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IN EVIDENZA |
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APPROFONDIMENTI |
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Pag. 7 |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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NON SOLO IMPRESA |
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Pag. 23 |
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AGEVOLAZIONI |
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SCADENZARIO |
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IN EVIDENZA |
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ELEGGIBILITÀ AMMINISTRATORI |
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ANAGRAFE ONLUS |
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CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI |
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SICUREZZA SUL LAVORO CON OBBLIGHI POTENZIATI A CARICO DEI PREPOSTI |
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OBBLIGHI DA DISCIPLINA SULLA PRIVACY |
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SANZIONI FALSE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI |
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REGIME OSS E INTRASTAT |
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DIVIETI DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE IN RUSSIA E UCRAINA |
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UNIONE CIVILE PARIFICATA AL MATRIMONIO ANCHE PER GLI “AFFINI” |
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CONGRUITÀ PARCELLE PER BONUS EDILIZI |
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AIUTI DI STATO NEL MODELLO REDDITI 2022 |
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PROROGA COMUNICAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO |
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BONUS EDILIZI E PREZZARI |
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SCADENZA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER 2015-2018 |
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REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI |
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APPROFONDIMENTO |
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Con la circolare n. 4/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’art. 1, cc. 2-8 L. 234/2021, che a decorrere dal 1.01.2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L’intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000, e il riordino delle detrazioni dall’Irpef lorda. Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex art. 12 Tuir. |
MODIFICHE DELLE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF |
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L’art. 1, c. 2, lett. a) L. 234/2021 ha modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’art. 11 Tuir, riducendo da 5 a 4 le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.
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DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |
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DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE |
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DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI |
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NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE |
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L’art. 1 D. Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1.03.2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU). |
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Costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee. |
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Welfare |
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Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare di cui all’art. 51, c. 2 Tuir messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all’art. 12 Tuir. |
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PERIODO TRANSITORIO |
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Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del 1° anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere, ossia, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose (art. 12 Tuir). |
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Esempio n. 1 |
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Risparmio di imposta per effetto della riforma |
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Il D.L. 17/2022 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2022 (non in regime d’impresa). La rateizzazione del pagamento dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 15.06.2022, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L’imposta sostitutiva è pari al 14%. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni. |
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Esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
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OGGETTO |
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Partecipazioni |
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PLUSVALENZE O MINUSVALENZE |
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Regime sostitutivo |
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(+) |
Corrispettivo percepito per la vendita. |
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Valore di perizia al 1.01.2022. |
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(-) |
Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. |
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(=) |
Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia). |
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Agevolazione |
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Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Misura |
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14% |
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Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2022. |
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Da applicare al valore di perizia. |
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14% |
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Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2022. |
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Versamento |
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Entro il 15.06.2022. |
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RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI |
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Nuova perizia |
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Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2022, nonché versare l’imposta sostitutiva su questi valori. |
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Imposta sostitutiva già versata |
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I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata. |
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Per effetto del D.L. 17/2022 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2022. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14% del relativo valore. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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Soggetti che producono redditi diversi. |
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Sono esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. |
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OGGETTO |
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Terreni |
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Non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali. |
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Posseduti al 1.01.2022. |
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TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE |
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Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. |
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Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione. |
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Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. |
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REGIME SOSTITUTIVO |
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Valore di vendita. |
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(-) |
Valore di perizia al 1.01.2022 (è irrilevante il costo d’acquisto). |
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(-) |
Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. |
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(=) |
Plusvalenza tassabile. |
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Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. |
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IMPOSTA SOSTITUTIVA |
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Misura |
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Valore di perizia al 1.01.2022 x 14% = imposta sostitutiva |
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Versamento |
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Entro il 15.06.2022. |
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PERIZIA |
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Professionisti abilitati |
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La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio (L. 311/2004). |
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Termini di scadenza |
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La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15.06.2022 e, comunque, prima dell’eventuale cessione (prima del rogito). |
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Conservazione |
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La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. |
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Il D.L. 13/2022, a seguito del blocco delle cessioni dei crediti d’imposta previsto dal D.L. 4/2022, ha reintrodotto la possibilità di ulteriori 2 cessioni in capo al primo cessionario, ma limitatamente a banche o altri intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione. Si tratta di una circolazione limitata al sistema bancario e assicurativo, che può effettuare maggiori controlli e limitare le frodi. |
ALTERNATIVE ALL’UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI |
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DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI |
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I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, effettuata con le modalità previste da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
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CREDITI D’IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19 |
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Crediti d’imposta |
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CREDITI D’IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE |
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per imprese turistiche.
digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2022 o il Modello Redditi PF 2022. |
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La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha integralmente modificato la disciplina prevista per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in un appalto, con decorrenza dall’1.01.2020. Si propone una scheda da compilare con cadenza mensile per la verifica dell’applicazione della nuova normativa, al fine di evitare al committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, l’obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. |
Scheda n. 1 |
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Scheda n. 2 |
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Scheda n. 2 (segue) |
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Scheda n. 3 |
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Il MUD, istituito con la L. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato, di norma, entro il 30.04 di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Per il 2022 la scadenza è fissata al 21.05.2022. |
SOGGETTI OBBLIGATI |
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SOGGETTI ESONERATI |
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COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA |
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Tavola |
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Modalità di presentazione |
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NON SOLO IMPRESA |
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L’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato dal 2022 lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per i beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. 20 - 22-bis L. 178/2020, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future. Nelle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione. |
Tavola n. 1 |
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Prospetto riassuntivo anno 2022 - Artigiani |
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Tavola n. 2 |
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Prospetto riassuntivo anno 2022 - Commercianti |
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Per l’anno 2022 l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50% e dello 0,22%. Ai sensi dell’art. 1, c. 223 L. 234/2021 dal 1.01.2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, per effetto di una nuova aliquota contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la Naspi. Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dall’11.02.2022. Le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con l’anzidetta aliquota. Il flusso sarà modificato direttamente dall’Inps. La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro l’11.05.2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende possono, al termine delle elaborazioni, prendere visione della differenza di contribuzione dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti. |
Categorie interessate |
Massimale 2022 |
IVS |
Aliquota aggiuntiva |
Totale aliquota |
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Collaboratori e figure assimilate |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
Fino a € 105.014,00 |
24,00% |
--- |
24,00% |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica)1. |
33,00% |
0,72% |
33,72% |
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Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica)1. |
0,72% (+) 1,31% |
35,03% |
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Liberi professionisti |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
Fino a € 105.014,00 |
24,00% |
--- |
24,00% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. |
25,00% |
0,72% (+) 0,51% |
26,23% |
VERSAMENTO |
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Collaboratori |
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L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. |
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Professionisti |
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Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, 1° e 2° acconto 2022). |
Nota1 |
Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2021 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2021 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 34,23% per chi è anche obbligato all’aliquota Dis-coll). |
Contro il caro-bollette e gli sprechi di energia, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, ENEA presenta una guida in 20 punti per risparmiare sui consumi e aiutare l’ambiente. La guida contiene suggerimenti su buone pratiche da applicare ed errori da evitare a cura del Dipartimento Efficienza energetica dell’Agenzia: 10 consigli riguardano l’uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l’uso ‘intelligente’ dell’energia. Inoltre, con alcuni comportamenti quotidiani è possibile risparmiare fino al 10% sulla bolletta: ad esempio, spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa, non aprire le finestre se c’è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Importante anche non eccedere con la temperatura nell’abitazione, ovvero oltre i 20 gradi. |
UTILIZZARE LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO |
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MIGLIORARE LA COIBENTAZIONE DELL’ABITAZIONE |
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ISOLAMENTO DI TETTO E SOFFITTO |
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UTILIZZARE SERRAMENTI A DOPPI VETRI |
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RIDURRE L’UTILIZZO DI ACQUA CALDA |
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PREFERIRE APPARECCHI ELETTRONICI DI CLASSE ENERGETICA SUPERIORE |
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AGEVOLAZIONI |
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Le misure straordinarie previste dal D.L. 8.04.2020, n. 23 per il Fondo di garanzia sono state prorogate fino al 30.06.2022 con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, a seguito dell’autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con la comunicazione dell’11.01.2022. Il D.L. 228/2021 ha ulteriormente prorogato alcuni interventi straordinari al 31.12.2022. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che, dal 1.01.2022, il fondo interviene sulle operazioni finanziarie fino a € 30.000 con una copertura pari all’80%. Dal 1.04.2022 è reintrodotto il pagamento della commissione una tantum da versare al fondo. Il Medio Credito Centrale, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 ha fornito chiarimenti con la circolare 12.01.2022, n. 1. |
SOGGETTI INTERESSATI |
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REQUISITI |
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Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. |
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PERIODO |
