|
|
IN EVIDENZA |
Pag. 2 |
|
|
|
APPROFONDIMENTI |
Pag. 4 |
||
|
Pag. 5 |
|||
|
Pag. 6 |
|||
|
Pag. 7 |
|||
|
Pag. 8 |
|||
|
|
|
|
STRUMENTI OPERATIVI |
Pag. 9 |
||
Pag. 10 |
||||
|
Pag. 11 |
|||
|
Pag. 12 |
|||
|
Pag. 13 |
|||
|
|
|
|
|
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
Pag. 14 |
|
Pag. 15 |
||||
|
Pag. 16 |
|||
|
Pag. 17 |
|||
|
Pag. 18 |
|||
|
Pag. 19 |
|||
|
|
|
NON SOLO IMPRESA |
Pag. 20 |
||
|
Pag. 21 |
|||
|
Pag. 22 |
|||
|
Pag. 23 |
|||
|
|
|
|
AGEVOLAZIONI |
Pag. 24 |
||
|
|
|
|
|
|
|
SCADENZARIO |
Pag. 25 |
|
|
|
|
|
|
IN EVIDENZA |
|
FATTURA ELETTRONICA PER FORFETARI |
|
|
TRASMISSIONE DATI BONUS EDILIZI ALL’ENEA |
|
|
NOVITÀ PER LE CESSIONI DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI DA MAGGIO 2022 |
|
|
REGOLARIZZAZIONE CON RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI BONUS EDILIZI |
|
|
CONTROLLI VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZI |
|
|
FATTURA ELETTRONICA PER OPERAZIONI CON L’ESTERO |
|
|
SCONTI A DIPENDENTI SU BENI AZIENDALI |
|
|
REVOCA DELLE RIVALUTAZIONI GIÀ ISCRITTE NEI BILANCI 2020 |
|
|
RESPONSABILITÀ PER RISCHI COVID |
|
|
ALIQUOTA IVA PER FOTO AI MATRIMONI |
|
|
“GERARCHIA” TRA TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE |
|
|
COMUNICAZIONE DEI BONUS EDILIZI |
|
|
DIVERSO RICARICO APPLICATO IN UN ALTRO PERIODO D’IMPOSTA |
|
|
IMPOSTA SULLE DONAZIONI INDIRETTE |
|
|
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI MODELLO 730/2022 |
|
|
CONTRIBUTO PEREQUATIVO |
|
|
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI |
|
|
|
APPROFONDIMENTO |
|
Nuovi costi massimi ai fini della congruità delle spese |
Dal 15.04.2022 è in vigore il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione ecologica (D.M. 14.02.2022) che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi. I nuovi prezzi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore. |
COSTI MASSIMI AMMISSIBILI |
|
Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento. |
|
|
|
AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE |
|
Entro il 1.02.2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 e dei costi di mercato. |
Tavola |
|
Costi massimi specifici |
Tipologia di intervento |
Spesa specifica massima ammissibile |
Riqualificazione energetica |
|
Interventi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C |
960,00 €/m2 |
Interventi di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F |
1.200,00 €/m2 |
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture |
|
Esterno |
276,00 €/m2 |
Interno |
120,00 €/m2 |
Copertura ventilata |
300,00 €/m2 |
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti |
|
Esterno |
144,00 €/m2 |
Interno/terreno |
180,00 €/m2 |
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali |
|
Zone climatiche A, B e C |
|
Esterno/diffusa |
180,00 €/m2 |
Interno |
96,00 €/m2 |
Parete ventilata |
240,00 €/m2 |
Zone climatiche D, E ed F |
|
Esterno/diffusa |
195,00 €/m2 |
Interno |
104,00 €/m2 |
Parete ventilata |
260,00 €/m2 |
- omissis - |
A fronte delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 alla rivalutazione e al riallineamento dei marchi e dell’avviamento riconosciuta dall’art. 110 D.L. 104/2020, l’Oic ha pubblicato il documento interpretativo n. 10, con il quale esamina gli effetti contabili dell’allungamento del periodo di ammortamento ad almeno 50 anni relativo a tali beni, nonché delle alternative concesse dalla norma. In particolare, è possibile mantenere a 18 anni il piano di ammortamento mediante il pagamento di un’imposta sostituiva aggiuntiva, ovvero revocare gli effetti fiscali della rivalutazione e del riallineamento, con diritto al rimborso o alla compensazione dell’originaria imposta sostitutiva versata. Per tale ultima facoltà, il modello Redditi non contiene alcun rigo da compilare e sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a dettare le istruzioni. |
ESTENSIONE A 50 ANNI DELL’AMMORTA-MENTO FISCALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FACOLTÀ DI MANTENERE A 18 ANNI L’AMMORTAMENTO FISCALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FACOLTÀ DI REVOCARE L’AFFRANCAMENTO FISCALE |
|
|
|
|
|
|
|
