Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario fiscale di Ottobre 2025

 

·   In evidenza 

Bonus giovani imprenditori: domanda online dal 15 ottobre 2025

Conto Termico 3.0: bonus fino al 65% per fotovoltaico e colonnine (2025)

VAT refund abroad 2025: deadline September 30

Nuovo Redditometro 2025: controlli incrociati tra redditi e tenore di vita

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·  Ravvedimento speciale per concordato preventivo 2025-2026

Pag. 2

·  Ires premiale al 20%

Pag. 3

·  Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione di merci

Pag. 4

·  Esclusione e cessazione del concordato preventivo

Pag. 5

·  Decadenza dal concordato preventivo biennale e controlli

Pag. 6

·  Manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Pag. 7

·  Informativa clienti Mod. 770/2025

Pag. 8

·  Acconti di novembre

Pag. 9

·  Delega unica dei servizi online agli intermediari

Pag. 10

·  Conseguenze dell’omessa stipula di polizze catastrofali

Pag. 11

 

·  Principali adempimenti mese di ottobre 2025

Pag. 12

 

 

In evidenza

 

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

 

·  Entro il 30.09.2025 i contribuenti che decideranno di aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 dovranno inviare la dichiarazione dei redditi, con l'accettazione della proposta e nel medesimo termine sarà possibile anche, per la prima volta, manifestare la revoca di una nuova adesione già effettuata. L'adesione può essere manifestata presentando il modello Cpb sia congiuntamente alla dichiarazione dei redditi (l'unica modalità prevista l'anno precedente) sia in modalità autonoma.

·  Nel caso di invio dell'adesione in modalità “autonoma”, invece di inviare il modello Redditi e il modello Isa con manifestata la volontà di sottoscrivere il patto, deve essere trasmesso unicamente il frontespizio del modello Redditi con compilato il codice “1 - Adesione” nella casella “comunicazione Cpb”.

  

 

Ravvedimento speciale per concordato preventivo 2025-2026

 

L’art. 12-ter D.L. 84/2025 ha introdotto la possibilità di fruire del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che hanno applicato gli Isa e, relativamente al biennio 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione tra il 1.01.2026 e il 15.03.2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026.

 

SOGGETTI

 

·   Soggetti che:

-       hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

-       relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale.

 

FACOLTà

DI OPZIONE

 

È possibile adottare il regime di ravvedimento “speciale”, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap.

 

BASE

IMPONIBILE

 

Ires

 

·   La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 2.08.2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

-       5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

-       10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

-       20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

-       30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

-       40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

-       50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

 

 

 

 

 

Irap

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso, incrementato nella misura sopra stabilita.

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

 

Ires

 

·   Per le annualità 2019, 2022 e 2023 si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

-       10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

-       12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

-       15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

 

 

 

 

 

Irap

 

Per le annualità 2019, 2022 e 2023 si applica l’imposta sostitutiva dell’Irap con l’aliquota del 3,9%.

 

 

 

 

 

Periodi

d’imposta

2020 e 2021

 

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive di cui sopra diminuite del 30%.

 

 

 

 

 

Importo

minimo

 

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a € 1.000.

 

MODALITà DI

COMUNICAZIONE

E DI

VERSAMENTO

 

·   Per l’adozione del ravvedimento l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive tra il 1.01.2026 e il 15.03.2026, con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo.

·   Per le società e associazioni di cui all'art. 5 Tuir e per le società in trasparenza l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla 1ª o unica rata:

-       dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della società o associazione;

-       delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

·   È possibile il pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026. In tal caso, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

·   Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della 1ª rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

 

Ires premiale al 20%

 

La L. 207/2024 ha introdotto l’aliquota Ires agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d’imposta 2025, a favore dei soggetti indicati dall’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31.12.2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a € 20.000), a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Tra gli altri requisiti è previsto che il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

 

ACCANTONAMENTO

AD APPOSITA

RISERVA

 

Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portati a nuovo; a tal fine, si considerano distribuiti  ai  soci  anche  gli  eventuali acconti sui dividendi di cui  all’art.  2433-bis  c.c.  relativi  al medesimo esercizio.

