

  • Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.

Massimo € 2.582,28.

...................

  • Interessi per prestiti o mutui agrari.

Fino al valore dei redditi dei terreni.

...................

  1. Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).
  1. Spese mediche.

Meno franchigia di € 129,11.

500,00

  1. Spese per acquisto di medicinali.

300,00

  • Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).

...................

  • Spese sanitarie per persone con disabilità.

 

...................

  • Spese veicoli per persone con disabilità.

Massimo € 18.075,99.

...................

  • Spese di interpretariato per soggetti sordi.

 

...................

  • Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).
  • Una sola volta in 4 anni.
  • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.

...................

  • Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.

 

...................

  • Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.

 

...................

  1. Spese per asili nido.

Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.

350,00

  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.

 

...................

  1. Spese veterinarie.

Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).

350,00

  • Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.

...................

  1. Spese attività sportive per ragazzi.

Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).

200,00

  • Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).

Massimo € 2.633,00.

...................

  • Spese funebri.
  • Massimo € 1.550,00 a decesso.
  • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.

...................

  1. Spese istruzione (anche familiari a carico).
  • Primo ciclo istruzione per l’infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.
  • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.
  • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.

1.500,00

  • Spese per intermediazione immobiliare.

Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.

...................

  • Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.

Massimo € 250,00

...................

- omissis -

 

 

 Check list oneri deducibili

 

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

  1. le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
  2. le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

 

 

 

2021

 

 

Dichiarazione dei redditi anno ………..

 

Cognome

Rossi

Nome

Mario

 

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione

Note

Importo

  • Assegno periodico corrisposto al coniuge.

 

...................

  • Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.

 

...................

  1. Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.

Massimo € 1.549,37

1.000,00

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:
  1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
  2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;
  4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

 

 

 

  • Spese mediche e assistenziali a disabili.

 

...................

  • Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.

 

...................

  • Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.

 

...................

  • Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

50% delle spese

sostenute

...................

  • Contributi per Fondi integrativi del SSN.

Massimo € 3.615,20

...................

  • Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.

Massimo 2% del

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.

Massimo € 1.032,91

...................

  • Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.

 

...................

  • Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.

Massimo € 5.164,57

...................

  • Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.

 

...................

  • Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.

Massimo 10%

reddito dichiarato

...................

  • Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.

Massimo 20%

reddito dichiarato

e comunque

non superiore a

€ 100.000,00

...................

  • Altri oneri:

 

 

 

  • ................................................................................................................

 

...................

  • ................................................................................................................

 

...................

 

Contributi per previdenza complementare

Descrizione

Note

Importo

  1. Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.

Massimo € 5.164,57

2.000,00

  • Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.

 

...................

  • Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.

Massimo € 5.164,57

...................

  • Contributi versati per familiari a carico.

 

...................

 

 

 Check list raccolta dati per Modello Redditi

 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2021.

 

 

 

 

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2021 - Mod. Redditi 2022

 

18B18BSig.

19B19BRossi Mario

 

  • Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).
  1. No
  • Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2020 o, comunque, previste entro il 16.06.2022:
  1. No
  • acquisti (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • vendite (abitazione principale: ¨ Sì  ¨ No);
  • No
  • locazioni (compresa copia del contratto);
  • No
  • altro: ...............................................................
  • No
  • Canoni di locazione.
  1. No
  • Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
  1. No
  • Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.).
  1. No
  • Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).
  1. No
  • Certificazioni redditi 2021 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).
  • No
  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:
  • No
  • prestazioni occasionali;
  • No
  • provvigioni;
  1. No
  • redditi di lavoro autonomo;
  1. No
  • diritti d’autore;
  1. No
  • associazione in partecipazione;
  1. No
  • redditi di impresa;
  1. No
  • redditi di partecipazione;
  1. No
  • altro: ......................................................................
  1. No
  • Altri redditi:
  1. No
  • affitti attivi;
  • No
  • provvigioni;
  • No
  • dividendi su azioni;
  • No
  • indennità di disoccupazione o di mobilità;
  • No
  • plusvalenze da cessioni di quote;
  • No
  • altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):
  • No
  • ............................................................................................................................
  • No
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.
  • No
  • Contributi previdenziali ed assistenziali:

 

 

  • contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);
  • No
  • contributi previdenziali volontari;
  1. No
  • contributi per colf e baby-sitter;
  • No
  • contributi per previdenza complementare;
  • No
  • contributi per fondi integrativi SSN;
  1. No
  • Inail casalinghe;
  1. No
  • altro: ..............................................
  1. No
  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche
    omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.
  • Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  • No
  • Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).
  1. No
  • Spese mediche e di assistenza a disabili.
  1. No
  • Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).
  • No
  • Quietanze interessi passivi:

 

 

  • su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;
  • No
  • su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;
  1. No
  • su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).
  1. No

 

- omissis -

 

 

 

Scadenze modello 730/2022

 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

 

Tavola

 

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

 

Scadenze

Sostituto d’imposta

Caf o professionista

Contribuente

Entro

il 16.03

  • Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.
  • Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

---

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A partire

dal 30.04

Prorogato

al 23.05.2022

---

----

Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

Entro

il 15.06

  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.

Entro

il 29.06

  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.
           
 

Nuovi crediti di imposta nel quadro RU – Mod. Redditi 2022

 

Si elencano i principali nuovi crediti d’imposta da riportare nel quadro RU dei Mod. Redditi PF, SP e SC 2022 - anno di imposta 2021.

 

Modello

Descrizione

Codice

Importo

Compilazione

SC

Trasformazione attività per imposte anticipate

80

 

¨

¨

No

PF

Promozione opere musicali (Tax Credit Music)

93

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Riqualificazione strutture ricettive

turistico/alberghiere

A6

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015

C4

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Investimenti pubblicitari

E4

 

¨

¨

No

SC

PMI quotate

E7

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Esercenti librerie (tax credit librerie)

E9

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Sport bonus

F2

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Esercenti edicole (tax credit edicole)

G1

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Bonus Tv/rivenditori

G6

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Commissioni pagamenti elettronici

H3

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

H8

 

¨

¨

No

SC

Società benefit

I4

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Rimanenze di magazzino (Bonus tessile moda e accessori)

I5

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Tax crediti vacanze

I7

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive

I9

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022

L1

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2021

L3-2L-3L

 

¨

¨

No

SC

Bonus acqua potabile

L5

 

¨

¨

No

SC

Formazione manageriale/donazioni

L6

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Carta per editori

L7

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 2021

M1

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Bonus teatro e spettacoli

M4

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

R&S farmaci e vaccini

M5

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Ricerca biomedica

M6

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Formazione professionale alto livello

M7

 

¨

¨

No

SC

Imprese editrici – Distribuzione testate edite

M8

 

¨

¨

No

SC

Tax crediti manifesti pubblicitari

M9

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Ecobonus veicoli cat. M1 usati

N1

 

¨

¨

No

SC

Bonus riqualificazione strutture ricettive

N2

 

¨

¨

No

SC

Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator

N3

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Investimenti in beni strumentali/sisma Centro Italia 2021

N5

 

¨

¨

No

PF, SP, SC

Strumenti pagamenti elettronici

N6

 

¨

¨

No

 


 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Valutazione delle rimanenze

 

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. Tale criterio è coerente con un approccio prudenziale alle valutazioni e quindi con il concetto che, allorquando l’utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di realizzazione desumibile dal mercato. La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce. L’applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie o addirittura al magazzino nel suo insieme può determinare significative compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo. Ciò non è ammissibile, anche alla luce del dettato del c. 1 dell’art. 2423-bis C.C., che al n. 5 dispone che “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”. Gli stessi criteri di valutazione si applicano a ciascuna delle voci di magazzino, indipendentemente dalla loro dislocazione fisica. La valutazione delle rimanenze di magazzino comporta inoltre il riesame dei valori risultanti da precedenti valutazioni per tener conto di eventuali successive rettifiche di valore.

