Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Notiziario Fiscale di Aprile 2021 : Rivalutazione dei beni e Check list 730

Aprile 2021 - Rivalutazione ficale dei beni strumentali: benefici

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nuovo tracciato corrispettivi telematici

Pag. 2

  1. Check list Modello 730/Redditi PF 2021

Pag. 3

  1. Sospensione degli ammortamenti per il 2020

Pag. 5

  1. Nuove regole per classificare i debitori in “default”

Pag. 7

  1. Servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Pag. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di aprile 2021

Pag. 9

 

In evidenza

DOCUMENTAZIONE

DA CONSERVARE

PER COSTI

PLURIENNALI

 

  • Rivalutazione fiscale dei beni aziendali: Materiali e Immateriali per Snc, Sas, Srl, Spa, Enti non commerciali, Stabili Organizzazione di società estere (Branch). La Rivalutazione fiscale dei beni è un ottimo investimento: a fronte del versamento rateale del 3% dell'importo rivalutato con perizia si godrà dei maggiori ammortamenti fiscali nonché della minor plusvalenza fiacale al momento della vendita di impianti, macchinari, capannoni e immobili strumentali, marchi e brevetti.
  • La sentenza 25.03.2021 n. 8500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che per i componenti di reddito pluriennali (ammortamenti, plusvalenze rateizzate o crediti riportati) vige il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta. In termini pratici questo significa che occorrerà conservare la documentazione giustificativa fino al termine del periodo di accertamento dell’ultima quota dedotta (per gli ammortamenti) o tassata (per le plusvalenze). Si deve, quindi, porre particolare attenzione a disfarsi dei documenti aziendali dopo il periodo di prescrizione ordinaria decennale, in quanto l’obbligo, in presenza di costi pluriennali, può durare anche 40 anni (per gli immobili soggetti ad ammortamento 3%, considerando il periodo di decadenza dall'accertamento per l'ultima quota stanziata).
  • Pertanto, la decadenza del potere di accertamento deve essere verificata in relazione al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, a nulla rilevando che il termine per la rettifica della originaria (prima) dichiarazione (del periodo d'imposta in cui quella voce è maturata o iscritta per la prima volta a bilancio) sia già trascorso.

Nuovo tracciato corrispettivi telematici

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, l’Agenzia delle Entrate ha modificato dal 1.01.2021 al 1.04.2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono inoltre posticipati al 31.03.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

CERTIFICAZIONE

FISCALE

 

Modalità

di

assolvimento

 

  • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (art. 12, c. 1 L. 413/1991, n. 413 e D.P.R. 696/1996) e la registrazione dei corrispettivi.
  • Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

 

 

 

 

 

Documento

commerciale

 

I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell’allegato “Allegato - Layout documento commerciale”.

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il documento commerciale sia utilizzato dal destinatario a fini e con efficacia anche in parte fiscale, il registratore telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato telematico”.

 

 

 

 

 

TRACCIATO

TELEMATICO

 

Fino

al 31.03.2021

 

Facoltà di utilizzo “Tipi dati per i corrispettivi - versione 6.0”.

 

 

 

 

 

Dal 1.04.2021

 

  • Utilizzo esclusivo “Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”. Entro tale data è necessario provvedere all’adeguamento dei registratori telematici, che devono essere in grado di generare i dati secondo le nuove specifiche tecniche.
  • Termine entro cui i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

L’aggiornamento del tracciato comporta anche una modifica del layout del documento commerciale per alcune operazioni che richiedono configurazioni specifiche.

 

Tavola

 

Novità nel nuovo tracciato telematico

 

 

Oggetto

Novità

Risparmio carta

  • Sia per il “layout standard” sia per il “layout compatto”:
  • non devono essere presenti righe vuote di spaziatura superiori a 1;
  • non devono essere presenti campi relativi al resto e/o modalità di pagamento se il valore è pari a 0 (ZERO). (Il campo “Importo pagato”, invece, deve sempre essere indicato)

Arrotondamento

  • In caso di pagamento integralmente in contanti:
  • l’arrotondamento per difetto deve essere indicato come “Sconto a pagare” e deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: “Arro. DL N. 50/2017”;
  • l’arrotondamento per eccesso avviene mediante il pagamento contanti. È possibile specificare il quantitativo dell’arrotondamento tra le modalità di pagamento con la voce “Arro. DL N. 50/2017”.

