NOTIZIARIO FISCALE DI MAGGIO 2021 dello Studio Cavallari 049 613584
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IN EVIDENZA |
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APPROFONDIMENTI |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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Pag. 11 |
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Pag. 15 |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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Pag. 17 |
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Pag. 18 |
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Pag. 19 |
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Pag. 20 |
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NON SOLO IMPRESA |
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Pag. 22 |
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Pag. 23 |
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Pag. 24 |
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AGEVOLAZIONI |
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SCADENZARIO |
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IN EVIDENZA |
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FALSE FATTURE PER COSTI E DETRAZIONE IVA |
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CHECK-LIST AGGIORNATE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ PER IL SUPERBONUS |
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ESCLUSIONE DEI GENERAL CONTRACTOR DAL 110% |
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SUPERBONUS 110% E ATTESTAZIONE ENERGETICA |
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NUOVE ESCLUSIONI ISA PER COVID-19 |
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E-FATTURE, PER IL BOLLO VALE LA DATA DELLO SDI |
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DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA |
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DOCUMENTAZIONE PER TRANSFER PRICING 2020 |
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LINEE GUIDA OCSE PER IL TRANSFER PRICING |
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PAGAMENTO PER EQUIVALENTE RILEVANTE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA |
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OMESSA DICHIARAZIONE IMU E RELATIVE SANZIONI |
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WEB TAX |
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EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE |
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REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA |
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APPROFONDIMENTO |
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Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell’art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 fino al 10.06.2021. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d’imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020). A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014). |
CONSERVAZIONE ELETTRONICA |
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TERMINI A REGIME DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (COMPRESE LE FATTURE ELETTRONICHE) |
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TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 2019 - PROROGA |
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Per le sole fatture elettroniche del 2019 la conservazione elettronica potrà avvenire entro il 10.06.2021. |
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Il D.L. 41/2021 ha previsto la proroga di 3 mesi dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d’imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020). |
Dal 1.07.2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali e saranno recepite con apposito decreto legislativo. I nuovi regimi estendono l’applicazione dello sportello unico MOSS attualmente in uso per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso consumatori finali. Al fine di rendere i nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) effettivamente operativi dal 1.07.2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi, ai fini di tali regimi speciali, a partire dal 1.04.2021 [art. 2, 3° paragrafo del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21.11.2019, come sostituito dall’art. 1, 1° paragrafo, punto 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20.07.2020]. |
SPORTELLO MOSS ATTUALMENTE IN USO |
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SPORTELLO OSS/IOSS DAL 1.07.2021 |
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VANTAGGI SPORTELLO UNICO |
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PRE- REGISTRAZIONE DAL 1.04.2021 |
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Annullamento dei debiti fino a € 5.000 |
Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio”. Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. |
DEBITI DA ANNULLARE |
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Importo residuo al 23.03.2021 |
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Fino a € 5.000. |
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L’importo da tenere in considerazione è quello comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. |
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Affidati all’agente della riscossione |
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Dal 1.01.2000 al 31.12.2010. |
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Anche se ricompresi nelle definizioni agevolate |
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Rottamazione-ter ex art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019. |
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Saldo e stralcio ex art. 1, cc. da 184 a 198 L. 145/2018. |
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ESCLUSIONI |
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SOGGETTI INTERESSATI |
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Persone fisiche |
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Con reddito imponibile fino a € 30.000 nell’anno d’imposta 2019. |
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Soggetti diversi dalle persone fisiche |
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Con reddito imponibile fino a € 30.000 nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019. |
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE |
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Le disposizioni di cui all’art. 5, cc. da 1 a 11 D.L. 41/2021 sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto a individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1.02 ed il 30.04 dell’anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l’ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA |
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AGEVOLAZIONE |
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La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. |
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La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali. |
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I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici. |
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PROCEDURA |
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In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. |
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Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo. |
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STRUMENTI OPERATIVI |
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l contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. |
Tavola |
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Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti |
Scadenze |
Sostituto d’imposta |
Caf o professionista |
Contribuente |
Entro il 16.03 |
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Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. |
A partire dal 10.05 |
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Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
Entro il 15.06 |
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Entro il 29.06 |
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A partire da luglio ed entro novembre |
Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
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Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2020. |
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- omissis - |
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Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
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Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità. |
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- omissis - |
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Si fornisce una scheda di raccolta dati al fine di facilitare l’inoltro dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 1, cc. 1-9, 11 D.L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni). |
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Il sottoscritto ………………………………….. dichiara di non rientrare nelle cause di esclusione dalla richiesta del contributo sotto riportate:
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Io sottoscritto ………………………….………, codice fiscale ………………………………
incarico e delego
lo Studio ………………………….……… alla presentazione dell’istanza per il RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI quantificato nella misura di € …………….. (……………….………../00) con addebito di un rimborso spese forfettario nella misura di € …………….. (……………….………../00), oltre ad Iva e contributo integrativo, e
dichiaro: (barrare con le crocette le voci sottostanti in caso affermativo)
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L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. Ciò premesso, il D.L. 183/2020 ha prorogato i termini entro i quali è possibile procedere all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 al 29.06.2021. |
RINVIO TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CAUSA COVID-19 |
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Società di capitali con collegio sindacale |
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Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza |
Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio. |
Esempio |
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Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza) |
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VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCOFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L'anno ………………. Il giorno ………. del mese di …………., alle ore …………., presso ……………………….……., si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Assume la presidenza ai sensi dell'art. …… dello statuto sociale il Sig. ……………………………, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:
mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: …………………………………………… [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente …………………………………… mentre sono collegati in audio-videoconferenza ………………………………………………………………….; partecipano all’assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il …..% del capitale sociale, di cui:
Quanto sopra viene altresì confermato dall’attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale. Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. ……..…… che conferma la Sua accettazione.