 

Esempio n. 1

 

Metodo Lifo (ultimo entrato, primo uscito)

 

 

 

Caratteristiche

  • Tende a contrapporre ai ricavi più recenti i costi più recenti.
  • Tende a comportare una riduzione di utili quando i prezzi aumentano e un aumento di utili quando i prezzi diminuiscono.
  • Mitiga l’effetto degli eventuali cosiddetti “profitti di magazzino” che possono essere originati nel conto economico, sebbene con diversa intensità, dai metodi di costo Fifo e costo medio ponderato, in caso di prezzi crescenti.
  • Può creare distorsioni sullo stato patrimoniale mostrando, in caso di prezzi crescenti, un ammontare di rimanenze di magazzino a costi inferiori ai costi storici recenti; determina, inoltre, in fase di prezzi crescenti, effetti positivi sul conto economico nel caso in cui le quantità alla fine dell’esercizio si riducono rispetto a quelle all’inizio dell’esercizio.

 

Data

Descrizione

N. pezzi

Costo

Importo

1.01

Esistenze iniziali

 

600

 

200

 

120.000

3.02

Acquisto

 

1.500

 

300

 

450.000

 

 

Tot.

2.100

 

 

Tot.

570.000

4.04

Vendita

 

(600)

 

600 x 300

 

- 180.000

 

 

Tot.

1.500

 

 

Tot.

390.000

7.08

Acquisto

 

2.000

 

350

 

700.000

 

 

Tot.

3.500

 

 

Tot.

1.090.000

10.11

Vendita

 

(2.000)

 

2.000 x 350

 

- 700.000

31.12

Rimanenze finali

Tot.

1.500

 

900x300

600x200

Tot.

390.000

 

 

 

Esempio n. 2

 

Metodo Fifo (primo entrato, primo uscito)

 

 

 

Caratteristiche

  • Tende a contrapporre ai ricavi più recenti (cioè più vicini alla chiusura dell’esercizio) costi più remoti.
  • Potrebbe comportare un aumento di utili quando i prezzi aumentano e una diminuzione di utili quando i prezzi diminuiscono.
  • Espone nello stato patrimoniale le rimanenze di magazzino a costi storici recenti.

 

Data

Descrizione

N. pezzi

Costo

Importo

1.01

Esistenze iniziali

 

600

 

200

 

120.000

3.02

Acquisto

 

1.500

 

300

 

450.000

 

 

Tot.

2.100

 

 

Tot.

570.000

4.04

Vendita

 

(600)

 

600 x 200

 

- 120.000

 

 

Tot.

1.500

 

 

Tot.

450.000

7.08

Acquisto

 

2.000

 

350

 

700.000

 

 

Tot.

3.500

 

 

Tot.

1.150.000

10.11

Vendita

 

(2.000)

 

1.500 x 300

500 x 350

 

- 625.000

31.12

Rimanenze finali

Tot.

1.500

 

1.500 x 350

Tot.

525.000

 

 

 

Esempio n. 3

 

Costo medio ponderato “per movimento”

 

 

 

Caratteristiche

Si ipotizza che lo scarico sia realizzato in relazione al costo medio aritmetico ponderato delle rimanenze esistenti in magazzino all’atto di ciascun prelievo di merce.

 

Descrizione

Quantità

Costo unitario

Ammontare

Costo medio

Rimanenze dell’esercizio

600

200,00

120.000

200,00

Primo acquisto

1.500

300,00

450.000

 

Totale

2.100

570.000

 

271,43

Primo prelievo

- 600

271,43

-162.858

 

Totale

1.500

 

407.142

271,43

Secondo acquisto

2.000

350,00

700.000

 

Totale

3.500

 

1.107.142

316,33

Secondo prelievo

-2.000

316,33

-632.660

 

Rimanenza alla fine del periodo

1.500

 

474.482

316,33

 

 

 

 

Rinvio dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. Per il bilancio chiuso al 31.12.2021 il legislatore non ha stabilito il riconoscimento automatico del maggiore termine a causa dell’emergenza sanitaria.

 

Esempio n. 1

 

Società di capitali con collegio sindacale

 

 

 

 

Adempimenti

Scadenze indicative

Termini

Ordinari

Proroga a 180 giorni3

  • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:
  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa;
  • rendiconto finanziario (se obbligatorio).

Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

31.031

30.051

Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).

Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino a che sia approvato.

Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.

Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo
nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.

Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

 

E fino a quando il bilancio non sia approvato.

15.041

14.061

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea2.

Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza.

22.041

21.061

Assemblea di approvazione del bilancio.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

30.041

29.061

Deposito del bilancio e degli allegati nel
Registro delle Imprese (via telematica).

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

30.051

29.071

Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

30.11

Se l’esercizio

coincide con l’anno

solare.

Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.

Note

1 In caso di anno bisestile si toglie un giorno.

2 L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).

3 Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
       

 

 Piattaforma “DIRE” per deposito bilanci

 

“DIRE” (Depositi e Istanze al Registro Imprese) è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi e istanze al Registro delle Imprese https://dire.registroimprese.it/. Con DIRE è possibile effettuare il deposito dei bilanci senza presentazione dell’elenco soci oppure con riconferma di quello precedente, in conformità alle linee guida indicate nel Manuale Operativo di Unioncamere per la campagna bilanci 2022. A breve, “DIRE” consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell’elenco soci.

 

SERVIZIO

TELEMATICO

C.C.I.A.A. “DIRE”

 

  • Con DIRE è possibile effettuare il deposito di bilanci senza presentazione dell’elenco soci oppure con riconferma di quello precedente. A breve, consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell’elenco soci.
  • Con “DIRE” è possibile predisporre e inviare documenti per assolvere agli altri adempimenti di legge, come previsto dalla Comunicazione Unica d’Impresa, relativamente al domicilio digitale Pec, variazioni di indirizzo della sede, rinnovo cariche amministrative, trasferimenti d’azienda, cancellazioni.

 

 

 

SCHEDE

INFORMATIVE

 

  • “DIRE” mette a disposizione delle “schede informative” sulla normativa che disciplina il tipo di pratica da compilare.
  • Una procedura guidata rende chiari e intuitivi i passi da seguire. Numerosi aiuti contestuali suggeriscono le operazioni da compiere, i campi da compilare, gli allegati da inserire, gli importi da pagare.

 

 

 

COSA

OCCORRE

 

  • Per firmare la pratica è necessaria la firma digitale.
  • Per ottenere la firma digitale è possibile rivolgersi ai prestatori dei servizi digitali autorizzati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che garantiscono l’identità dei soggetti firmatari.

 

 

 

È necessario essere dotati di Pec (posta elettronica certificata), in quanto saranno inviate al domicilio digitale le ricevute, gli esiti e le altre comunicazioni relative al procedimento.

 

 

 

  • Al fine di utilizzare il servizio di sportello telematico delle Camere di Commercio per l’accesso al Registro delle Imprese occorre essere registrati a Telemaco.
  • Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un’identità digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2).

 

 

 

FRUITORI

 

Il servizio può essere utilizzato da professionisti incaricati e dalle imprese che hanno la necessità di inviare comunicazione telematica al Registro delle Imprese.

 

 

 

MODALITÀ

DI ACCESSO

AL SERVIZIO

 

  • Per accedere al servizio di invio pratiche “DIRE” è necessario avere aderito al servizio Telemaco attraverso la funzione “registrati” del sito in alto a destra del sito https://dire.registroimprese.it/, sottoscrivendo il contratto.
  • Con la sottoscrizione a Telemaco è possibile, oltre all’invio di pratiche telematiche alle Camere di Commercio, accedere anche ai dati e ai documenti del registro imprese e delle banche dati persone e protesti.
  • Il profilo a cui aderire è “servizio Telemaco per l’accesso alle banche dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche”.
  • Il contratto è sempre intestato a una persona fisica, che può operare in alternativa:
  • per proprio conto. In questo caso la fattura riporterà il suo codice fiscale personale;
  • in rappresentanza di un’impresa, uno studio professionale oppure un’associazione. In questo caso la fattura riporterà codice fiscale - partita Iva dell’impresa/studio professionale/associazione.