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Dal 1.01.2022 al 30.06.2022 è possibile presentare richieste di garanzia (sia diretto sia in riassicurazione) per le operazioni fino a € 30.000, senza applicazione del modello di valutazione. |
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IMPORTO GARANTITO E FINANZIAMENTO |
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Garanzia all’80% |
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Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 30.000. |
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Finanziamento |
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Il limite di € 30.000 fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei € 30.000 devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. m) D.L. 23/2020. |
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Differimento rimborso |
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Per i prestiti fino a € 30.000, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali. |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Giovedì 7 aprile |
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Bonus edilizi |
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Opzioni - Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima), salvo proroga. |
Domenica1 10 aprile |
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Contributo |
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Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2022. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2022. |
Lunedì 11 aprile |
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5 per mille |
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Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2022 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020). |
Mercoledì 13 aprile |
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Bonus mobilità sostenibile |
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Comunicazione - Dal 13.04 al 13.05.2022 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la fruizione del bonus mobilità sostenibile (provv. Ag. Entrate 28.01.2022, prot. 28363). |
Giovedì 14 aprile |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2021 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2022. |
Venerdì 15 aprile |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020). |
Sabato1 16 aprile |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato1 16 aprile (segue) |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2022. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 16ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Retribuzioni convenzionali - Entro il 16.04.2022 le aziende che nel calcolo degli imponibili contributivi per il mese di gennaio 2022 non hanno applicato le retribuzioni convenzionali previste per l’anno 2022 possono regolarizzare la loro posizione nell’UniEmens senza oneri aggiuntivi. |
Martedì 19 aprile |
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Ragionieri commercialisti |
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Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022. |
Mercoledì 20 aprile |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente. |
Venerdì 22 aprile |
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Credito d’imposta Materiali di recupero |
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Istanza - Fino al 22.04.2022 potranno essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero (avviso Invitalia 18.02.2022). |
Lunedì1 25 aprile |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Sabato1 30 aprile |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata, salvo proroghe. |
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Iva |
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Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021. |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2022 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2022. |
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Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali, l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020). |
Scad. 2022 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato1 30 aprile (segue) |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 12ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. |
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Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). |
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Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). |
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Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). |
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Società di capitali e cooperative |
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Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. |
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Revisori enti locali |
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Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Enasarco Firr |
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Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2021 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2021. |
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Processo tributario |
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Udienze on line - Sono prorogate al 30.04.2022 le norme emergenziali che consentono le udienze da remoto ovvero per iscritto (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022). |
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Riscossione |
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Rateazione - I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8.03.2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. |
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Revisori legali |
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Recupero debito formativo - Termine entro il quale i revisori legali possono recuperare i debiti formativi 2017, 2018 e 2019 (Comunicato Min. Finanze 1.03.2022). |
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Strutture sanitarie private |
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Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2021. |
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Gestori di servizi di pubblica utilità |
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Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2021. |
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Auto-trasportatori |
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Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2022. |
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Pari opportunità |
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Comunicazione biennale - Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2020-2021. |