Lunghezza

delle righe

Al fine di ridurre la lunghezza delle righe, è necessario abbreviare le voci complete sostituendole con lettere (per esempio per specificare le aliquote Iva, da indicare in una legenda).

Corrispettivi

non riscossi

  • È possibile differenziare i valori dei corrispettivi “non riscossi” o degli importi pagati mediante buoni pasto (“ticket restaurant”), poiché il registratore telematico memorizza l’importo complessivo dell’ammontare totale imponibile da assoggettare a Iva:
  • al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati;
  • al netto dei resi o annullati dei corrispettivi non riscossi per cessione di beni in sospeso non consegnati, dei corrispettivi non riscossi per prestazioni di servizi, dei corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura, dei corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo registratore, dei corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta contabile riepilogativa Ssn”, da indicare solo per i registratori configurati per il sistema Tessera sanitaria.

Omaggi

  • L’importo relativo a un omaggio concorre alla valorizzazione del totale complessivo del documento commerciale e il suo importo deve essere indicato come “Non riscosso”.
  • L’importo dell’omaggio deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: “Omaggio”.

Buoni prodotto

multiuso

o monouso

Monouso

L‘Iva è da computare nello scontrino di acquisto del buono, mentre nello scontrino di utilizzo c’è solo un richiamo, in quanto sarà pari a zero.

Multiuso

Non essendo noto il valore dell’Iva, nello scontrino di acquisto appare solo il totale complessivo e nello scontrino di utilizzo del buono è evidenziata l’imposta oltre a uno sconto dell’importo totale del buono.

Tipi dati

documento

commerciale

ai fini lotteria

L’importo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dal registratore telematico, comprendendo quindi anche i corrispettivi non riscossi e la quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (come ticket restaurant e buoni promozionali).

 

 

 

 

 

Check list Modello 730/Redditi PF 2021

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2021 o il Modello Redditi PF 2021.

 

 

Sig.

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2020 – Mod. 730/Redditi PF 2021

 

 

 

 

 

  • Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell’IMU e relative schede di calcolo.

 

 

No

  • Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato
    civile,
    composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)

 

 

No

  • Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).

 

 

No

  • Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2019 (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2021 (dati per IMU 1° semestre 2021).

 

 

No

  • Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).

 

 

No

  • Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.

 

 

No

  • Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).

 

 

No

  • Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).

 

 

No

  • Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).

 

 

No

  • Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).

 

 

No

  • Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.

 

 

No

  • Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.

 

 

No

  • Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.

 

 

No

  • Spese funebri.

 

 

No

  • Spese per rette di frequenza agli asili nido.

 

 

No

  • Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).

 

 

No

  • Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).

 

 

No

  • Spese sostenute nel 2020 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico con detrazione 50%-65%; spese “bonus verde” con detrazione 50%, interventi di ristrutturazione “Superbonus” con detrazione 110%, interventi “Bonus facciate” con detrazione 90%.

 

 

No

 

 

 

 

 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2020 – Mod. 730/Redditi PF 2021 (segue)

 

 

 

 

 

  • Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.

 

 

No

  • Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.

 

 

No

  • Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.

Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative.

 

 

No

  • Crediti d’imposta.

Esempi: bonus monopattini, bonus vacanze.

 

 

No

  • Cessione crediti d’imposta.

 

 

No

  • Scelta destinazione 8 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 5 per mille …………………………………………………......................

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….………………………………………….

 

 

No

  • Scelta destinazione 2 per mille (associazione culturale) ……………………………………..

 

 

No

  • Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)

 

Giugno

 

Luglio

  • Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate ………………………………………...

 

 

No

 

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio …………………………………… la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l’anno ……………, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

 

 

 

 

 

………………………………………

 

………………………………………….

 

……………………………………….

(Data)

 

(Firma interna)

 

(Firma cliente)

 

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ……………………………….. circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al ………………..

 

dichiara:

 

  • di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
  • di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

……………………………………….

(Data)

 

 

 

(Firma cliente)

 

 

 

Sospensione degli ammortamenti per il 2020

L’art. 60 D.. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Irap.

 

DISCIPLINA

TEMPORANEA

 

Soggetti

 

Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.