Il D.L. 23.10.2018, n. 119 aveva previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la facoltà di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio previsti dall’art. 2426 c.c., per consentire di mantenere i medesimi valori risultanti dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Lo scopo della deroga era evitare la svalutazione dei titoli in base al valore desumibile dell’andamento del marcato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione avesse carattere durevole. La deroga, originariamente prevista per l’esercizio 2018, è stata successivamente estesa all’esercizio 2019 e all’esercizio 2020 per la volatilità dei mercati azionari. Per l’esercizio 2021 non è stata prorogata la possibilità di ricorrere al regime derogatorio per la valutazione dei titoli non immobilizzati; si ritorna, pertanto, al criterio ordinario previsto dall’art. 2426 C.C., che prevede l’iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se inferiore. |
REGIME ORDINARIO |
|
Valore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo di acquisto |
|
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. |
|
|
|
|
|
|
|
Valore di mercato |
|
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. |
|
|
|
|
|
|
VALUTAZIONE |
|
Criterio |
|
Per il 2021, la valutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati può avvenire solo in base al regime ordinario previsto dal Codice Civile. |
|
|
|
|
|
|
Svalutazione |
|
Qualora il valore di iscrizione in bilancio dei titoli ecceda il valore di mercato, è necessario procedere alla svalutazione dei titoli. |
|
|
|
|
|
|
|
Carattere durevole della perdita |
|
La svalutazione assume carattere automatico, senza che sia necessaria la valutazione degli amministratori in merito alla natura durevole della perdita. |
La normativa emanata per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è intervenuta, a più riprese, anche in materia di definizioni agevolate, generando una sovrapposizione di interventi. Da ultimo, il D.L. 27.01.2022, n. 4, intervenendo in ambito dei versamenti derivanti dalle definizioni agevolate, in particolare sulla c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, ha previsto che non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 sia effettuato integralmente:
Per espressa previsione l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni. Un’altra misura riguardante le definizioni agevolate prevede la possibilità, per le definizioni per le quali alla data del 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia, di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute. |
NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
DILAZIONE EX ART. 19 D.P.R. 602/1973 A SEGUITO DI INEFFICACIA |
|
I soggetti per i quali si determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate alla data del 31.12.2019 possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Definizioni interessate |
|
|
|
Per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Carattere durevole della perdita |
|
|
|
Tavola |
|
Riepilogo opzioni per chi ha aderito a una definizione agevolata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Dal 14.12.2021 nelle S.r.l. e nelle S.p.A. gli amministratori che intendono essere nominati dovranno far pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, l’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. |
DICHIARAZIONE SU CAUSE DI INELEGGIBILITÀ |
|
I candidati alla nomina di membri dell’organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), devono far precedere questa nomina dalla presentazione di una dichiarazione circa l’inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea. |
||
|
|
|
||
SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE NUOVE NORME |
|
|
||
|
|
|
||
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ |
|
|
||
|
|
|
||
INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE |
|
Si prevede che, attraverso il sistema di interconnessione fra registri delle imprese (cd. Bris), l’ufficio del Registro delle Imprese fornisca senza ritardo le informazioni richieste da altro stato membro sull’esistenza di cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. a carico di amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello stato richiedente.