Per utilizzare i servizi Telemaco occorre verificare di avere sufficiente credito: al primo accesso nell’area riservata, è necessario ricaricare il conto prepagato (con carta di credito Visa - Mastercard) o ICONTO (con carta di credito Visa - Mastercard - Maestro - VPay - MyBank o bonifico). Solo con del credito sufficiente sarà possibile inviare le pratiche.

 

 

 

COSTO

DI ATTIVAZIONE

DI TELEMACO

 

  • Adesione e attivazione sono completamente gratuiti.
  • In base al listino saranno di volta in volta addebitati sul conto (prepagato o ICONTO) i costi relativi ai dati o ai documenti richiesti, o alla pratica trasmessa.
  • Per ricaricare il conto occorrono:
  • carta di credito se si utilizza il conto prepagato;            
  • carta di credito e/o bonifico se si utilizza ICONTO.
 

Rateazione del premio Inail 2022

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle 4 rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).

Il pagamento dell’autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile.

 

Esempio n. 1

 

Calcolo della rateizzazione per autoliquidazione

 

 

 

Importo dovuto

Saldo 2021

Premio

(+)

10.612,74

 

Addizionale 1%

(+)

106,13

 

Acconto versato1

(-)

10.273,96

 

 

Totale

(=)

444,91

 

 

Nota1

Di cui € 10.172,24 premio e € 101,72 addizionale.

 

 

 

 

 

Acconto 2022

Premio

(+)

10.612,74

 

 

Addizionale 1%

(+)

106,13

 

 

Totale generale

(=)

10.718,87

 

 

Premi

(€ 10.612,74 - € 10.172,24 + € 10.612,74) : 4

(=)

2.763,31

 

 

Addizionale

(€ 106,13 - € 101,72 + € 106,13) : 4

(=)

27,64

 

 

 

 

Calcolo delle rate

Rate

Scadenza

Importo

Totale rata

Premio

Addizionale

Interessi

1° rata

16.02.2022

€        2.763,31

27,64

€ 0

€    2.790,95

 

2° rata

16.05.2022

€        2.763,31

27,64

€ 2.763,31 x 0,00024384 = € 0,67

€    2.791,62

 

3° rata

22.08.2022

€        2.763,31

27,64

€ 2.763,31 x 0,00049589 = € 1,37

€    2.792,32

 

4° rata

16.11.2022

€        2.763,31

27,64

€ 2.763,31 x 0,00074795 = € 2,07

€    2.793,02

 

 

 

                       

 

 

Contributi Enasarco 2022

 

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2022, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

 

CONTRIBUZIONE

ENASARCO

 

Il contributo Enasarco 2022 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2022.

 

 

 

La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente.

 

 

 

Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.

 

 

 

  • I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
  • 20.05, per il 1° trimestre;
  • 20.08, per il 2° trimestre;
  • 20.11, per il 3° trimestre;
  • 20.02, per il 4° trimestre.

 

 

 

ALIQUOTA

DAL 1.01.2022

 

Il contributo

 Enasarco è pari

al 17%

 

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%).

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE

PLURI-

MANDATARIO

 

Massimale

provvigionale

 

€ 26.170,00 per ciascun preponente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 4.448,90 per ciascun preponente.

 

Di cui € 2.224,45 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 440,00 per ciascun preponente.

 

€ 110,00 per ogni trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE

MONO-

MANDATARIO

 

Massimale

provvigionale

 

€ 39.255,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimale

contributivo

 

€ 6.673,35.

 

Di cui € 3.336,675 a carico dell’agente.

 

 

 

 

 

 

 

Minimale

contributivo1

 

€ 878,00.

 

€ 219,50 per ogni trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI

IN FORMA INDIVIDUALE

 

  • È prevista la riduzione dell’aliquota come segue:
  • 1° anno solare (2022), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell’agente;
  • 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell’agente;
  • 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell’agente.
  • Minimale contributivo agente plurimandatario € 220,00 pari a € 55,00 per ogni trimestre.
  • Minimale contributivo agente monomandatario € 439,00 pari a € 109,75 per ogni trimestre.

 

 

 

AGENTI

IN FORMA

DI S.P.A. O S.R.L.