Il Presidente ricorda che l’art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall’art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6, Codice Civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall’art. ……….. del vigente statuto sociale.
- omissis - |
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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La rivalutazione dei beni d’impresa è sempre facoltativa e opera in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile, in particolare dall’art. 2426, e di ogni altra disposizione di legge in tema di bilancio d’esercizio. La rivalutazione dei beni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, può essere di natura economica o monetaria. L’ultima rivalutazione in ordine di tempo, applicabile nel bilancio al 31.12.2020, è contenuta nella L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020. |
METODOLOGIE CONTABILI |
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AMMORTAMENTI |
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Esempio n. 1 |
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Rilevazione contabile della rivalutazione |
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Contabilizzazione della moratoria straordinaria dei prestiti |
L’art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. L’art. 1, cc. 248-254 L. 30.12.2020, n. 178 ha modificato la data di scadenza della moratoria al 30.06.2021 (in luogo delle precedenti scadenze del 30.09.2020 e 31.01.2021). |
RIFLESSI SUL BILANCIO 2020 |
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Le passività finanziarie sono rilevate in contabilità in base al valore nominale, con separata indicazione dei costi di transazione iniziali ed eventuali aggi/disaggi di emissione (per i prestiti obbligazionari).
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EFFETTI CONTABILI |
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Moratoria delle sole quote capitale |
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Moratoria delle quote interessi e capitale |
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È necessario, a fine esercizio, rilevare gli interessi di competenza in quanto maturati, che sono suddivisi sulle rate successive. |
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Risconto |
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In entrambi i casi è necessario ricalcolare il risconto degli oneri accessori sul mutuo. |
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA |
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Esempio n. 1 |
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Adesione moratoria mutuo per intera rata |
DATI |
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Esempio n. 2 |
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Scritture contabili |
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31.12.2020 |
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E C 17 |
P D 4 |
Interessi passivi mutui |
a |
Banca c/interessi mutui |
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4.130,72 |
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Rilevata quota interessi maturata durante periodo di moratoria esercizio 2020. |
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25.06.2021 |
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E C 17 |
P D 4 |
Interessi passivi mutui |
a |
Banca c/interessi mutui |
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2.345,18 |
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Rilevata quota interessi maturata nel 2021 dal 1.01 fino al termine del periodo di moratoria. |
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25.07.2021 |
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P C IV 1 |
Diversi |
a |
Banca c/c ordinario |
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3.729,45 |
P D 4 |
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Mutui passivi chirografari |
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3.089,85 |
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E C 17 |
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Interessi passivi mutui |
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399,76 |
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P D 4 |
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Banca c/interessi mutui |
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239,84 |
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Rilevata rata mutuo n. 23 (prima rata post moratoria), con suddivisione a rate degli interessi maturati durante il periodo di moratoria. |
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Nel 2020, al fine di sostenere le imprese ad affrontare le difficoltà generate dall’emergenza da Covid-19, sono state previste agevolazioni riconosciute sotto diverse forme, tra cui contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al fine di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti a seguito della pandemia e delle restrizioni disposte per il contenimento dell’emergenza. Il trattamento contabile delle agevolazioni riconosciute si differenzia in funzione della specifica natura. |
CREDITI D’IMPOSTA |
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Natura |
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Utilizzo |
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CONTRIBUTI COVID |
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I contributi e le indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati a seguito dell’emergenza sanitaria non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (calcolo degli interessi passivi deducibili e deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi) e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap (art. 10-bis D.L. 137/2020). |
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Nella dichiarazione dei redditi devono essere compilati il quadro dedicato alla determinazione del reddito, il quadro RU, il prospetto RS, dedicato agli aiuti di Stato, dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. |
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Il D.L. 23.10.2018, n. 119 ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio. Lo scopo della deroga è quello di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione di mercato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione abbia carattere durevole. La deroga era stata originariamente prevista per l’esercizio 2018, richiamando l’analoga disposizione introdotta per l’esercizio 2008 dal D.L. 29.11.2008, n. 185 (a seguito dell’eccezionale situazione di volatilità dei mercati finanziari). Successivamente era stata estesa all’esercizio 2019 e, con il successivo D.M. 17.07.2020, all’esercizio 2020. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall’art. 2426 C.C., che prevede l’iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se inferiore. è opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa, in merito alla fruizione di tale facoltà, alle relative modalità e motivazioni, quantificando l’importo della mancata svalutazione e nella relazione sulla gestione, in merito agli effetti (nonché nella relazione di revisione). |
REGIME ORDINARIO |
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Valore |
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Costo di acquisto |
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Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. |
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Valore di mercato |
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Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. |
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REGIME DEROGATORIO |
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Periodi di applicazione |
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Periodi di imposta dal 2018 al 2020. |
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Soggetti |
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Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. |
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Il dossier 75/2 del Senato, allegato alla conversione del D.L. 119/2018, ha precisato che l’ambito applicativo della norma riguarda tutte le società escluse dall’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali. |
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Criterio di valutazione alternativo |