|
|
STRUMENTI OPERATIVI |
|
Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- omissis - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Check list raccolta dati per Modello Redditi
Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2021. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- omissis - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. |
Tavola |
|
Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti |
Scadenze |
Sostituto d’imposta |
Caf o professionista |
Contribuente |
|||
Entro il 16.03 |
|
--- |
Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
|||
A partire dal 30.04
|
--- |
---- |
Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
|||
Entro il 15.06 |
|
|
|
|||
Entro il 29.06 |
|
|
|
|||
Nuovi crediti di imposta nel quadro RU – Mod. Redditi 2022 |
Si elencano i principali nuovi crediti d’imposta da riportare nel quadro RU dei Mod. Redditi PF, SP e SC 2022 - anno di imposta 2021. |
Modello |
Descrizione |
Codice |
Importo |
Compilazione |
||||
SC |
Trasformazione attività per imposte anticipate |
80 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF |
Promozione opere musicali (Tax Credit Music) |
93 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere |
A6 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015 |
C4 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Investimenti pubblicitari |
E4 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
PMI quotate |
E7 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Esercenti librerie (tax credit librerie) |
E9 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Sport bonus |
F2 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Esercenti edicole (tax credit edicole) |
G1 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Bonus Tv/rivenditori |
G6 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Commissioni pagamenti elettronici |
H3 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
H8 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Società benefit |
I4 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Rimanenze di magazzino (Bonus tessile moda e accessori) |
I5 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Tax crediti vacanze |
I7 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive |
I9 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 |
L1 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2021 |
L3-2L-3L |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Bonus acqua potabile |
L5 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Formazione manageriale/donazioni |
L6 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Carta per editori |
L7 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 2021 |
M1 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Bonus teatro e spettacoli |
M4 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
R&S farmaci e vaccini |
M5 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Ricerca biomedica |
M6 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Formazione professionale alto livello |
M7 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Imprese editrici – Distribuzione testate edite |
M8 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Tax crediti manifesti pubblicitari |
M9 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Ecobonus veicoli cat. M1 usati |
N1 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Bonus riqualificazione strutture ricettive |
N2 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
SC |
Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator |
N3 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Investimenti in beni strumentali/sisma Centro Italia 2021 |
N5 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
PF, SP, SC |
Strumenti pagamenti elettronici |
N6 |
€ |
|
¨ |
Sì |
¨ |
No |
|
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
|
Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. Tale criterio è coerente con un approccio prudenziale alle valutazioni e quindi con il concetto che, allorquando l’utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di realizzazione desumibile dal mercato. La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce. L’applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie o addirittura al magazzino nel suo insieme può determinare significative compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo. Ciò non è ammissibile, anche alla luce del dettato del c. 1 dell’art. 2423-bis C.C., che al n. 5 dispone che “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”. Gli stessi criteri di valutazione si applicano a ciascuna delle voci di magazzino, indipendentemente dalla loro dislocazione fisica. La valutazione delle rimanenze di magazzino comporta inoltre il riesame dei valori risultanti da precedenti valutazioni per tener conto di eventuali successive rettifiche di valore. |
Esempio n. 1 |
|
Metodo Lifo (ultimo entrato, primo uscito) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esempio n. 2 |
|
Metodo Fifo (primo entrato, primo uscito) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esempio n. 3 |
|
Costo medio ponderato “per movimento” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. Per il bilancio chiuso al 31.12.2021 il legislatore non ha stabilito il riconoscimento automatico del maggiore termine a causa dell’emergenza sanitaria. |
|
Società di capitali con collegio sindacale |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piattaforma “DIRE” per deposito bilanci
“DIRE” (Depositi e Istanze al Registro Imprese) è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi e istanze al Registro delle Imprese https://dire.registroimprese.it/. Con DIRE è possibile effettuare il deposito dei bilanci senza presentazione dell’elenco soci oppure con riconferma di quello precedente, in conformità alle linee guida indicate nel Manuale Operativo di Unioncamere per la campagna bilanci 2022. A breve, “DIRE” consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell’elenco soci. |
SERVIZIO TELEMATICO C.C.I.A.A. “DIRE” |
|
|
|
|
|
|
|
SCHEDE INFORMATIVE |
|
|
|
|
|
|
|
COSA OCCORRE |
|
|
|
|
|
||
|