 

 

 

 

 

Possono, pertanto, beneficiare della disposizione non solo le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

 

  • Stante l’obbligo relativo alle indicazioni da fornire nella nota integrativa, sorge il dubbio sull’estensione della disciplina alle micro imprese di cui all’art. 2435-ter C.C., esonerate dalla redazione della stessa.
  • Tuttavia, in attesa di chiarimenti ufficiali, è possibile ipotizzare l’inclusione delle micro imprese, a condizione che le informazioni richieste siano fornite in calce allo stato patrimoniale.

 

 

 

 

 

Opzione

 

È possibile, anche in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

 

 

 

 

 

Proroga

 

Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia.

 

 

 

 

 

Periodo

 

Esercizio in corso alla data del 15.08.2020.

 

 

 

 

 

OBBLIGHI

 

Prolungamento
del piano
originario

 

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

 

 

 

 

 

Riserva

 

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

 

 

 

 

 

  • In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.
  • In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

 

 

 

 

 

Nota

integrativa

 

  • La nota integrativa deve dare conto:
  • delle ragioni della deroga;
  • dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile;
  • dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

RIFLESSI

FISCALI

 

Irrilevanza

dell’imputazione

al conto

economico

 

  • Per i soggetti che si avvalgono dell’agevolazione, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
  • Ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

 

 

 

 

 

Variazione

in diminuzione

 

  • Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere apportata una variazione in diminuzione, generando così un disallineamento tra valore civilistico e fiscale.
  • È, pertanto, necessario lo stanziamento delle imposte differite da utilizzare nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico, cui non corrisponderà un ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

 

 

 

 

 

Imposta

differita

 

L’importo delle imposte differite è calcolato in relazione all’intera quota di ammortamento 2020 non imputata a conto economico e deducibile, ovvero alla differenza deducibile tra la quota imputata a conto economico e quella che sarebbe stata imputata in assenza della disciplina agevolativa.

 

Esempio n. 1

 

Effetti della sospensione integrale degli ammortamenti nel 2020

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(A) Costo storico (fiscale e civilistico)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

(B) Ammortamento fiscale (20%)

(500)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(500)

-

(C) Fondo ammortamento (fiscale)

500

1.500

(2.500)

(3.500)

(4.500)

(5.000)

(5.000)

(D) Valore netto fiscale (A-C)

4.500

3.500

2.500

1.500

500

-

-

(E) Ammortamento civilistico (20%)

(500)

(1.000)

(1.000)

-

(1.000)

(1.000)

(500)

(F) Fondo ammortamento civilistico

500

1.500

(2.500)

(2.500)

(3.500)

(4.500)

(500)

(G) Valore netto civilistico (A-F)

4.500

3.500

2.500

2.500

1.500

500

-

(H) Differenza Ammortamento fiscale/contabile

(B-E)

-

-

-

1.000

-

(500)

(500)

(I) Imposte differite = (H) x 27,9%

-

-

-

(279)

-

139,5

139,5

(L) Effetto CE (H+I)

-

-

-

721

-

(360,5)

(360,5)

EFFETTI SP

 

 

 

 

 

 

 

(M) Differenza valore netto contabile/fiscale

(G-D)

-

-

-

1.000

1.000

500

-

(N) Imposte differite

-

-

-

(279)

(279)

(139,5)

-

Effetto complessivo SP (M+N)

-

-

-

721

721

360,5

-

Riserva indisponibile

-

-

-

1.000

1.000

500

-

 

 

 

 

Nuove regole per classificare i debitori in “default”

Dal 1.01.2021 banche e intermediari finanziari, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, sono tenuti ad applicare nuove regole per classificare i crediti deteriorati, quelli riguardanti i debitori inadempienti alle obbligazioni assunte verso la banca (in default). Regole più rigorose rispetto alle precedenti e che hanno creato un diffuso allarme, poiché si innestano nella fase di forte stress finanziario che sta attraversando l’economia del Paese a causa della chiusura o del parziale blocco di molte attività economiche.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

  • per i privati e piccole medie imprese, superiore a € 100 e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario;
  • per le imprese, superiore a € 500 e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario.