 

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno.

 

Aliquote

a carico

del

mandante

4,00%

  • 3,00% carico ditta.
  • 1,00% carico agente.

Fino a € 13.000.000.

2,00%

  • 1,50% carico ditta.
  • 0,50% carico agente.

Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.

1,00%

  • 0,75% carico ditta.
  • 0,25% carico agente.

Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.

0,50%

  • 0,30% carico ditta.
  • 0,20% carico agente.

Oltre € 26.000.000.

 

Nota1

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente

 

 

Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

  

Entro il 31.05.2022 le aziende che intendono sospendere l’attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.

In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda.

La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

 

VERSAMENTO

DEI CONTRIBUTI

 

Normale

scadenza

 

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

 

 

 

 

 

 

 

Differimento

 

  • Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”.
  • I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse.
  • Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Condizione

 

Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell’azienda, con sospensione dell’attività lavorativa.

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

 

  • Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
  • Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA UNIEMENS

 

  • L’autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens.
  • Pertanto, l’UniEmens sarà presentato entro il termine differito.
  • Gli interessi di differimento devono essere esposti nella “Denuncia aziendale”, negli elementi “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito” Cod. D100.

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA

DI DIFFERMENTO

 

Presentazione

telematica

 

Richiesta

al Comitato Provinciale dell’Inps

 

Entro il 31.05 dell’anno in cui si vuole procedere al differimento.

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuto

 

Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione

 

  • Il beneficio del differimento può essere attribuito:
  • una sola volta nell’anno;
  • per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.
                 

 

Procedura per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale

 

Dal 28.03.2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30.04.2022 sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1.05.2022 l’unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effettuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili. Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere 3 distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. All’interno del portale è disponibile il manuale utente di supporto alla procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale. Per ogni tipo di esigenza, sia di natura tecnica sia più strettamente normativo/procedurale, o anche solo per richiedere informazioni per l’accesso all’applicazione, è possibile contattare l’URP online tramite il link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case.

 

SOGGETTI

E

RAPPORTI

INTERESSATI

 

Al fine di contrastare fenomeni di elusione, nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. n. 215/2021, ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21.12.2021 e riguardante i committenti che operano in qualità di imprenditori, poiché l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

 

 

MODALITÀ

E

TEMPISTICHE

DI

COMUNICAZIONE

 

Dal 1.05.2022 i committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali dovranno darne comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante la procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale.

 

L’INL ha fornito le indicazioni operative.

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO

DELLA

COMUNICAZIONE

 

  • La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI

 

Omessa

comunicazione

 

Sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva.

 

 

 

 

 

  • Le sanzioni potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione.
  • Si esclude la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all’art. 13 D. Lgs. 124/2004.
                 

 

 

Retribuzione e contributi 2022 lavoratori domestici

 

L’Istat ha comunicato, nella misura del 1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021; conseguentemente sono state determinate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.

È confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

13BTavola n. 1

 

Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

 

Retribuzione oraria

Importo contributo orario

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF1

Totale

A carico del

lavoratore

Totale

A carico del

lavoratore

Rapporto

di lavoro

di durata fino

alle 24 ore

settimanali

Fino a € 8,25

€ 7,31

€ 1,46

€ 0,37

€ 1,47

€ 0,37

Oltre € 8,25

fino a € 10,05

€ 8,25

€ 1,65

€ 0,41

€ 1,66

€ 0,41

Oltre € 10,05

€ 10,05

€ 2,01

€ 0,50

€ 2,02

€ 0,50

Rapporto di lavoro di durata

superiore a 24 ore settimanali

(presso il medesimo datore di lavoro)

€ 5,32

€ 1,06

€ 0,27

€ 1,07

€ 0,27

 

14BTavola n. 2

 

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato2

 

Retribuzione oraria

Importo contributo orario

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF1

Totale

A carico del

lavoratore

Totale

A carico del

lavoratore

Rapporto

di lavoro

di durata fino

alle 24 ore

settimanali

Fino a € 8,25

€ 7,31

€ 1,56

€ 0,37

€ 1,57

€ 0,37

Oltre € 8,25

fino a € 10,05

€ 8,25

€ 1,76

€ 0,41

€ 1,77

€ 0,41

Oltre € 10,05

€ 10,05

€ 2,15

€ 0,50

€ 2,16

€ 0,50

Rapporto di lavoro di durata

superiore a 24 ore settimanali

(presso il medesimo datore di lavoro)

€ 5,32

€ 1,14

€ 0,27

€ 1,14

€ 0,27

 

Note

  1. Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
  2. Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all’art. 2, c. 28 L. 92/2012.