È necessario essere dotati di Pec (posta elettronica certificata), in quanto saranno inviate al domicilio digitale le ricevute, gli esiti e le altre comunicazioni relative al procedimento. |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
FRUITORI |
|
Il servizio può essere utilizzato da professionisti incaricati e dalle imprese che hanno la necessità di inviare comunicazione telematica al Registro delle Imprese. |
|
|
|
|
|
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO DI ATTIVAZIONE DI TELEMACO |
|
|
Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso. Le scadenze dei versamenti delle 4 rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241). Il pagamento dell’autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile. |
Esempio n. 1 |
|
Calcolo della rateizzazione per autoliquidazione |
|
|||||||||||
|
Importo dovuto |
Saldo 2021 |
Premio |
(+) |
€ |
10.612,74 |
|
||||
Addizionale 1% |
(+) |
€ |
106,13 |
||||||||
|
Acconto versato1 |
(-) |
€ |
10.273,96 |
|
||||||
|
Totale |
(=) |
€ |
444,91 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Acconto 2022 |
Premio |
(+) |
€ |
10.612,74 |
|
|||||
|
Addizionale 1% |
(+) |
€ |
106,13 |
|
||||||
|
Totale generale |
(=) |
€ |
10.718,87 |
|
||||||
|
Premi |
(€ 10.612,74 - € 10.172,24 + € 10.612,74) : 4 |
(=) |
€ |
2.763,31 |
|
|||||
|
Addizionale |
(€ 106,13 - € 101,72 + € 106,13) : 4 |
(=) |
€ |
27,64 |
|
|||||
|
|
|
|||||||||
Calcolo delle rate |
|||||||||||
Rate |
Scadenza |
Importo |
Totale rata |
||||||||
Premio |
Addizionale |
Interessi |
|||||||||
1° rata |
16.02.2022 |
€ 2.763,31 |
27,64 |
€ 0 |
€ 2.790,95 |
|
|||||
2° rata |
16.05.2022 |
€ 2.763,31 |
27,64 |
€ 2.763,31 x 0,00024384 = € 0,67 |
€ 2.791,62 |
|
|||||
3° rata |
22.08.2022 |
€ 2.763,31 |
27,64 |
€ 2.763,31 x 0,00049589 = € 1,37 |
€ 2.792,32 |
|
|||||
4° rata |
16.11.2022 |
€ 2.763,31 |
27,64 |
€ 2.763,31 x 0,00074795 = € 2,07 |
€ 2.793,02 |
|
|||||
|
|
||||||||||
Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2022, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. |
CONTRIBUZIONE ENASARCO |
|
Il contributo Enasarco 2022 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2022. |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
ALIQUOTA DAL 1.01.2022 |
|
Il contributo Enasarco è pari al 17% |
|
Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%). |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
AGENTE PLURI- MANDATARIO |
|
Massimale provvigionale |
|
€ 26.170,00 per ciascun preponente. |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Massimale contributivo |
|
€ 4.448,90 per ciascun preponente. |
|
Di cui € 2.224,45 a carico dell’agente. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Minimale contributivo1 |
|
€ 440,00 per ciascun preponente. |
|
€ 110,00 per ogni trimestre. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
AGENTE MONO- MANDATARIO |
|
Massimale provvigionale |
|
€ 39.255,00. |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Massimale contributivo |
|
€ 6.673,35. |
|
Di cui € 3.336,675 a carico dell’agente. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Minimale contributivo1 |
|
€ 878,00. |
|
€ 219,50 per ogni trimestre. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L. |
|
Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno. |
||||||||||||||||
|
|
Nota1 |
La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente |
Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive |
Entro il 31.05.2022 le aziende che intendono sospendere l’attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens. In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda. La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445. |
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI |
|
Normale scadenza |
|
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Differimento |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Condizione |
|
Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell’azienda, con sospensione dell’attività lavorativa. |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Versamento |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
DENUNCIA UNIEMENS |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
DOMANDA DI DIFFERMENTO |
|
Presentazione telematica |
|
Richiesta al Comitato Provinciale dell’Inps |
|
Entro il 31.05 dell’anno in cui si vuole procedere al differimento. |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Rifiuto |
|
Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Autorizzazione |
|
|
|||||
Procedura per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale |
Dal 28.03.2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30.04.2022 sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1.05.2022 l’unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effettuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili. Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere 3 distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. All’interno del portale è disponibile il manuale utente di supporto alla procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale. Per ogni tipo di esigenza, sia di natura tecnica sia più strettamente normativo/procedurale, o anche solo per richiedere informazioni per l’accesso all’applicazione, è possibile contattare l’URP online tramite il link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case. |
SOGGETTI E RAPPORTI INTERESSATI |
|
Al fine di contrastare fenomeni di elusione, nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. n. 215/2021, ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21.12.2021 e riguardante i committenti che operano in qualità di imprenditori, poiché l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale. |
||||||
|
|
|
||||||
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI COMUNICAZIONE |
|
Dal 1.05.2022 i committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali dovranno darne comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante la procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale. |
|
L’INL ha fornito le indicazioni operative. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE |
|