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Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. |
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Anziché al valore di realizzazione desumibile dall’anda-mento del mercato (ad eccezione delle perdite di carattere durevole). |
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Criterio del costo ammortizzato |
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Ambito applicativo |
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Esclusioni |
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Sono esclusi i casi in cui le perdite hanno carattere durevole, valutate in base alle previsioni contenute nei principi contabili Oic 20 e Oic 21. |
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Note |
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Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso. Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241). Il pagamento dell’autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile. |
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NON SOLO IMPRESA |
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Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2021, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell’art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. |
SCADENZE ORDINARIE 2021
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Quote fisse sul minimale di reddito. |
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17.05.2021 |
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20.08.2021 |
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16.11.2021 |
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16.02.2022 |
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Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2021). |
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30.06.20211 |
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30.11.2021 |
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Saldo anno 2020. |
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30.06.20211 |
Nota1 |
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Tavola n. 1 |
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Prospetto riassuntivo anno 2021 - Artigiani |
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Tavola n. 2 |
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Prospetto riassuntivo anno 2021 - Commercianti |
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Per il 2021 sono state confermate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. |
13BTavola n. 1 |
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Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato |
Retribuzione oraria |
Importo contributo orario |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF1 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
Totale |
A carico del lavoratore |
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Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali |
Fino a € 8,10 |
€ 7,17 |
€ 1,43 |
€ 0,36 |
€ 1,44 |
€ 0,36 |
Oltre € 8,10 fino a € 9,86 |
€ 8,10 |
€ 1,62 |
€ 0,41 |
€ 1,63 |
€ 0,41 |
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Oltre € 9,86 |
€ 9,86 |
€ 1,97 |
€ 0,49 |
€ 1,98 |
€ 0,49 |
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Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro) |
€ 5,22 |
€ 1,04 |
€ 0,26 |
€ 1,05 |
€ 0,26 |
14BTavola n. 2 |
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Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato2 |
Retribuzione oraria |
Importo contributo orario |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF1 |
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Totale |
A carico del lavoratore |
Totale |
A carico del lavoratore |
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Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali |
Fino a € 8,10 |
€ 7,17 |
€ 1,53 |
€ 0,36 |
€ 1,54 |
€ 0,36 |
Oltre € 8,10 fino a € 9,86 |
€ 8,10 |
€ 1,73 |
€ 0,41 |
€ 1,74 |
€ 0,41 |
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Oltre € 9,86 |
€ 9,86 |
€ 2,11 |
€ 0,49 |
€ 2,12 |
€ 0,49 |
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Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro) |
€ 5,22 |
€ 1,12 |
€ 0,26 |
€ 1,12 |
€ 0,26 |
Note |
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SCADENZE DEI VERSAMENTI |
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Contributi relativi al 1° trimestre 2021 |
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10.04.2021 |
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Contributi relativi al 2° trimestre 2021 |
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10.07.2021 |
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Contributi relativi al 3° trimestre 2021 |
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10.10.2021 |
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Contributi relativi al 4° trimestre 2021 |
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10.01.2022 |
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Cessazione del rapporto di lavoro |
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Entro 10 giorni successivi alla cessazione |
Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2021, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. |
CONTRIBUZIONE ENASARCO |
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Il contributo Enasarco 2021 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2021. |
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La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente. |
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Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui. |
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ALIQUOTA DAL 1.01.2021 |
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Il contributo Enasarco è pari al 17% |
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Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%). |
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AGENTE PLURI- MANDATARIO |
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Massimale provvigionale |
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€ 25.682,00 per ciascun preponente. |
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Massimale contributivo |
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€ 4.365,94 per ciascun preponente. |
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Di cui € 2.182,97 a carico dell’agente. |
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Minimale contributivo1 |
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€ 431,00 per ciascun preponente. |
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€ 107,75 per ogni trimestre. |
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AGENTE MONO- MANDATARIO |
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Massimale provvigionale |
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€ 38.523,00. |
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Massimale contributivo |
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€ 6.548,91. |
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Di cui € 3.274,46 a carico dell’agente. |
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Minimale contributivo1 |
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€ 861,00. |
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€ 215,25 per ogni trimestre. |
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GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE |
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AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L. |
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Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno. |
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Nota1 |
La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente. |
Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive |
Entro il 31.05.2021 le aziende che intendono sospendere l’attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens. In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda. La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445. |
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI |
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Normale scadenza |