 

I soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non possono
accedere all’agevolazione.

 

 

 

·   Pertanto, costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

·   Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo all’esercizio in corso al 31.12.2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria.

·   La presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve, in conclusione, non osta all’apposizione di un diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.

·   Parimenti, è sottoposto al vincolo fiscale anche l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo.

 

 

 

Esempi

 

·   Rileva integralmente, ad esempio, la quota dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 destinata a riserva legale, statutaria.

·   Ulteriori esempi di riserve che, se costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2024, rilevano ai fini della condizione di accantonamento sono i seguenti:

-       la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma dell’art. 2426, c. 1, n. 4 c.c. (equity method);

-       la riserva di cui all’art. 2426, n. 8-bis) c.c. derivante dall’accantonamento dell’utile netto che risulta dalla valutazione al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera;

-       le riserve di cui all’art. 6 D.Lgs. 38/2005, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS.

 

 

 

La delibera di approvazione del bilancio con la quale è distribuita ai soci una quota dell’utile realizzato nell’esercizio in corso al 31.12.2024 tale da superare, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il 20% del medesimo utile, diviene l’unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione dell’aliquota Ires.

             

UTILE

ACCANTONATO

 

L’individuazione dell’aggregato “utile accantonato”, secondo le regole descritte, rappresenta la base per determinare la soglia minima degli investimenti rilevanti.

 

 

 

Esempio

 

·   Un’impresa realizza nel 2024 un utile di € 3 milioni, destina tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantona alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria.

·   In tal caso, l’utile “accantonato a riserva” risulta pari a € 3 milioni con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a € 900.000 (30% di 3 milioni).

 

 

 

Utile 2023

 

L’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l’utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell’agevolazione, anche se già distribuito. Inoltre, il beneficio potrà essere fruito da soggetti in perdita nell’esercizio in corso al 31.12.2023, qualora rispettino le altre condizioni e destinino all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).

 

 

 

Esempi

 

·   S.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.

·   La S.p.a. ha conseguito nell’esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.

·   L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a:

-       2024 ð 100 x 0,80 x 0,30 = 24;

-       2023 ð 150 x 0,24 = 36.

·   L’investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2 (36).

 

 

 

 

 

·   S.p.a. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.

·   La S.p.a. ha conseguito nell’esercizio 2023 una perdita di 90.

·   L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a:

-       2024 ð 100 x 0,80 x 0,30 = 24.

·   Il principio in base al quale si considerano, ai fini fiscali, prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle formate con l’utile accantonato ai sensi delle nuove disposizioni, deve valere anche qualora, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2024, l’utile di periodo sia utilizzato a copertura perdite in luogo di altre riserve di utili presenti in bilancio.

 

 

Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione di merci

 

La legge di Bilancio 2025 ha previsto il meccanismo di inversione contabile Iva per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione UE ed in attesa della piena operatività è possibile optare per un periodo di 3 anni per il pagamento dell’Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

 

Invio del modello

per l’opzione

a partire

dal 30.07.2025

 

·   A partire dal 30.07.2025, la comunicazione per esercitare l’opzione dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite i consueti canali online, direttamente dal soggetto interessato oppure tramite un intermediario abilitato.

·   Per predisporre il file da trasmettere, l’Agenzia mette a disposizione, gratuitamente sul proprio sito, il software denominato “ReverseChargeLogistica”.

·   Contenuto obbligatorio della comunicazione:

-       codici fiscali del committente, del prestatore e, se diverso, del dichiarante;

-       dati contrattuali, ossia data di stipula, data di inizio e data di fine del contratto;

-       informazioni relative a eventuali subappalti e ai luoghi di esecuzione delle prestazioni.

 

 

 

Correzione

di errori

 

·   È possibile correggere eventuali errori presenti in una comunicazione già inviata, trasmettendo un nuovo modello correttivo, che sostituisce completamente quello precedente.

·   Tenendo presente che la comunicazione correttiva serve solo a rettificare i dati trasmessi, non consente di revocare o modificare l’opzione già esercitata.