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||
SANZIONI |
|
Omessa comunicazione |
|
Sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva. |
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
L’Istat ha comunicato, nella misura del 1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021; conseguentemente sono state determinate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici. È confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. |
13BTavola n. 1 |
|
Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato |
Retribuzione oraria |
Importo contributo orario |
|||||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF1 |
|||
Totale |
A carico del lavoratore |
Totale |
A carico del lavoratore |
|||
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali |
Fino a € 8,25 |
€ 7,31 |
€ 1,46 |
€ 0,37 |
€ 1,47 |
€ 0,37 |
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 |
€ 8,25 |
€ 1,65 |
€ 0,41 |
€ 1,66 |
€ 0,41 |
|
Oltre € 10,05 |
€ 10,05 |
€ 2,01 |
€ 0,50 |
€ 2,02 |
€ 0,50 |
|
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro) |
€ 5,32 |
€ 1,06 |
€ 0,27 |
€ 1,07 |
€ 0,27 |
14BTavola n. 2 |
|
Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato2 |
Retribuzione oraria |
Importo contributo orario |
|||||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF1 |
|||
Totale |
A carico del lavoratore |
Totale |
A carico del lavoratore |
|||
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali |
Fino a € 8,25 |
€ 7,31 |
€ 1,56 |
€ 0,37 |
€ 1,57 |
€ 0,37 |
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 |
€ 8,25 |
€ 1,76 |
€ 0,41 |
€ 1,77 |
€ 0,41 |
|
Oltre € 10,05 |
€ 10,05 |
€ 2,15 |
€ 0,50 |
€ 2,16 |
€ 0,50 |
|
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro) |
€ 5,32 |
€ 1,14 |
€ 0,27 |
€ 1,14 |
€ 0,27 |
Note |
|
SCADENZE DEI VERSAMENTI |
|
Contributi relativi al 1° trimestre 2022 |
|
10.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
Contributi relativi al 2° trimestre 2022 |
|
10.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Contributi relativi al 3° trimestre 2022 |
|
10.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Contributi relativi al 4° trimestre 2022 |
|
10.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Cessazione del rapporto di lavoro |
|
Entro 10 giorni successivi alla cessazione |
Registro pubblico delle opposizioni
Con D.P.R. 27.01.2022, n. 26, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” è stato riformato il Registro Pubblico delle Opposizioni (R.P.O.), già istituito con D.P.R. 7.09.2010, n. 178, e finalizzato a tutelare l’utente da quelle forme di direct marketing invasive, talvolta moleste. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13.04.2022, ma dovranno attendersi i provvedimenti attuativi affinché le nuove disposizioni spieghino tutta la loro piena portata innovatrice. |
DIRITTO DI OPPOSIZIONE |
|
|
|
|
|
AMBITO DI APPLICAZIONE |
|
|
|
|
|
ACCESSO AL REGISTRO |
|
Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l’impiego del telefono con o senza l’intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro. |
|
|
|
ISCRIZIONE NEL REGISTRO |
|
Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all’art. 129 del Codice della privacy, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea nonché, ai fini della revoca di cui al c. 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. |
|
|
|
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI QUANDO EFFETTUANO LE CHIAMATE |
|
|
Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.04.2022 e il 30.06.2022. |
Categorie di operazioni |
Classi di importo in unità di euro |
Tassi medi |
Tassi soglia |
|
|
|
|
Aperture di credito in conto corrente |
Fino a € 5.000,00 |
10,27 |
16,8375 |
Oltre € 5.000,00 |
7,58 |
13,4750 |
|
Scoperti senza affidamento |
Fino a € 1.500,00 |
14,97 |
22,7125 |
Oltre € 1.500,00 |
14,55 |
22,1875 |
|
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori |
Fino a € 50.000,00 |
6,72 |
12,4000 |
Da € 50.000,00 a € 200.000,00 |
4,84 |
10,0500 |
|
Oltre € 200.000,00 |
2,88 |
7,6000 |
|
Credito personale |
|
9,22 |
15,5250 |
Credito finalizzato |
|
9,03 |
15,2875 |
Factoring |
Fino a € 50.000,00 |
3,34 |
8,1750 |
Oltre € 50.000,00 |
2,19 |
6,7375 |
|
Leasing immobiliare |
A tasso fisso |
3,11 |
7,8875 |
A tasso variabile |
3,01 |
7,7625 |
|
Leasing autoveicoli e aeronavali |
Fino a € 25.000,00 |
7,59 |
13,4875 |
Oltre € 25.000,00 |
6,41 |
12,0125 |
|
Leasing strumentale |
Fino € 25.000,00 |
8,10 |
14,1250 |
Oltre € 25.000,00 |
4,90 |
10,1250 |
|
Mutui con garanzia ipotecaria |
A tasso fisso |
1,99 |
6,4875 |
A tasso variabile |
2,27 |
6,8375 |
|
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione |
Fino € 15.000,00 |
11,00 |
17,7500 |
Oltre € 15.000,00 |
7,02 |
12,7750 |
|
Credito revolving |
|
15,80 |
23,7500 |
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito |
|
11,45 |
18,3125 |
Altri finanziamenti |
|
10,54 |
17,1750 |
Avvertenza |
|
|
AGEVOLAZIONI |
|
I soggetti esercenti, in via prevalente, le attività del commercio al dettaglio identificate dall’art. 2 D.L. 4/2022 con 15 Codici Ateco, dal 3.05.2022 e fino al 24.05.2022, possono presentare le domande per accedere al relativo contributo. Con D.D. 24.03.2022 il Mise ha fissato i termini e le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni-ter. A disposizione del settore 200 milioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche e gli aiuti saranno concessi sotto forma di contributo a fondo perduto nell’ambito di un ampio ventaglio di settori. |
ISTANZA TELEMATICA |
|
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3.05.2022 e fino alle ore 12:00 del 24.05.2022. |
|
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del MiSe dedicata alla misura. |
||
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
IDENTIFICAZIONE |
|
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. |
|
Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. |
|
|
|
|
|
|
|
DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELL’ISTANZA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
CONTROLLI |
|
Il MiSe, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.