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Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. |
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Differimento |
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Condizione |
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Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell’azienda, con sospensione dell’attività lavorativa. |
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Versamento |
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DENUNCIA UNIEMENS |
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DOMANDA DI DIFFERMENTO |
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Presentazione telematica |
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Richiesta al Comitato Provinciale dell’Inps |
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Entro il 31.05 dell’anno in cui si vuole procedere al differimento. |
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Rifiuto |
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Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps. |
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Autorizzazione |
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AGEVOLAZIONI |
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L’art. 26, c. 4 D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31.12.2020 (i requisiti sono stati illustrati alle pagine 26 e seguenti di Ratio 10/2020). Inoltre, l’art. 26, c. 8 D.L. 347/2020 riconosce alle società che soddisfano le medesime condizioni, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta fino al 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato. Con D.M. Economia 10.08.2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta. Con provvedimento 11.03.2021 sono definiti i termini e le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta. |
CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DEGLI INVESTITORI |
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L’art. 26, c. 4 D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020 e con integrale versamento entro il 31.12.2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. |
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Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F241 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020. |
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CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE |
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Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F241 a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021. |
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PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE |
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Termini |
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“Istanza investitori” (Credito d’imposta per conferimenti in società). |
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Dal 12.04.2021 al 3.05.2021. |
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“Istanza società” (Credito d’imposta per aumenti di capitale). |
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Dal 1.06.2021 al 2.11.2021. |
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Modalità |
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Rinuncia |
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Con la stessa modalità è possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d’imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze. |
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PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE |
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Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti. |
Nota1 |
Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato 1 maggio |
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Attività di notifica e pignoramenti |
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Ripresa - Dal 1.05.2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 30.04.2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (D.L. 41/2021). |
Lunedì 3 maggio |
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Credito d’imposta investimenti |
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Istanza investitori - Termine di invio dell’istanza in relazione al credito d’imposta per conferimenti in società (Provv. Ag. Entrate 11.03.2021). |
Lunedì 10 maggio |
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Imposte dirette |
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730 precompilato - Dal 10.05.2021 è disponibile il modello 730 precompilato. |
Sabato 15 maggio |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020). |
Domenica1 16 maggio |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2021 mediante il modello F24. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2021. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 5ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle Transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Imposta sui servizi digitali |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2020 (D.L. 41/2021). |
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Inail |
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Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2020/2021. |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Domenica1 16 maggio (segue) |
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Inps (segue) |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2021. |
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Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 5ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). |
Giovedì 20 maggio |
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Enasarco |
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Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2021. |
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Conai |
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Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |
Martedì 25 maggio |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
Venerdì 28 maggio |
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Contributo a fondo perduto |
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Istanza - Termine di invio dell’istanza ex art. 1 D.L. 41/2021. |
Domenica1 30 maggio |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). |
Lunedì 31 maggio |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2021. |
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Imposta di bollo |
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Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020). |
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Cartelle di pagamento |
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Versamento - Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 al 30.04.2021 (D.L. 44/2021). |
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Adeguamento ambienti di lavoro |
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Credito d’imposta - Termine di invio della comunicazione relativa alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex D.L. 34/2020. |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Fasi |
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Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2021 per i dirigenti in servizio. |
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Enpacl |
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Contribuzione 2020 - Per i consulenti del lavoro che hanno optato per la rateazione della contribuzione 2020, a partire da maggio 2021 riprende il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa (Comunicato Enpacl 29.10.2020). |
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Tasse auto-mobilistiche |
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Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). |
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Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2021. |
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Enti del terzo settore |
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Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2021 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 41/2021). |
Nota1 |
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