 

 

SCADENZE

DEI VERSAMENTI

 

Contributi relativi al 1° trimestre 2022

 

10.04.2022

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 2° trimestre 2022

 

10.07.2022

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 3° trimestre 2022

 

10.10.2022

 

 

 

 

 

Contributi relativi al 4° trimestre 2022

 

10.01.2023

 

 

 

 

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

Entro 10 giorni successivi alla cessazione

 

Registro pubblico delle opposizioni

 

Con D.P.R. 27.01.2022, n. 26, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” è stato riformato il Registro Pubblico delle Opposizioni (R.P.O.), già istituito con D.P.R. 7.09.2010, n. 178, e finalizzato a tutelare l’utente da quelle forme di direct marketing invasive, talvolta moleste. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13.04.2022, ma dovranno attendersi i provvedimenti attuativi affinché le nuove disposizioni spieghino tutta la loro piena portata innovatrice.

 

DIRITTO

DI OPPOSIZIONE

 

  • È un diritto previsto e disciplinato dall’art. 21 Reg. (UE) 24.05.2016, n. 679 secondo cui l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano ex art. 6, par. 1, lett. e) e f), ossia nel caso in cui il trattamento sia reso necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero nel caso in cui il trattamento sia reso necessario per perseguire il legittimo interesse del titolare del grattamento o di terzi.
  • Nel caso in cui i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento, compresa la profilazione, in qualsiasi momento.
  • In tal caso i dati non possono più essere oggetto di trattamento per fine di marketing.
  • Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al c. 1 e ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 

 

 

AMBITO DI

APPLICAZIONE

 

  • La norma disciplina il registro pubblico delle opposizioni, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
  • Il regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto del diritto di opposizione.
  • Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

 

 

 

ACCESSO

AL REGISTRO

 

Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l’impiego del telefono con o senza l’intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro.

 

 

 

ISCRIZIONE

NEL REGISTRO

 

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all’art. 129 del Codice della privacy, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea nonché, ai fini della revoca di cui al c. 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

 

 

 

OBBLIGHI

DEGLI OPERATORI

QUANDO EFFETTUANO

LE CHIAMATE

 

  • Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all’interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del Codice della privacy ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.
  • Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall’art. 12, par. 7 e 8 Reg. (UE) 24.05.2016, n. 679.

 

Tassi di usura

 

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.04.2022 e il 30.06.2022.

 

Categorie di operazioni

Classi di importo

in unità di euro

Tassi

medi

Tassi

soglia

 

 

 

 

Aperture di credito in conto corrente

Fino a € 5.000,00

10,27

16,8375

Oltre € 5.000,00

7,58

13,4750

Scoperti senza affidamento

Fino a € 1.500,00

14,97

22,7125

Oltre € 1.500,00

14,55

22,1875

Finanziamenti per anticipi su crediti

e documenti e sconto di portafoglio

commerciale, finanziamenti

all’importazione e anticipo fornitori

Fino a € 50.000,00

6,72

12,4000

Da € 50.000,00 a € 200.000,00

4,84

10,0500

Oltre € 200.000,00

2,88

7,6000

Credito personale

 

9,22

15,5250

Credito finalizzato

 