 

 

 

Cassetto

fiscale

 

I soggetti coinvolti (committente e prestatore) possono visualizzare i dati contenuti nel modello attraverso i propri “cassetti fiscali”, accessibili dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le informazioni tramite il servizio “Cassetto fiscale delegato”.

 

Esempio

 

Compilazione modello “reversechargelogistica”

 

 

 

 

 

Dati del committente

Codice fiscale

12345678901

Denominazione

LogiGroup S.p.A.

Dati del prestatore

Codice fiscale

98765432109

Denominazione

Trasporti Veloci S.r.l.

Dati del rappresentante

(firmatario)

Codice fiscale

RSSMRA80A01H501Z

Codice carica

1 (Legale rappresentante del committente)

Nome e cognome

Mario Rossi

Quadro A - dati

del contratto

(sezione I)

Numero contratto

LG-TRSP-2025/01

Data stipula

1.07.2025

Data inizio

15.07.2025

Data fine

31.12.2026

Oggetto del contratto

Servizi di trasporto e movimentazione merci per conto terzi

Valore annuale

€ 350.000,00

Qualificazione contratto

Appalto

Quadro A - sezione III -

luoghi di esecuzione

del contratto

Codice comune

F205

Comune

Milano

Indirizzo

Via della Logistica

N. civico

102

Impegno alla

presentazione

telematica

Data

30.07.2025

Codice fiscale

dell’incaricato

SLVLCU79M20F205Z

Firma dell’incaricato

Silvio Cutu

 

Attenzione

·   Il modello può essere corretto, ma non revocato, mediante una comunicazione correttiva.

·   Il prestatore e il committente possono consultare la comunicazione nei rispettivi cassetti fiscali.

·   Il versamento dell’Iva da parte del committente deve avvenire con modello F24, codice tributo 6045, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo alla fattura.

 

 

 

 

 

La norma prevede specifiche cause di esclusione, alcune riferite al triennio precedente e altre al periodo d'imposta precedente o al primo periodo del concordato preventivo biennale (CPB).

Il CPB cessa di avere efficacia in uno dei periodi d'imposta in cui è vigente in presenza di situazioni che incidono radicalmente sui presupposti dell'accordo.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

 

Condizioni riferite

al triennio precedente

 

·   Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti. Sono considerate "omesse" le dichiarazioni trasmesse oltre 90 giorni dal termine di presentazione.

·   Aver ricevuto una condanna (con sentenza irrevocabile) o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati tributari (D.Lgs. 74/2000) o altri reati specifici (artt. 2621 c.c., 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti. L'esclusione opera se la pena detentiva irrogata supera 2 anni.

 

Condizioni riferite all'anno precedente

 

Aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante da tali attività. Non rilevano plusvalenze "pex" o dividendi.

 

Condizioni riferite al primo periodo d'imposta del concordato (es. 2025)

 

·   Aver aderito al regime forfetario.

·   Per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo se aventi ad oggetto un'azienda o un ramo di essa). Per società o associazioni (art. 5 Tuir), essere state interessate da modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato). La cessione di ramo d'azienda configura causa di esclusione.

·   Per titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione/società tra professionisti/avvocati, l'esclusione opera se l'ente partecipato non aderisce al CPB (salvo che per l'ente non risultino approvati gli ISA).

·   Per l'ente associativo (associazione/società tra professionisti/avvocati), l'esclusione opera se non aderiscono al CPB tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (salvo che per il professionista non risultino approvati gli ISA).

 

CAUSE DI CESSAZIONE

 

Cessazione

o modifica dell'attività

 

·   Il CPB cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente. La cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA.

·   Un cambio del codice ATECO dovuto all'aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non comporta cessazione, anche se ne deriva un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell'attività esercitata.

 

Circostanze eccezionali

 

·   In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, il CPB cessa di produrre effetti.

·   Esempi includono: eventi calamitosi (stato di emergenza), danni a locali o scorte che rendono inagibile l'attività, impossibilità di accesso ai locali, sospensione dell'attività per interruzione del cliente principale, liquidazione, cessione in affitto dell'unica azienda, sospensione amministrativa/professionale.