 

CONDIZIONI

 

  • I debitori sono classificati in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
  1. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (per le amministrazioni pubbliche 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  2. la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

 

 

 

CRITERI

 

Gli intermediari applicano la nuova disciplina avendo presente l’insieme delle esposizioni del debitore (c.d. approccio per debitore), e limitatamente alle esposizioni al dettaglio, clientela retail, possono considerare la singola transazione da cui origina l’esposizione (c.d. approccio per transazione). Tale ultima ipotesi potrebbe riguardare, per esempio, il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento.

 

 

 

 

 

ARRETRATI

NEL

PAGAMENTO

DA OLTRE

90 GIORNI

 

  • Per quanto attiene alla condizione a), il debito scaduto è considerato rilevante quando l’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
  • persone fisiche o PMI (esposizioni al dettaglio/clientela retail), soglia assoluta pari a € 100, soglia relativa 1% del rapporto tra l’ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore;

 

Gli intermediari che adottano l’approccio per transazione applicano le soglie assoluta e relativa a livello di singola transazione.

 

  • imprese (esposizioni diverse da quelle al dettaglio), soglia assoluta pari a € 500, soglia relativa 1% del rapporto tra l’ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore.

 

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore e classificato in stato di default. I giorni di arretrato sono calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti.

 

 

 

IMPROBABILITÀ

DI ESCUSSIONE

 

Questa condizione è già vigente e non cambia nulla rispetto al passato.

 

 

 

 

 

SUPERAMENTO

DEI LIMITI

 

Al superamento delle soglie, trascorsi i 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il debitore adempia alle sue obbligazioni, scattano le segnalazioni alle Centrali Rischi, della Banca d’Italia o altre in relazione all’importo del credito concesso, con la conseguenza che il debitore rientrerà nella categoria dei “cattivi pagatori”.

 

  • La Centrale Rischi della Banca d’Italia raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a € 30.000, soglia che scende a € 250  se il debitore è classificato “a sofferenza”, categoria di anomalia dei finanziamenti storicamente adottata dalle banche e mantenuta anche con l’introduzione della nuova definizione di default armonizzata a livello europeo.
  • Le altre banche dati creditizi sono gestite da soggetti privati e gli intermediari vi partecipano su base volontaria (i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) tra i quali CRIF Eurisc, Experian, CTC e Assilea). I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d’Italia.

 

 

 

USCITA

DALLO STATO

DI DEFAULT

 

Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in tale stato, arco temporale finalizzato a valutare comportamento e situazione finanziaria del medesimo debitore, trascorso il quale potrà essere riclassificato in stato di non default qualora la sua migliorata qualità creditizia sia effettiva e permanente.

 

 

 

 

 

PIÙ ESPOSIZIONI

 

  • Secondo la regola generale, il default di una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del debitore nei confronti della stessa banca/intermediario.
  • Tuttavia, nel caso delle PMI con esposizioni complessive inferiori a € 1.000.000, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.

 

Il debitore potrà essere classificato in default anche nel caso in cui disponga di linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili) presso la stessa banca e che potrebbero compensare gli inadempimenti in essere, il divieto di compensazione è assoluto.

 

 

 

 

 

EFFETTO

CONTAGIO

 

In ordine al c.d. “effetto contagio”, secondo le nuove regole le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, al fine di identificare i casi in cui il default di un debitore possa generare effetti negativi sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad esso connesso, con la conseguenza che anche quest’ultimo potrebbe considerarsi inadempiente.

 

In tal senso, è bene prestare attenzione alle connessioni tra imprese, determinate da relazioni di controllo, collegamenti di diversa natura o legami di filiera.

             
 

Servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1.03.2021, per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare SPID, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. In linea con quanto previsto dal D.L. 76/2020, dal 1.03.2021 non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, ossia quelle proprie dell’Agenzia, e nei mesi successivi quelle già in uso saranno progressivamente dismesse. Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

 

CITTADINI

 

Accesso

ai servizi

on line

della P.A.

 

  • Tutti i siti della pubblica amministrazione devono essere accessibili tramite credenziali utilizzabili per qualsiasi ente.
  • Di conseguenza, le singole credenziali adottate in autonomia da ogni pubblica Amministrazione dovranno essere dismesse.

 

 

 

 

 

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione deve avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS.

 

 

 

 

 

Accesso

ai servizi

on line

dell’Agenzia

delle Entrate

 

Dal 1.03.2021 l’Agenzia delle Entrate non rilascia più nuove credenziali Fisconline.