|
|
Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo. |
|
SCADENZARIO |
|
Scad. 2022 |
|
Tributo Contributo |
|
1BDescrizione |
Lunedì 2 maggio |
|
Enpacl |
|
Versamento - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2022. |
|
5 per mille |
|
Correzione errori - Entro il 2.05.2022 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco del 5 per mille 2022. |
Martedì 3 maggio |
|
Contributi a fondo perduto |
|
Commercio al dettaglio - Dal 3.05.2022 al 24.05.2022 i commercianti possono presentare la domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite durante l’emergenza Covid (decreto MIsE 24.03.2022). |
Venerdì 13 maggio |
|
Bonus mobilità sostenibile |
|
Istanza - Termine di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito d’imposta sulla mobilità sostenibile (comunicato Ag. Entrate 28.01.2022). |
Domenica1 15 maggio |
|
Iva |
|
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
|
|
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
||
|
|
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
||
|
|
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
||
|
Associazioni sportive dilettantistiche |
|
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
|
|
Imposta di bollo |
|
Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020). |
Lunedì 16 maggio |
|
Imposte dirette |
|
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
|
Iva |
|
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
|
|
|
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
||
|
|
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2022 mediante il modello F24. |
||
|
|
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2022. |
||
|
|
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
||
|
Sospensione versamenti per Covid |
|
Ripresa - Versamento della 17ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
|
|
Imposta sugli intrattenimenti |
|
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
|
|
Imposta sulle transazioni finanziarie |
|
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
|
|
Imposta sui servizi digitali |
|
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2021 (D.L. 41/2021). |
|
|
Inps |
|
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
|
|
|
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
||
|
|
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
||
|
|
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2022. |
||
|
Inail |
|
Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2021/2022. |
Scad. 2022 |
|
Tributo Contributo |
|
1BDescrizione |
Venerdì 20 maggio |
|
Enasarco |
|
Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2022. |
|
Conai |
|
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Sabato 21 maggio |
|
MUD |
|
Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD 2022 (D.P.C.M. 17.12.2021). |
Lunedì 23 maggio |
|
Imposte dirette |
|
730 precompilato - Termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili dall’Agenzia Entrate (art. 10-quater D.L. 4/2022 conv. L. 25/2022). |
Mercoledì 25 maggio |
|
Iva |
|
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Lunedì 30 maggio |
|
Imposta di registro |
|
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Martedì 31 maggio |
|
Imposte dirette |
|
Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2021 al 30.11.2021 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi. |
|
Iva |
|
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
|
|
|
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
||
|
|
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
||
|
|
Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
||
|
|
Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022. |
||
|
Associazioni e società sportive |
|
Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 13ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. |
|
|
|
Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. |
||
|
Imposta di bollo |
|
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020). |
|
|
Inps |
|
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
|
|
|
Integrazioni salariali - Al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al D.Lgs. 148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 (D.L. 21/2022). |
||
|
|
Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. |
||
|
Libro unico del lavoro |
|
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
|
|
Fasi |
|
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2022 per i dirigenti in servizio. |
|
|
Rottamazione-ter |
|
Versamento - Termine di versamento rateale per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018. |
|
|
Tasse automobilistiche |
|
Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2022 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). |
|
|
|
Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2022. |
||
|
Enti del terzo settore |
|
Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2022 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 77/2021). |