·   Nel caso di associazione tra professionisti, la cessazione può avvenire se la sospensione dell'attività di un associato causa una contrazione >30% per l'ente.

 

Adesione

al regime forfetario

 

L'adesione del contribuente al regime forfetario durante il biennio di validità del CPB determina la cessazione del concordato.

 

Operazioni straordinarie e modifiche compagine sociale

 

·   Se la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento (esclusivamente di azienda o ramo di essa).

·   Per le società o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, se la compagine sociale subisce modifiche che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato).

·   La cessione di ramo d'azienda rientra tra le cause di cessazione.

 

Dichiarazione ricavi o compensi eccedenti

 

Se il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50% (es. oltre € 7.746.853 se il limite ISA è € 5.164.569).

 

Lavoro autonomo e partecipazioni collegate

 

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a associazioni/società tra professionisti/avvocati, la cessazione si verifica se viene meno l'adesione al CPB da parte dell'associazione/società partecipata. Specularmente, per l'ente associativo, la cessazione si verifica se per uno o più dei soci/associati viene meno l'adesione al CPB.

 

 

Decadenza dal concordato preventivo biennale e controlli

 

L'Amministrazione finanziaria verifica la correttezza delle informazioni fornite. In caso di inesattezze o violazioni, il contribuente può decadere dal concordato, che cessa di produrre effetti per entrambi i periodi.

 

CAUSE DI DECADENZA

 

Accertamento di violazioni gravi

 

·   Il contribuente decade dal concordato se, a seguito di accertamento (riferito ai periodi di CPB o a quello precedente), risulta:

-       esistenza di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;

-       commissione di altre violazioni di non lieve entità, come: reati tributari (D.Lgs. 74/2000) relativi ai periodi di CPB; comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito/VPN concordato superiore al 30%; violazioni gravi relative agli anni oggetto del concordato (es. omessa dichiarazione annuale imposte dirette/Irap/Iva; mancate/infedeli memorizzazioni/trasmissioni corrispettivi per almeno tre volte in giorni diversi; mancata esibizione documenti/registri contabili in sede di accertamento; omessa installazione/manomissione misuratori fiscali).

 

Modifiche o integrazioni della dichiarazione

 

Se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del VPN rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta, tale da comportare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

 

Dati non corrispondenti in dichiarazione

 

Se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, e ciò determina un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

 

Mancanza

o insussistenza requisiti

di accesso

 

Se ricorre una delle ipotesi di cause di esclusione o vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, c. 2 (es. superamento della soglia di € 5.000 di debiti definitivi successivamente alla verifica iniziale).

 

OMESSO

VERSAMENTO

 

·   Omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato, salvo che il pagamento avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-bis, c. 3 D.P.R. 600/1973.

·   Il ravvedimento operoso effettuato prima del ricevimento di tale comunicazione non comporta decadenza.

·   Non è applicabile il beneficio della rateizzazione.

 

Effetti della decadenza

 

·   Al verificarsi di una causa di decadenza, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta.

·   Restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del VPN concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

 

Regolarizza-zione tramite ravvedimento

 

·   Le violazioni accertate e per dati ISA inesatti/incompleti non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento.

·   Ciò è valido solo se la violazione non è stata già constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza.

·   Questa possibilità non si applica alle cause di decadenza relative a modifiche/integrazioni della dichiarazione.

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI ACCESSORIE

 

Centralità della correttezza dichiarativa

 

Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e la veridicità delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria (inclusa la sussistenza dei requisiti di accesso e l'assenza di cause di esclusione) sono fondamentali per l'applicazione e il proseguimento del CPB.

 

Intensificazione controlli per non aderenti

o decaduti

 

Nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sarà intensificata, con la programmazione di maggiore capacità operativa e l'utilizzo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili.

 

Sanzioni accessorie ridotte

 

Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di CPB (non accolta dal contribuente o in caso di decadenza dall'accordo per inosservanza degli obblighi), le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.