9,03

15,2875

Factoring

Fino a € 50.000,00

3,34

8,1750

Oltre € 50.000,00

2,19

6,7375

Leasing immobiliare

A tasso fisso

3,11

7,8875

A tasso variabile

3,01

7,7625

Leasing autoveicoli e aeronavali

Fino a € 25.000,00

7,59

13,4875

Oltre € 25.000,00

6,41

12,0125

Leasing strumentale

Fino € 25.000,00

8,10

14,1250

Oltre € 25.000,00

4,90

10,1250

Mutui con garanzia ipotecaria

A tasso fisso

1,99

6,4875

A tasso variabile

2,27

6,8375

Prestiti contro cessione del quinto

dello stipendio e della pensione

Fino € 15.000,00

11,00

17,7500

Oltre € 15.000,00

7,02

12,7750

Credito revolving

 

15,80

23,7500

Finanziamenti con utilizzo

di carte di credito

 

11,45

18,3125

Altri finanziamenti

 

10,54

17,1750

 

Avvertenza

  • Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
  • La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

 

 

AGEVOLAZIONI

Domande per contributo commercio al dettaglio

 

I soggetti esercenti, in via prevalente, le attività del commercio al dettaglio identificate dall’art. 2 D.L. 4/2022 con 15 Codici Ateco, dal 3.05.2022 e fino al 24.05.2022, possono presentare le domande per accedere al relativo contributo. Con D.D. 24.03.2022 il Mise ha fissato i termini e le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni-ter. A disposizione del settore 200 milioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche e gli aiuti saranno concessi sotto forma di contributo a fondo perduto nell’ambito di un ampio ventaglio di settori.

 

ISTANZA

TELEMATICA

 

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3.05.2022 e fino alle ore 12:00 del 24.05.2022.

 

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

 

 

 

 

 

  • Le imprese presentano al MiSe un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al D.D. 24.03.2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del MiSe  (www.mise.gov.it).
  • Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

 

Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del MiSe dedicata alla misura.

 

 

 

 

 

  • Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
  • La registrazione della PEC nel Registro delle Imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

 

 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE

 

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

 

Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI

DA INSERIRE

NELL’ISTANZA

 

  • Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
  • il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto;
  • l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
  • l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva nei medesimi periodi;
  • l’importo del contributo richiesto;
  • l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
  • Per le richieste di contributo di importo superiore a € 150.000 deve essere allegata l’autocertificazione per la verifica antimafia, sottoscritta con firma autografata e firmata digitalmente, allegando copia del documento di identità, resa utilizzando gli specifici modelli in base alla forma giuridica dell’impresa.

 

 

 

 

 

CONTROLLI

 

Il MiSe, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

 

Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo.

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì

2 maggio

 

Enpacl

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2022.

 

5 per mille

 

Correzione errori - Entro il 2.05.2022 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco del 5 per mille 2022.

 

Martedì

3 maggio

 

Contributi

a fondo

perduto

 

Commercio al dettaglio - Dal 3.05.2022 al 24.05.2022 i commercianti possono presentare la domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite durante l’emergenza Covid (decreto MIsE 24.03.2022).

 

Venerdì

13 maggio

 

Bonus mobilità

sostenibile

 

Istanza - Termine di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito d’imposta sulla mobilità sostenibile (comunicato Ag. Entrate 28.01.2022).

 

Domenica1

15 maggio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).

 

Lunedì

16 maggio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2022 mediante il modello F24.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2022.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 17ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Imposta sui

servizi digitali

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2021 (D.L. 41/2021).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2021/2022.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

20 maggio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Sabato

21 maggio

 

MUD

 

Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD 2022 (D.P.C.M. 17.12.2021).

 

Lunedì

23 maggio

 

Imposte

dirette

 

730 precompilato - Termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili dall’Agenzia Entrate (art. 10-quater D.L. 4/2022 conv. L. 25/2022).

 

Mercoledì

25 maggio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Lunedì

30 maggio

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Martedì

31 maggio

 

Imposte

dirette

 

Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2021 al 30.11.2021 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 13ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.

 

 

Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Integrazioni salariali - Al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al D.Lgs. 148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 (D.L. 21/2022).

 

 

Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2022 per i dirigenti in servizio.

 

Rottamazione-ter

 

Versamento - Termine di versamento rateale per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018.

 

Tasse

automobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2022 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).

 

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2022.

 

Enti del terzo

settore

 

Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2022 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 77/2021).


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