 

 

 

 

 

  • Per i cittadini che già utilizzano SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non si verifica nessun cambiamento.
  • I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline rilasciate in precedenza dall’Agenzia stessa, potranno continuare a utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30.09.2021).

 

 

 

 

 

Dal 1.10.2021 le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti, ossia SPID, CIE, CNS.

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate invita gli utenti Fisconline a tenere aggiornati i propri recapiti nell’area autenticata, per poter ricevere tempestive comunicazioni da parte dell’Agenzia durante la fase transitoria.

 

 

 

 

 

IMPRESE

E

PROFESSIONISTI

 

Le imprese e i professionisti possono richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate anche dopo il 1.03.2021.

 

Tali credenziali saranno utilizzabili fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

 

 

 

 

 

INCARICO

PRECEDENTE

E ACCESSO

CON CIE

 

Anche scegliendo di autenticarsi con la CIE, se l’utente identificato è stato precedentemente incaricato da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale a operare per loro conto, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato.

 

  • Qualora l’utente identificato con CIE risulti già registrato ai servizi online delle Entrate, per esempio con un profilo da intermediario fiscale o da amministratore di condominio, o se ha sottoscritto una convenzione di servizio, potrà usare i servizi dedicati al proprio profilo (quali il cassetto fiscale delegato o i servizi catastali SISTER).
  • Gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno utilizzare la CIE per accedere anche a Equipro, la sezione del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dedicata ai professionisti per gestire le posizioni dei propri clienti.
             

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2021

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

1 aprile

 

Corrispettivi

telematici

 

Nuovo tracciato - Fino al 1.04.2021 sarà possibile adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 - giugno 2020).

 

Sabato1

10 aprile

 

Contributo

 

Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2021.

 

5 per mille

 

Iscrizione - Termine per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2021 per gli enti non iscritti nell’elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).

 

Mercoledì

14 aprile

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2020 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2021. Il D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha previsto che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2020 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Giovedì

15 aprile

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).

 

Venerdì

16 aprile

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2021.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 4ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

16 aprile

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020).

Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.

 

Consulenti

del lavoro

 

Enpacl - Termine di versamento della 1ª rata 2021 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.

 

Martedì

20 aprile

 

Iva

 

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.

 

Domenica1

25 aprile

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Venerdì

31 aprile

 

Imposte

dirette

 

Secondo acconto 2020 - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. 98 D.L. 104/2020).

La medesima proroga si applica a prescindere dalla diminuzione di fatturato e corrispettivi, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 Dpcm 3.11.2020 (e successive modifiche), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazio-nale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 Dpcm 3.11.2020 (e successive modifiche (art. 9-quinquies D.L. 137/2020).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 29.10.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della 2ª o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021. Le disposizioni si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 Dpcm 3.11.2020 (e successive modifiche); ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 Dpcm 3.11.2020 (e successive modifiche).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30.04.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.04.2021 (art. 13-quinquies L. 176/2020).

 

 

Mod. 730 - A partire dal 30.04.2021 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. Termine prorogato al 10.05.2021 (comunicato MEF 13.03.2021, n. 49).

Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

31 aprile

(segue)

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2020.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2021.

 

 

Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali, l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).

 

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Lavoro agile

 

Modalità semplificate - Fino al 30.04.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).

 

Sorveglianza

sanitaria

eccezionale

 

Obbligo - Fino al 30.04.2021 vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).

 

Società

di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Termine che slitta al 30.06.2021 (D.L. 183/2020).

 

Revisori

enti locali

 

Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Enasarco Firr

 

Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2020 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2020.

 

Strutture

sanitarie

private

 

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2020.

 

Gestori di

servizi di

pubblica utilità

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2020.

 

Auto-trasportatori

 

Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2021.

 

Patenti

di guida

 

Rinnovo - Le patenti di guida in scadenza dal 31.01.2020 possono essere rinnovate fino al 30.04.2021, salvo ulteriori proroghe (D.L. 18/2020).

 

5 per mille

 

Comunicazioni - Eventuali errori di iscrizione negli elenchi del 5 per mille, per gli enti che hanno presentato istanza entro il 10.04, devono essere corretti entro il 30.04.

Chiamaci allo 049 613584

 


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