  

 

Acconti di novembre

 

Entro il 30.11.2025 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

 

MODALITÀ DI CALCOLO1

 

PERSONE

FISICHE

 

Rigo

“differenza”

RN 34 -

Mod. Redditi

2025 PF

 

Fino a € 51,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 52,00

a € 257,00

 

·   Acconto nella misura del 100%.

·   Versamento in unica rata entro il mese di novembre (1.12.2025).

 

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

·   Entro il 30.06.20251-2 (21.07.2025 soggetti Isa3) senza maggiorazione.

·   Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa3).

 

 

2° acconto

 

·   Entro il mese di novembre (1.12.2025).

·   Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa3).

 

SOCIETÀ

DI CAPITALI

 

Rigo

RN 17 -

Mod. Redditi

2025 SC

 

Fino a € 20,00

 

Non è dovuto alcun acconto.

 

 

Da € 21,00

a € 257,00

 

·   Acconto nella misura del 100%.

·   Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio (1.12.2025).

 

 

Da € 258,00

 

La 1ª rata

supera

€ 103,00

 

1° acconto

 

·   Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione (30.06.2025 e 21.07.2025 per soggetti Isa)2.

·   Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa3).

 

 

2° acconto

 

·   Nell’11° mese dell’esercizio (1.12.2025).

·   Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa3).

 

ACCONTO

IRAP

 

Rigo

IR21 - Mod.

Irap 2025

 

 

 

Società

di persone

 

·   L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100% se l’importo su cui commisurare l’acconto supera € 51,00.

·   Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:

-       1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa3), entro il 30.06.2025 (21.07.2025 per i soggetti Isa)2;

-       2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa3), entro il mese di novembre (1.12.2025).

·   Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.

 

 

 

 

 

 

Soggetti Ires

 

·   Per i soggetti Ires l’acconto è dovuto nella misura del 100%, se l’importo su cui commisurare l’acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:

-       1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa3) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;

-       2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa3), entro l’11° mese del periodo d’imposta.

 

Note

1.    È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza. Resta ferma l’applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’Irap e il previsionale per l’Irpef.

2.    La 1ª rata di acconto dell’Irpef poteva essere versata entro il 30.07.2025, con una maggiorazione dello 0,40% (20.08.2025 per soggetti Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.

3.    Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

   

 

Delega unica dei servizi online agli intermediari

 

L’art. 21 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, all’utilizzo di uno o più servizi on-line resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rinviando ad un provvedimento l’individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta.

Il provvedimento 2.10.2024, n. 375356 dell’Agenzia delle Entrate, nel dare attuazione alla norma, ha previsto che i dati relativi al conferimento della delega unica possano essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito.

Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare.

Con provvedimento 7.08.2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le nuove funzionalità per la comunicazione dei dati saranno attive dall’8.12.2025.

Con apposito avviso sarà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati mediante l’erogazione da parte dell’intermediario ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega.

 

 

CONTENUTO

DELLA

DELEGA

 

·  La delega contiene le seguenti informazioni:

-      il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;

-      i servizi online oggetto di delega o revoca;

-      la data di conferimento o di revoca della delega.

 

Tali informazioni, che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

 

SERVIZI

DELEGABILI

 

La consultazione del Cassetto fiscale delegato.

 

 

 

·  Uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

-      consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;

-      consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;

-      registrazione dell’indirizzo telematico;

-      fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;

-      accreditamento e censimento dispositivi.

 

 

 

L’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

 

 

 

I servizi online dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

 

CONFERIMENTO

E DURATA

DELLA DELEGA

 

La delega è conferita a un massimo di 2 intermediari.

 

In tale ipotesi, è trasmessa all’Agenzia delle Entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato.

 

 

 

 

 

La delega scade il 31.12 del 4° anno successivo a quello di conferimento.

 

Rimane ferma la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

 

 

Conseguenze dell’omessa stipula di polizze catastrofali

 

Ricordando che il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle “polizze catastrofali”, originariamente fissato al 31.03.2025, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, con specifico decreto, ha individuali gli incentivi Mimit esclusi ove non sia stato rispettato l’obbligo di stipulare le citate polizze.

 

NUOVI

TERMINI

 

·   31.03.2025: grandi imprese [senza applicazione di sanzioni se la stipula avviene entro i successivi 90 giorni (29.06.2025)].

·   1.10.2025: medie imprese.

·   31.12.2025: piccole e microimprese.

 

INADEMPIMENTI

 

·   Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

·   Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure (FAQ Mimit 14.04.2025 n. 11).

 

requisito

DELLA

STIPULAZIONE

 

·   Con decreto 18.06.2025 il MIMIT ha previsto il requisito dell’adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da catastrofali, così come indicato nell’art. 1, c. 101 L.  213/2023 ai fini dell’accesso agli incentivi di competenza della Direzione Generale del MIMIT.

·   L’Avviso 5.08.2025 chiarisce che il D.M. 18.06.2025 riguarda solo gli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati esclusivamente dal MIMIT.

 

L’elenco degli incentivi in esso contenuto non è tassativo ed è in via di definizione il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi, sempre di competenza della Direzione Generale, definita di concerto con altri Ministeri.

 

 

 

·   Le disposizioni si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente al 25.07.2025 (data di pubblicazione D.M. 18.06.2025):

a)      30.06.2025 per le imprese di grandi dimensioni;

b)      2.10.2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 6.05.2003;

c)      1.01.2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 6.05.2003.

·   Per tali domande l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

INCENTIVI

MIMIT

 

·   In forza delle vigenti disposizioni normative, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazione che, di fatto, sono precluse in premessa di mancata stipula della polizza:

-       contratti di sviluppo (art. 43 D.L. 25.06.2008 e D.MISE 9.12.2014);

-       mini contratti di sviluppo (D.MIMIT 12.08.2024), gestiti da Invitalia;

-       interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ex L. 181/1989 (D.MISE 24.03.2022), gestita da Invitalia;

-       sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start - D.MISE 24.09.2014), gestita da Invitalia;

-       regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione - Nuova Marcora (D.MISE 4.01.2021), gestita da CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa;

-       agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (D.MISE 11.06.2020), gestita da Invitalia;

-       fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (D.MISE 29.10.2020), gestita da Invitalia;

-       agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale (D.MISE 3.07.2015), gestita dal MIMIT;

-       sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (D.MIMINT 13.11.2024), gestita da Invitalia;

-       finanziamento di start-up (D.MISE 11.03.2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.;

-       supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (D.MISE 3.03.2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2025

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

2 ottobre

 

Polizze

catastrofali

 

Obbligo - Con avviso del 5.08.2025 il Mimit ha chiarito che le medie imprese devono stipulare la polizza catastrofale entro il 2.10.2025 per accedere agli incentivi (D.M. 18.06.2025).

 

Venerdì

10 ottobre

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

 

Previdenza

 

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2025.

 

Mercoledì

15 ottobre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Giovedì

16 ottobre

 

Imposte dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Mod. 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di settembre 2025.

 

 

Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2025.

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Giovedì

16 ottobre

(segue)

 

Iva (segue)

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

Commercialisti

 

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2025.

 

Lunedì

20 ottobre

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

 

Sabato

25 ottobre

 

Imposte dirette

 

Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Giovedì

30 ottobre

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Venerdì

31 ottobre

 

Accertamento

 

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2025 (D. Lgs. 108/2024).

 

 

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2024.

 

 

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2024 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili.

 

 

Disallineamento da ibridi - La documentazione sui disallineamenti da ibridi relativa alle annualità precedenti al 2023 potrà essere predisposta entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (art. 5 D.L. 84/2025).

 

 

Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014).

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

31 ottobre

(segue)

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2025 - 30.09.2025 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025).

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).

 

 

Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2025.

 

Imprese

turistico-

alberghiere

 

Agevolazioni - Il D.L. Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025) ha esteso al 31.10.2025 il termine entro il quale è possibile realizzare gli interventi agevolati con il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi e per la digitalizzazione delle imprese del settore turistico-alberghiero.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2025 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1858/2025).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2025 e contributo di maternità 2025.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 


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